La banca deve parametrare il tipo e l’importo del credito alle finanze del cliente

L’art. 5§ 6 Direttiva 2008/48 non osta ad una norma nazionale, come quella di cui all’art. 15, primo comma, della legge belga sul credito al consumo, la quale prevede che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. Né questa norma, né l’art. 8 § .1 della Direttiva ostano al § .2 dell’art. 15 della legge belga, secondo cui il creditore può concludere contratti di credito soltanto nel caso in cui, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito.

Sono queste le Conclusioni EU C 2019 120 rassegnate il 14/2/19 dall’Avvocato generale della CGUE nel caso C-58/18, pur sollevando dubbi sulla ricevibilità della pregiudiziale, perché troppo sintetica. Il caso. Il ricorrente siglò un contratto di finanziamento con una banca collegato ad un altro per l’installazione di un impianto fotovoltaico, che non si è mai realizzato anche per il fallimento della ditta, pochi mesi dopo la stipula. Fu, però, obbligato ad onorare il contratto di credito ed agì contro la banca per la sua risoluzione e la refusione delle rate versate per quattro anni anche se l’impianto non era stato realizzato. Il GDP belga chiede alla CGUE se una norma nazionale possa prevedere una più ampia tutela del consumatore contro la stipula di contratti di credito avventata e/o in assenza di adeguate informazioni, dato che ciò è in linea con la ratio della Direttiva 2008/48, rispettando il principio di armonizzazione. Quadro normativo. Gli artt. 5 e 8 della Direttiva sanciscono i doveri informativi che gravano sul professionista creditore od intermediario del credito al fine di consentire al consumatore di fare una scelta ponderata e volontaria di sottoscrivere o meno un contratto di credito. Inoltre impongono che il creditore, prima della conclusione del contratto, debba sempre valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente . La Direttiva considera che, nei limiti in cui la stessa preveda disposizioni armonizzate, gli Stati non possano adottare norme interne diverse da queste, salvo sanzioni per garantirne l’attuazione. L’articolo 15 della legge che ha recepito la Direttiva ha sancito il dovere per il creditore e l’intermediario del credito di ricercare il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito e di astenersi dal siglare il contratto di credito se, sulla base delle informazioni assunte, eventualmente dal debitore stesso, è ragionevole che questi non sia in grado di onorare gli obblighi derivanti dal contratto. Consulenza personalizzata e oneri informativi precontrattuali. La legge belga impone al creditore ed all’intermediario del credito di fornire una consulenza personalizzata non vincolante per offrire al consumatore tutti gli elementi sulla compatibilità del contratto di credito stipulando con le sue esigenze e le sue finanze. La compatibilità di questa previsione interna con i suddetti oneri informativi è palese, perché assolve anche ad analoghi doveri imposti dalle direttive sulla libera concorrenza, sulla tutela degli investitori Mifid II e dall’articolo 114 TFUE. Ciò si ricaverebbe anche dai lavori preparatori alla Direttiva 2008/48, ove l’onere di consulenza è stato eliminato nelle stesure successive al 2005. Infine è espressamente previsto dalla Direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. L’AG rileva come l’obbligo di fornire consulenza personalizzata al consumatore, all’investitore o all’assicurato venga collegato al peculiare status dei destinatari dell’obbligo ed è perfettamente in linea con i precetti e gli scopi dell’articolo 5 Direttiva 2008/48, poiché contribuisce all’informazione precontrattuale del consumatore senza privarlo della possibilità di scegliere tra diversi prodotti di credito . Infine, a dimostrazione che non si pone il problema dei limiti alla discrezionalità del legislatore interno sanciti dall’armonizzazione, il Considerando 26 della Direttiva 2008/48 impone a tutti gli Stati di adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio la norma in questione rientra tra queste misure perciò è compatibile con la Direttiva. Onere di astenersi dalla stipula se il consumatore non è solvibile. Vale quanto sopra esplicato, tanto più l’articolo 8 prevede un’efficace tutela del consumatore contro la concessione irresponsabile di crediti che superano le loro possibilità economiche e possono determinarne l’insolvenza ed è alla base dei doveri/interessi della vigilanza bancaria per la concessione responsabile di prestiti. Ad ulteriore conferma di questa compatibilità l’articolo 18 § .5 Lett.a Direttiva 2014/17/UE contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali prevede un identico onere gli Stati membri devono garantire che il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito .

Avvocato Generale CGUE, conclusioni 14 febbraio 2019, causa C-58/18 * Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/EG – Obblighi precontrattuali – Obbligo del creditore di ricercare il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito – Obbligo del creditore di astenersi dalla conclusione del contratto qualora vi sia motivo di ritenere che il consumatore non sarà in grado di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di credito I. Introduzione 1. Nel presente procedimento pregiudiziale, la Corte deve interpretare la direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori 2 . In sostanza, essa è chiamata a chiarire il rapporto tra i vari obblighi precontrattuali del creditore. Nello specifico, la causa verte, da un lato, sulla portata dell’obbligo precontrattuale di fornire chiarimenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 e, dall’altro, sull’eventuale rilevanza, ai fini della conclusione del contratto, della verifica del merito creditizio del consumatore prevista dall’articolo 8 della medesima direttiva. 2. Le questioni interpretative sollevate a tal riguardo da un giudice belga di primo grado devono essere esaminate alla luce della piena armonizzazione [mirata] 3 che la direttiva 2008/48 intende attuare. Si pone infine la questione di stabilire in quale misura una siffatta armonizzazione osti a norme nazionali di più ampia portata, anche se tali norme possono fornire una tutela effettiva al consumatore rispetto all’assunzione di prestiti in maniera affrettata o in assenza di un’adeguata informazione e sono dunque in linea con uno degli obiettivi essenziali della direttiva 2008/48. Tale questione evidenzia, ancora una volta 4 , la tensione esistente tra l’elevato livello di tutela dei consumatori 5 che la direttiva 2008/48 mira, in linea di principio, a garantire, da un lato, e l’obiettivo, ugualmente perseguito, del completamento del mercato interno attraverso la riduzione della frammentazione giuridica 6 , dall’altro. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 3. In base al suo articolo 1, la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori. 4. L’articolo 5 della direttiva 2008/48 riguarda le informazioni precontrattuali. Il paragrafo 6 di detto articolo così recita Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto . 5. L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 impone al creditore l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto e dispone quanto segue Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo . 6. Per quanto riguarda l’armonizzazione mirata, l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prevede quanto segue Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite . 7. Infine, l’articolo 23 della direttiva 2008/48 dispone che gli Stati membri devono stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendere tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. A tal riguardo, le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. B. Normativa nazionale 8. La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo 7 è stata recepita in Belgio dalla legge sul credito al consumo e dalle relative disposizioni di attuazione 8 . La direttiva 2008/48 è stata trasposta mediante una modifica di tale legge 9 . La legge del 19 aprile 2014 Moniteur belge del 28 maggio 2014, pag. 41686 versione in lingua tedesca pubblicata nel Moniteur belge del 10 gennaio 2017 ha infine abrogato la legge sul credito al consumo e ne ha inserito le disposizioni nel codice di diritto dell’economia con effetto a decorrere dal 1° aprile 2015. 9. L’articolo 10 della legge sul credito al consumo faceva riferimento, nell’ambito della verifica del merito creditizio del consumatore, alle informazioni precise e complete [da richiedere ai consumatori] che [il creditore o l’intermediario del credito] ritiene necessarie per verificare la loro situazione finanziaria e le possibilità di rimborso e, in ogni caso, i loro attuali obblighi finanziari 10 . 10. L’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, della legge sul credito al consumo, nella versione applicabile ai fatti della causa 11 così recitava I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento . 11. L’articolo 15, primo e secondo comma, della legge sul credito al consumo nella versione applicabile ai fatti della causa 12 disponeva quanto segue Il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. Il creditore può concludere un contratto di credito soltanto nel caso in cui possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, tra l’altro sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001 relativa alla Centrale dei crediti ai privati, nonché alla luce delle informazioni di cui all’articolo 10 . 12. L’articolo 19, primo e secondo comma, della legge sul credito al consumo 13 recitava come segue Nel caso in cui il bene o servizio finanziato sia menzionato nel contratto di credito oppure il creditore paghi l’importo del contratto di credito direttamente al venditore o al prestatore di servizi, gli obblighi del consumatore hanno effetto solo a partire dalla fornitura del bene o dalla prestazione del servizio in caso di vendita o servizio che comporta un’esecuzione continuata, gli obblighi del consumatore hanno effetto all’inizio della fornitura del bene o della prestazione del servizio e cessano all’interruzione di detta fornitura o prestazione, a meno che il consumatore stesso riceva l’importo del credito e il creditore non conosca l’identità del venditore o del prestatore di servizi. L’importo del credito può essere trasferito al venditore o al prestatore di servizi solo dopo che il creditore sia stato informato della fornitura del bene o della prestazione del servizio . III. Fatti e procedimento principale 13. In un contratto concluso con il sig. Schyns l’8 maggio 2012, la SPRL HOME VISION in prosieguo la Home Vision si impegnava ad installare un impianto fotovoltaico al prezzo di EUR 40 002,00 14 . Inoltre, la Home Vision si impegnava a rimborsare le rate mensili del prestito di EUR 622,41 in cambio della cessione dei certificati verdi rilasciati per l’impianto per un periodo di 10 anni. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale non sono forniti ulteriori dettagli relativi a tale prestito. 14. Il prezzo concordato veniva fatturato il 10 maggio 2012. Il 22 maggio 2012 la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, dante causa della BELFIUS BANQUE in prosieguo la Belfius Banque , concedeva al sig. Schyns un prestito di EUR 40 002,00, denominato Eco-Crédit Habitation , della durata di 120 mesi, rimborsabile in rate mensili di EUR 427,72. L’importo del prestito veniva versato al sig. Schyns, che a sua volta lo trasferiva alla Home Vision. 15. Tuttavia, l’impianto fotovoltaico oggetto dell’accordo non è stato mai installato, cosicché il finanziamento concordato nel contratto dell’8 maggio 2012 non si realizzava. Il 5 dicembre 2013, la Home Vision è stata dichiarata fallita. 16. In data 21 dicembre 2016 il signor Schyns, dopo aver versato per oltre quattro anni le rate mensili previste dal contratto di finanziamento del 22 maggio 2012 avviava un’azione legale contro il creditore, chiedendo la risoluzione del contratto per colpa della Belfius Banque e l’esonero da qualsiasi obbligo di rimborso. Il 15 maggio 2017 egli chiedeva, oltre al rimborso delle spese, che fossero dichiarati la nullità del contratto di credito del 22 maggio 2012, nonché il proprio esonero da qualsiasi obbligo di rimborso a partire dal dicembre 2016. La Belfius Banque contestava le domande proponendo, in subordine, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 17. Con ordinanza del 22 gennaio 2018, pervenuta in data 30 gennaio 2018, la Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio] ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE 1 a Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.75 del Codice di diritto dell’economia , nella parte in cui dispone che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito, in quanto quest’ultimo impone al creditore o all’intermediario del credito un obbligo generale di ricercare il credito più adatto al consumatore, che non è previsto dal testo della citata direttiva. b Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.77, § 2, primo comma, del Codice di diritto dell’economia , nella parte in cui dispone che il creditore può concludere contratti di credito soltanto se, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, in particolare sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001, relativa alla Centrale dei crediti ai privati, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 10, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto da esso consegue che il creditore deve valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito. 2 In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare al posto del consumatore l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito . 18. Nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Belfius Banque, quale resistente nel procedimento principale, il Regno del Belgio e la Commissione europea. Le stesse parti erano rappresentate anche all’udienza del 28 novembre 2018. V. Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 19. La molto concisa motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale solleva dubbi circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce dei requisiti sostanziali previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. 20. Secondo una costante giurisprudenza, il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile quando essa non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte 15 . L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate 16 . 21. Ugualmente in base ad una giurisprudenza consolidata, le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte. Spetta a quest’ultima vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma di detto articolo, vengono notificate alle parti interessate solo le decisioni di rinvio corredate di una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, ad esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio 17 . 22. Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che il giudice del rinvio si è limitato a una concisa descrizione dei fatti 18 , citando solo poche norme del diritto nazionale. L’ordinanza di rinvio riproduce soltanto i primi due commi dell’articolo 15 e – per estratto – l’articolo 10 della legge sul credito al consumo. Sono proprio gli obblighi del creditore derivanti da tali disposizioni a suscitare i dubbi del giudice del rinvio con riguardo all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. 23. In tale contesto non veniva precisato che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 era stato recepito pedissequamente nella normativa belga, e precisamente, secondo quanto esposto dal governo belga, nell’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul credito al consumo. Le norme nazionali relative ai contratti di credito collegati, come l’articolo 19 di detta legge, non sono state citate, sebbene esse costituiscano la base della domanda principale del ricorrente nel procedimento principale. Non sono state neppure menzionate le conseguenze giuridiche previste dalla normativa nazionale in caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 15, primo e secondo comma 19 . Tuttavia, così viene meno la possibilità di comprendere il nesso tra un’eventuale violazione degli obblighi da parte del creditore e le domande del ricorrente nel procedimento principale. 24. In tali circostanze, ci si può chiedere se la Corte disponga di informazioni sufficienti sui fatti e sulla legislazione nazionale ad essi applicabile per fornire una soluzione utile alle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte. 25. È vero che, secondo una giurisprudenza costante, per le domande di pronuncia pregiudiziale relative all’interpretazione del diritto dell’Unione si applica una presunzione di pertinenza 20 . Inoltre, nel caso di specie, il governo belga ha potuto completare nelle sue osservazioni scritte l’esposizione delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale. 26. Resta cionondimeno il fatto che l’esposizione incompleta delle norme nazionali e le concise constatazioni sui fatti hanno limitato inutilmente la possibilità che l’articolo 23 dello Statuto della Corte accorda agli Stati membri di presentare osservazioni scritte. A tal proposito, non si deve tener conto di come le informazioni mancanti possano essere completate dalle ricerche compiute in proprio dalle parti o dalla Corte stessa. In ogni caso, va osservato che l’incompletezza delle informazioni sui fatti e sulla normativa nazionale ad essi applicabile rende considerevolmente più difficile per la Corte fornire risposte utili alle questioni pregiudiziali. 27. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte e debba essere respinta in quanto irricevibile. VI. Valutazione nel merito delle questioni pregiudiziali 28. Prima di esaminare, in via subordinata, le questioni pregiudiziali, le considerazioni formulate dal governo belga nelle sue osservazioni scritte sulla nozione di contratto di credito collegato forniscono l’opportunità, in primo luogo, di esaminare la proposta di tale Stato membro di estendere l’esame delle questioni pregiudiziali alle disposizioni pertinenti della direttiva. A. Sulla proposta del governo belga di includere nella valutazione le disposizioni della direttiva sui contratti di credito collegati 29. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel procedimento principale, il ricorrente ha fondato la sua domanda principale sul fatto che il trasferimento dell’importo del prestito ha avuto luogo prima dell’informazione relativa alla prestazione del servizio concordato - e quindi in violazione della disposizione di tutela di cui all’articolo 19 della legge sul credito al consumo. Tale norma nazionale, la quale non è stata riprodotta nella domanda di pronuncia pregiudiziale 21 , si applica ai contratti di credito collegati e mira, in particolare, a garantire che gli obblighi del consumatore derivanti dal contratto di credito abbiano effetto solo a partire dalla fornitura del bene o dalla prestazione del servizio finanziato. Tale disposizione dà attuazione pertanto alle prescrizioni dell’articolo 11 della direttiva 87/102 e ora dell’articolo 15 della direttiva 2008/48. 30. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che la disposizione di tutela di cui all’articolo 19 della legge sul credito al consumo non sia applicabile. Sebbene il contratto concluso dal consumatore con la Home Vision sia strettamente connesso con il contratto di credito, le condizioni di applicazione della disposizione in questione non sono però soddisfatte in quanto, da un lato, il contratto di credito non menziona il bene o il servizio da finanziare e, dall’altro, non si è realizzato il pagamento dell’importo del credito direttamente dal creditore al venditore o al prestatore di servizi. 31. A tal riguardo, il governo belga sottolinea giustamente che, in caso di contratti di credito collegati, l’obbligo del creditore di indicare l’operazione finanziata nel contratto di credito discende dall’articolo 10, lettera e , della direttiva 2008/48 e, in particolare, determina l’applicabilità delle disposizioni di tutela di cui all’articolo 15 della medesima direttiva 22 . Tuttavia, l’interpretazione implicita dell’obbligo summenzionato fornita da parte del giudice nazionale priverebbe il consumatore interessato di detta tutela, in quanto lascerebbe la menzione dell’operazione finanziata, in ultima analisi, a discrezione del creditore 23 . Appare almeno dubbio se, alla luce dell’obbligo del giudice nazionale di fornire un’interpretazione conforme alla direttiva 24 , tale risultato sia compatibile con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48. 32. In tale contesto, il governo belga chiede che la Corte voglia esaminare l’obbligo del creditore, derivante dall’articolo 10, [paragrafo 2], lettera e , della direttiva 2008/48, di menzionare l’operazione finanziata al fine di chiarirne la portata in casi come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 33. Una questione interpretativa risulta, infatti, dalla circostanza che le disposizioni della direttiva 2008/48 sui cosiddetti contratti di credito collegati sono caratterizzate da una serie di rinvii reciproci che può considerarsi non riuscita mentre l’articolo 3, lettera n , della direttiva 2008/48 definisce i contratti di credito collegati come, inter alia, quelli che contengono un’esplicita individuazione di merci specifiche o della prestazione di un servizio specifico, l’articolo 10, [paragrafo 2], lettera e , stabilisce che l’obbligo introdotto da tale disposizione di individuare la merce o il servizio finanziati si applica solo nel caso di contratti di credito collegati. 34. Il caso di specie, però, non si presta molto bene a superare la visibile difficoltà interpretativa che discende da quanto premesso. È vero che la Corte, per fornire una soluzione utile al giudice che ha sottoposto una questione pregiudiziale, può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione 25 . Tuttavia, nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha precisato di non considerare pertinente la legislazione sui contratti di credito collegati. Nell’ambito della ripartizione dei compiti tra la Corte e i giudici nazionali, occorre attenersi a tale constatazione, in quanto, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non è compito della Corte precisare le disposizioni nazionali pertinenti applicabili nel procedimento principale 26 . Anche se la Corte disponesse degli elementi di fatto e di diritto per fornire una soluzione utile a tale questione interpretativa, la sua risposta avrebbe, per quanto premesso, in ogni caso un carattere ipotetico. Un’estensione del procedimento pregiudiziale a tale questione, sulla quale le altre parti interessate non hanno peraltro presentato osservazioni, non può pertanto essere accolta. B. Sulla prima questione, lettera a 35. La prima questione, lettera a , riguarda l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la finalità dell’obbligo precontrattuale di fornire chiarimenti ivi previsto, consistente nel garantire che il consumatore possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria , osti alla configurazione nazionale di tale obbligo, secondo la quale il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. È quindi dubbio se e in quale misura l’obbligo di illustrare le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prescritto dal successivo paragrafo 6, possa essere esteso, conformemente alle norme nazionali, fino a includere una consulenza personalizzata fornita al consumatore da parte del creditore, mediante la presa in considerazione della situazione finanziaria del consumatore e dello scopo specifico del credito. 36. Tale questione sarà esaminata qui di seguito alla luce della ratio normativa della rispettiva disposizione della direttiva, della sua genesi, nonché di ulteriori considerazioni sull’armonizzazione mirata. 1. Sulla finalità dell’obbligo di fornire chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 37. In base al suo tenore letterale, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 prevede l’obbligo di illustrare le informazioni che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e le relative conseguenze, in particolare in caso di mancato pagamento. Tali chiarimenti, i quali incombono sia al creditore sia all’intermediario del credito, mirano a consentire al consumatore di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria . 38. Tale formulazione suggerisce anzitutto che, in linea di principio, spetta al consumatore valutare quale contratto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. In conformità a ciò, la Corte ha già stabilito che spetta al consumatore decidere, in base alle informazioni fornite, se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista 27 . Tale conclusione è altresì confermata dal riferimento alle varie offerte e alla decisione con cognizione di causa del consumatore in merito alla conclusione del contratto figurante nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. 39. Allo stesso tempo, tuttavia, non si può non riconoscere che soltanto la trasmissione di informazioni precontrattuali e il relativo chiarimento in relazione a prodotti che corrispondono alla situazione finanziaria del consumatore e allo scopo specifico del credito possono costituire un’informazione utile ed efficace per il consumatore. In tal senso, nella causa CA Consumer Finance 28 , la Corte ha dichiarato che nonostante le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, [della] direttiva, il consumatore, prima di concludere il contratto di credito, può aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale sia il contratto di credito che corrisponda maggiormente alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria . 40. A tal riguardo, il governo belga sottolinea giustamente che la fornitura di una consulenza personalizzata al consumatore, come quella prevista dalla norma nazionale di cui trattasi, non pregiudica la libertà di scelta del consumatore e, in ogni caso, non lo esonera dalla responsabilità di tutelare i suoi propri interessi. Nello specifico, egli può seguire o meno il parere del creditore o dell’intermediario del credito. Egli è anche libero di scegliere, se del caso, il prodotto di un altro fornitore. 41. L’obbligo del creditore di cui trattasi, derivante dall’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, è quindi indubbiamente idoneo a contribuire al conseguimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, consistente nel garantire [ai consumatori] di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi 29 . Tale obbligo assicura infatti che il consumatore possa scegliere tra i tipi di credito e gli importi di quest’ultimo più adatti alla propria situazione finanziaria. Tale valutazione si riflette anche nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale scopo dell’obbligo di fornire chiarimenti adeguati è quello di consentire al consumatore di decidere in modo consapevole in merito al tipo di contratto di prestito 30 . 42. Va tuttavia rilevato che la direttiva 2008/48, così come una serie di altri strumenti di diritto derivato precedentemente adottati per il completamento del mercato interno, come il regime anteriore introdotto dalla direttiva 87/102, si basa sull’idea che le misure atte a promuovere l’informazione dei consumatori non sono destinate esclusivamente alla tutela dei consumatori. 43. La direttiva 2008/48 si basava, ad esempio, sull’articolo 95 CE ora articolo 114 TFUE in combinato disposto con l’articolo 251 CE. Ciò dimostra che la direttiva 2008/48 mira a conciliare l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori con le esigenze di un mercato interno funzionante mediante il ravvicinamento delle legislazioni nei settori da essa specificamente contemplati. Secondo il legislatore dell’Unione, la concorrenza dovrebbe essere rafforzata offrendo ai consumatori informati la possibilità di scegliere tra le diverse offerte di prodotti 31 . 44. Anche se la consulenza personalizzata fornita al consumatore al di là dei chiarimenti in merito alle informazioni precontrattuali non sembra pregiudicare tale finalità, un confronto con altri strumenti di diritto derivato che disciplinano la distribuzione dei servizi finanziari dimostra che il legislatore dell’Unione distingue tra la trasmissione di informazioni precontrattuali e il loro chiarimento, da un lato, e la consulenza personalizzata, dall’altro. La direttiva 2014/17/UE 32 , ad esempio, prevede altresì informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, ma opera una distinzione più netta tra i destinatari dell’obbligo 33 e contempla, in un articolo ad hoc, un obbligo di fornire spiegazioni analogo a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. I servizi di consulenza sono invece oggetto di una specifica disposizione 34 . In un altro settore di attività, la consulenza in materia di investimenti è menzionata come attività regolamentata nell’ambito delle disposizioni sulla protezione degli investitori della cosiddetta direttiva MiFID II 35 . Un approccio analogo è alla base della cosiddetta direttiva IDD 36 , la quale considera la consulenza del pari come un’attività regolamentata del distributore di prodotti assicurativi 37 . Ciò appare opportuno nella misura in cui l’obbligo di fornire consulenza personalizzata al consumatore, all’investitore o all’assicurato venga collegato al peculiare status dei destinatari dell’obbligo. L’obbligo di fornire chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, invece, è imposto allo stesso modo a creditori e intermediari del credito. 45. A titolo di conclusione intermedia, occorre pertanto constatare che l’obbligo di fornire al consumatore una consulenza personalizzata, come quello in questione, contribuisce all’informazione precontrattuale del consumatore senza privarlo della possibilità di scegliere tra diversi prodotti di credito, cosicché ciò non è contrario all’obiettivo essenziale dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. 2. Sulla genesi dell’obbligo di fornire chiarimenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 46. La genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 mette in evidenza la prossimità tra l’obbligo di consulenza e altri obblighi precontrattuali di informazione e di fornire chiarimenti. 47. Nella prima proposta di direttiva 38 , ad esempio, l’articolo 6 rubricato Informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza prevedeva, al suo paragrafo 3, che il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l’importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito . 48. Solo nella proposta modificata di direttiva del 2005 39 non figurava più una siffatta formulazione - e quindi, in ultima analisi, neanche l’obbligo del creditore o dell’intermediario del credito di fornire consulenza, indicato come tale. L’attuale versione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 corrisponde essenzialmente alla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della proposta modificata, che sostituisce l’articolo 6, paragrafo 3, della proposta originaria. 49. La Commissione motivava tale emendamento come segue Il concetto di obbligo di consulenza è stato modificato. Contrariamente ad alcune richieste del settore bancario, la Commissione non rinuncia all’idea che il creditore dovrebbe non già limitarsi ad adempiere gli obblighi di informazione precontrattuale, bensì fornire ulteriori spiegazioni in modo che il consumatore possa prendere una decisione con cognizione di causa. Tuttavia, accogliendo una richiesta del settore bancario e di alcuni Stati membri, è stato precisato che il consumatore è sempre responsabile della sua decisione finale di concludere un contratto di credito. Pertanto, l’obbligo di consulenza è stato configurato come il dovere di porre il consumatore in grado di valutare i vantaggi e gli svantaggi del prestito. Inoltre, agli Stati membri è stato lasciato un più ampio margine di manovra, in modo che essi possano adattare la normativa di attuazione alla situazione del loro mercato 40 . 50. Da tale genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 risulta pertanto che l’obbligo di fornire chiarimenti ora previsto dalla norma va inteso come una modifica dell’obbligo di consulenza del creditore o dell’intermediario del credito. 51. È pertanto necessario esaminare le conclusioni che possono trarsi da detta constatazione alla luce dell’armonizzazione prevista dalla direttiva 2008/48. 3. Sulla prevista armonizzazione 52. Nella sentenza SC Volksbank România 41 , la Corte ha già precisato, a tal proposito, che dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, interpretato alla luce dei considerando 9 e 10, risulta che detta direttiva prevede la piena armonizzazione dei contratti di credito rientranti nel suo ambito di applicazione. Inoltre, con riferimento alla rubrica dell’articolo 22, la Corte ritiene che tale armonizzazione sia obbligatoria. Ciò significa che, per quanto riguarda i settori rientranti specificamente in detta armonizzazione 42 , gli Stati membri non sono autorizzati a mantenere o introdurre norme nazionali non conformi a quelle contenute nella direttiva. 53. Di conseguenza, dato che nel procedimento principale non è stato contestato che il contratto di credito controverso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, la valutazione di un obbligo come quello di cui trattasi dipende in primo luogo dalla misura in cui l’obbligo incombente al creditore o all’intermediario del credito ai sensi della normativa nazionale sia o meno ascrivibile ad un settore rientrante specificamente nell’armonizzazione che persegue la direttiva 2008/48. 54. A tale riguardo è sufficiente fare riferimento al contenuto normativo della direttiva 2008/48. Il confronto con altre direttive ugualmente miranti ad una piena armonizzazione nei settori da esse contemplati 43 non consente di individuare i settori interessati dall’armonizzazione prevista da una determinata direttiva 44 . Tuttavia, l’estensione del margine di manovra a disposizione degli Stati membri nei settori specificamente rientranti nell’armonizzazione – mediante l’impiego di opzioni e clausole di apertura o di clausole speciali di autorizzazione come quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2008/48 45 – dipende anzitutto dalla singola direttiva. Al riguardo, occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che siffatti margini di manovra, i quali tengono conto, in ultima analisi, dei limiti della competenza normativa dell’Unione ai sensi dell’articolo 114 TFUE, sono accompagnati da una persistente frammentazione giuridica, il che, tuttavia, contrasta proprio con l’obiettivo della direttiva in questione 46 . 55. Tali margini di manovra si differenziano anche nei vari settori rientranti nell’obiettivo di armonizzazione perseguito da ciascuna direttiva. A tal riguardo è determinante di volta in volta la disposizione della direttiva. 56. In base al suo tenore letterale, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 prevede un obbligo di fornire chiarimenti in merito alle informazioni precontrattuali previste dal medesimo articolo. La norma nazionale in questione integra l’obbligo di fornire chiarimenti previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul credito al consumo, in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, con un obbligo del creditore quasi identico all’obbligo di consulenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’originaria proposta di direttiva. Tuttavia, dalla genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 si evince 47 che il legislatore dell’Unione si sia deliberatamente astenuto dall’introdurre un siffatto obbligo, istituendo invece un obbligo di fornire chiarimenti. In ogni caso, è pertanto evidente che la norma nazionale in questione rientra in un settore specificamente contemplato dall’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48. 57. Resta pertanto da chiarire se la norma nazionale in questione sia soggetta al divieto di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Risulta determinante in che misura detta norma contenga disposizioni divergenti dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. 58. È vero che la norma nazionale in questione prevede per il creditore un obbligo in aggiunta a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2008/48. Tuttavia, il secondo periodo della disposizione della direttiva, pur conservando l’approccio fondamentale della piena armonizzazione, lascia agli Stati membri un certo margine di manovra 48 , consentendo loro esplicitamente di adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto . 59. Nell’adempimento dell’obbligo in questione derivante dall’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, il creditore, conformemente al tenore letterale della norma, deve prendere in considerazione la situazione finanziaria del consumatore e lo scopo del credito. L’obbligo del creditore tiene quindi debitamente conto delle circostanze particolari del soggetto cui viene offerto il contratto di credito e della natura del credito offerto. Tuttavia, come osservato in precedenza 49 , tale obbligo è imposto ugualmente a creditori e intermediari del credito, anche se il livello della consulenza che i suddetti diversi operatori economici possono offrire deve essere differente a causa delle loro diverse posizioni. Pertanto, l’obbligo in questione, per come è stato concepito dal legislatore nazionale, manca di qualsiasi differenziazione a seconda del destinatario. Tuttavia, ciò è irrilevante dato che l’articolo 5, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2008/48 concede agli Stati membri un margine di manovra senza obbligarli a farne uso. 60. In tale contesto, va inoltre ricordato che il considerando 26 afferma che gli Stati membri [devono] adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio 50 . L’obbligo in questione gravante sul creditore ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo costituisce senza dubbio una misura nazionale di tal genere volta a promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito. 61. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osti ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, la quale prevede che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. C. Sulla prima questione, lettera b 62. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la valutazione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, secondo la quale spetta al consumatore valutare quale sia il contratto adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti ad una norma nazionale, quale l’articolo 15, secondo comma, della legge belga sul credito al consumo, la quale stabilisce che il creditore deve astenersi dal concludere un contratto qualora, sulla base delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, sussistano ragionevoli dubbi circa la futura solvibilità del consumatore. 63. Occorre però anzitutto chiarire in quale rapporto si trovi tale questione con l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/48. 1. Sull’oggetto della questione pregiudiziale 64. La lettera b della prima questione pregiudiziale verte esclusivamente sull’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, ma va sottolineato che, come risulta dal tenore letterale e dal contesto normativo 51 , tale disposizione concerne gli obblighi precontrattuali. Non rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esempio, le questioni relative alla conclusione del contratto, quale la questione di cui al caso di specie, volta a stabilire se occorra prendere in considerazione eventuali informazioni relative alla futura solvibilità del consumatore al momento della conclusione del contratto, come espressamente disposto dall’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo. 65. A prescindere da ciò, spetta tuttavia alla Corte di giustizia fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. Di conseguenza, la Corte si considera tenuta a riformulare le questioni che le sono sottoposte e può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale 52 . 66. Nelle loro osservazioni scritte, il governo belga e la Commissione hanno fatto riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e all’obbligo ivi previsto di effettuare una verifica precontrattuale del merito creditizio del consumatore. Se e in quale misura tale obbligo precontrattuale possa avere effetti sulla conclusione del contratto deve quindi essere vagliato alla luce di detta disposizione della direttiva. 2. Sulla posizione sistematica e sulla ratio dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore 67. Come giustamente sottolineano il governo belga e la Commissione, l’obbligo del creditore di verificare il merito creditizio del consumatore prima di concludere il contratto di credito mira a garantire che il credito sia concesso in modo responsabile e non sia concesso a consumatori non solvibili 53 . 68. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non contiene alcuna disposizione esplicita sul modo in cui debba comportarsi il creditore nel caso in cui, nel corso della verifica del merito creditizio del consumatore, sorgano o almeno avrebbero dovuto sorgere dubbi ragionevoli circa la capacità futura del consumatore di adempiere in via permanente agli obblighi derivanti dal contratto di credito proposto. 69. La Corte ha già chiarito che, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, spetta agli Stati membri definire il regime di sanzioni applicabili anche in caso di violazione delle disposizioni nazionali in materia di verifica precontrattuale della solvibilità del debitore, adottate a norma dell’articolo 8 di tale direttiva 54 . Ai sensi dell’articolo 23, secondo periodo, della direttiva 2008/48, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Tuttavia, l’obbligo del creditore di cui trattasi di astenersi dalla conclusione del contratto nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla futura solvibilità del consumatore non costituisce una sanzione del genere. Piuttosto, la norma nazionale in questione è collegata all’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. 70. A mio avviso, la piena armonizzazione — mirata — perseguita dalla direttiva 2008/48 non osta però a un tale obbligo del creditore, in quanto l’obbligo di cui trattasi non può ascriversi ai settori specificamente rientranti nell’armonizzazione. 71. Le osservazioni sulla lettera a della prima questione hanno già mostrato che non è facile tracciare una linea di demarcazione precisa tra i settori specificamente rientranti nell’armonizzazione e altri settori in cui gli Stati membri mantengono la loro competenza normativa. Per quanto riguarda l’obbligo del creditore di cui trattasi, va però osservato che la direttiva 2008/48 non contempla alcuna disciplina coerente, ad esempio in materia di conclusione del contratto. A tal riguardo vanno applicate le norme nazionali. 72. È chiaro che il modello di riferimento cui si ispira la direttiva 2008/48 è quello di un consumatore adulto e ben informato che, sulla base delle informazioni ricevute, se del caso, integrate da chiarimenti adeguati, è in grado di decidere a favore di o contro un vincolo contrattuale 55 , fatto salvo il diritto del creditore, quale espressione della libertà contrattuale, di astenersi eventualmente dalla conclusione di un contratto di credito, ad esempio in attuazione della sua politica di concessione del credito. 73. Va osservato che l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con il considerando 29 della medesima direttiva considera il rifiuto di una domanda di credito come un presupposto nell’imposizione di un particolare obbligo di fornire informazioni a carico del creditore in tale ipotesi. La direttiva 2008/48, tuttavia, non contiene alcuna previsione ulteriore con riguardo al menzionato rifiuto della domanda di credito. 74. Meno convincente in tale contesto è la tesi sostenuta dalla Belfius Banque, secondo la quale una verifica del merito creditizio con esito negativo nell’ambito del relativo obbligo prescritto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 può solo comportare un’avvertenza per il consumatore prima dell’assunzione di un prestito conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. Sebbene le disposizioni delle direttive siano intese, in gran parte, a garantire che il consumatore possa scegliere con cognizione di causa se concludere o meno un contratto 56 , tuttavia, proprio l’articolo 9 della direttiva 2008/48 chiarisce che il rifiuto di una domanda di credito può basarsi sulla consultazione di una banca dati effettuata allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori . 75. Pertanto resta, infine, da chiarire se le norme nazionali possano, in determinate circostanze, obbligare il creditore a rifiutare le domande di credito o, in ogni caso, ad astenersi dal concludere un contratto. 76. L’obbligo del creditore di astenersi dalla conclusione del contratto qualora sussistano ragionevoli dubbi circa la futura solvibilità del consumatore, come quello previsto dall’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo, è in linea con l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 consistente nel garantire una tutela efficace dei consumatori contro la concessione irresponsabile di crediti che superano le loro possibilità economiche e possono determinarne l’insolvenza. 77. La Commissione non sbaglia nel sottolineare che l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sarebbe vano qualora il creditore fosse libero di concludere il contratto anche in caso di verifica con esito negativo. A tal proposito, a mio avviso, occorre anche impegnarsi a garantire la coerenza tra le norme in materia di tutela dei consumatori e quelle in materia di vigilanza un’adeguata gestione del rischio di credito da parte dei creditori è, infatti, uno dei principali interessi della vigilanza 57 . Un contributo decisivo in questo senso è dato dalla concessione responsabile di credito. 78. Tale analisi è confermata da un confronto con i corrispondenti requisiti per i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17 58 . In particolare, l’articolo 18, paragrafo 5, lettera a , di tale direttiva impone agli Stati membri di assicurare che il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito . 79. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale, lettera b , che né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale, come quella di cui trattasi, la quale prevede che il creditore può concludere contratti di credito soltanto nel caso in cui, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito. Sulla seconda questione 80. La seconda questione, che non fa riferimento ad alcuna disposizione specifica della direttiva, mira a chiarire, in caso di risposta negativa alla prima questione, in quale misura la direttiva 2008/48 possa essere intesa nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere il contratto di credito. 81. Non è necessario accertare la pertinenza di detta questione, in quanto la risposta ad essa si evince già dalle mie considerazioni in merito ai due quesiti della prima questione pregiudiziale. Da tali considerazioni risulta, infatti, che la direttiva 2008/48 non può essere intesa nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere il contratto di credito. 82. Da un lato, dall’esame del primo quesito deriva che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osta ad una norma nazionale la quale dispone che il creditore e l’intermediario del credito siano tenuti a ricercare il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. La norma di cui trattasi tiene debitamente conto della finalità dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, consistente nel garantire che il consumatore possa scegliere con cognizione di causa se concludere un contratto senza trascurare, a tal riguardo, i limiti del potere discrezionale previsto dal secondo periodo di tale disposizione. 83. Dall’altro lato, dall’esame del secondo quesito deriva che né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale che impone al creditore di astenersi dal concludere un contratto qualora la verifica del merito creditizio del consumatore abbia esito negativo. Un siffatto obbligo, limitato ad una particolare casistica, non può, in ogni caso, essere assimilato ad un obbligo generale di valutare sistematicamente l’opportunità di concludere un contratto al posto del consumatore. 84. Non è pertanto necessario esaminare separatamente la seconda questione. Conclusione 85. Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte respinga in quanto irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio]. 86. In alternativa, ove la Corte ritenga di non accogliere tale soluzione, propongo di rispondere alla prima questione come segue 1 L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osta ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, primo comma, della legge belga sul credito al consumo, la quale prevede che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. 2 Né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, secondo comma, la quale prevede che il creditore può concludere contratti di credito soltanto nel caso in cui, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito. * Fonte curia.eu