Vittoria parziale in giudizio: il giudice può compensare le spese

L’art. 16 Regolamento CE n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti.

In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l’importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse. È quanto deciso dalla CGUE nella causa C-554/17 il 14 febbraio 2019 EU C 2019 124 . Il caso. Una cittadina svedese realizzò un filmato di una persona che cadeva in un fiume per la rottura di un cavo, che fu pubblicato sul sito web di un giornale francese assieme ad un’immagine della ricorrente. Questa citò la casa editrice per essere indennizzata dei danni connessi alla violazione del copyright, perché non aveva dato il consenso alla pubblicazione né era stata menzionata quale autrice, chiedendo inoltre la refusione delle spese di lite. In primo grado fu liquidato un danno leggermente inferiore alla cifra richiesta, perché non furono accolte tutte le voci di danno in cui aveva articolato la domanda, fu respinta la riconvenzionale della convenuta relativa alle spese di traduzione e furono compensate le spese di lite. La donna impugnò questo punto ritenendo la soccombenza della convenuta, stante un lieve discostamento del giudicante dalla sue istanze. La Corte di appello presso cui pende la lite ha chiesto lumi alla CGUE che ha risposto come in epigrafe. Nozione di parte soccombente. Il Regolamento CE n. 861/2007 è chiaro nel decretare che la parte soccombente debba sostenere le spese di lite sue e dell’altra parte , ma tace sulla ripartizione nei casi in cui le richieste della parte vincitrice non siano state integralmente accolte come nella fattispecie . Orbene laddove è dichiarata la parziale soccombenza, ex art. 16, di una parte, specularmente anche l’altra è soccombente nella lite. La parte vincitrice di cui non sono accolte tutte le richieste, risulta soccombente relativamente a queste, perciò è corretto che sia condannata a pagare le spese o che le stesse siano compensate. Nessuna preclusione per il giudice. L’art. 19 dispone che laddove non vi siano norme di armonizzazione od il Regolamento taccia su alcune situazioni specifiche, come quella in esame, queste saranno regolate dalle norme nazionali dei paesi dell’UE. L’adita autorità giudicante, perciò, è libera di ripartire le spese di lite secondo le modalità previste dal diritto interno, in ossequio al principio dell’autonomia processuale degli Stati membri. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno principio di equivalenza e non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione principio di effettività EU C 2012 794 . Più precisamente i requisiti processuali connessi alla ripartizione di tali spese di lite non dovranno condurre gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo così al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse . Ergo il giudice adito, nel rispetto di questi criteri, è libero di dichiarare la compensazione delle spese di lite, come nella fattispecie o la parziale soccombenza della parte vincitrice di cui non siano state accolte tutte le richieste.

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza n. C-554/17 depositata il 14 febbraio * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità – Regolamento CE n 861/2007 – Articolo 16 – Parte soccombente” – Spese del procedimento – Ripartizione – Articolo 19 – Ordinamenti procedurali degli Stati membri Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento CE n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità GU 2007, L 199, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la sig.ra Rebecka Jonsson, residente in Svezia, e la Société du Journal L’Est Républicain, avente sede in Francia in prosieguo L’Est Républicain , in merito a una domanda di rimborso di spese processuali. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 29 del regolamento n. 861/2007 così recita La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l’organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie . 4 L’articolo 1 di tale regolamento così dispone Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. . 5 A termini del successivo articolo 2, paragrafo 1, Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2 000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda . 6 L’articolo 16 del medesimo regolamento così prevede La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia . 7 Con il titolo Diritto processuale applicabile , il successivo articolo 19 così dispone Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento . Disposizioni svedesi 8 L’articolo 1 del Capo 18 del Rättegångsbalken Codice di procedura civile così recita La parte soccombente deve rimborsare alla controparte le spese processuali, se non è statuito diversamente . 9 L’articolo 4 di detto codice prevede quanto segue Se, nella stessa causa, sono presentate diverse domande e le parti risultano, su diversi capi, in parte vittoriose e in parte soccombenti, le spese sono compensate, oppure ad una delle parti dev’essere riconosciuta adeguata rifusione ovvero, nei limiti in cui sia possibile distinguere tra le spese di diverse parti della controversia, l’obbligo di rifusione delle spese dev’essere conseguentemente determinato. Laddove la parte risulti soccombente solo in misura minima, può esserle comunque riconosciuta la rifusione integrale delle proprie spese. La disciplina suesposta trova corrispondente applicazione in caso di accoglimento parziale della domanda di una delle parti . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 La sig.ra Jonsson filmava, agli inizi del 2012, una persona che si gettava in un corso d’acqua mentre realizzava un salto con l’elastico durante il quale il cavo stesso si spezzava. Successivamente ritrovava una sequenza del proprio filmato, nonché un’immagine fissa del medesimo, sul sito Internet del quotidiano L’Est Républicain. 11 La sig.ra Jonsson, considerando pregiudicato il proprio diritto esclusivo di disporre di tale filmato nonché dell’immagine de qua, adiva l’Attunda Tingsrätt Tribunale di primo grado di Attunda, Svezia con domanda diretta ad ottenere la condanna dell’Est Républicain a pagarle il risarcimento dei danni in misura di EUR 1 950, per il pregiudizio subito, corrispondente al risarcimento per l’uso redazionale del filmato EUR 379 e dell’immagine EUR 211 , al risarcimento per la mancata indicazione del nome dell’autore del filmato EUR 542 e dell’immagine EUR 317 stessi, nonché l’indennizzo per violazione del diritto d’autore, della trasformazione e della manipolazione del filmato EUR 284 e dell’immagine EUR 217 . Essa chiedeva parimenti il rimborso spese sostenute per un importo di 15 652,50 corone svedesi SEK circa EUR 1 530 . 12 L’Est Républicain contestava in toto la domanda chiedendo la condanna della sig.ra Jonsson al pagamento delle spese sostenute dalla società medesima per un importo di EUR 2 040, relative a talune traduzioni. 13 Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria della sig.ra Jonsson, riconoscendole la somma di EUR 1 101 a titolo di risarcimento danni, dei quali EUR 379 corrispondenti al risarcimento per lo sfruttamento del filmato ed EUR 211 per lo sfruttamento dell’immagine, EUR 211 corrispondenti al risarcimento per la mancata menzione del nome riguardante l’immagine, nonché EUR 200 a risarcimento dei danni subiti per lo sfruttamento deliberato o negligente del filmato e EUR 100 per l’utilizzo dell’immagine. 14 Il giudice medesimo dichiarava, inoltre, la compensazione delle spese. 15 Ritenendo di essere risultata soccombente in primo grado soltanto in minima parte, la sig.ra Jonsson interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, limitando l’appello al capo della decisione riguardante le spese. Essa chiedeva pertanto la condanna dell’Est Républicain alla rifusione integrale delle spese da essa sostenute in primo grado. 16 Ad avviso del giudice a quo, il regolamento n. 861/2007 non contiene precisazioni riguardo alla ripartizione delle spese in una situazione come quella oggetto del procedimento sottoposto al suo esame. 17 Tutto ciò considerato, lo Svea hovrätt Corte d’appello di Stoccolma, Svezia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 16 del [regolamento n. 861/2007] osti all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale la condanna alle spese processuali possa essere esclusa o ridotta ove le parti siano risultate in parte vittoriose e in parte soccombenti, ove la domanda si articoli su più capi ovvero nel caso in cui la domanda sia stata accolta soltanto in parte. 2 In caso di risposta affermativa alla prima questione, come debba essere concretamente intesa la nozione di parte soccombente” di cui all’articolo 16 del [regolamento n. 861/2007] . Sulle questioni pregiudiziali 18 Con le questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16 del regolamento n. 861/2007 debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale in forza della quale, qualora una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali ovvero possa ripartirle tra le parti. 19 Ai sensi del primo periodo di tale articolo, la parte soccombente sopporta le spese processuali . 20 Per stabilire se una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui una delle parti è risultata vittoriosa soltanto parzialmente, ricada nell’ambito d’applicazione di tale articolo, occorre stabilire se l’espressione parte soccombente riguardi esclusivamente l’ipotesi in cui la parte risulti totalmente soccombente oppure se tale espressione riguardi parimenti l’ipotesi in cui la parte stessa soccomba solo parzialmente. 21 Dall’esame del tenore stesso dell’articolo 16 del regolamento n. 861/2007 non emerge alcuna indicazione quanto a quest’ultima ipotesi. 22 A tal riguardo, va rilevato che, qualora una delle parti risulti parzialmente soccombente, l’altra parte è parimenti soccombente. Orbene, se tale articolo dovesse essere interpretato nel senso che riguardi le situazioni in cui una parte risulti soltanto parzialmente soccombente, tale interpretazione priverebbe detto articolo del suo effetto utile, non consentendo al giudice nazionale di stabilire quale delle parti condannare alle spese processuali. 23 Inoltre, se il legislatore dell’Unione avesse considerato che le situazioni in cui una delle parti risulti soltanto parzialmente vittoriosa dovessero del pari rientrare nell’ambito d’applicazione dell’articolo 16 del regolamento n. 861/2007, tale precisazione avrebbe dovuto essere inclusa nel regolamento suddetto, a maggior ragione in quanto tale regolamento effettua soltanto una parziale armonizzazione delle regole processuali applicabili alla risoluzione delle controversie di modesta entità. 24 Ne consegue che il primo periodo dell’articolo 16 del regolamento medesimo dev’essere interpretato nel senso che riguarda soltanto situazioni in cui una parte risulta totalmente soccombente. 25 Peraltro, va osservato che, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 861/2007, qualora null’altro risulti dal regolamento stesso, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Inoltre, il considerando 29 di tale regolamento afferma che la parte soccombente deve sopportare le spese processuali, da fissare conformemente al diritto nazionale. 26 Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 19, in combinato disposto con il citato considerando 29, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel quale una parte risulta solo parzialmente vittoriosa, le questioni procedurali relative alla ripartizione delle spese processuali tra le parti permangono disciplinate dalla legge nazionale degli Stati membri. 27 A tal riguardo si deve sottolineare che, in assenza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di ripartizione delle spese processuali, le modalità procedurali di determinazione di tali ripartizioni, fatte salve le disposizioni del regolamento n. 861/2007, rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia processuale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno principio di equivalenza e non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione principio di effettività v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2012, Szyrocka, -215/11, EU C 2012 794, punto 34 e giurisprudenza ivi citata . 28 Ne consegue che, qualora una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di determinare la ripartizione delle spese processuali secondo le modalità previste dal diritto nazionale, purché le norme procedurali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie di modesta entità transfrontaliere non siano meno favorevoli delle norme procedurali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e i requisiti processuali connessi alla ripartizione di tali spese processuali non conducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo così al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse. 29 Alla luce dei suesposti rilievi, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’articolo 16 del regolamento n. 861/2007 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l’importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse. Sulle spese 30 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara L’articolo 16 del regolamento CE n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l’importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse. * Fonte curia.eu