Titolo esecutivo senza certificazione europea se manca l’indirizzo del giudice che lo ha emesso

Gli artt. 17, lett. a e 18, § .1, lett. b del Regolamento CE n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati , devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto ricorso, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

È quanto deciso dalla EU C 2018 133, C-289/17 del 28 febbraio 2018. Il caso. Tre società estoni hanno adito il Tribunale di prima istanza di Tartu, in Estonia, azionando cinque procedure sommarie d’ingiunzione per il recupero di crediti ed hanno notificato ai cinque debitori l’istanza di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento, la richiesta di pagamento e il modulo di opposizione . In assenza di contestazioni, il Tribunale ha emesso ordinanze d’ingiunzione di pagamento del debito, degli interessi di mora e/o delle spese di lite, regolarmente notificate e passate in giudicato salvo una, perciò non ancora definitiva . Le creditrici hanno chiesto, dunque, la certificazione di queste ordinanze quali titoli esecutivi europei, ma in un caso il giudice di rinvio l’ha negata, perché negli atti trasmessi ai debitori mancava il suo indirizzo e gli altri due sono ancora pendenti. Infatti, il Tribunale ha sollevato una pregiudiziale volta a chiarire la portata dei requisiti minimi fissati da dette norme, segnatamente per quanto riguarda l’indicazione dell’indirizzo dell’istituzione alla quale occorre inviare la risposta o dinanzi alla quale comparire o, eventualmente, presso la quale può essere proposto un ricorso avverso una decisione giudiziaria recante ingiunzione di pagamento . Chiarisce che sono stati rispettati tutti gli altri requisiti procedurali in primis l’indicazione del nome dell’istituzione , mancando solo questo dato. Requisiti minimi per la certificazione. Il Regolamento n. 805/04 è molto chiaro nel concederla solo se i procedimenti giudiziari, svoltisi nello Stato d’origine del creditore, rispettano alcuni requisiti procedurali minimi Considerando 10,12, 13, artt. 3 e 12-19 volti ad informare il debitore tempestivamente e in modo da poter organizzare la propria difesa, da un lato, dell’azione giudiziaria intentata nei suoi confronti, nonché delle condizioni della sua partecipazione attiva al procedimento al fine di contestare il credito di cui trattasi e, dall’altro, delle conseguenze della mancata partecipazione allo stesso . Se il debitore è contumace ex articolo 3 § .1 comma 2 lett. b sono finalizzati ad assicurare la sussistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa . L’articolo 17, rubricato informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito , sancisce che nella domanda giudiziale, nell’atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all’udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue a i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l’udienza, il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l’obbligo di essere rappresentati da un avvocato . La carenza di questi requisiti può essere sanata ex articolo 18 lett. b solo se il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto . Queste informazioni possono essere trasmesse al debitore convenuto non soltanto attraverso atti di procedura o la decisione giudiziaria, ma anche mediante documenti ad essi contestuali . Conseguenze della mancata indicazione dell’indirizzo nell’ingiunzione etc. La prassi estone prevede che i giudici della Repubblica di Estonia notifichino le richieste di pagamento ai debitori accompagnandole, in genere, con una lettera su carta intestata contenente, perciò, tutte le coordinate del giudice interessato . La CGUE rileva che, se da un lato il debitore avrebbe potuto ricavare l’indirizzo da questa lettera di accompagnamento, dall’altro le istanze di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento, le richieste di pagamento, i moduli di opposizione e dette ordinanze d’ingiunzione non lo menzionavano questo dato non risulta, perciò, trasmesso ai debitori. Alla luce di ciò è impossibile la certificazione delle ingiunzioni quali titoli esecutivi europei, come già correttamente eccepito dal giudice di rinvio.

Corte di Giustizia UE, Settima Sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-289/17 * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento CE n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Requisiti per la certificazione – Norme minime applicabili alle procedure relative ai crediti non contestati – Diritti del debitore – Mancata indicazione dell’indirizzo dell’istituzione cui può essere rivolta una contestazione del credito o presso la quale può essere intentato un ricorso avverso la decisione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, lettera a , e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati GU 2004, L 143, pag. 15 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di cinque controversie che contrappongono i creditori Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ e Bigbank AS, tre società di diritto estone, ai debitori, ossia i sigg. Rain Aint, Lauri Palm e Raiko Oikimus, la sig.ra Egle Noor nonché il sig. Artjom Konjarov, in merito alla certificazione come titoli esecutivi europei di decisioni di ingiunzione di pagamento emesse nei confronti di questi ultimi in contumacia. Contesto normativo 3 Ai sensi dei considerando 10, 12 e 13 del regolamento n. 805/2004 10 Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa. 12 Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione. 13 Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all’osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo . 4 L’articolo 3 del regolamento in parola, intitolato Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo , al suo paragrafo 1, lettera b recita Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Un credito si considera non contestato” se b il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine o . 5 Sotto il titolo Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo , l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c , del regolamento in esame è del seguente tenore Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se c il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b o c , e . 6 Il capo III del regolamento n. 805/2004, intitolato Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati , comprende gli articoli da 12 a 19 di tale regolamento. L’articolo 12 del suddetto regolamento, intitolato Campo di applicazione delle norme minime , al suo paragrafo 1, prevede quanto segue La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b o c , può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo . 7 Sotto il titolo Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito , l’articolo 17, lettera a , del regolamento n. 805/2004 così dispone Nella domanda giudiziale, nell’atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all’udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue a i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l’udienza, il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l’obbligo di essere rappresentati da un avvocato . 8 L’articolo 18 del regolamento di cui trattasi, intitolato Sanatoria dell’inosservanza delle norme minime , al suo paragrafo 1, recita L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se b il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto . Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 9 Il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu, Estonia è stato investito di cinque controversie con fatti simili. 10 In data 4 gennaio 2008, la Collect Inkasso ha presentato dinanzi al predetto giudice tre istanze di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento nei confronti dei sigg. Aint, Palm e Oikimus, per la riscossione di tre crediti diversi. 11 Le istanze di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento, le richieste di pagamento trasmesse ai debitori da detto organo giurisdizionale e i moduli di opposizione sono stati notificati rispettivamente al sig. Aint, con l’aiuto della polizia, al più tardi in data 11 marzo 2009, al sig. Palm in data 16 febbraio 2008, mediante consegna con firma di ricevimento e al sig. Oikimus il 30 gennaio 2008 mediante consegna a sua sorella con firma di ricevimento. Un complemento alla richiesta di pagamento iniziale, ordinato dallo stesso giudice, è stato notificato al sig. Aint mediante consegna con firma di ricevimento in data 25 maggio 2009. 12 Poiché i debitori non hanno proposto opposizione, il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu ha emesso nei loro confronti varie ordinanze recanti ingiunzione di pagamento dei crediti unitamente agli interessi di mora e/o alle spese di procedura. 13 Tali ordinanze sono state notificate rispettivamente ai sigg. Aint, Palm e Oikimus mediante consegna con propria firma di ricevimento o con firma di ricevimento di un loro familiare, fatta eccezione per una di tali ordinanze, emessa nei confronti del sig. Palm, datata 30 marzo 2009, non notificata a quest’ultimo. Pertanto, a parte quest’ultima ordinanza, le altre sono passate in giudicato. 14 In data 7 giugno 2016, la Collect Inkasso ha investito il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu di tre domande dirette alla certificazione come titoli esecutivi europei delle ordinanze emesse. 15 Con ordinanze del 16 agosto 2016, il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu ha respinto tali domande di certificazione, constatando che i debitori non erano stati informati, né nelle domande giudiziali né nelle ordinanze emesse nei loro confronti, dell’indirizzo dell’organo giurisdizionale al quale potevano inviare la propria risposta o dinanzi al quale comparire o eventualmente presso il quale potevano contestare tali ordinanze. Di conseguenza, il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu ha rifiutato il rilascio dei certificati di titolo esecutivo europeo per inosservanza dei requisiti previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c , dall’articolo 17, lettera a , e dall’articolo 18 del regolamento n. 805/2004. Per quanto riguarda l’ordinanza del 30 marzo 2009 emessa nei confronti del sig. Palm, tale giudice ha anche constatato che essa non era stata notificata al debitore conformemente ai requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento in parola. 16 Il 5 ottobre 2016, la Collect Inkasso ha proposto opposizione, dinanzi allo stesso giudice, contro le ordinanze del 16 agosto 2016 al fine di ottenere il loro annullamento e il rilascio dei titoli esecutivi europei richiesti. 17 Il 15 agosto 2008, l’ITM Inkasso ha presentato un’istanza di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento dinanzi al Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu nei confronti della sig.ra Noor ai fini della riscossione di un credito. 18 Dopo aver trasmesso alla debitrice una richiesta di pagamento, il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu le ha notificato, in data 20 dicembre 2008, mediante consegna con firma di ricevimento, l’istanza di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento, la richiesta di pagamento e il modulo di opposizione. 19 In mancanza di opposizione, il 21 aprile 2009, tale giudice ha emesso un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento del credito unitamente alle spese di procedura. Tale ordinanza è stata notificata alla debitrice mediante consegna con firma di ricevimento il 4 maggio 2009, passando quindi in giudicato. 20 Il 21 ottobre 2016, l’ITM Inkasso ha adito il giudice del rinvio con una domanda diretta alla certificazione come titolo esecutivo europeo di detta ordinanza. 21 Il 4 settembre 2007, la Bigbank ha presentato un’istanza di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento dinanzi al Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu nei confronti del sig. Konjarov ai fini della riscossione di un credito. 22 Dopo aver trasmesso al debitore una richiesta di pagamento, il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu gli ha notificato, il 20 novembre 2008, mediante consegna a sua madre con firma di ricevimento, l’istanza di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento, la richiesta di pagamento e il modulo di opposizione. 23 In mancanza di opposizione, il 6 marzo 2009, tale giudice ha emesso un’ordinanza recante un’ingiunzione di pagare il credito unitamente alle spese di procedura. Tale ordinanza è stata notificata al debitore mediante consegna a sua madre con firma di ricevimento l’11 marzo 2009, passando quindi in giudicato. 24 Il 2 gennaio 2017, la Bigbank ha adito il giudice del rinvio con una domanda diretta alla certificazione come titolo esecutivo europeo di detta ordinanza. 25 Al fine di potersi pronunciare sulle opposizioni proposte dalla Collect Inkasso nonché sulle domande di certificazione presentate dall’ITM Inkasso e Bigbank, il giudice del rinvio ritiene necessario chiarire la portata dei requisiti minimi sanciti dall’articolo 17, lettera a , e dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004, segnatamente per quanto riguarda l’indicazione dell’indirizzo dell’istituzione alla quale occorre inviare la risposta o dinanzi alla quale comparire o, eventualmente, presso la quale può essere proposto un ricorso avverso una decisione giudiziaria recante ingiunzione di pagamento. 26 A tal riguardo, il giudice del rinvio fa valere che i documenti trasmessi ai debitori di cui trattasi nel procedimento principale, ossia le istanze di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento, le richieste di pagamento e i moduli di opposizione, nonché le ordinanze recanti ingiunzione di pagamento, non facevano menzione di tale indirizzo. Detto giudice aggiunge che gli altri requisiti procedurali, segnatamente l’indicazione del nome dell’istituzione, erano soddisfatti. 27 Secondo tale giudice, sebbene dalla formulazione dell’articolo 17 del regolamento n.°805/2004 emerga che occorre comunicare al debitore tutti gli elementi indicati in tale articolo, è al contempo probabile che una persona ragionevole sia in grado di reperire l’indirizzo di un’istituzione, nella specie quello del giudice del rinvio, quando conosce il nome di tale istituzione, essendo tale informazione accessibile al pubblico. 28 Ciò premesso, il Tartu Maakohus Tribunale di primo grado di Tartu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 17, lettera a , del regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che, nella domanda giudiziale, in un atto equivalente o nella citazione a comparire in udienza o in un atto contestuale, debbano essere indicate con chiarezza tutte le informazioni elencate [in tale articolo] . In particolare se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b , dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c e dell’articolo 17, lettera a , [di tale regolamento] sia esclusa la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo, nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere data una risposta, ma gli siano state comunicate tutte le altre informazioni elencate in [tale] articolo 17, lettera a . 2 Se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004 , debba essere interpretato nel senso che, qualora il procedimento nello Stato membro d’origine non sia conforme ai requisiti procedurali stabiliti all’articolo 17 del regolamento n. 805/2004, la sanatoria dei vizi procedurali presupponga che al debitore siano state comunicate, con la decisione o con un atto ad essa contestuale, tutte le informazioni elencate all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b [,di tale regolamento]. Se, in particolare, il rilascio di un titolo esecutivo europeo sia escluso nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato l’indirizzo dell’istituzione dinanzi alla quale deve essere proposto un ricorso, ma gli siano state comunicate tutte le altre informazioni elencate [in tale] articolo 18, paragrafo 1, lettera b . Sulle questioni pregiudiziali 29 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio, in sostanza, desidera sapere se l’articolo 17, lettera a , e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004 debbano essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria pronunciata senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo dell’organo giurisdizionale al quale occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o eventualmente presso il quale può essere proposto ricorso avverso siffatta decisione, possa essere certificata come titolo esecutivo europeo. 30 Il giudice del rinvio è investito di cinque controversie dirette alla certificazione come titolo esecutivo europeo di ordinanze recanti ingiunzione di pagamento. Sebbene tali cause si trovino in diverse fasi procedurali, esse sono tutte caratterizzate dal fatto che le domande giudiziali e le ordinanze emesse in esito ai procedimenti sommari di ingiunzione di pagamento, pur essendo notificate ai debitori, non menzionano l’indirizzo del giudice competente a conoscere dei suddetti procedimenti o ad esaminare un eventuale ricorso avverso dette ordinanze. Gli altri requisiti procedurali, segnatamente l’indicazione del nome dell’istituzione, sono soddisfatti. 31 Secondo la decisione di rinvio, è pacifico che i debitori di cui trattasi nel procedimento principale sono rimasti inerti nel corso dei procedimenti sommari di ingiunzione di pagamento, sicché i crediti detenuti contro di essi ricadono nella nozione di credito non contestato , ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004 e giustificano, in quanto tali, il rilascio dei titoli esecutivi europei richiesti. 32 Come emerge dall’articolo 6 di tale regolamento, una decisione relativa ad un credito non contestato adottata in uno Stato membro è, su istanza presentata in qualsiasi momento al giudice di origine, certificata come titolo esecutivo europeo se sono soddisfatte determinate condizioni. Nel caso di un credito non contestato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b , del suddetto regolamento, la condizione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n.°805/2004 impone che il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine fosse conforme a talune norme minime in materia procedurale sancite agli articoli da 12 a 19 di tale regolamento, di cui al capo III di quest’ultimo. 33 A tal riguardo, l’articolo 17, lettera a , del regolamento n. 805/2004 esige che taluni elementi, tra cui il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale occorre inviare la risposta o dinanzi alla quale eventualmente comparire emergano con chiarezza dalla domanda giudiziale, dall’atto equivalente, da qualsiasi citazione a comparire o da atti ad essi contestuali. 34 Al fine di poter sanare l’eventuale inosservanza delle norme minime applicabili ai procedimenti relativi ai crediti non contestati, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004 impone che il debitore abbia la possibilità di ricorrere contro la decisione relativa ad un credito, per mezzo di un riesame completo e che sia stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale dei requisiti procedurali a tal riguardo, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione presso la quale il ricorso deve essere proposto. 35 Di conseguenza, dalla formulazione chiara dell’articolo 17, lettera a , e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, emerge che l’indicazione al debitore dell’indirizzo dell’istituzione interessata è obbligatoria. 36 Le norme minime sancite nel capo III del regolamento n. 805/2004 denotano la volontà del legislatore dell’Unione europea di garantire che i procedimenti che portano all’adozione delle decisioni relative a un credito non contestato offrano le garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa nello Stato membro d’origine v., per analogia, sentenza del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić, C 484/15, EU C 2017 199, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata , tenuto conto del principio della mancanza di un controllo a tal riguardo nello Stato membro di esecuzione. 37 Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, tali norme minime, tra cui figura l’indicazione dell’indirizzo dell’istituzione interessata, mirano a garantire, conformemente al considerando 12 del regolamento n. 805/2004, che il debitore venga informato, tempestivamente e in modo da poter organizzare la propria difesa, da un lato, dell’azione giudiziaria intentata nei suoi confronti, nonché delle condizioni della sua partecipazione attiva al procedimento al fine di contestare il credito di cui trattasi e, dall’altro, delle conseguenze della mancata partecipazione allo stesso. Nel caso particolare di una decisione emessa in contumacia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b , del regolamento in parola, dette norme minime di procedura mirano quindi ad assicurare la sussistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C 511/14, EU C 2016 448, punto 44 . 38 Infine, va ricordato, come risulta dall’articolo 17, lettera a , e dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004, che le informazioni richieste da tali disposizioni possono essere trasmesse al convenuto non soltanto attraverso atti di procedura o la decisione giudiziaria, ma anche mediante documenti ad essi contestuali. A tal riguardo, secondo il governo estone, quando i giudici della Repubblica di Estonia notificano le richieste di pagamento ai debitori, essi solitamente vi allegano una lettera d’accompagnamento redatta su carta intestata, contenente tutte le coordinate del giudice interessato. Orbene, sebbene l’indirizzo del giudice competente, in linea di principio, possa essere effettivamente portato a conoscenza del debitore in tal modo, rimane nondimeno il fatto che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha constatato che l’indirizzo pertinente non era stato trasmesso ai debitori di cui trattasi nel procedimento principale. 39 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 17, lettera a , e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento n. 805/2004 devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo. Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Settima Sezione dichiara L’articolo 17, lettera a , e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b , del regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo. * Fonte curia.europea.eu