L’Autorità di conciliazione e il giudice sono equiparabili in caso di litispendenza

Ai sensi della Convenzione di Lugano II, in una situazione di litispendenza, un giudice” è considerato adito dalla data di instaurazione della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione.

Così ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 20 dicembre 2017 C-467/16, ECLI EU C 2017 993 . Il caso. Una signora residente in Svizzera è la figlia di una signora che riceveva in Germania prestazioni supplementari di assistenza sociale. Il diritto tedesco stabilisce che le prestazioni pubbliche sono erogate dagli enti di previdenza sociale, i quali possono vantare un diritto di regresso nei confronti dei figli se questi detengono la capacità contributiva. Al fine di chiedere il rimborso delle summenzionate prestazioni, l’autorità amministrativa tedesca che forniva assistenza presentava un’istanza di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di un distretto del cantone svizzero di Sciaffusa, in qualità di autorità di conciliazione. Tuttavia, poiché, a oltre 3 mesi di distanza, le parti non raggiungevano un’intesa, il Giudice di Pace rilasciava un’autorizzazione ad agire ai rappresentanti dell’autorità amministrativa tedesca. Nel frattempo, ossia dopo l’avvio della procedura di conciliazione, ma prima della proposizione dell’azione dinanzi al Tribunale di Sciaffusa, la signora aveva presentato un’istanza di accertamento negativo delle obbligazioni alimentari dinanzi a un altro Tribunale distrettuale, il quale dichiarava la propria incompetenza territoriale e rinviava il procedimento dinanzi al Tribunale circostanziale di Stoccarda, in qualità di Giudice del rinvio. In seguito alla notifica della domanda di accertamento negativo all’ufficio, quest’ultimo eccepiva la litispendenza, sul fondamento che in Svizzera fosse già pendente un procedimento. Ai sensi dell’art. 27, para. 1 della Convenzione di Lugano II, una tale circostanza avrebbe dovuto comportare la sospensione del procedimento da parte del giudice di rinvio. La signora in questione chiedeva tuttavia il rigetto dell’eccezione, dichiarando che l’autorità di conciliazione non costituirebbe un giudice” e che dunque l’art. 27 summenzionato non era applicabile. Dopo aver constato che, in conformità con il codice di procedura civile svizzero, la procedura di conciliazione e il successivo procedimento giudiziario costituiscono un unico procedimento, il giudice del rinvio adiva la Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiedendo se l’autorità di conciliazione rientrasse nella nozione di giudice, ai sensi degli artt. 27 e 30 della Convenzione di Lugano II. Litispendenza. Tramite rinvio pregiudiziale, ai Giudici europei viene chiesto, in sostanza, se gli artt. 27 e 30 della Convenzione di Lugano II debbano essere interpretati nel senso che, in situazione di litispendenza, la data di instaurazione della procedura obbligatoria dinanzi all’autorità di conciliazione costituisca o no il momento in cui il giudice” è considerato adito. La questione pregiudiziale in esame, nonostante riguardi nel caso di specie l’ordinamento svizzero, ha importanti conseguenze anche per quei Paesi, come l’Italia, che prevedono la mediazione obbligatoria. A tal fine, i Giudici europei osservano che ai sensi dell’art. 27, para 1, si ha litispendenza qualora tra le stesse parti siano state proposte domande aventi lo stesso oggetto e titolo, ma dinnanzi a Giudici di Stati contraenti differenti. L’art. 30 inoltre stabilisce che, un Giudice è considerato adito quando la domanda giudiziale è depositata presso il giudice, purché successivamente l’attore prenda tutte le misure necessarie ai fini della notificazione o comunicazione dell’atto al convenuto, oppure, qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo recepisce, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure necessarie ai fini del deposito dell’atto presso il giudice. Dopo aver constatato l’identità di oggetto e di formulazione tra le disposizioni in esame della Convenzione di Lugano II e le corrispondenti disposizioni dei regolamenti 44/2001 e 1215/2012, che permettono la coerenza tra i due regimi giuridici, la Corte di giustizia conferma la sussistenza di una situazione di litispendenza tra la causa pendente dinanzi al giudice del rinvio e il Tribunale cantonale. L’autorità di conciliazione e la nozione di giudice. Constatata la litispendenza, si tratta poi di verificare se l’autorità di conciliazione rientri nella nozione di giudice” ai sensi della Convenzione di Lugano II. A tal fine, i Giudici europei osservano che nell’ordinamento svizzero, il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione e dell’istanza introduttiva del giudizio determina la pendenza della causa. La procedura di conciliazione è prevista dalla legge, deve rispettare il principio del contraddittorio ed è, normalmente, obbligatoria. Il suo mancato rispetto rende inammissibile un’eventuale successiva domanda giudiziale. Tale procedura può condurre ad una decisione vincolante per le parti, o a una proposta di giudizio che può passare in giudicato in mancanza di contestazione, oppure alla ratifica di una conciliazione o al rilascio di un’autorizzazione ad agire. L’art. 9 della legge federale sul diritto internazionale privato stabilisce che, in caso di litispendenza, al fine di poter stabilire il momento della proposizione dell’azione giudiziaria in Svizzera, è decisiva la data del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione, ove, a tal fine, è sufficiente l’avvio della procedura di conciliazione. Inoltre, le autorità di conciliazione, da un lato, sono sottoposte alle garanzie previste dal codice di procedura civile in materia di ricusazione dei giudici di pace che sono membri delle autorità stesse e, dall’altro, esercitano le loro funzioni in totale autonomia. Adottando dunque un approccio funzionale e non formale, i Giudici europei osservano che un’autorità è equiparabile alla figura di un giudice in base alle funzioni che esercita piuttosto che alla qualificazione formale assegnatagli dal diritto nazionale. Di conseguenza, la Corte di giustizia stabilisce che in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione innanzi a un’autorità di diritto svizzero costituisce il momento in cui un giudice” è considerato adito.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-467/16 * Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Litispendenza – Nozione di giudice” – Autorità di conciliazione di diritto svizzero, incaricata della procedura di conciliazione preliminare a qualsiasi procedimento di merito Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 27 e 30 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 GU 2009, L 147, pag. 1 in prosieguo la Convenzione di Lugano II . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Brigitte Schlömp e il Landratsamt Schwäbisch Hall ufficio del consiglio regionale di Schwäbisch Hall, Germania in prosieguo l’ ufficio in ordine a una domanda di accertamento negativo di obbligazioni alimentari in prosieguo la domanda di accertamento negativo , proposta dalla sig.ra Schlömp. Contesto normativo Convenzione di Lugano II 3 Il titolo II della Convenzione di Lugano II, intitolato Competenza , alla sezione 2, intitolata Competenza speciali , contiene l’articolo 5, paragrafo 2, ai sensi del quale La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione 2. in materia di obbligazioni alimentari a davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale . 4 La sezione 9, intitolata Litispendenza e connessione , del titolo II di tale Convenzione contiene gli articoli da 27 a 30. Ai sensi dell’articolo 27 di detta convenzione 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo . 5 Il successivo articolo 30 così dispone Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito 1. quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto o 2. se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso il giudice . 6 Il titolo V, denominato Disposizioni generali , della Convenzione di Lugano II contiene, in particolare, l’articolo 62, il quale prevede quanto segue Ai fini della presente convenzione, con giudice” si intende l’autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione . 7 Il titolo VII della Convenzione medesima, intitolato Relazioni con il regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio e gli altri atti normativi , contiene l’articolo 64, il quale così dispone 1. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea del regolamento CE n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2001, L 12, pag. 1 ], e successive modifiche, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all’interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, nonché dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005. 2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque a in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato b in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica la presente convenzione, ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, e in uno Stato in cui si applicano sia la presente convenzione che un atto normativo di cui al paragrafo 1 . Normativa dell’Unione Regolamento n. 44/2001 8 La sezione 9, intitolata Litispendenza e connessione , del capo II del regolamento n. 44/2001 contiene gli articoli da 27 a 30. A norma dell’articolo 27 de quo 1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo . 9 A termini del successivo articolo 30 Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito 1 quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o 2. se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso il giudice . Regolamento UE n. 1215/2012 10 Il regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2012, L 351, pag. 1 , che ha abrogato il regolamento n. 44/2001, è applicabile, salvo alcune sue disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2015. 11 L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 32 di tale regolamento riprendono, in sostanza, le disposizioni degli articoli 27 e 30 del regolamento n. 44/2001. Regolamento CE n. 4/2009 12 Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari GU 2009, L 7, pag. 1 Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri a l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o b l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente o . 13 Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento medesimo Fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 2, il presente regolamento modifica il regolamento CE n.°44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari . Diritto svizzero Codice di procedura civile 14 Il codice di procedura civile in prosieguo il CPC prevede, all’articolo 62, rubricato Inizio della pendenza della causa , contenuto nel titolo quarto, denominato Pendenza della causa ed effetti della desistenza , della parte prima del codice medesimo, quanto segue 1 Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della [domanda congiunta di scioglimento del matrimonio] determina la pendenza della causa. . 15 La procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli da 197 a 212 del titolo primo della parte seconda del CPC. Secondo l’articolo 197 del CPC, rubricato Principio La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione . 16 L’articolo 198 del CPC elenca le eccezioni al ricorrere delle quali la procedura di conciliazione non ha luogo. 17 Il capitolo 2, intitolato Procedura , del titolo primo della parte seconda del CPC contiene gli articoli da 202 a 207. L’articolo 202, rubricato Promozione , prevede quanto segue 1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. 2 Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso. 3 L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione. . 18 Il capitolo 3, intitolato Intesa e autorizzazione ad agire , del titolo primo della parte seconda del CPC contiene gli articoli 208 e 209. Ai sensi dell’articolo 208, rubricato Avvenuta conciliazione 1 Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale. 2 La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato . 19 Ai sensi dell’articolo 209 del CPC, rubricato Autorizzazione ad agire 1 Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire b. all’attore 3 L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione. . 20 Il capitolo 4, intitolato Proposta di giudizio e decisione , del titolo primo della parte seconda del CPC contiene gli articoli da 210 a 212. L’articolo 210 del CPC, rubricato Proposta di giudizio , prevede quanto segue 1 L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di giudizio c. nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore [della lite] di 5 000 franchi [svizzeri CHF EUR 4 350 circa ]. . 21 L’articolo 211 del CPC, rubricato Effetti , così recita 1 Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non [necessita di motivazione]. 2 Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire . 22 Secondo l’articolo 212 del CPC, rubricato Decisione , [s]e l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore [della lite] fino a [CHF] 2 000 [ EUR 1 740 circa ] e [l]a procedura è orale . Legge federale sul diritto internazionale privato 23 La legge federale sul diritto internazionale privato, nel testo applicabile alla controversia principale, prevede, all’articolo 9, rubricato Litispendenza , contenuto nella sezione 2, intitolata Competenza , quanto segue 1 Se un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all’estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. 2 Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione. A tal fine, basta l’apertura della procedura di conciliazione. 3 Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera . Procedimento principale e questione pregiudiziale 24 La sig.ra Schlömp, domiciliata in Svizzera, è la figlia biologica della sig.ra H. S., la quale, a causa del suo bisogno di assistenza, è ricoverata in un ospizio in Germania e riceve prestazioni supplementari di assistenza sociale versate dall’ufficio. 25 In base al diritto tedesco, le prestazioni pubbliche incombono agli enti di previdenza sociale, i quali possono chiederne, in via di regresso, il rimborso ai figli biologici, in presenza di capacità contributiva di questi ultimi. 26 Il 16 ottobre 2015, l’ufficio presentava un’istanza di conciliazione dinanzi al Friedensrichteramt des Kreises Reiat, Kanton Schaffhausen Ufficio del giudice di pace del distretto di Reiat, Cantone di Sciaffusa, Svizzera , il quale agiva in qualità di autorità di conciliazione, e richiedeva alla sig.ra Schlömp il versamento di un importo minimo di EUR 5 000, con riserva di corrispondente adeguamento una volta ottenute le informazioni richieste alla stessa. 27 Essendo rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, il Friedensrichteramt des Kreises Reiat Ufficio del giudice di pace del distretto di Reiat rilasciava, il 25 gennaio 2016, un’ autorizzazione ad agire , la quale veniva notificata all’ufficio il 26 gennaio 2016. 28 Con ricorso proposto l’11 maggio 2016 dinanzi al Kantonsgericht Schaffhausen Tribunale cantonale di Sciaffusa, Svizzera , l’ufficio chiedeva la condanna della sig.ra Schlömp al versamento dell’importo minimo indicato supra al punto 26, a titolo di prestazioni alimentari, con riserva di aumento di tale importo sulla base di eventuali informazioni aggiuntive sulla capacità contributiva di quest’ultima. 29 In seguito alla presentazione dell’istanza di conciliazione, ma prima che fosse stato adito il Kantonsgericht Schaffhausen Tribunale cantonale di Sciaffusa , la sig.ra Schlömp presentava, sul fondamento dell’articolo 3, lettera a o b , del regolamento n. 4/2009, una domanda di accertamento negativo dinanzi all’Amtsgericht Familiengericht Schwäbisch Hall Tribunale distrettuale di Schwäbisch Hall, Sezione competente per il diritto di famiglia, Germania , con atto scritto del 19 febbraio 2016, ricevuto da tale giudice il 22 febbraio 2016. 30 Con decisione del 7 marzo 2016, tale giudice dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere della causa, rinviandola dinanzi all’Amtsgericht Stuttgart Tribunale circoscrizionale di Stoccarda , giudice del rinvio, investito della causa il 21 marzo 2016. 31 Successivamente alla notifica all’ufficio, il 26 aprile 2016, della domanda di accertamento negativo, quest’ultimo eccepiva, il 17 maggio 2016, la litispendenza, in base al rilievo che in Svizzera sarebbe pendente un procedimento, il che avrebbe dovuto determinare la sospensione del procedimento da parte del giudice del rinvio, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II. La sig.ra Schlömp chiedeva il rigetto dell’eccezione, sostenendo che l’autorità di conciliazione non costituirebbe un giudice , con conseguente inapplicabilità del disposto dell’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II. 32 Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, segnatamente alle sentenze dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik 144/86, EU C 1987 528 , e del 6 dicembre 1994, Tatry -406/92, EU C 1994 400 , il giudice del rinvio ritiene che la richiesta di pagamento, unitamente alla domanda di informazioni, presentata in Svizzera dall’ufficio nonché la domanda di accertamento negativo proposta in Germania originino entrambe dalla questione se un’obbligazione alimentare incomba, per effetto di surrogazione legale, alla sig.ra Schlömp. 33 Il giudice del rinvio constata che dalle disposizione del CPC emerge, in particolare dal combinato disposto dell’articolo 62, paragrafo 1, e dell’articolo 202, paragrafo 1, che, nell’ordinamento svizzero, salvo talune eccezioni non applicabili nel caso di specie, la presentazione di un’istanza di conciliazione determina la litispendenza. Di conseguenza, tale giudice ritiene che la procedura di conciliazione e il successivo procedimento giudiziario formino un solo ed unico procedimento. 34 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se l’autorità di conciliazione, dinanzi alla quale è proposta l’istanza di conciliazione, possa essere qualificata come giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II. 35 Alla luce dei suesposti rilievi, l’Amtsgericht Stuttgart Tribunale circoscrizionale di Stoccarda ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se un’autorità di conciliazione ai sensi del diritto svizzero rientri parimenti nella nozione di giudice” ricompresa nella sfera di applicazione degli articoli 27 e 30 della [Convenzione di Lugano II] . Sulla questione pregiudiziale 36 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II debbano essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione di diritto svizzero rappresenti il momento in cui un giudice è considerato adito. Sull’applicabilità della Convenzione di Lugano II 37 La Convenzione di Lugano II è entrata in vigore tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera il 1° gennaio 2011 GU 2011, L 138, pag. 1 . Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, di tale Convenzione, le controversie in materia di obbligazioni alimentari rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della medesima. 38 In limine, occorre verificare se, alla luce dell’articolo 64 della Convenzione di Lugano II, che disciplina le relazioni tra tale Convenzione e il regolamento n. 44/2001, la Convenzione di Lugano II possa applicarsi alla controversia principale. 39 Secondo l’articolo 64, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, quest’ultima non pregiudica, in particolare, l’applicazione da parte degli Stati membri del regolamento n. 44/2001 e successive modifiche. Tuttavia, come emerge dal paragrafo 2, lettera b , dello stesso articolo 64, la convenzione si applica, in ogni caso, in materia di litispendenza ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applichi la Convenzione medesima, ad esclusione degli strumenti indicati nel paragrafo 1 dello stesso articolo 64 – quale la Confederazione svizzera – e in uno Stato in cui si applichino sia la Convenzione de qua sia uno degli strumenti previsti al menzionato paragrafo 1 – quale la Repubblica federale di Germania. 40 Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento n. 1215/2012 e quest’ultimo, salvo alcune sue disposizioni, è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2015. 41 Come risulta dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, tale regolamento modifica il regolamento n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del regolamento n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni di tale regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento n. 44/2001. Tra le disposizioni del regolamento n. 4/2009 riguardanti la competenza, figura l’articolo 3, lettera a , del medesimo. 42 Considerato che l’articolo 64, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II fa riferimento alle successive modifiche apportate al regolamento n. 44/2001, tale riferimento deve essere inteso nel senso di includere i regolamenti n. 4/2009 e n. 1215/2012. 43 Di conseguenza, conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, quest’ultima è applicabile alla controversia principale. Nel merito 44 Come emerge dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, si ha litispendenza qualora dinanzi a giudici di Stati diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo. 45 A termini dell’articolo 30 della Convenzione di Lugano II, un giudice è considerato adito ai fini dell’applicazione della sezione 9 del titolo II della convenzione medesima quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sia depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure necessarie ai fini della notificazione o comunicazione dell’atto al convenuto, oppure, nel caso in cui l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure necessarie ai fini del deposito dell’atto presso il giudice. 46 Anzitutto, occorre rilevare che tali disposizioni della Convenzione di Lugano II sono redatte in termini quasi identici ai corrispondenti articoli dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012. 47 Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle proprie conclusioni, l’obiettivo di un’interpretazione uniforme delle disposizioni equivalenti della Convenzione di Lugano II e del regolamento n. 44/2001 nonché delle successive modifiche al medesimo emerge, in particolare, dall’ultimo considerando del protocollo 2 relativo all’interpretazione uniforme della Convenzione e al comitato permanente GU 2007, L 339, pag. 27 nonché dall’articolo 1 del medesimo, secondo i quali i giudici chiamati ad applicare e a interpretare tale convenzione sono tenuti a garantire un’interpretazione convergente delle disposizioni equivalenti dei suddetti strumenti. 48 La Corte ha altresì rilevato l’identità di oggetto e di formulazione tra i regolamenti n. 44/2001 e le disposizioni della Convenzione di Lugano II che consentono di garantire la coerenza tra i due regimi giuridici [v., in tal senso, parere 1/03 Nuova Convenzione di Lugano , del 7 febbraio 2006, EU C 2006 81, punti 152 e 153]. 49 Inoltre, in considerazione del parallelismo esistente tra i meccanismi per la risoluzione dei casi di litispendenza istituiti dalla Convenzione di Lugano II e i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 nonché dell’obiettivo di un’interpretazione uniforme, quale enunciato supra al punto 47, si deve ritenere che l’articolo 27 della Convenzione di Lugano II rivesta carattere oggettivo e automatico e si basi sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts, -29/16, EU C 2017 343, punto 28 e giurisprudenza ivi citata . 50 A tal riguardo, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle proprie conclusioni, l’articolo 30 della Convenzione di Lugano II definisce in termini uniformi e autonomi il momento in cui un giudice è considerato adito ai fini dell’applicazione della sezione 9 del titolo II di tale Convenzione, in particolare dell’articolo 27 della stessa, al fine di limitare il rischio che procedimenti paralleli si svolgano in Stati contraenti diversi. 51 Infine, per quanto riguarda i requisiti previsti all’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, relative all’identità delle parti, di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi a giudici di diversi Stati, occorre osservare che dalla giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, applicabile all’interpretazione dell’articolo 27 della Convenzione di Lugano II, risulta che una domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno ha la stessa causa e lo stesso oggetto di un’azione di accertamento negativo proposta dal medesimo convenuto volta a far accertare che questi non è il responsabile del predetto danno v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, NIPPONKOA Insurance, -452/12, EU C 2013 858, punto 42 e giurisprudenza ivi citata . 52 Nel caso di specie, come constatato dal giudice del rinvio, ricorre una situazione di litispendenza tra la causa pendente dinanzi al medesimo e quella di cui è investito il Kantonsgericht Schaffhausen Tribunale cantonale di Sciaffusa , in quanto le due cause originano entrambe dalla questione se un’obbligazione alimentare incomba, per effetto di surrogazione legale, alla sig.ra Schlömp. 53 Dal CPC risulta che, nel diritto svizzero, il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o, a seconda dei casi, della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio determina la pendenza della causa. La procedura di conciliazione è prevista dalla legge, è soggetta al principio del contraddittorio ed è, di norma, obbligatoria. La sua inosservanza comporta l’inammissibilità di un’eventuale successiva domanda giudiziale. Tale procedura può sfociare o in una decisione vincolante per le parti, per le controversie il cui valore non superi i CHF 2 000 EUR 1 740 circa , o a una proposta di giudizio che può acquisire autorità di giudicato in assenza di contestazione, per le controversie il cui valore non superi i CHF 5 000 EUR 4 350 circa , oppure alla ratifica di una conciliazione o al rilascio di un’autorizzazione ad agire. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione ad agire consente di rimettere la causa al giudice entro tre mesi dalla notificazione. L’articolo 9 della legge federale sul diritto internazionale privato, dal canto suo, prevede che, in caso di litispendenza, al fine di poter stabilire il momento della proposizione dell’azione giudiziaria in Svizzera, determinante è la data del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione, ove, a tal fine, è sufficiente l’avvio della procedura di conciliazione. 54 Inoltre, come rilevato dal governo svizzero nelle proprie osservazioni orali, le autorità di conciliazione, da un lato, sono soggette alle garanzie previste dal CPC in materia di ricusazione dei giudici di pace componenti le autorità medesime e, dall’altro, esercitano le loro funzioni in completa autonomia. 55 Da tali disposizioni si evince che, nell’esercizio delle funzioni loro affidate dal CPC, le autorità di conciliazione possono essere qualificate come giudice ai sensi dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II. 56 Infatti, alla luce del tenore dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II, con il termine di giudice s’intende l’autorità designata da uno Stato, aderente alla Convenzione medesima, come competente per le materie rientranti nella sua sfera di applicazione. 57 Come sottolineato nella relazione esplicativa relativa a detta Convenzione, elaborata dal professor Fausto Pocar e approvata dal Consiglio GU 2009, C 319, pag. 1 , la formulazione dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II sancisce un approccio funzionale in base al quale un’autorità è qualificata come giudice in considerazione delle funzioni che essa esercita piuttosto che della classificazione formale cui appartiene in forza del diritto nazionale. 58 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano II devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione di diritto svizzero rappresenta il momento in cui un giudice è considerato adito. Sulle spese 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara Gli articoli 27 e 30 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione di diritto svizzero rappresenta il momento in cui un giudice è considerato adito. * Fonte curia.europa.eu