Processo telematico ed avvocato iscritto ad un COA di un altro paese dell’UE: nessuna preclusione all’accesso

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56, 57 TFUE e 4 direttiva 77/249/CEE, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso alla rete privata virtuale degli avvocati RPVA ad un avvocato di un altro paese dell’ UE per il solo fatto che non è iscritto ad alcun foro dello Stato in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui l’obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi.

Spetta al giudice del rinvio verificare se tale rifiuto, alla luce del contesto in cui è opposto, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarlo e se le conseguenti restrizioni non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. È quanto stabilito dalla EU C 2017 391, C-99/16 del 18 maggio 2017. Il caso. Un avvocato iscritto al COA di Lussemburgo chiese a quello di Lione di accedere alla RPVA per facilitare l’esercizio della professione forense in regime di prestazione transfrontaliera di servizi per altro necessaria per accedere al processo telematico , ma gli fu negato perché non era un loro iscritto. Adì in via sommaria il Tribunale di Lione contro questo diniego, il quale ha sollevato una pregiudiziale, nutrendo dubbi sulla compatibilità col diritto dell’UE, chiedendo alla CGUE se esso costituisca una misura discriminatoria in grado di ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui tale avvocato di appoggio non è imposto dalla legge . Quadro normativo. L’art. 4 direttiva 77/249 sancisce che le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d’iscrizione ad un’organizzazione professionale nello stesso Stato , dovendone rispettare le regole professionali interne, salvo gli obblighi cui è soggetto in patria. Ogni Stato può chiedere dunque al professionista di documentare la sua qualità di avvocato e di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione artt. 5 e 7 . In Italia l’avvocato stabilito è iscritto ad una sezione speciale dell’albo e deve esercitare di concerto con un avvocato italiano CNF pareri nn. 32/12, 53/13, 68/14 e decisone n. 29/15 d.lgs. n. 96/01 che recepisce la direttiva 98/5/CE . Libera professione in tutta l’UE. La legge francese prevede l’uso della comunicazione elettronica solo per taluni procedimenti, alcuni dei quali in ambito penale o sociale, nei quali la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria , oggetto di lite. La notifica elettronica è consentita solo agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi all’organo giurisdizionale nel cui ambito rientrava il loro ordine di appartenenza , mentre per gli stabiliti in un altro Stato membro è effettuata tramite posta o col deposito in cancelleria mezzi più impegnativi ed onerosi . La direttiva 77/249 recepisce, per quanto riguarda la professione forense, il principio dettato dagli artt. 56 e 57 TFUE il prestatore di servizi di uno Stato dell’UE deve essere libero di esercitare la sua attività in un altro Stato membro alle stesse condizioni che la legge di quel paese prevede per i suoi cittadini. Un ordinamento di uno Stato membro non può imporre restrizioni a questa libertà senza giustificazioni oggettive motivi imperativi di ordine pubblico e solo nello stretto necessario per conseguire gli obiettivi prefissi EU C 2016 5 e 2006 758 . Più precisamente per la prassi della CGUE sono restrizioni illecite le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà , in quest’ultima categoria si potrebbe inserire detto rifiuto. Quando sono lecite queste restrizioni? Nei suddetti termini il rifiuto si basa sulle esigenze di controllo del servizio per tutelare i consumatori e la buona amministrazione della giustizia ciò avviene col sistema di accesso alla RPVA tramite un certificato elettronico rilasciato ad ogni legale francese, che ne attesta la sua qualità, l’iscrizione ad un COA ed è inserito in un elenco nazionale. Sarà necessario modificare il sistema per consentirgli di accedere anche agli elenchi degli altri Stati dell’UE e, così, l’accesso agli stabiliti. Infine la CGUE nota che i procedimenti de quibus , in cui non è imposta l’assistenza di un legale, non è obbligatoria la notifica via PEC, anzi è facoltativa solo per quelli francesi non c’è alcun controllo equivalente a quello effettuato dalla RPVA. La restrizione sarebbe, perciò, incoerente con i citati obiettivi di tutela e violerebbe il principio di equivalenza ex artt. 56 e 57 TFUE. Spetta al giudice di rinvio vagliare ciò.

Corte di Giustizia EU, Terza Sezione, sentenza 18 maggio 2017, causa C-99/16* Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 4 – Esercizio della professione di avvocato – Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats rete privata virtuale degli avvocati RPVA – Dispositivo di accesso RPVA” – Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro – Misura discriminatoria Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati GU 1977, L 78, pag. 17 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una citazione per procedimento sommario nei confronti dell’Ordre des avocats du barreau de Lyon ordine degli avvocati del foro di Lione, Francia , del Conseil national des barreaux CNB Consiglio nazionale forense, Francia e del Conseil des barreaux européens CCBE Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea nonché dell’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ordine degli avvocati del foro di Lussemburgo , presentata dal sig. J.P.L. al fine di ottenere che l’Ordre des avocats du barreau de Lyon gli fornisca, in quanto prestatore di servizi transfrontalieri, il dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats RPVA rete privata virtuale degli avvocati in prosieguo il dispositivo di accesso RPVA . Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 4 della direttiva 77/249 dispone quanto segue 1. Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d’iscrizione ad un’organizzazione professionale nello stesso Stato. 2. Nell’esercizio delle predette attività l’avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza. . 4 L’articolo 5 di detta direttiva così prevede Per l’esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all’articolo 1 – di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell’ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante – di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un procuratore” o con un avoué” che eserciti presso di essa . 5 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 77/249, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al prestatore di servizi di documentare la propria qualità di avvocato. Normativa francese 6 Per quanto riguarda, in particolare, gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea stabiliti in via permanente in uno di tali Stati membri, l’articolo 202-1 del decreto n. 91-1197, del 27 novembre 1991, che disciplina la professione forense, dispone quanto segue Qualora [siffatto] avvocato assicuri la rappresentanza o la difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, egli esercita le proprie funzioni alle stesse condizioni di un avvocato iscritto a un ordine francese. In materia civile, quando la rappresentanza è obbligatoria dinanzi al tribunal de grande instance tribunale di primo grado , l’avvocato non può costituirsi senza aver previamente eletto domicilio presso un avvocato iscritto presso il foro del tribunale adito e al quale gli atti processuali sono validamente notificati. . 7 In forza dell’articolo 748 1 del code de procédure civile codice di procedura civile , [g]li invii, le consegne e le notificazioni degli atti processuali, dei documenti, avvisi, avvertimenti/lettere di richiamo o convocazioni, delle relazioni e dei verbali, nonché delle copie e delle copie autenticate munite della formula esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono essere effettuati in forma elettronica, alle condizioni previste dal presente titolo, fatte salve le disposizioni speciali che impongono l’uso di siffatto modo di comunicazione . 8 Per quanto concerne la procedura d’appello, l’articolo 930-1 del code de procédure civile prevede quanto segue A pena di irricevibilità rilevata d’ufficio, gli atti processuali sono rimessi all’ufficio giudiziario per via elettronica. Quando l’atto non può essere trasmesso elettronicamente per causa non riconducibile a chi deve depositarlo, è redatto su supporto cartaceo e consegnato al cancelliere. In tal caso, il ricorso in appello è consegnato al cancelliere . Gli avvisi, gli avvertimenti/le lettere di richiamo o convocazioni sono trasmessi agli avvocati delle parti telematicamente, salvo che ciò sia impossibile per causa non riconducibile al mittente. Le modalità degli scambi elettronici sono definite con decreto del guardasigilli . 9 Ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 7 aprile 2009, relativo alla comunicazione per via elettronica dinanzi ai tribunaux de grande instance tribunali di primo grado , [l]’accesso degli avvocati al sistema di comunicazione elettronica messo a disposizione degli organi giurisdizionali viene effettuato tramite l’uso di una procedura di collegamento ad una rete indipendente privata gestita sotto la responsabilità del Conseil national des barreaux denominata [RPVA] rete privata virtuale degli avvocati . 10 In base all’articolo 9 di detto decreto, [l]a sicurezza della connessione alla RPVA da parte degli avvocati è garantita da un dispositivo di identificazione. Tale dispositivo è basato su un servizio di certificazione che garantisce l’autenticazione della qualità di avvocato persona fisica . Il dispositivo comporta una funzione di verifica della validità del certificato elettronico. Quest’ultimo viene rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione elettronica che agisce in nome del Conseil national des barreaux Consiglio nazionale forense , autorità di certificazione . 11 In pratica, l’identificazione è resa possibile in quanto il certificato elettronico personale dell’avvocato è collegato all’elenco nazionale degli avvocati, il quale viene automaticamente aggiornato per mezzo di una sincronizzazione quotidiana con gli elenchi degli avvocati di tutti gli ordini forensi francesi. Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Il sig. L., cittadino francese, è un avvocato iscritto all’ordine forense di Lussemburgo. 13 Egli ha chiesto all’Ordre des avocats du barreau de Lyon ordine degli avvocati del foro di Lione di fruire di un dispositivo di accesso RPVA, che facilita l’esercizio della professione forense in regime di prestazione transfrontaliera di servizi. 14 Il suddetto ordine non ha accolto la richiesta del sig. L. perché questi non era iscritto presso il foro di Lione. 15 Pertanto, il sig. L. ha citato in giudizio con procedimento sommario, dinanzi al tribunal de grande instance de Lyon Tribunale di primo grado di Lione, Francia , in particolare, l’Ordre des avocats du barreau de Lyon, al fine di ottenere da quest’ultimo il rilascio, entro un termine di otto giorni e a pena di sanzione pecuniaria, del dispositivo di accesso RPVA in modo da poter esercitare la professione di avvocato in Francia pienamente e alle stesse condizioni di un avvocato francese. 16 Nell’ambito di tale procedimento sommario, il sig. L. ha suggerito di chiedere, se del caso, alla Corte di giustizia di rispondere alla questione se il diniego di rilascio di un dispositivo di accesso RPVA ad un avvocato debitamente iscritto all’ordine forense di uno Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto presso un foro dell’altro Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizi, sia contrario all’articolo 4 della direttiva 77/249, in quanto detto diniego costituisce una misura discriminatoria tale da ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi. 17 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione della decisione di rifiuto emessa dall’Ordre des avocats du barreau de Lyon. 18 In particolare, esso considera che, poiché l’esperimento dei mezzi di impugnazione in ambito penale o sociale non comporta restrizioni, per l’avvocato di un altro Stato membro, riguardo all’obbligo di agire di concerto con un avvocato iscritto all’ordine forense del luogo dell’organo giurisdizionale interessato, può apparire non conforme alla libertà di esercizio della prestazione di servizi imporre ad un avvocato di un altro Stato membro di ricorrere ad un altro avvocato, allorché il libero accesso all’organo giurisdizionale mediante un dispositivo di accesso RPVA potrebbe consentirgli tale libertà di esercizio. 19 In tale contesto, il tribunal de grande instance di Lyon Tribunale di primo grado di Lione, Francia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso RPVA ad un avvocato debitamente iscritto presso il foro di uno Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizi sia contrario all’articolo 4 della direttiva 77/249 in quanto costituisce una misura discriminatoria in grado di ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui tale avvocato di appoggio non è imposto dalla legge . Sulla questione pregiudiziale 20 Come giustamente rilevato dal governo francese e dall’avvocato generale, la questione formulata dal giudice del rinvio contiene un’affermazione che non corrisponde alla situazione del ricorrente nel procedimento principale, poiché essa menziona la situazione di un avvocato iscritto al foro di uno Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizio , ipotesi che non ricorre nel caso del sig. L 21 Orbene, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C 429/15, EU C 2016 789, punto 36 . 22 Dato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non spetta a quest’ultima pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell’Unione v., in particolare, sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank, C 672/13, EU C 2015 185, punto 29 , occorre, di conseguenza, intendere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso RPVA, emesso dalle autorità competenti di uno Stato membro nei confronti di un avvocato debitamente iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto ad un foro del primo Stato membro in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/249, in quanto tale rifiuto costituisce una misura discriminatoria in grado di ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi nei casi in cui l’obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge. 23 Dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il ricorso alla comunicazione elettronica è autorizzato in taluni procedimenti, alcuni dei quali in ambito penale o sociale, nei quali la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria, vale a dire i procedimenti considerati nella domanda di pronuncia pregiudiziale. L’accesso a tale mezzo di comunicazione è limitato agli avvocati iscritti ad un ordine forense francese. All’epoca dei fatti del procedimento principale, l’accesso a detta modalità di comunicazione era limitato, in linea di principio, agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi all’organo giurisdizionale nel cui ambito rientrava il loro ordine di appartenenza. Per gli avvocati stabiliti in un altro Stato membro, le sole comunicazioni autorizzate sono quelle per deposito in cancelleria o tramite posta. 24 Al riguardo, occorre ricordare che tutte le restrizioni alla libertà di prestazione di servizi debbono, secondo l’articolo 56 TFUE, essere soppresse al fine di consentire, in particolare, al prestatore di servizi, come prevede l’articolo 57, terzo comma, TFUE, di esercitare la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1991, Commissione/Francia, C 294/89, EU C 1991 302, punto 25 . 25 Quest’ultima disposizione è stata esplicitata, nel settore della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dalla direttiva 77/249, il cui articolo 4, paragrafo 1, dispone che la rappresentanza in giudizio di un cliente in un altro Stato membro deve essere esercitata alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato , ad esclusione di ogni condizione di residenza o d’iscrizione ad un’organizzazione professionale nello stesso Stato v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2003, AMOK, C 289/02, EU C 2003 669, punto 29 . 26 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che, senza giustificazioni oggettive, ostacoli la possibilità, per un prestatore di servizi, di esercitare effettivamente la libertà di prestare servizi v. sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Grecia, C 66/15, non pubblicata, EU C 2016 5, punto 22 e giurisprudenza ivi citata . Rappresentano restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà v. sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Grecia, C 66/15, non pubblicata, EU C 2016 5, punto 24 e giurisprudenza ivi citata . 27 In proposito, occorre rilevare che il diniego di rilascio del dispositivo di accesso RPVA agli avvocati non iscritti ad un ordine forense francese è idoneo ad ostacolare o a rendere meno attraente l’esercizio da parte di questi ultimi della libera prestazione di servizi. 28 Infatti, non potendo accedere al servizio di dematerializzazione delle procedure, tali avvocati devono ricorrere alla comunicazione mediante deposito in cancelleria o mediante posta, oppure all’assistenza di un avvocato iscritto presso un foro francese e che disponga di un dispositivo di accesso RPVA. Orbene, tali modalità di comunicazione alternative alla comunicazione per via elettronica sono più impegnative e, in linea di principio, più onerose di quest’ultima. 29 Pertanto, il diniego di rilascio del dispositivo di accesso RPVA agli avvocati non iscritti presso un foro francese costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. 30 Tuttavia, tenuto conto della natura particolare delle prestazioni di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato membro nel cui territorio dev’essere fornita la prestazione, non si può considerare contraria agli articoli 56 TFUE e 57 TFUE la condizione, per quanto concerne gli avvocati, in base alla quale è necessario che l’interessato appartenga ad un foro locale al fine di accedere al servizio di dematerializzazione delle procedure, purché tale condizione sia obiettivamente necessaria per tutelare l’interesse generale collegato, in particolare, al buon funzionamento della giustizia v., per analogia, sentenza del 3 dicembre 1974, van Binsbergen, 33/74, EU C 1974 131, punti 11, 12 e 14 . È questo il contesto in cui deve essere interpretata la direttiva 77/249 v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania, 427/85, EU C 1988 98, punto 13 . 31 Da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta, peraltro, che i provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE possono nondimeno essere ammessi quando sono giustificati da ragioni imperative di interesse pubblico, soano idonei a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vanno oltre quanto è necessario per il raggiungimento di questo v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C 94/04 e C 202/04, EU C 2006 758, punto 61, nonché dell’11 dicembre 2014, Commissione/Spagna, C 678/11, EU C 2014 2434, punto 42 , fermo restando che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungere il medesimo in modo coerente e sistematico v. sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll-Seebacher, C 367/12, EU C 2014 68, punto 39 e giurisprudenza ivi citata . 32 Per giustificare la restrizione alla libera prestazione di servizi risultante dal diniego di rilascio del dispositivo di accesso RPVA agli avvocati non iscritti presso un foro francese, il CNB e il governo francese invocano il principio di buona amministrazione della giustizia. Secondo il governo francese, siffatta restrizione è giustificata altresì dalla tutela del destinatario finale dei servizi giuridici. 33 In Francia, infatti, ciascun avvocato disporrebbe di un certificato elettronico proprio in grado di attestare la sua qualità di avvocato iscritto ad un ordine forense francese e autorizzato ad esercitare la professione. Il certificato elettronico di ciascun avvocato sarebbe collegato all’elenco nazionale degli avvocati, il quale verrebbe automaticamente aggiornato per mezzo di una sincronizzazione quotidiana con gli elenchi degli avvocati di tutti gli ordini forensi francesi. Pertanto, il certificato elettronico di ciascun avvocato sarebbe valido fintantoché l’avvocato è iscritto nell’elenco nazionale degli avvocati. Per contro, a partire dal momento in cui l’avvocato non è più iscritto in tale elenco, ad esempio perché è stato radiato dall’ordine da cui dipendeva, il suo certificato elettronico diventerebbe privo di efficacia. 34 Al riguardo, si deve rilevare che, da un lato, la tutela dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia, e, dall’altro, la buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C 94/04 e C 202/04, EU C 2006 758, punto 64 . 35 Orbene, come rilevato sostanzialmente dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la tutela del singolo in quanto consumatore finale di servizi giuridici e la buona amministrazione della giustizia sono legate, in particolare, a esigenze di controllo del prestatore di servizio. 36 Pertanto, il sistema d’identificazione su cui si basa l’RPVA e che mira a garantire che solo gli avvocati che soddisfino le condizioni necessarie per esercitare la loro attività possono connettersi all’RPVA appare essere, in quanto tale, idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi di tutela tanto dei destinatari dei servizi giuridici quanto della buona amministrazione della giustizia. 37 Per quanto concerne la proporzionalità del diniego di rilascio di un dispositivo di accesso RPVA agli avvocati stabiliti in un altro Stato membro, il governo francese osserva che tale diniego si spiega con il fatto che, allo stato attuale dei dispositivi di dematerializzazione delle procedure giudiziarie, non sussiste alcuna interoperabilità tra gli elenchi degli avvocati che possano esistere nei differenti Stati membri. Ne conseguirebbe che, durante una connessione all’RPVA, il sistema d’identificazione potrebbe verificare la validità del certificato elettronico solo per gli avvocati iscritti ad un ordine forense francese. 38 Spetta al giudice del rinvio valutare se, nel caso di specie, sia possibile far sì che gli avvocati stabiliti in un altro Stato membro dispongano, se del caso mediante alcuni adattamenti, di un dispositivo di accesso RPVA in condizioni nelle quali la tutela del singolo in quanto consumatore finale dei servizi giuridici e la buona amministrazione della giustizia sono garantite in modo equivalente a quelle assicurate quando si tratta di avvocati iscritti ad un ordine forense francese. Se così fosse, la restrizione alla libera prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale non è giustificata. 39 Peraltro, occorre rilevare che, come risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, nei procedimenti in cui la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria, e che sono oggetto del procedimento principale, la comunicazione degli atti processuali per via elettronica con la giurisdizione adita nella controversia è facoltativa. Pertanto, tutti gli avvocati, compresi quelli stabiliti in un altro Stato membro, possono comunicare i loro atti processuali a detta giurisdizione mediante deposito in cancelleria o mediante posta, mentre solo gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla giurisdizione interessata avevano la possibilità, se del caso, di ricorrere alla comunicazione elettronica. 40 Orbene, ove dovesse risultare che la verifica della qualità di avvocato non è richiesta in modo sistematico e costante in caso di comunicazione mediante deposito in cancelleria o mediante posta, in modo da garantire un controllo dell’operatore equivalente a quello garantito attraverso l’attuazione del sistema dell’RPVA, il diniego di rilascio del dispositivo di accesso RPVA agli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese non può essere considerato coerente con gli obiettivi di tutela dei destinatari dei servizi giuridici e di buona amministrazione della giustizia. 41 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di detto criterio di equivalenza, se la restrizione alla libera prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale sia coerente con i suddetti obiettivi. Se così non fosse, la restrizione alla libera prestazione di servizi in esame nel procedimento principale non è giustificata. 42 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso RPVA, emesso dalle autorità competenti di uno Stato membro nei confronti di un avvocato debitamente iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto presso un foro del primo Stato membro in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui l’obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/249, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE e con l’articolo 57, terzo comma, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale rifiuto, alla luce del contesto in cui è opposto, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarlo, e se le conseguenti restrizioni non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara Il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats rete privata virtuale degli avvocati , emesso dalle autorità competenti nei confronti di un avvocato debitamente iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto presso un foro del primo Stato membro in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui l’obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE e con l’articolo 57, terzo comma, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale rifiuto, alla luce del contesto in cui è opposto, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarlo, e se le conseguenti restrizioni non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. * Fonte www.curia.europea.eu