Leciti i limiti d’età nei concorsi se il ruolo richiede particolari attitudini fisiche

L’art. 2 § .2 in combinato disposto con l’art. 4 § .1 Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia, che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo, non debbano aver compiuto 35 anni di età.

È quanto sancito dalla EU C 2016 873, C-258/15 del 15/11/16. Il caso. Il ricorrente impugnò il bando di concorso per l’assunzione di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi poiché poneva un limite di età di 35 anni, a suo avviso ingiustificato ed irrazionale. Il giudice del rinvio, ritenendolo invece legittimo, ha sospeso il processo ed ha sollevato una pregiudiziale, prendendo atto di un contrasto della prassi della CGUE nel caso Wolf EU C 2010 3 è stato considerato lecito il limite di 30 anni per essere assunto nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, mentre, sempre relativamente alle norme spagnole, lo ha considerato illecito e discriminatorio nel caso Perez EU C 2014 2371 per l’assunzione nella polizia locale, ma questo corpo ha una funzione prevalentemente amministrativa, ben diversa da quelle operative ed esecutive, analoghe a quelle dei corpi di sicurezza dello Stato, svolte dalla polizia basca. Ergo per il giudice di rinvio le attitudini fisiche richieste erano strettamente connesse all’età, sì che la preclusione censurata era legittima e giustificata. Quadro normativo. La D. 2000/78 vieta ogni forma di discriminazione, diretta od indiretta, basata sulla religione, sulle convinzioni personali, sul sesso e/o tendenze sessuali e sulla disabilità che comportino un trattamento sfavorevole rispetto ad altri lavoratori, nel settore pubblico o privato, che si trovino in un’analoga situazione Considerando 18,23, e 25 in base al principio di parità di trattamento, codificato dall’articolo 2. L’articolo 3 chiarisce ulteriormente che esso si applica anche alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione . Deroghe sono concesse dall’articolo 4 solo se questo requisito è essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, considerandone la natura e/o il contesto in cui deve essere svolta, purché sia proporzionato e la finalità sia legittima. L’articolo 6, regolando i legittimi casi di limiti d’età, rileva come, invece, sia discriminatorio fissare un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento . Il ruolo richiede speciali attitudini fisiche limite lecito. È indubbio che l’età costituisca una condizione di accesso al concorso e quindi al lavoro, si deve però vedere se rientra nei casi di limiti leciti ex articolo 4. Come detto la polizia basca svolge tre funzioni fondamentali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno e garantire la sicurezza dei cittadini. Orbene, l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età e le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all’arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l’impiego della forza fisica . La natura di dette funzioni presuppone un’attitudine fisica particolare in quanto le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico . Dalla documentazione prodotta in udienza si nota una curva discendente dell’efficienza dell’agente sin dai 40 anni ed a 55 potrebbe essere un rischio per sé e per i terzi. Inoltre dai 56 anni sono riconosciuti adeguamenti al lavoro svolto riduzione della durata annuale dell’orario di lavoro, esonero dal servizio notturno, dal pattugliamento esterno etc. Un agente deve seguire 2 anni di formazione e va in pensione a 59- 60 anni, sì che è palese come sia necessario assumere giovani. Il concorso infatti rispondeva alla necessità di svecchiare il corpo assumendo giovani in grado di svolgere efficientemente tali mansioni gravose. La CGUE concorda con l’Avvocato generale nel ravvisare che questi fini si conseguono solo con l’imposizione del limite d’età, piuttosto che con prove attitudinali dure ed eliminatorie. La preclusione contestata perciò è lecita perché rientra nei casi previsti dall’articolo 4 D. 2000/78, essendo indubbio che l’età costituisca un elemento essenziale e determinante per svolgere queste attività, è adeguata al fine di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio di questa polizia e proporzionata perché non eccedente quanto necessario al conseguimento di tale obiettivo .

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15 * Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione basata sull’età – Limitazione dell’assunzione degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età – Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” – Obiettivo perseguito – Proporzionalità Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c , della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro GU 2000, L 303, pag. 16 . 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il sig. Gorka Salaberria Sorondo e l’Academia Vasca de Policía y Emergencias Accademia di polizia e dei servizi di emergenza dei Paesi Baschi in prosieguo l’ Accademia , relativamente alla decisione di quest’ultima di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito secondo il quale i candidati ai posti di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non dovevano aver compiuto 35 anni di età. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 18, 23 e 25 della direttiva 2000/78 così recitano 18 La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi. 23 In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata all’età costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. 25 Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate . 4 La direttiva 2000/78, come previsto al suo articolo 1, mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. 5 L’articolo 2 della stessa direttiva così stabilisce 1. Ai fini della presente direttiva, per principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1 a sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga . 6 L’articolo 3 di detta direttiva così prevede 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene a alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione . 7 L’articolo 4 della direttiva 2000/78, dal titolo Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa , così recita al suo paragrafo 1 Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato . 8 L’articolo 6 della stessa direttiva, recante il titolo Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età , così dispone in particolare 1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare c la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. . Diritto spagnolo 9 La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpus de Seguridad del Estado legge organica 2/1986 relativa alle forze e ai corpi di sicurezza del 13 marzo 1986 BOE n. 63, del 14 marzo 1986 , definisce le funzioni affidate alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato, ai corpi di polizia delle comunità autonome e ai corpi di polizia locale. 10 Per quanto riguarda i corpi di polizia delle comunità autonome, l’articolo 38, paragrafi da 1 a 3, della suddetta legge prevede le seguenti funzioni 1. A titolo di competenze proprie a la vigilanza sul rispetto delle disposizioni e degli ordini individuali emessi dagli organi della comunità autonoma b la sorveglianza e la protezione di persone, istituzioni, edifici, stabilimenti e dipendenze della comunità autonoma e delle sue amministrazioni, garantendo il normale funzionamento degli impianti e la sicurezza degli utenti dei loro servizi c l’ispezione delle attività soggette alla normativa della comunità autonoma, denunciando ogni attività illecita d il ricorso alla coercizione per l’esecuzione coattiva di atti o disposizioni adottati dalla comunità autonoma. 2. In collaborazione con le forze e i corpi di sicurezza dello Stato a vegliare sul rispetto delle leggi e di altre disposizione dello Stato e garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali b partecipare ai compiti di polizia giudiziaria secondo le modalità previste all’articolo 29, paragrafo 2, della presente legge c sorvegliare gli spazi pubblici, proteggere le manifestazioni e mantenere l’ordine in occasione di grandi assembramenti. L’esercizio di tale funzione incombe prioritariamente ai corpi di polizia delle comunità autonome, fermo restando l’intervento delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato, quando, su domanda delle autorità della Comunità autonoma o di propria iniziativa, le autorità statali competenti lo ritengano necessario. 3. Nel quadro di un intervento simultaneo e indifferenziato con le forze e i corpi di sicurezza dello Stato a cooperare, su richiesta, per la composizione pacifica dei conflitti privati b prestare soccorsi in caso di incidente, di catastrofe o di pubblica calamità, partecipando, nei modi previsti dalla legge, all’attuazione dei piani di protezione civile c vegliare sul rispetto delle disposizioni dirette alla conservazione della natura e dell’ambiente, delle risorse idriche, nonché al patrimonio cinegetico, ittico e forestale o di qualsiasi altra indole connesso alla natura . 11 L’articolo 53 della legge organica 2/1986, che stabilisce le funzioni attribuite ai corpi di polizia locale, è così formulato 1. I corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni a proteggere le autorità degli enti locali e garantire la sorveglianza o la custodia dei relativi edifici e impianti b regolare e dirigere la circolazione nei centri urbani e occuparsi della segnaletica, in conformità delle norme sulla circolazione c redigere i verbali dei sinistri stradali avvenuti nei centri urbani d svolgere funzioni di polizia amministrativa per quanto riguarda le ordinanze, i decreti e le altre disposizioni del Comune che ricadano nel loro ambito di competenza e partecipare alle funzioni di polizia giudiziaria f prestare soccorsi in caso di incidente, di catastrofe o di pubblica calamità, partecipando, nei modi previsti dalla legge, all’attuazione dei piani di protezione civile g svolgere attività di prevenzione e fare quanto possibile per impedire la commissione di reati h sorvegliare gli spazi pubblici e collaborare, su richiesta, con le forze e i corpi di sicurezza dello Stato e con la polizia delle comunità autonome alla protezione delle manifestazioni e al mantenimento dell’ordine in occasione di grandi assembramenti i cooperare, su richiesta, alla composizione di conflitti privati . 12 Relativamente all’ammissione nel corpo nazionale di polizia, l’articolo 7, lettera b , del Real Decreto 614/1995 por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía regio decreto 614/1995 recante approvazione del regolamento sulle procedure di selezione e di formazione del corpo nazionale di polizia , del 21 aprile 1995 BOE n. 118, del 18 maggio1995 , prevede che i candidati devono avere un’età compresa tra 18 e 35 anni. 13 L’articolo 26, paragrafo 1, della Ley 4/1992 de Policía del País Vasco, legge 4/1992 relativa alla polizia dei Paesi Baschi , del 17 luglio 1992 Boletin Oficial del Pais Vasco n. 155, dell’11 agosto 1992 , così dispone Nell’ambito delle competenze esercitate dalla Comunità autonoma dei Paesi Baschi, l’Ertzaintza [polizia autonoma basca] ha il compito essenziale di proteggere le persone e i beni, di garantire il libero esercizio dei loro diritti e delle loro libertà e di garantire la sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Comunità autonoma. A tal fine, essa svolge le funzioni che l’ordinamento giuridico assegna ai corpi di sicurezza dello Stato . 14 L’ottava disposizione aggiuntiva della legge n. 4/1992 conferisce al governo basco la competenza di determinare, con regolamento, il regime delle esclusioni mediche per l’accesso ai gradi e alle categorie dei corpi che compongono la polizia dei Paesi Baschi, nonché i requisiti di età e di statura . 15 L’articolo 4, lettera b , del Decreto 315/1994 por el que se aprueba el reglamento de selección y formación de la policía del País Vasco decreto 315/94, recante approvazione del regolamento sulle procedure di selezione e di formazione della polizia dei Paesi Baschi , del 19 luglio 1994 Boletin Oficial del Pais Vasco n. 157, del 19 agosto 1994 , come modificato dal Decreto 120/2010 decreto 120/2010 , del 20 aprile 2010 in prosieguo il decreto 315/1994 , enuncia il seguente requisito di età Avere almeno 18 anni di età e non aver compiuto 35 anni di età per essere assunti nella categoria di agente. Tuttavia, il limite massimo d’età, per accedere ai corpi della polizia locale, può essere rivisto tenendo conto dei periodi di servizio effettuati nell’amministrazione locale, nel corpo della polizia locale . Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 Il sig. Salaberria Sorondo ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco Corte superiore di giustizia della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, Spagna contro la decisione del 1° aprile 2014 della Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias direttrice generale dell’Accademia di polizia e dei servizi d’emergenza dei Paesi Baschi, Spagna che fissa le condizioni specifiche previste da un bando di concorso destinato all’assunzione di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi Boletin Oficial del Pais Vasco n. 82, del 1° aprile 2014 . 17 Il sig. Salaberria Solondo contesta la legittimità della parte 2, punto 1, lettera c , di tale bando di concorso, che prescrive che, per poter partecipare al suddetto concorso, i candidati non devono aver compiuto 35 anni di età. L’interessato, di età superiore a 35 anni, sostiene che tale requisito è contrario alla direttiva 2000/78 e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A suo avviso, in particolare, il limite di età imposto è privo di giustificazione, in quanto restringe il diritto di accesso alle funzioni pubbliche senza ragionevole motivo. 18 Il giudice del rinvio ricorda di aver già dichiarato che il limite massimo di 32 anni di età per l’assunzione di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi era conforme ai principi di proporzionalità risultanti tanto dalla Costituzione e dalla normativa nazionale quanto dalla direttiva 2000/78. Tale giudice avrebbe tenuto conto del fatto che, nella sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf C 229/08, EU C 2010 3 , la Corte aveva statuito che l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva non ostava ad una normativa nazionale che fissava a 30 anni l’età massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco. 19 Il giudice del rinvio fa del pari riferimento alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez C 416/13, EU C 2014 2371 , nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c , della direttiva 2000/78 ostavano ad una normativa nazionale che fissava a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale. 20 A tal proposito, il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che le funzioni riservate dall’ordinamento giuridico spagnolo agli agenti della polizia locale sono diverse da quelle assegnate ai membri delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato. Queste ultime funzioni corrisponderebbero a quelle che sono attribuite ad una polizia vera e propria , la quale dovrebbe provvedere a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in tutti i loro aspetti. Poiché le funzioni degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non corrispondono alle funzioni attribuite ai corpi di polizia locale, ma comprendono quelle delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato, la sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez C 416/13, EU C 2014 2371 , non sarebbe pertinente per dirimere la controversia nel procedimento principale. 21 Il giudice del rinvio considera che, tenuto conto dell’elevato livello delle esigenze inerenti alle funzioni attribuite alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato, la fissazione di un limite massimo di età di 35 anni per l’accesso ad un corpo di polizia che svolge tutte le funzioni proprie del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica potrebbe essere considerata proporzionata e ragionevole e, di conseguenza, essere reputata conforme all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c , della direttiva 2000/78. 22 In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se la fissazione del limite massimo di età di 35 anni quale requisito per partecipare al concorso per l’accesso al posto di agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi Policía Autónoma Vasca sia conforme all’interpretazione [dell’articolo] 2, paragrafo 2, [dell’articolo] 4, paragrafo 1, e [dell’articolo] 6, paragrafo 1, lettera c , della direttiva 2000/78 . Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, e con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c , di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati agli impieghi di agente di un corpo di polizia non debbano aver compiuto 35 anni di età. 24 Si deve, anzitutto, verificare se le circostanze di cui al procedimento principale rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78. 25 Al riguardo, stabilendo che le persone che hanno compiuto 35 anni di età non possano essere ammesse al corpo di polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, l’articolo 4, lettera b , del decreto 315/1994 incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori. Di conseguenza, deve ritenersi che una normativa di tal genere fissi norme in materia di condizioni di accesso all’occupazione nel settore pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a , della direttiva 2000/78 v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU C 2014 2371, punto 30 . 26 Ne consegue che una situazione come quella che ha dato origine alla controversia di cui è investito il giudice del rinvio rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78. 27 Occorre, poi, ricordare che ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni basate, in particolare, sull’età per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. 28 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a , di quest’ultima direttiva precisa che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga. 29 Nel caso di specie il requisito previsto all’articolo 4, lettera b , del decreto 315/1994 ha l’effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 35 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe. 30 Tale normativa crea, pertanto, una differenza di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a , della direttiva 2000/78 v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU C 2014 2371, punto 33 . 31 In tali condizioni, si deve, infine, esaminare se, nondimeno, una differenza di trattamento siffatta non costituisca una discriminazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. 32 In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 prevede che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [di tale direttiva] non costituisc[e] discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato . 33 Da tale disposizione risulta che non è il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa sentenza 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU C 2014 2371, punto 36 e giurisprudenza citata . 34 Orbene, l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età e le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all’arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l’impiego della forza fisica sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf, C 229/08, EU C 2010 3, punto 41 del 13 settembre 2011, Prigge e a., C 447/09, EU C 2011 573, punto 67, e del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU C 2014 2371, punti 37 e 39, nonché giurisprudenza citata . 35 La natura di dette funzioni presuppone un’attitudine fisica particolare in quanto le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU C 2014 2371, punto 40 . 36 Ne consegue che il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere alle tre funzioni essenziali della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi descritte all’articolo 26, paragrafo 1, della legge 4/1992, vale a dire proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l’esercizio della professione di cui al procedimento principale. 37 Relativamente all’obiettivo perseguito dal decreto 315/1994, l’Accademia e il governo spagnolo sostengono che, fissando il limite massimo di età a 35 anni per poter accedere al corpo di polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, il suddetto decreto mira a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento di tale corpo di polizia, facendo sì che i nuovi assunti siano in grado di svolgere i compiti più gravosi dal punto di vista fisico durante un periodo relativamente lungo della loro carriera. 38 A tal proposito, ai punti 43 e 44 della sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez C 416/13, EU C 2014 2371 , dopo aver rilevato che il considerando 18 della direttiva 2000/78 precisa che la stessa non può avere l’effetto di costringere i servizi di polizia ad assumere o mantenere nel loro impiego persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere tutte le funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, tenuto conto dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi, la Corte ha giudicato che l’intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. 39 È ben vero che la Corte ha giudicato, al punto 57 della stessa sentenza, che una normativa nazionale che fissava a 30 anni il limite massimo di età per l’assunzione di agenti della polizia locale dell’Ayuntamiento de Oviedo Comune di Oviedo, Spagna imponeva un requisito sproporzionato, contrario all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. 40 Tuttavia, le funzioni svolte dalle forze di polizia delle comunità autonome sono diverse da quelle incombenti alla polizia locale, che erano controverse nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez C 416/13, EU C 2014 2371 . È importante, infatti, ricordare che, ai sensi dell’articolo 53 della legge organica 2/1986, gli agenti della polizia locale hanno il compito, in particolare, di proteggere le autorità degli enti locali e di garantire la sorveglianza dei relativi edifici, di regolare e di dirigere la circolazione nei centri urbani e di occuparsi della segnaletica, nonché di svolgere funzioni di polizia amministrativa. Per contro, dall’articolo 26, paragrafo 1, della legge 4/1992 risulta che i compiti affidati alla polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi consistono essenzialmente nel proteggere le persone e i beni, garantire il libero esercizio dei loro diritti e delle loro libertà e garantire la sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Comunità autonoma . 41 Come precisato dall’Accademia all’udienza dinanzi alla Corte, un agente di primo grado della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi – grado per il quale era stato organizzato il concorso controverso nel procedimento principale – non svolge compiti amministrativi, ma ha essenzialmente funzioni operative o esecutive, le quali, come ha rilevato anche l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, possono comportare il ricorso alla forza fisica, nonché il compimento di missioni in condizioni ardue, se non estreme. Secondo le informazioni fornite dall’Accademia, per l’esecuzione dei soli compiti amministrativi i membri del personale sono assunti mediante concorsi specifici, che non prevedono limiti di età. 42 Orbene, l’Accademia ha sostenuto dinanzi alla Corte che, come risulta dalle relazioni allegate alle sue osservazioni scritte, a partire dall’età di 40 anni, gli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi subirebbero un degrado funzionale, che si tradurrebbe in una diminuzione della capacità di recupero dopo uno sforzo sostenuto e in un’incapacità a svolgere qualsiasi altro compito che richieda il medesimo livello di sollecitazioni durante un certo lasso di tempo. Inoltre, secondo gli stessi rapporti, un agente di età superiore a 55 anni non potrebbe più essere considerato nel pieno possesso delle capacità necessarie ad uno svolgimento adeguato della sua professione, senza incorrere in un rischio per sé e per i terzi. 43 Peraltro, l’Accademia ha precisato che gli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi godono, a partire dall’età di 56 anni, di una riduzione per legge della durata annuale dell’orario di lavoro, nonché di una dispensa del lavoro notturno o dai compiti di pattugliamento all’esterno delle strutture della polizia servizio attivo modulato , con l’impegno da parte dell’agente che gode di questo tipo di modulazioni, di andare in pensione, su base volontaria, a partire dall’età di 60 anni o, eventualmente, a 59 anni. 44 Occorre infine sottolineare che, secondo i dati presentati dall’Accademia, nel 2009 – ossia appena prima dell’introduzione, con il decreto 315/1994, del limite di età controverso nel procedimento principale – il corpo di polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi era composto di 8 000 agenti. A quell’epoca, 59 agenti avevano un’età compresa tra 60 e 65 anni e 1 399 avevano un’età compresa tra 50 e 59 anni. L’Accademia ha aggiunto che, secondo le previsioni fatte nel corso del 2009, nel 2018 1 135 agenti avranno un’età compresa tra 60 e 65 anni e 4 660 agenti, vale a dire più della metà dell’organico, avranno tra un’età compresa 50 e 59 anni. Nel 2025 più del 50% degli agenti del suddetto corpo di polizia avrà un’età compresa tra 55 e 65 anni. Tali dati lascerebbero così presagire un notevole invecchiamento degli effettivi di detto corpo. 45 Alla luce dei suddetti dati, l’Accademia ha sottolineato la necessità di prevedere la progressiva sostituzione, mediante concorso, degli agenti più anziani con l’assunzione di personale più giovane, idoneo a farsi carico di funzioni impegnative sul piano fisico. Sotto tale profilo, la presente causa si distingue anche da quella che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez C 416/13, EU C 2014 2371 , nella quale, come risulta dal punto 56 di tale sentenza, non era stato dimostrato che l’obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti della polizia locale richiedesse di mantenere una certa struttura delle età al suo interno, imponendo di assumere esclusivamente funzionari con età inferiore a 30 anni. 46 Da tutti gli elementi che precedono risulta che le funzioni che incombono agli agenti di primo grado della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi comportano compiti impegnativi sul piano fisico. Orbene, l’Accademia ha del pari sostenuto che l’età alla quale è assunto un agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi determina il periodo durante il quale questi sarà in grado di adempiere a tali compiti. Un agente assunto all’età di 34 anni, il quale dovrà seguire peraltro una formazione di due anni, potrà essere assegnato a tali compiti per un periodo massimo di 19 anni, ossia fino al compimento di 55 anni di età. Ciò considerato, un’assunzione ad un’età più avanzata nuocerebbe alla possibilità di assegnare un numero sufficiente di agenti ai compiti più impegnativi sul piano fisico. Parimenti, un’assunzione siffatta non consentirebbe che i funzionari così assunti siano assegnati a detti compiti per un periodo sufficientemente lungo. Infine, come spiegato dall’Accademia, l’organizzazione ragionevole del corpo degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi esige che sia garantito un equilibrio tra il numero degli impieghi impegnativi sul piano fisico, inadatti agli agenti più anziani, e il numero dei posti meno impegnativi sotto tale profilo, che possono essere occupati da questi ultimi agenti v., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf, C 229/08, EU C 2010 3, punto 43 . 47 Peraltro, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, le carenze chi si teme possano prodursi nel funzionamento dei servizi della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi escludono che, all’atto del concorso di assunzione, l’organizzazione di prove fisiche impegnative ed eliminatorie possa costituire una misura alternativa meno restrittiva. L’obiettivo consistente nel mantenimento del carattere operativo e del buon funzionamento del servizio della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi richiede, infatti, che, per ristabilire una piramide delle età soddisfacente, il fatto di essere in possesso di specifiche capacità fisiche debba essere concepito non in maniera statica, all’atto delle prove del concorso per l’assunzione, bensì in maniera dinamica, prendendo in considerazione gli anni di servizio che saranno compiuti dall’agente dopo che sia stato assunto. 48 Ne consegue che una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che i candidati agli impieghi di agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non devono aver compiuto 35 anni di età può, a condizione che il giudice del rinvio si accerti che siano esatte le diverse indicazioni risultanti dalle osservazioni formulate e dai documenti prodotti dall’Accademia e di cui si è fatta menzione, essere considerata, da un lato, adeguata all’obiettivo consistente nel garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio di polizia di cui trattasi e, d’altro lato, non eccedente quanto necessario al conseguimento di tale obiettivo. 49 Giacché la differenza di trattamento basata sull’età che consegue da tale normativa non costituisce una discriminazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non è necessario esaminare se essa potrebbe essere giustificata in base all’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva. 50 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età. Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età. * Fonte http //curia.europea.eu/