La vendita d’occasione online di software per pc necessita del consenso del titolare del copyright?

Gli artt. 4 lett. a e c e 5 § § . 1 e 2 Direttiva 2009/24/CE ha abrogato la 91/250/CEE , relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretati nel senso che, sebbene l’acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore accompagnata da una licenza d’uso illimitata abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia e la sua licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata inizialmente consegnata è deteriorato, distrutto o smarrito, fornire a tale subacquirente la sua copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto.

È quanto deciso dalla EU C 2016 762 C-166/15 del 12/10/16. In breve per vendita d’occasione s’intendono tutte le cessioni di seconda mano di detta copia originale e della licenza d’uso illimitata. Il caso. Riguarda il processo penale contro due lettoni, accusati di avere venduto online, tra il 28/12/01 ed il 22/12/04, diverse migliaia di programmi Windows e software Office per il pc vendita illegale, in associazione per delinquere, di oggetti tutelati dal diritto d’autore, uso illegale intenzionale di un marchio d’impresa altrui ed esercizio di un’attività commerciale senza registrazione senza il consenso del noto colosso dell’informatica, titolare del copyright. In Cassazione furono definitivamente prosciolti, ma la vertenza fu rinviata alla Corte di appello che li aveva assolti dall’accusa di vendita illegale di beni tutelati da copyright. In questa sede il giudice di rinvio, su richiesta dei ricorrenti, sollevava una pregiudiziale in cui chiedeva se l’acquirente iniziale della copia di salvataggio di un programma informatico, registrata su un supporto fisico non originale, possa, in applicazione della regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione, stabilita dagli articolo 4 § . 2, e 5 § § . 1 e 2 Direttiva 2009/24/CE, rivenderla allorché, da un lato, il supporto fisico originale di tale programma, consegnato all'acquirente iniziale, sia stato danneggiato e, dall'altro, l’acquirente iniziale abbia cancellato il proprio esemplare del programma o abbia cessato di utilizzarlo . Si noti che non è dato sapere se i due abbiano agito in qualità di acquirenti iniziali di tali programmi, abbiano effettuato essi stessi le copie vendute o se queste ultime siano state effettuate dai soggetti presso i quali le hanno acquisite, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano acquirenti legittimi o no . Quadro normativo. La Direttiva 2009/24 ha abrogato la 91/250, ma gli articoli di entrambe sono, per lo più, perfettamente sovrapponibili. L’articolo 4 comma 1, richiamando gli articolo 2 titolarità dei programmi , 5 e 6, sancisce che la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto . Il comma 2 fissa la cd. regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione il diritto del titolare del copyright cessa alla prima vendita del programma, nel territorio dell’UE, da parte di quest’ultimo o col suo consenso, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso . L’articolo 5 chiarisce che gli atti di cui all’articolo 4 § . 1 non sono soggetti ad autorizzazione se necessari all’uso conforme alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente e/o per correggere eventuali errori. Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda . L’articolo 7 sanziona chi mette in circolazione o detiene a scopo commerciale una copia di un programma che sa od ha motivo di ritenere illecita. Cosa s’intende per vendita d’occasione”? Il concetto si ricava dalla normativa, non essendoci alcuna definizione precisa. La nozione di vendita deve essere intesa in senso ampio ed è caratterizzata dalla cessione del diritto di uso della copia del programma in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore su detto programma di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico di detta copia . È perciò irrilevante se la commercializzazione avviene in forma tangibile ossia su supporti fisici come CD o DVD od intangibile, scaricando il programma dal sito web dell’autore o del titolare. Tutte le successive cessioni, cd. vendite d’occasione, al contrario del primo acquisto effettuato dall’originale compratore, non necessitano di alcuna autorizzazione, anche se sono espressamente vietate dalla licenza d’uso il diritto di distribuzione, come detto, è esaurito EU C 2012 407, c.d. caso Usedsoft, C-128/11 . La vendita della copia di riserva deve essere autorizzata. È questo il punto focale della fattispecie. Detta possibilità è soggetta ad esegesi restrittiva EU C 2011 798 la copia di riserva può essere effettuata e utilizzata solo per rispondere ai bisogni di colui che ha il diritto di usare tale programma e che, quindi, tale persona non può usare tale copia, sebbene abbia deteriorato, distrutto o smarrito il supporto fisico originale di tale programma, ai fini della vendita di detto programma d’occasione a terzi . Infatti il primo acquirente che rivende la propria copia è tenuto a distruggere ed/od a rendere inutilizzabile quella in suo possesso, onde evitare ogni pregiudizio economico all’autore/titolare. Copia scaricata online. Chi acquista online una copia di un programma e la relativa licenza può cederle lecitamente, ex articolo 5, ad un terzo, considerandosi esaurito il diritto di distribuzione. Il subacquirente ha altresì il diritto, conformemente a tale disposizione, di scaricare sul suo computer tale copia, poiché tale atto costituisce una riproduzione necessaria di tale programma atta a consentirgli un uso dello stesso conforme alla sua destinazione . In questi casi copia d’occasione scaricata sul suo pc dal sito web del titolare deve dimostrare con ogni mezzo di prova, di aver legittimamente acquisito tale licenza .

Corte di Giustizie UE, Terza Sezione, sentenza 12 ottobre 2016, causa C-166/15 * Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE – Articolo 4, lettere a e c – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Direttiva 2009/24/CE – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Vendita d’occasione” di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali – Esaurimento del diritto di distribuzione – Diritto esclusivo di riproduzione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, formalmente, sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore GU 2009, L 111, pag. 16 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito dei procedimenti penali avviati dal Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra pubblico ministero presso l’ufficio repressione dei crimini economici e finanziari, Lettonia nei confronti dei sigg. Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs, per i capi di imputazione di vendita illegale, in associazione per delinquere, di oggetti tutelati dal diritto d’autore, uso illegale intenzionale di un marchio d’impresa altrui che causa un danno grave ai diritti e agli interessi legalmente tutelati della persona e esercizio di un’attività commerciale senza registrazione, per aver commercializzato, attraverso un mercato online, copie di programmi per elaboratore d’occasione su supporti non originali. Contesto normativo Diritto dell’Unione La direttiva 2009/24 3 L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a , e paragrafo 2, della direttiva 2009/24, dispone quanto segue 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare a la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto 2. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso . 4 L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, così dispone 1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a e b , allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori. 2. Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda . La direttiva 91/250/CEE 5 L’articolo 4 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore GU 1991, L 122, pag. 42 , così recitava Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare a la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto c qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso . 6 L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva era così formulato 1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, lettere a e b , allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori. 2. Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda . 7 L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva così recitava Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti elencati alle seguenti lettere a , b e c a ogni atto di messa in circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita b la detenzione a scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita . 8 La direttiva 91/250 è stata abrogata dalla direttiva 2009/24. Il diritto lettone 9 L’articolo 32 dell’Autortiesību likums legge sul diritto d’autore , rubricato Esaurimento del diritto di distribuzione stabilisce che il diritto di distribuire un’opera si esaurisce nel momento in cui l’opera è venduta o alienata in altro modo per la prima volta nell’Unione europea, se la vendita viene effettuata dall’autore stesso o con il suo consenso. Tale disposizione si applica unicamente alle opere materiali o alle copie delle stesse. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 I sigg. Ranks e Vasiļevičs sono sottoposti a procedimento penale per avere, tra il 28 dicembre 2001 e il 22 dicembre 2004, venduto in un mercato online diversi programmi per elaboratore editi dalla Microsoft Corp., come talune versioni del programma Microsoft Windows e del software per ufficio Microsoft Office, tutelati dal diritto di autore. 11 Nel corso dell’indagine non è stato possibile determinare con precisione il numero di esemplari di programmi per elaboratore venduti, stimato in più di 3 000, né tantomeno l’importo esatto del ricavato di tali vendite. L’importo totale del danno materiale arrecato alla Microsoft dalle attività dei sigg. Ranks e Vasiļevičs è stato tuttavia stimato, in base agli importi accreditati sul loro conto PayPal, in 293 572,40 dollari statunitensi USD circa EUR 265 514 . 12 I sigg. Ranks e Vasiļevičs sono perseguiti per diverse violazioni della legislazione penale lettone e, più precisamente, per i capi di imputazione, in primo luogo, di vendita illegale, in associazione per delinquere, di oggetti tutelati dal diritto d’autore, in secondo luogo, di uso illegale intenzionale di un marchio d’impresa altrui e, in terzo luogo, di esercizio di un’attività commerciale senza registrazione. 13 Con sentenza del 3 gennaio 2012 essi sono stati dichiarati colpevoli, in primo luogo, della vendita illegale, in associazione per delinquere, di oggetti tutelati dal diritto d’autore, e dell’uso illegale intenzionale di un marchio d’impresa altrui, reati previsti e puniti, rispettivamente, dall’articolo 149, paragrafo 3, e dall’articolo 206, paragrafo 2, della legge penale lettone, e condannati a risarcire parzialmente alla Microsoft il danno da essa subito, nonché a pagare in toto le spese del procedimento. 14 Tanto il pubblico ministero, quanto i sigg Ranks e Vasiļevičs e la Microsoft hanno impugnato in appello tale sentenza dinanzi alla Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija corte regionale di Riga, collegio speciale degli affari penali, Lettonia che, con sentenza del 22 marzo 2013, ha annullato detta sentenza nella parte in cui dichiarava i sigg. Ranks e Vasiļevičs colpevoli del reato di vendita illegale, in associazione per delinquere, di oggetti tutelati dal diritto d’autore, e li condannava ad una pena. 15 Il pubblico ministero e i sigg. Ranks e Vasiļevičs hanno ognuno proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākās tiesas Senāts Senato della Corte suprema, Lettonia , che, con ordinanza del 13 ottobre 2013, ha annullato in toto la sentenza della Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija corte regionale di Riga, collegio speciale degli affari penali, Lettonia e ha rinviato il procedimento dinanzi a un giudice della corte d’appello per un riesame. 16 Nel corso del riesame, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija corte regionale di Riga, collegio speciale degli affari penali, Lettonia è stata invitata dai sigg. Ranks e Vasiļevičs a proporre alla Corte una domanda di decisione pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/24. 17 In tali circostanze, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija corte regionale di Riga, collegio speciale degli affari penali, Lettonia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se una persona che ha acquistato un programma per elaboratore con licenza d’occasione” [registrato] su un disco non originale, funzionante e non utilizzato da altri utenti, possa, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, invocare l’esaurimento del diritto di distribuire un esemplare copia del suddetto programma per elaboratore, che il primo acquirente di tale programma ha acquistato dal titolare del diritto unitamente al disco originale, ove tuttavia tale disco si sia deteriorato, [e] il primo acquirente abbia cancellato il proprio esemplare copia e non ne faccia più uso. 2 Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla prima domanda, se una persona che può invocare l’esaurimento del diritto di distribuire un esemplare copia del programma per elaboratore abbia il diritto di vendere ad un terzo il suddetto programma per elaboratore su un disco non originale ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 . Sulle questioni pregiudiziali 18 In limine, si deve osservare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 4 delle sue conclusioni, che la direttiva 2009/24, il cui articolo 10 abroga la direttiva 91/250, è entrata in vigore il 25 maggio 2009, in applicazione del suo articolo 11. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che i sigg. Ranks e Vasiļevičs sono perseguiti per fatti commessi tra il 28 dicembre 2001 e il 22 dicembre 2004. Ne deriva che il procedimento primcipale rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/250 e non della direttiva 2009/24. 19 Di conseguenza, le due questioni, che vertono sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima direttiva, che istituisce la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva suddetta, che prevede eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione di tale titolare, devono essere interpretate come dirette alle disposizioni equivalenti della direttiva 91/250, ovvero l’articolo 4, lettera c , da un lato, e l’articolo 4, lettera a , e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dall’altro. Sulla ricevibilità 20 Il governo lettone ha espresso dubbi sulla ricevibilità delle questioni, facendo valere che il giudice del rinvio sembra essere del parere che i sigg. Ranks e Vasiļevičs abbiano legalmente acquistato oggetti tutelati dal diritto d’autore, sebbene dalla decisione di rinvio risulti che i programmi per elaboratore controversi siano contraffatti. 21 Si deve rammentare a tale proposito che, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire v., sentenza del 12 ottobre 2010, Rosenbladt, C 45/09, EU C 2010 601, punto 32 e giurisprudenza ivi citata . 22 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte v. sentenza del 12 ottobre 2010, Rosenbladt, C 45/09, EU C 2010 601, punto 33 e giurisprudenza ivi citata . 23 Nella specie, il procedimento principale riguarda la questione se la vendita di copie di programmi per elaboratore d’occasione effettuata dai sigg. Ranks e Vasiļevičs, sia legittima alla luce delle disposizioni della direttiva 91/250. La risposta da dare dipende, quindi, direttamente dall’interpretazione dell’articolo 4, lettera c , di tale direttiva, che istituisce la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore, nonché degli articoli 4, lettera a e 5, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, che concedono a tale titolare un diritto esclusivo di riproduzione e che prevedono eccezioni allo stesso. 24 Di conseguenza, le questioni sollevate sono ricevibili. Nel merito 25 Con le due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4, lettere a e c , e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250, debbano essere interpretati nel senso che l’acquirente della copia di un programma per elaboratore d’occasione, registrata su un supporto fisico non originale, possa, in applicazione della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione del titolare del diritto, vendere tale copia allorché, da un lato il supporto fisico originale di tale programma, consegnato all’acquirente iniziale, sia stato deteriorato e, dall’altro, tale acquirente iniziale abbia cancellato il suo esemplare di tale copia o abbia cessato di utilizzarlo. 26 A tale proposito, si deve ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell’articolo 4, lettera c di detta direttiva, la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’Unione, da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia stessa nell’Unione. 27 Deriva da tale disposizione che l’esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è subordinato alla duplice condizione che essa sia stata immessa in commercio e, più precisamente, venduta dal titolare del diritto o con il suo consenso, e che tale commercializzazione abbia avuto luogo nell’Unione [v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 4 della direttiva 2001/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU 2001, L 167, pag. 10 , sentenze del 12 settembre 2006, Laserdisken, C 479/04, EU C 2006 549, punto 21, nonché del 22 gennaio 2015, Art & amp Allposters International, C 419/13, EU C 2015 27, punto 31]. 28 Orbene, la Corte ha già dichiarato che il termine vendita di cui a detta disposizione, che va inteso in senso ampio, comprende tutte le forme di commercializzazione della copia di un programma per elaboratore che sono caratterizzate dalla cessione di un diritto di usare tale copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore su detto programma di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico di detta copia v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C 128/11, EU C 2012 407, punto 49 . 29 È pacifico che la prima commercializzazione nell’Unione, da parte del titolare del diritto d’autore di una copia del suo programma per elaboratore registrato su un supporto fisico come dischetti, CD-ROM o DVD-ROM, costituisce una prima vendita di tale copia ai sensi dell’articolo 4, lettera c della direttiva 91/250. Del resto, si deve considerare che, in assenza di indicazione contraria nella decisione di rinvio, una vendita del genere è accompagnata da una licenza d’uso illimitata di tale copia. 30 Risulta da quanto precede che, ai sensi dell’articolo 4, lettera c , di detta direttiva, il titolare del diritto d’autore su un programma per elaboratore che ha venduto, all’interno dell’Unione, la copia di tale programma su un supporto fisico, come un CD-ROM o un DVD-ROM, accompagnata da una licenza d’uso illimitata di detto programma, non può opporsi alle vendite successive da parte dell’acquirente iniziale o degli acquirenti successivi, malgrado l’esistenza di disposizioni contrattuali che vietano qualsiasi cessione successiva v. in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C 128/11, EU C 2012 407, punto 77 . 31 Tuttavia, le questioni proposte non riguardano l’ipotesi della vendita della copia di un programma per elaboratore d’occasione, registrata su un supporto fisico originale, da parte del suo acquirente iniziale, bensì l’ipotesi della vendita della copia di un programma per elaboratore d’occasione, registrata su un supporto fisico non originale, da parte di un soggetto che l’ha acquistato presso l’acquirente iniziale o un acquirente successivo. 32 La Microsoft, i governi italiano e polacco e la Commissione europea fanno valere, a tale proposito nelle loro osservazioni, che la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, lettera c , della direttiva 91/250, si applica solo al supporto fisico originale dischetto, CD-ROM o DVD-ROM , venduto al primo acquirente, sul quale è registrata la copia del programma per elaboratore immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, e non al supporto fisico non originale della copia stessa. 33 Tale argomento non può essere accolto in quanto tale. 34 Infatti, l’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, lettera c , della direttiva 91/250, riguarda la copia del programma per elaboratore stessa e la licenza di uso che l’accompagna e non il supporto fisico sul quale tale copia sia stata, eventualmente, messa in vendita per la prima volta nell’Unione dal titolare del diritto d’autore o con il suo consenso. 35 A tale proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che riprende il contenuto dell’articolo 4, lettera c , della direttiva 91/250, si riferisce, senza altre precisazioni, alla vendita di una copia di un programma per elaboratore e non opera alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012 UsedSoft, C 128/11, EU C 2012 407, punto 55 . 36 La Corte ne ha in particolare dedotto che l’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, diviene efficace a seguito della prima vendita della copia di un programma per elaboratore nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, indipendentemente dalla questione se la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del programma stesso sentenza del 3 luglio 2012 UsedSoft, C 128/11, EU C 2012 407, punti 55 e 61 . 37 Tuttavia, l’articolo 4, lettera a , della direttiva 91/250 concede altresì al titolare del diritto d’autore su un programma per elaboratore il diritto esclusivo di effettuare e di autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, di tale programma, con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 5 e 6 di tale direttiva. 38 Il legittimo acquirente della copia di un programma per elaboratore, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, può, di conseguenza, vendere d’occasione tale programma, in applicazione della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, lettera c , della direttiva 91/250, purché tale cessione non pregiudichi il diritto esclusivo di riproduzione garantito a tale titolare dall’articolo 4, lettera a , della medesima direttiva, e a condizione, quindi, che qualsiasi atto di riproduzione di detto programma sia autorizzato da detto titolare o rientri nelle eccezioni previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva stessa. 39 I sigg. Ranks e Vasiļevičs nonché la Commissione sostengono nelle loro osservazioni che la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione consente la vendita di una copia di un programma per elaboratore, registrata su un supporto fisico non originale, nell’ipotesi in cui il supporto fisico originale sia stato deteriorato, purché siano rispettati i presupposti fissati dalla Corte nella sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft C 128/11, EU C 2012 407 . A tali condizioni, l’acquirente iniziale della copia di un programma registrato su un supporto fisico originale dovrebbe disporre di una licenza di uso illimitata di tale programma e rendere inutilizzabile ogni copia di detto programma rimanente in suo possesso al momento della vendita della stessa. In una ipotesi del genere, effettuare una copia di un programma per elaboratore su un supporto fisico non originale, sarebbe consentito ai sensi delle eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva. 40 A tale proposito, si deve rammentare, in primo luogo, che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/250 stabilisce che il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva dello stesso qualora tale uso lo richieda. L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che è nulla qualsiasi disposizione contrattuale non conforme a tale articolo 5, paragrafo 2. 41 Come risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, la realizzazione di una copia di riserva di un programma per elaboratore è subordinata a due condizioni. Tale copia deve, da un lato, essere effettuata da una persona avente il diritto di usare tale programma e, dall’altro, essere necessaria a tale uso. 42 Tale disposizione, che stabilisce un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione del titolare del diritto d’autore su un programma per elaboratore, deve, conformemente alla reiterata giurisprudenza della Corte, essere oggetto di interpretazione restrittiva v., per analogia, sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C 145/10, EU C 2011 798, punto 109 . 43 Ne deriva che una copia di riserva di un programma per elaboratore può essere effettuata e utilizzata solo per rispondere ai bisogni di colui che ha il diritto di usare tale programma e che, quindi, tale persona non può usare tale copia, sebbene abbia deteriorato, distrutto o smarrito il supporto fisico originale di tale programma, ai fini della vendita di detto programma d’occasione a terzi. 44 Di conseguenza, come sostengono la Microsoft e i governi italiano e polacco nelle loro osservazioni, il legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore accompagnata da una licenza d’uso illimitata, che intende venderla, in seguito all’esaurimento del diritto di distribuzione del titolare dei diritti d’autore in applicazione dell’articolo 4, lettera c , della direttiva 91/250, non può, in assenza di autorizzazione di tale titolare, cedere a un subacquirente la copia di riserva di tale programma effettuata, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, in ragione del fatto che egli ha deteriorato, distrutto o smarrito il supporto fisico originale che gli era stato venduto da tale titolare o con il suo consenso. 45 Nella presente fattispecie, se pure risulta dalla decisione di rinvio che i sigg. Ranks e Vasiļevičs hanno venduto copie di programmi per elaboratore registrati su supporti fisici non originali, non è precisato, se, in qualità di acquirenti iniziali di tali programmi, abbiano effettuato essi stessi le copie vendute o se queste ultime siano state effettuate dai soggetti presso i quali le hanno acquisite, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano acquirenti legittimi o no. 46 Occorre, tuttavia, constatare che, a prescindere dalle circostanze nelle quali i sigg. Ranks e Vasiļevičs hanno acquisito le copie dei programmi per elaboratore che hanno venduto, devono essere applicate nei loro confronti le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a e b , della direttiva 91/250, qualora sia dimostrato che essi hanno immesso in circolazione e detenuto, a scopo commerciale, copie illecite di programmi per elaboratore. 47 Tuttavia, spetta unicamente al giudice del rinvio, alla luce degli elementi di fatto che ha identificato, determinare per ogni copia di programma per elaboratore venduta dai sigg. Ranks e Vasiļevičs, se essa sia una copia illecita ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, e trarne, se del caso, le conseguenze. 48 In secondo luogo va ricordato che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, qualora l’atto di riproduzione sia necessario per consentire all’acquirente legittimo l’uso del programma conforme alla sua destinazione, esso non è assoggettato all’autorizzazione del titolare del diritto, fatte salve disposizioni contrattuali specifiche. 49 A tale proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la circostanza che l’acquirente di una copia di un programma per elaboratore acquisti e scarichi tale copia che si trova sul sito Internet del titolare del diritto costituisce una riproduzione autorizzata dall’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, poiché è necessaria per consentire un uso di detto programma conforme alla sua destinazione v. in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C 128/11, EU C 2012 407, punto 75 . 50 La Corte ha inoltre statuito che, in caso di vendita della copia di un programma per elaboratore acquistato e scaricato dal primo acquirente sul sito Internet del titolare del diritto, il subacquirente di tale copia, che è un acquirente legittimo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, ha altresì il diritto, conformemente a tale disposizione, di scaricare sul suo computer tale copia, poiché tale atto costituisce una riproduzione necessaria di tale programma atta a consentirgli un uso dello stesso conforme alla sua destinazione v. in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C 128/11, EU C 2012 407, punti 80 e 81 . 51 Occorre tuttavia rilevare che le circostanze del procedimento principale sono diverse da quelle del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft C 128/11, EU C 2012 407 . Dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta, infatti, che i sigg. Ranks e Vasiļevičs hanno commercializzato su Internet copie di programmi per elaboratore su supporti fisici non originali, rispetto ai quali nulla consente di presumere che essi siano stati inizialmente comprati e scaricati sul sito Internet del titolare del diritto. 52 Vero è tuttavia che la situazione dell’acquirente legittimo della copia di un programma per elaboratore, venduta e registrata su un supporto fisico che sia stato deteriorato, distrutto o smarrito e quella dell’acquirente legittimo della copia di un programma per elaboratore comprata e scaricata su Internet sono comparabili alla luce della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione e del diritto esclusivo di riproduzione riconosciuti al titolare del diritto. 53 L’acquirente legittimo di una copia di un programma per elaboratore, che detiene una licenza d’uso illimitata di tale programma, ma che non dispone più del supporto fisico originale sul quale tale copia era stata inizialmente consegnata, perché distrutto, deteriorato o smarrito, non può, per tale solo motivo, essere privato di ogni possibilità di vendere d’occasione detta copia a un terzo, a meno di non privare dell’effetto utile l’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, lettera c , della direttiva 91/250 v. in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C 128/11, EU C 2012 407, punto 83 . 54 In tal modo, come ha riconosciuto la Microsoft nella sua risposta scritta ai quesiti della Corte, l’acquirente legittimo di una licenza d’uso illimitata della copia di un programma per elaboratore deve poter scaricare tale programma dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, poiché ciò costituisce una riproduzione necessaria di un programma per elaboratore d’occasione che gli consente un uso conforme alla sua destinazione, come ha statuito la Corte nella sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft C 128/11, EU C 2012 407, punto 85 . 55 Occorre tuttavia ricordare che l’acquirente iniziale di una copia di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurito, ai sensi dell’articolo 4, lettera c , della direttiva 91/250, che proceda alla vendita d’occasione della copia stessa deve rendere inutilizzabile la copia in suo possesso al momento della vendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo del titolare alla riproduzione del proprio programma per elaboratore, ai sensi dell’articolo 4, lettera a , di tale direttiva v., per analogia, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft C 128/11, EU C 2012 407, punti 70 e 78 . 56 Si deve altresì precisare che spetta all’acquirente di una licenza d’uso illimitata della copia di un programma per elaboratore d’occasione il quale, avvalendosi della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione, scarica una copia di tale programma sul suo computer dal sito Internet del titolare del diritto, dimostrare, con ogni mezzo di prova, di aver legittimamente acquisito tale licenza. 57 Risulta dalle suesposte considerazioni che gli articoli 4, lettere a e c , e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250, devono essere interpretati nel senso che, sebbene l’acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore accompagnata da una licenza d’uso illimitata abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia e la sua licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata inizialmente consegnata è deteriorato, distrutto o smarrito, fornire a tale subacquirente la sua copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto. Sulle spese 58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara Gli articoli 4, lettere a e c , e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretati nel senso che, sebbene l’acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore accompagnata da una licenza d’uso illimitata abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia e la sua licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata inizialmente consegnata è deteriorato, distrutto o smarrito, fornire a tale subacquirente la sua copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto. *fonte http //curia.europea.eu/