Copia privata a priori: la legge italiana sull’equo compenso viola le norme dell’UE?

L’articolo 5, par.2 lett. b Direttiva 2001/29/CE diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione osta ad un sistema di equo compenso secondo il quale il prelievo per copia privata viene applicato anche ad attrezzature, apparecchi e supporti acquistati a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private e in cui un’eventuale esenzione da tale prelievo è rimessa alla negoziazione tra l’organizzazione che gestisce il prelievo e le persone tenute al pagamento del compenso.

L’inesistenza di un’esenzione ex ante di applicazione generale in questi casi comporta che questa norma osti ad un sistema di equo compenso secondo il quale il rimborso di un prelievo per copia privata, indebitamente versato, può essere richiesto soltanto dall’utente finale. È quanto espresso dall’Avvocato generale nelle sue Conclusioni EU C 2016 326 sul caso C-110/15, rassegnate il 4/5/16 spetta alla CGUE confermarle o meno. Il caso. Celebri produttori di pc, cellulari, apparecchi per la registrazione etc. hanno citato in giudizio la SIAE, il MIBAC ed altre associazioni di categoria di produttori di audiovisivi e multimediali impugnando il DM MIBAC del 30/12/09 ed in particolar modo il suo allegato tecnico, il cui art. 4 così dispone la SIAE promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria . Stabilisce, dunque, i criteri di calcolo del compenso per le riproduzioni ad uso privato di fonogrammi e videogrammi dovuto ai titolari dei diritti, dato che detto decreto ha esteso l’ambito di applicazione dell’equo compenso il prelievo per copie private si applica ora anche ad apparecchi e supporti come i telefoni cellulari, i computer e altre apparecchiature, anche se tali dispositivi non sono specificamente destinati alla riproduzione, alla registrazione e alla conservazione di contenuti. Per contro, prima dell’adozione del decreto impugnato, erano soggetti al prelievo in questione solo gli apparecchi principalmente ed esclusivamente destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi . Il Tar respinse il ricorso. Si appellarono al CdS che ha sollevato una pregiudiziale sulla compatibilità del sistema italiano d’indennizzo con l’art. 5, par. 2, lett. b D.2001/29, di cui si chiede anche una corretta interpretazione. Quadro normativo. La D.2001/29 individua i soggetti cui sono riconosciuti i diritti d’autore e quelli ad esso connessi e riconosce un’ampia tutela alla proprietà intellettuale. Detta le regole sull’equo compenso art. 2, Considerando 31 e 35 , garantendo il giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari di questi diritti e quelli degli utenti. L’art. 5 prevede eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione per le copie ad uso privato, lasciando ampia discrezionalità agli Stati, purchè istituiscano un sistema con il quale sia garantito ai titolari un equo compenso per l’uso del materiale protetto da copyright. In Italia, quando è consentita la riproduzione ad uso privato, esso si configura come prelievo ex ante che dovrà essere versato ex articolo 71- sexties , septies ed octies l. n. 633/41 dal produttore degli apparecchi e dei supporti per la loro riproduzione, o dall’importatore o, se questi non lo saldano, saranno responsabili in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. Se ne presuppone l’uso privato a priori, indipendentemente anche dalla forma, dalle modalità etc. della riproduzione, all’acquisto di pc, cellulari, chiavette USB e simili. Oggi ciò è superato dall’impiego di contratti di licenza e dal calo di questa modalità d’uso. Le norme italiane sull’esenzione ex ante sono poche e di portata limitata. Evidenzia come la portata indiscriminata del prelievo e la presenza di poche e limitate norme sull’esenzione, seppure accompagnate da condizioni rigorose riguardanti, tra l’altro, l’osservanza di un codice di condotta da parte dell’ente che acquista gli apparecchi e i supporti in questione, comporti che il sistema italiano consenta alla SIAE di applicare esenzioni alle persone obbligate a pagare il compenso, qualora lo ritenga opportuno . Infatti non esistono norme che esonerino i professionisti e le pa col paradosso che l’equo compenso deve essere versato anche da chi è escluso ex lege dalla nozione di copia privata. Ciò contrasta con la D.2001/29 giusto equilibrio e con i principi di effettività e di par condicio su cui si basa il diritto dell’UE. Inoltre la prassi costante della CGUE esclude l’applicabilità dell’art. 5 e la liceità del prelievo laddove la copia avvenga manifestatamente per fini estranei da quelli privati e/o non è possibile affermare con certezza che gli apparecchi acquistati non siano destinati a scopi professionali EU C 2015 144, 2013 515 e 2010 620 . Di recente la CGUE ha avuto modo di chiarire le modalità di versamento dell’equo compenso su base forfettaria e/o proporzionale nelle eccezioni per copia privata e per reprografia nella EU C 2015 750, C-572/13. Illegale anche il sistema di rimborsi ex post. La presunzione di uso privato può essere compatibile col diritto dell’UE solo in presenza di condizioni rigorose assenti nel nostro sistema per quanto sopra esplicato. Il rimborso dell’indebito versato può essere richiesto solo dall’utente finale le persone giuridiche possono farlo solo se hanno adottato un codice di condotta, entro un termine breve 90 gg dalla fattura ed è escluso per le persone fisiche ex lege in deroga al principio d’effettività. Queste criticità potrebbero ripercuotersi sul prezzo finale del prodotto a danno degli interessi dell’utente/consumatore ed a vantaggio dei produttori incremento dei profitti . Infine ribadisce come anche in questo caso sia tutto rimesso alla discrezionalità della SIAE che può anche imporre condizioni aggiuntive, rendendo più gravosa la restituzione di quanto indebitamente versato come sancito anche dalla prassi, gli Stati dovrebbero attivarsi per rendere concreto ed effettivo il rimborso.

Avvocato Generale, conclusioni, 4 maggio 2016, causa C-110/15 Proprietà intellettuale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Articolo 5 – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso – Portata – Determinazione dei criteri per l’esenzione ex ante dal prelievo mediante negoziazione privata – Richiesta di rimborso limitata all’utente finale 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato Italia , riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29/CE 2 . Conformemente a tale disposizione, gli Stati membri possono prevedere un’eccezione al diritto di riproduzione riconosciuto in via esclusiva ai titolari dei diritti per quanto riguarda la riproduzione ad uso privato. Quando uno Stato membro decide di limitare in tal modo i diritti esclusivi dei titolari, la direttiva impone agli Stati membri di istituire un sistema con il quale sia garantito ai titolari un equo compenso per l’uso del materiale protetto da diritto d’autore. 2. In Italia, quando è consentita la riproduzione ad uso privato, tale compenso si configura come prelievo per copia privata previsto per attrezzature, apparecchi e supporti idonei alla riproduzione di opere e di altro materiale protetto. Le questioni pregiudiziali riguardano la compatibilità del sistema italiano di indennizzo con la direttiva 2001/29. Più specificamente, la causa consente alla Corte di definire i limiti della discrezionalità degli Stati membri nell’elaborazione dei dettagli del sistema di indennizzo per la riproduzione ad uso privato e di fornire ulteriori indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3. La direttiva 2001/29 riguarda l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi. 4. Il considerando 31 della direttiva 2001/29 chiarisce che uno degli obiettivi della direttiva è di garantire che sia trovato un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. 5. Il considerando 35 riguarda le eccezioni e limitazioni. Secondo detto considerando, in taluni casi i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Quando vengono determinati la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso, si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nella valutazione di tali peculiarità, l’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione è ritenuto di particolare importanza. 6. L’articolo 2 della direttiva 2001/29 riguarda il diritto di riproduzione. Esso prevede quanto segue Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte a agli autori, per quanto riguarda le loro opere b agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche c ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche d ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole e agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite . 7. L’articolo 5 della direttiva riguarda le eccezioni e le limitazioni al diritto di riproduzione. Esso dispone in particolare 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda b le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati . Diritto italiano 8. Le disposizioni pertinenti della legge n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio in prosieguo la legge sul diritto d’autore 3 sono le seguenti. 9. L’articolo 71 sexies così prevede È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater . 10. L’articolo 71 septies stabilisce quanto segue 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71 sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. 2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali [MiBAC], da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentit[e] le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. 3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione . 11. L’articolo 71 octies dispone quanto segue 1. Il compenso di cui all’articolo 71 septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori S.I.A.E. , la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati. 3. Il compenso di cui all’articolo 71 septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla [SIAE], la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93. . 12. Il MiBAC ha adottato il decreto di cui all’articolo 71 septies, comma 2, della legge sul diritto d’autore il 30 dicembre 2009 in prosieguo il decreto impugnato . 13. L’articolo 4 dell’allegato tecnico di detto decreto così prevede 1. La [SIAE] promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria. . Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 14. Le ricorrenti nel procedimento principale sono produttrici e rivenditrici di personal computer, compact disc, apparecchi di registrazione, telefoni cellulari e videocamere. 15. Il MiBAC ha adottato il decreto impugnato e il relativo allegato tecnico in base all’articolo 71 septies, comma 2, della legge sul diritto d’autore. Tale allegato stabilisce le regole per calcolare il compenso per le riproduzioni ad uso privato di fonogrammi e videogrammi dovuto ai titolari dei diritti. Più specificamente, ai presenti fini, il decreto impugnato ha esteso l’ambito di applicazione dell’equo compenso. Di conseguenza, il prelievo per copie private si applica ora anche ad apparecchi e supporti come i telefoni cellulari, i computer e altre apparecchiature, anche se tali dispositivi non sono specificamente destinati alla riproduzione, alla registrazione e alla conservazione di contenuti. Per contro, prima dell’adozione del decreto impugnato, erano soggetti al prelievo in questione solo gli apparecchi principalmente ed esclusivamente destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi. 16. Dopo l’adozione del decreto impugnato, le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, diretto a ottenere l’annullamento del decreto impugnato. Esse sostenevano che il decreto impugnato era contrario al diritto dell’Unione. A loro avviso, ciò era dovuto, in particolare, al fatto che anche persone fisiche o giuridiche che, manifestamente, non esercitano attività di riproduzione privata sono soggette al prelievo in questione. In tale contesto, le ricorrenti hanno anche mosso critiche contro i poteri conferiti alla SIAE dal decreto impugnato data la discrezionalità della SIAE nella gestione del prelievo, la parità di trattamento delle persone obbligate al versamento del prelievo non può essere a loro avviso garantita. 17. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto le domande delle ricorrenti. 18. Successivamente, le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello contro tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato. Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’ordinamento comunitario – e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della [direttiva 2001/29] – osti a una disciplina nazionale in particolare l’articolo 71 sexies della [legge sul diritto d’autore] italiana in combinato operare con l’articolo 4 del [decreto ministeriale] 30 dicembre 2009 la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale –, la determinazione dei criteri di esenzione ex ante” dal prelievo sia rimessa alla contrattazione – o libera negoziazione” – privatistica, con particolare riguardo ai protocolli applicativi” di cui al citato articolo 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra SIAE e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria. 2 Se l’ordinamento comunitario – e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della [direttiva 2001/29] – osti a una disciplina nazionale in particolare l’articolo 71 sexies della [legge sul diritto d’autore] italiana in combinato operare con il [decreto ministeriale] 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tema di rimborsi la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale –, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi . 19. Hanno presentato osservazioni scritte l’Assotelecommunicazioni ASSTEL, la Hewlett Packard Italiana Srl in prosieguo la HP , la Nokia Italia SpA in prosieguo la Nokia Italia ora Microsoft Mobile Sales International , la Samsung Electronics Italia SpA, la Sony Mobile Communications SpA, la Telecom Italia SpA, la Wind Telecomunicazioni SpA e la SIAE nonché il governo italiano e la Commissione. All’udienza del 24 febbraio 2016 hanno presentato osservazioni orali Altroconsumo, la Hewlett Packard Italiana, la Nokia Italia, la Sony Mobile Communications, la Telecom Italia, la Samsung Electronics Italia, la Dell e la SIAE nonché i governi italiano e francese e la Commissione. Analisi Osservazioni introduttive 20. Anzitutto, la direttiva 2001/29 è destinata a garantire, tra l’altro, che sia trovato un giusto equilibrio tra gli interessi in conflitto dei titolari dei diritti e degli utenti di opere e di altro materiale tutelato dal diritto d’autore. Da un lato, per raggiungere tale scopo e tutelare i diritti dei titolari, l’articolo 2 della direttiva 2001/29 prevede che gli Stati membri debbano garantire ai titolari dei diritti cui fa riferimento tale disposizione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere. Tale diritto si estende alla riproduzione diretta e indiretta, temporanea e permanente, che può essere eseguita in qualunque modo e assumere qualunque forma. Il diritto di riproduzione offre una tutela altrettanto ampia indipendentemente dal fatto che si tratti di un’intera opera tutelata dal diritto d’autore o di parte di essa. 21. D’altro lato, tuttavia, al fine di soddisfare anche i legittimi interessi degli utenti di materiale tutelato dal diritto d’autore, gli Stati membri possono limitare il diritto esclusivo di riproduzione derivante dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 in base all’articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva. Ai sensi di tale disposizione, un’eccezione a tale diritto può essere prevista, tra l’altro, per la riproduzione su qualsiasi supporto, da parte di una persona fisica, purché tale riproduzione sia effettuata per uso privato. Pertanto, tale eccezione autorizza unicamente la riproduzione effettuata per fini che non siano né direttamente né indirettamente commerciali in prosieguo l’ eccezione per copia privata . Inoltre, i titolari dei diritti devono ricevere un equo compenso per il pregiudizio arrecato da tale riproduzione. In genere, come avviene in Italia, tale compenso si configura come prelievo per copia privata. 22. Come illustrato chiaramente dalla giurisprudenza della Corte, la tematica del giusto compenso – e in particolare la forma e le modalità della sua riscossione – costituisce una questione controversa nel mondo digitalizzato di oggi 4 . Ciò non sorprende il sistema del prelievo è stato istituito in quanto, nel mondo offline , i prelievi erano l’unico modo per garantire che i titolari dei diritti fossero compensati per le copie effettuate dagli utenti finali 5 . Ciò non corrisponde pienamente all’ambiente digitalizzato online in cui viene oggi utilizzato il materiale tutelato dal diritto d’autore. 23. Infatti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, l’equo compenso è applicato, in genere, agli apparecchi e ai supporti idonei alla riproduzione per uso privato, compresi, a titolo meramente esemplificativo, CD, computer di vari tipi, telefoni cellulari, schede di memoria e chiavette USB. Tuttavia, tale sistema di equo compenso si fonda necessariamente su una fictio iuris esso presume che l’acquirente di apparecchi e supporti in via di principio idonei alla riproduzione per uso privato utilizzi tutte le funzioni possibili ad essi associate, comprese quelle che rendono possibile la riproduzione per uso privato 6 . A dire il vero, all’epoca dell’adozione della direttiva 2001/29 era ancora comune utilizzare tali apparecchi e supporti per riproduzioni ad uso privato. Oggi, invece, come è noto, sembra che la copia privata sia stata almeno parzialmente se non ampiamente sostituita da vari tipi di servizi Internet che consentono ai titolari dei diritti di controllare l’uso di materiale tutelato dal diritto d’autore mediante contratti di licenza 7 . 24. Nonostante tale evoluzione tecnologica e, probabilmente, il calo di importanza pratica della riproduzione ad uso privato, l’eccezione per copia privata è ancora ampiamente applicata nell’Unione europea. Gli Stati membri hanno applicato approcci divergenti all’eccezione per copia privata, sotto diversi aspetti tra le varie divergenze si riscontra non solo la differenza tra i metodi per fissare i prelievi per copia privata, ma anche quella tra i prodotti soggetti a tali prelievi 8 . Nella causa in esame la Corte è chiamata ancora una volta a esaminare la portata del potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nell’elaborare tale sistema di equo compenso. 25. Come illustrerò di seguito, occorre distinguere nettamente due diverse situazioni da un lato, le circostanze in cui gli Stati membri devono garantire che attrezzature, apparecchi e supporti siano esenti, ex ante, dal prelievo per copia privata e, dall’altro, le circostanze in cui gli Stati membri devono garantire che esista un sistema efficace di rimborso ex post per l’indebito pagamento di prelievi per copia privata. Prima questione il requisito dell’esenzione ex ante dal prelievo per copia privata 26. La prima questione pregiudiziale riguarda la mancanza di un’esenzione ex ante dal prelievo per copia privata e i presupposti per la concessione di tale esenzione ai sensi del diritto italiano. Al tal proposito, il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo alla compatibilità del sistema italiano dell’equo compenso con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 e con il principio della parità di trattamento. 27. I dubbi del giudice del rinvio si spiegano col fatto che, anzitutto, il prelievo in questione deve essere applicato, in via di principio, a ogni attrezzatura, apparecchio e supporto rientrante, senza distinzioni, nel decreto impugnato. Non esistono norme legislative che stabiliscano un’esenzione da tale prelievo quando tale attrezzatura viene acquistata per uso professionale. Inoltre, un’altra peculiarità del sistema italiano consiste nel modo in cui i produttori e gli importatori di attrezzature, apparecchi e supporti idonei alla riproduzione per uso privato che sono tenuti al pagamento del prelievo per copia privata possono essere esentati dal versamento del prelievo in questione. 28. Più in particolare, anche se il prelievo per copia privata viene applicato indiscriminatamente a talune categorie di attrezzature, apparecchi e supporti idonei alla riproduzione per uso privato, l’esenzione dall’obbligo di pagare tale prelievo può essere negoziata tra la SIAE e i produttori e gli importatori degli apparecchi e dei supporti soggetti al prelievo o le loro associazioni di categoria . Al riguardo, risulta che la SIAE gode di un’ampia discrezionalità nella negoziazione e, in ultima analisi, nella delimitazione dei parametri relativi a un’eventuale esenzione dal prelievo. 29. Anzitutto, occorre sottolineare che la caratteristica generale dei sistemi di equo compenso esaminati finora dalla Corte consiste nel fatto che l’obbligo di pagare il prelievo si applica, in via di principio, indiscriminatamente ad alcuni tipi di attrezzature, apparecchi e supporti idonei alla riproduzione 9 . Ciò è quanto avviene anche nel caso di specie. 30. Nella formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 non vi sono elementi che indichino che tale applicazione indiscriminata del prelievo sia in contrasto con il diritto dell’Unione. Infatti, tale disposizione stabilisce che gli Stati membri possono consentire l’applicabilità dell’eccezione per copia privata a riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato, purché sia garantito un equo compenso ai titolari dei diritti. 31. Tuttavia, senza dubbio per garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in conflitto, come richiesto dal considerando 31 della direttiva, la Corte ha formulato talune condizioni nella sua giurisprudenza relativa alla portata dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29. Tali condizioni hanno particolare rilevanza in questa sede. 32. Nella sentenza Padawan, la Corte ha dichiarato che l’applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata nei confronti di apparecchi e supporti di riproduzione digitale acquistati a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private non risulta conforme all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 10 . A mio avviso, tale dichiarazione esclude sin dall’inizio dall’ambito di applicazione dell’eccezione per copia privata, attrezzature, apparecchi e supporti chiaramente destinati all’uso professionale. 33. Nella sentenza Copydan Båndkopi, la Corte ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29. Essa ha dichiarato che il prelievo per copia privata non può essere, in primo luogo, legittimamente applicato alla fornitura di apparecchi e supporti di riproduzione ove sia possibile dimostrare che la persona tenuta al pagamento del compenso ha fornito tali apparecchi e supporti a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private 11 . A mio avviso è evidente che, in conseguenza di tale dichiarazione, la fornitura diretta di attrezzature, apparecchi e supporti, a priori idonei alla riproduzione per uso privato, a professionisti e a enti pubblici non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 12 . Orbene, per usare il linguaggio della Corte, tali apparecchiature devono essere esentate ex ante dal prelievo per copia privata. 34. Al riguardo è sufficiente osservare che in Italia non esiste alcuna esenzione prevista dalla legge per attrezzature, apparecchi e supporti acquistati da persone giuridiche per scopi manifestamente estranei alla riproduzione per uso privato. Al contrario, la decisione di concedere o di non concedere ex ante esenzioni è rimessa alla discrezionalità della SIAE conformemente all’articolo 71 sexies della legge sul diritto d’autore, in combinato disposto con l’articolo 4 dell’allegato tecnico del decreto impugnato. In sede di esposizione delle osservazioni orali è stato ulteriormente chiarito che non solo le esenzioni concesse dalla SIAE sono poche e di portata limitata, ma che esse sono anche accompagnate da condizioni rigorose riguardanti, tra l’altro, l’osservanza di un codice di condotta da parte dell’ente che acquista gli apparecchi e i supporti in questione. Più semplicemente, il sistema italiano consente alla SIAE di applicare esenzioni alle persone obbligate a pagare il compenso, qualora lo ritenga opportuno. 35. Eppure, come è già stato chiarito, i produttori e gli importatori devono essere esentati ex ante dal pagamento del prelievo quando possono dimostrare di aver fornito apparecchi e supporti per un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie private 13 . Così avverrebbe nel caso di vendite dirette, da parte delle persone tenute al pagamento del compenso, a professionisti o a enti pubblici, indipendentemente dall’eventualità che tali enti siano iscritti all’organizzazione incaricata della gestione del prelievo 14 . 36. In ogni caso, l’esenzione ex ante non dovrebbe essere subordinata alla condizione della positiva negoziazione e conclusione di un accordo con l’organizzazione che gestisce il prelievo. Affinché il diritto a un’esenzione ex ante sia effettivo, questo deve essere applicato generalmente e senza distinzioni ai produttori e agli importatori di apparecchi e supporti idonei alla riproduzione per uso privato, che siano in grado di dimostrare che gli apparecchi e i supporti in questione sono stati forniti a soggetti diversi da persone fisiche a fini estranei a quelli della realizzazione di copie private. Altrimenti è difficile evitare una compensazione eccessiva. Ciò sarebbe contrario al requisito del giusto equilibrio stabilito al considerando 31 della direttiva. 37. Su tale punto, mi sembra evidente che la normativa italiana violi l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29. 38. Inoltre, il giudice del rinvio ha tuttavia individuato ulteriori problemi sollevati dalla normativa italiana per quanto concerne l’assenza di un’esenzione ex ante di applicazione generale . 39. Come è stato già osservato, nel sistema italiano i criteri per garantire una potenziale esenzione ex ante dal pagamento del prelievo sono determinati nell’ambito di negoziazioni private la cosiddetta libera contrattazione . Le negoziazioni si svolgono tra i produttori e gli importatori di attrezzature, apparecchi e supporti soggetti al prelievo o le loro associazioni di categoria , da una parte, e la SIAE, dall’altra. A tal riguardo, il giudice del rinvio non è certo che ciò sia compatibile con il requisito dell’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, con il principio della parità di trattamento e con il principio del giusto equilibrio di cui al considerando 31 della direttiva. 40. Anzitutto, un aspetto che non dovrebbe essere ignorato è che la Corte ha attribuito particolare rilevanza al principio della parità di trattamento nell’applicazione delle eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 15 . Nel contesto dell’equo compenso, ciò significa che gli Stati membri non possono operare discriminazioni – senza giustificazione – tra diverse categorie di produttori e importatori di apparecchi e supporti analoghi rientranti nell’ambito di applicazione dell’eccezione per copia privata. 41. Tale asserzione presenta un’evidente pertinenza nel caso di specie. 42. È vero che le parti dissentono riguardo alla portata della discrezionalità della SIAE nel negoziare esenzioni dal prelievo per copia privata. Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio emerge con sufficiente chiarezza che i criteri e i protocolli di applicazione relativi all’esenzione dal prelievo sono in effetti negoziati tra la SIAE e i produttori e gli importatori degli apparecchi e dei supporti interessati o dalle associazioni che li rappresentano . Tale circostanza, di per sé sola, solleva dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con il principio della parità di trattamento. Ciò avviene in quanto l’articolo 4 dell’allegato tecnico del decreto impugnato consente alla SIAE di concludere accordi di esenzione separatamente con specifici enti e associazioni, il che non garantisce che il diritto all’esenzione dal pagamento sia coerentemente, generalmente e universalmente applicato alla fornitura per uso professionale di apparecchi e supporti idonei alla riproduzione per uso privato. A mio avviso, la conclusione di accordi individuali e distinti comporterà necessariamente un trattamento diverso per produttori e importatori che potrebbero altrimenti trovarsi in una situazione analoga. 43. Infine, riguardo al requisito dell’equo compenso stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, occorre ricordare, anzitutto, che la nozione di equo compenso costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Sebbene l’esatto significato dell’equo compenso non possa definirsi agevolmente, la nozione deve essere tuttavia interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano deciso di introdurre l’eccezione per copia privata 16 . 44. La nozione di equo compenso è basata sull’idea che la riproduzione ad uso privato debba arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore e, affinché tale pregiudizio sia indennizzato, il titolare deve percepire un equo compenso 17 . Pertanto, si presume che esista un collegamento necessario tra il compenso versato e il pregiudizio, reale o potenziale, subito dal titolare del diritto in conseguenza della riproduzione ad uso privato 18 . In caso di apparecchi e supporti forniti ai consumatori, è ammesso che tale collegamento sia sufficientemente stretto da giustificare il pagamento di un compenso. 45. Siffatto collegamento non sussiste quando gli apparecchi e i supporti sono destinati a un uso manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie private. Infatti, qualora gli apparecchi e i supporti in questione siano forniti per uso professionale, non viene arrecato alcun pregiudizio connesso alla riproduzione ad uso privato . Sebbene possa sembrare illogico, ciò avviene anche quando persone fisiche possono utilizzare attrezzature, apparecchi e supporti forniti a professionisti o a enti pubblici per realizzare copie a fini privati. 46. Come è stato chiarito, l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, fornita dalla Corte, esclude i supporti acquistati dalle imprese e dagli enti pubblici dall’ambito di applicazione di tale disposizione. Pertanto, il fatto che una persona fisica ad esempio un dipendente realizzi copie su tali supporti a fini privati è irrilevante. Dato che le apparecchiature sono state acquistate per uso professionale, non si è più nella sfera della riproduzione ad uso privato. Tali situazioni esulano semplicemente dall’ambito di applicazione dell’eccezione per copia privata. Per contro, esse rientrano nella regola generale delle licenze. Qualsiasi copia realizzata in tale contesto senza autorizzazione espressa sarebbe illegale 19 . 47. Nel sistema italiano la possibilità che le persone tenute al pagamento del compenso beneficino di un’esenzione ex ante dipende da una negoziazione privata anche qualora sia possibile dimostrare che le attrezzature, gli apparecchi e i supporti in questione sono destinati a un uso professionale. Ho difficoltà ad ammettere che tale sistema possa essere conforme al requisito dell’equo compenso basato sul pregiudizio arrecato al titolare del diritto. Infatti, in tal modo il compenso è scisso dal pregiudizio asseritamente causato dalla realizzazione di copie private. Semplicemente, non si tratta più di copie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’eccezione per copia privata. 48. Ciò premesso, la risposta alla prima questione pregiudiziale deve essere nel senso che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 osta a un sistema di equo compenso secondo il quale il prelievo per copia privata viene applicato anche ad attrezzature, apparecchi e supporti acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato e in cui un’eventuale esenzione da tale prelievo è rimessa alla negoziazione tra l’organizzazione che gestisce il prelievo e le persone tenute al pagamento del compenso. 49. Ciò premesso, esistono tuttavia circostanze in cui il prelievo può essere applicato indiscriminatamente, a prescindere dalla questione se l’uso finale degli apparecchi e dei supporti in questione sia privato o professionale. Come spiegherò di seguito nell’ambito della seconda questione, ciò avviene, tuttavia, solo quando difficoltà pratiche connesse all’individuazione dell’utente finale giustificano siffatto approccio. In sistemi in cui i produttori e gli importatori sono tenuti al pagamento del compenso, un sistema di rimborso ex post sembra essere una componente quasi obbligatoria di un sistema di equo compenso. Seconda questione il rimborso ex post del prelievo per copia privata 50. La seconda questione pregiudiziale riguarda il rimborso ex post di prelievi per copia privata indebitamente versati. Il giudice del rinvio dubita che il sistema italiano dell’equo compenso sia compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 dato che – come nella situazione sopra descritta relativamente alla mancanza di disposizioni legislative che prevedano un’eccezione ex ante – anche il rimborso ex post è rimesso alla discrezionalità della SIAE in assenza di disposizioni legislative espresse in materia. Conformemente alle indicazioni e agli orientamenti di tale organizzazione, la richiesta di rimborso di un prelievo – che sia stato indebitamente versato per attrezzature, apparecchi e supporti acquistati per uso professionale – può essere presentata soltanto da un utente finale. 51. Occorre sottolineare sin dall’inizio che nessun prelievo dovrebbe essere applicato qualora la persona tenuta al pagamento del compenso possa preventivamente indicare l’uso professionale delle attrezzature, degli apparecchi e dei supporti in questione. Tali situazioni dovrebbero rientrare nell’esenzione ex ante dal pagamento del prelievo, come spiegato nei paragrafi precedenti. 52. Tenuto conto di tale fatto, in quali circostanze uno Stato membro dovrebbe prevedere un sistema di rimborso ex post? 1. I presupposti per l’applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata 53. Come sottolineato dalla SIAE e dal governo italiano, gli Stati membri godono di un’ampia discrezionalità nell’elaborare i dettagli di un sistema di prelievo per copia privata a livello nazionale. Dato tale margine di discrezionalità, la Corte ha ammesso, nella sentenza Amazon.com International Sales e a., che gli Stati membri possono assumere come punto di partenza una presunzione semplice secondo la quale gli apparecchi e i supporti sono destinati a un uso privato 20 . Tuttavia, tale presunzione è compatibile con la direttiva 2001/29 solo in presenza di condizioni rigorose. In primo luogo, devono sussistere difficoltà pratiche nel determinare se l’uso finale dei supporti in questione sia privato o professionale. In secondo luogo, tale presunzione è ammissibile solo in relazione ai prodotti immessi in commercio presso persone fisiche 21 . 54. In questa sede è opportuno osservare che nelle cause esaminate finora dalla Corte, il punto di partenza sembra sia stato il fatto che il prelievo è applicato quando gli apparecchi e i supporti soggetti al prelievo per copia privata sono immessi in commercio 22 . Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti in udienza, assumo a mia volta tale circostanza come punto di partenza. 55. Difficoltà pratiche possono giustificare l’applicazione indiscriminata di un prelievo per copia privata quando – come nella sentenza Copydan Båndkopi – i produttori e gli importatori tenuti al pagamento del prelievo si avvalgono di rivenditori per distribuire i loro prodotti. In tali circostanze, le persone tenute al pagamento non riescono a individuare l’utente finale senza affrontare notevoli difficoltà 23 . 56. Per contro, quando una persona tenuta al pagamento del compenso vende le attrezzature, gli apparecchi e i supporti direttamente a professionisti o a enti pubblici, come ad esempio gli ospedali senza avvalersi di intermediari, non è possibile, a mio avviso, invocare difficoltà pratiche per giustificare l’applicazione del prelievo anche in tali circostanze. Sebbene il linguaggio utilizzato nella giurisprudenza lasci certamente spazio ad interpretazioni, resta inteso che tali casi esulano semplicemente dall’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b della direttiva 2001/29. 57. Pertanto, a mio avviso, il prelievo per copia privata può essere applicato indiscriminatamente alle attrezzature, agli apparecchi e ai supporti idonei alla riproduzione per uso privato nel contesto della vendita al dettaglio, indipendentemente dalla questione se l’uso finale sia professionale o privato. In tale contesto si presume che i produttori e gli importatori siano tenuti a pagare il compenso. In tal caso deve essere istituito un sistema di rimborso ex post per i prelievi versati indebitamente. 2. La portata del diritto di chiedere il rimborso e la sua efficacia 58. Prima facie, si potrebbe essere indotti a ritenere, erroneamente, che gli Stati membri possano scegliere liberamente di circoscrivere il rimborso ex post agli utenti finali. Infatti, nella sentenza Copydan Båndkopi, la Corte ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 non osta a un sistema di equo compenso in base al quale il rimborso può essere richiesto soltanto dagli utenti finali. Tuttavia – e ciò è essenziale – la Corte ha formulato un’importante condizione in proposito. Essa ha osservato che siffatto sistema è compatibile con il diritto dell’Unione purché le persone tenute al pagamento siano esenti dal prelievo, qualora possano dimostrare di aver fornito gli apparecchi in questione a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato 24 . Infatti, la necessità di una siffatta esenzione ex ante deriva manifestamente da quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Amazon.com International Sales e a., ossia che un’applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata può essere giustificata solo quando i prodotti in questione sono immessi in commercio presso persone fisiche 25 . 59. In altri termini, un sistema di equo compenso secondo il quale il rimborso ex post può essere richiesto solo dall’utente finale è compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 solo se tale sistema prevede anche un’esenzione ex ante per le attrezzature, gli apparecchi e i supporti acquistati a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato ossia per uso professionale . 60. Tenuto conto di tale considerazione, il sistema italiano di rimborso ex post, che circoscrive il diritto di chiedere il rimborso agli utenti finali, può essere compatibile con il diritto dell’Unione solo qualora le disposizioni pertinenti del diritto nazionale prevedano un’esenzione ex ante connessa all’uso professionale. 61. Tuttavia, come è stato dimostrato supra, in Italia non esiste alcuna esenzione ex ante di applicazione generale per le attrezzature, gli apparecchi e i supporti forniti per uso professionale. In tali circostanze, sembra che sia possibile raggiungere un certo equilibrio, seppure insoddisfacente, tra gli interessi in gioco, soltanto nel caso in cui le persone tenute al pagamento del compenso possano anche chiedere il rimborso. 62. Come è stato sottolineato dal governo francese, è vero che estendere in tal modo un sistema di rimborso comporta il rischio di compensazione eccessiva in senso opposto una richiesta di rimborso potrebbe essere presentata due volte, sia da coloro che sono tenuti al pagamento del prelievo sia dall’utente finale. Tuttavia, poiché non esiste alcuna esenzione ex ante di applicazione generale per le attrezzature, gli apparecchi e i supporti acquistati per uso professionale, non vedo altro modo di conciliare gli interessi in gioco. In ogni caso, dato che in conseguenza di vendite successive i produttori e gli importatori tenuti al pagamento non possono sapere nella maggior parte dei casi o possono scoprire solo con difficoltà chi sarà l’utente finale, tale soluzione rimane insoddisfacente. 63. Per aprire una breve parentesi, nella sua giurisprudenza la Corte muove dalla premessa teorica che le persone tenute al pagamento del prelievo possano ripercuotere l’importo di tale prelievo sul prezzo di vendita degli apparecchi e dei supporti interessati 26 . Sebbene tale ipotesi possa rivelarsi corretta relativamente ad alcuni tipi di attrezzature, apparecchi e supporti, ciò non si verifica sistematicamente. Fino a che punto il fatto di ripercuotere un prelievo si riveli una forma di massimizzazione dei profitti dipende da diverse variabili che possono differire da mercato a mercato. Circostanza interessante, uno studio suggerisce che è possibile determinare un prezzo di vendita al dettaglio paneuropeo per vari apparecchi destinati ai consumatori, indipendentemente dai regimi di prelievo 27 . Pertanto, il prelievo non si ripercuote necessariamente e potrebbe essere in effetti assorbito dalle persone tenute al pagamento del compenso. Tenuto conto di questo, in circostanze come quelle della presente causa in cui non esiste un’esenzione ex ante di applicazione generale , circoscrivere un sistema di rimborso ex post agli utenti finali penalizzerebbe infatti le persone tenute al pagamento sotto più di un profilo. 64. Orbene, anche supponendo che in Italia esistesse un’esenzione ex ante di applicazione generale, avrei comunque dubbi riguardo alla compatibilità con il diritto dell’Unione del sistema italiano di rimborso. 65. La giurisprudenza della Corte esige che un sistema di rimborso sia effettivo. In tale contesto, gli Stati membri devono garantire, in particolare, che non sia eccessivamente difficile ottenere il rimborso del prelievo indebitamente versato 28 . Nel valutare l’effettività del sistema di rimborso, fattori quali l’entità, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di utilizzazione del diritto al rimborso assumono un ruolo fondamentale 29 . 66. A mio avviso, e salvo verifica da parte del giudice del rinvio, un sistema di rimborso come quello descritto nell’ordinanza di rinvio non rispetta il giusto equilibrio richiesto dalla direttiva 2001/29 almeno per quattro ragioni interconnesse. In primo luogo, l’attuazione di tale sistema è rimesso alla discrezionalità della SIAE in mancanza di disposizioni legislative espresse che precisino le regole che disciplinano il rimborso. Come suggerito da Altroconsumo, ciò limita chiaramente la disponibilità e la pubblicità per quanto riguarda la possibilità di ottenere il rimborso. In secondo luogo, in base alle regole applicate dalla SIAE, le persone fisiche sono escluse dall’ambito di applicazione ratione personae del diritto di chiedere il rimborso. Ciò accade anche quando tali persone sono in grado di dimostrare di aver acquistato le attrezzature, gli apparecchi o i supporti in questione per uso professionale. Non vedo motivo per cui le persone fisiche come i lavoratori autonomi non debbano poter chiedere il rimborso qualora siano in grado di dimostrare di aver acquistato le apparecchiature cui si applica il prelievo per copia privata a fini professionali. In terzo luogo, il rimborso di un prelievo indebitamente versato impone alla persona giuridica in questione di applicare un codice di condotta riguardante l’uso degli apparecchi e dei supporti interessati, di eseguire controlli speciali per dare applicazione a tale codice di condotta, e di chiedere il rimborso entro il termine impartito 90 giorni a decorrere dalla data della fattura . Ovviamente tali condizioni di rimborso aggiuntive – che possono mutare nel tempo alla luce della discrezionalità concessa in proposito alla SIAE – dissuaderanno le persone interessate dal chiedere il rimborso. In quarto luogo, e più in generale, sembra assai problematico che il procedimento per ottenere il rimborso si basi sulle istruzioni impartite a tal fine dalla SIAE, che la stessa può liberamente modificare. 67. Pertanto, ritengo in sostanza che il sistema di rimborso applicato in Italia difetti del requisito dell’effettività, in particolare come stabilito dalla giurisprudenza della Corte. Qualora sia stato applicato un prelievo per attrezzature, apparecchi o supporti acquistati per uso professionale tramite un rivenditore, deve essere realmente possibile, per l’utente finale, ottenere il rimborso. Tale possibilità deve essere concreta e reale in modo da garantire che il compenso versato non ecceda quanto necessario per compensare il pregiudizio potenzialmente causato dalla riproduzione per uso privato. 68. Ciò mi porta a concludere che la risposta alla seconda questione pregiudiziale debba essere nel senso che – in circostanze come quelle della presente causa, in cui non esiste un’esenzione ex ante di applicazione generale per le attrezzature, gli apparecchi e i supporti acquistati a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato – l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 osta a un sistema di equo compenso secondo il quale il rimborso per un prelievo per copia privata indebitamente versato può essere richiesto soltanto dall’utente finale. Conclusione 69. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato nei seguenti termini 1 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, osta a un sistema di equo compenso secondo il quale il prelievo per copia privata viene applicato anche ad attrezzature, apparecchi e supporti acquistati a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private e in cui un’eventuale esenzione da tale prelievo è rimessa alla negoziazione tra l’organizzazione che gestisce il prelievo e le persone tenute al pagamento del compenso. 2 In circostanze come quelle della presente causa, in cui non esiste un’esenzione ex ante di applicazione generale per le attrezzature, gli apparecchi e i supporti acquistati a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 osta a un sistema di equo compenso secondo il quale il rimborso di un prelievo per copia privata indebitamente versato può essere richiesto soltanto dall’utente finale. 1 – Lingua originale l’inglese. 2 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU L 167, pag. 10 . 3 – Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio , GURI n. 166 del 16 luglio 1941 come modificata dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, GURI n. 87 del 14 aprile 2003. 4 – V., per una panoramica dei problemi e delle sfide che implica l’istituzione di un sistema di equo compenso per copia privata, Latreille, A., La copie privée dans la jurisprudence de la CJUE , Propriété intellectuelles, n. 55, 2015. 5 – Vitorino, A., Recommendations resulting from mediation on private copying and reprography levies , Bruxelles, 2013, pag. 7. Disponibile al seguente indirizzo http //ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_levies vitorino recommendations_en.pdf 6 – V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa EGEDA e a., C 470/14, EU C 2016 24, in particolare paragrafo 44. 7 – In tale prospettiva, è interessante osservare altresì che l’importo dell’equo compenso è calcolato, in genere, in base alla capacità di memoria dell’apparecchio o del supporto interessato. Pertanto, è alquanto paradossale che, come ha osservato la Commissione in udienza, mentre la riproduzione ad uso privato è stata sostituita, almeno in parte, da altre forme di utilizzo, la capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti idonei a tale riproduzione sia aumentata in modo esponenziale nell’ultimo decennio. 8 – Per una proposta di adeguamento dell’eccezione per copia privata all’attuale realtà tecnologica in tutta l’Unione europea, v. Vitorino, op. cit., pag. 19 e segg. 9 – V., in particolare, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU C 2010 620, punto 59 e dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punto 37. V. anche, a tal fine, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 44. 10 – Sentenza del 21 ottobre 2010, C 467/08, EU C 2010 620, punto 53. 11 – Sentenza del 5 marzo 2015, C 463/12, EU C 2015 144, punti 47 e 50. V., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punto 28. 12 – Contrariamente a quanto sostenuto in udienza dalla HP, il criterio pertinente per un’esenzione ex ante deve essere quindi la fornitura di apparecchiature a professionisti o a enti pubblici, piuttosto che l’eventualità che un particolare apparecchio appartenga, ad esempio, alla gamma di prodotti destinati ai professionisti o ai consumatori di un determinato produttore. 13 – Sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 47 e giurisprudenza ivi citata. 14 – Sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 55. 15 – Sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 31 e giurisprudenza ivi citata. 16 – Sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU C 2010 620, punto 37. 17 – Sentenze 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU C 2010 620, punto 40, del 27 giugno 2013, VG Wort e a., da C 457/11 a C 460/11, EU C 2013 426, punti 31, 49 e 75, dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punto 47, e del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C 435/12, EU C 2014 254, punto 50. 18 – A quanto mi consta, l’esatta natura giuridica del prelievo per copia privata rimane una questione irrisolta. Infatti, sebbene costituisca un’eccezione alla regola generale delle licenze, sembra tuttavia presentare una certa analogia non solo con una licenza ma anche con un’imposta. 19 – La SIAE ha sottolineato in udienza che una parte assolutamente non trascurabile di attrezzature, apparecchi e supporti acquistati dalle imprese e dagli enti pubblici viene utilizzata a fini sia professionali che privati uso misto . A suo avviso, ciò giustifica l’applicazione del prelievo anche in relazione ad apparecchiature acquistate da professionisti e da enti pubblici. Tuttavia, per le ragioni appena esposte, tale argomento è semplicemente inconcludente. 20 – Sentenza dell’11 luglio 2013, C 521/11, EU C 2013 515, punto 43. 21 – Sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punto 45. 22 – V., a tal fine, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU C 2010 620, punti 15, 17 e 56, dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punti 26 e 39 e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 50. 23 – Sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punti 42 e 46. 24 – Sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 55. 25 – Sentenza dell’11 luglio 2013, C 521/11, EU C 2013 515, punto 45. 26 – Tale supposizione è chiaramente formulata nelle sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punto 27, del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C 435/12, EU C 2014 254, punto 52 e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 53. 27 – Secondo detto studio, tale era la situazione fatta eccezione per la Scandinavia, in cui, a quanto pare, per mancanza di una sufficiente concorrenza, i consumatori dovevano pagare un prezzo maggiore. V. Kretschmer, M., Private Copying and Fair Compensation An empirical study of copyright levies in Europe , Intellectual Property Office, 2011/9, pag. 57. Disponibile al seguente indirizzo http //ssrn.com/abstract=2063809 28 – Sentenze del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 48, e dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punti 31 e 34. 29 – Sentenze del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU C 2015 144, punto 52, e dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punto 36. fonte www.curia.europa.eu