Il giudice deve verificare d’ufficio il rispetto della tutela del consumatore nei procedimenti d’insolvenza

Il Giudice ha l’obbligo di verificare d’ufficio sia la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati in un procedimento d’insolvenza, dovendo disapplicare ogni contraria norma interna articolo 7 Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori sia il rispetto del dovere d’informazione previsto dall’articolo 10 Direttiva 2008/48/CE contratti di credito ai consumatori , infliggendo, se violato, le dovute sanzioni previste dal diritto interno purchè rispettino i criteri imposti dall’articolo 23.

È quanto deciso nella EU C 2016 283, C-377/14 del 21/4/16. Il caso. Due coniugi siglarono nel 2011 un contratto di credito al consumo che prevedeva esose penali in caso d’inadempimento ed un TAEG pari 28,9%. Due mesi dopo la società, cui era stato ceduto il credito, chiese la restituzione di una somma totale pari a circa 4 volte il prestito ottenuto capitale, interessi, spese e penali , sostenendo che la coppia aveva taciuto un pignoramento su beni di loro proprietà. Non essendo in grado di saldare il debito si aprì, nel 2013, un procedimento d’insolvenza a loro carico. Il G.E. ceco sollevò una pregiudiziale su come calcolare l’importo totale del credito e sul fatto se fosse o meno obbligato ad eccepire d’ufficio la vessatorietà del credito al consumo, facoltà vietagli dalla legge interna ed a verificare se le informazioni contenute in detto contratto fossero state riportate in modo chiaro e conciso. Quadro normativo. Il fine della D. 93/13 è riequilibrare il sinallagma tutelando il consumatore considerato parte debole, costretto a firmare postille standard imposte dal professionista, di cui spesso non comprende il contenuto e non è informato sulla possibilità d’impugnarle giudizialmente EU C 2014 10 e 2015 357 . Indica i parametri per riconoscere la vessatorietà delle clausole ed in un allegato ne fornisce un elenco non esaustivo tra queste anche quelle che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato come nella fattispecie. Gli Stati membri sono obbligati ad adottare tutti i mezzi atti a fare cessare queste inserzioni in detti contratti Considerando 4-9 articolo 1, 3, 4, 6 e 7 . La D.2008/48 ha lo scopo di conseguire lo sviluppo di un mercato del credito al consumo più trasparente ed efficiente nel mercato interno il raggiungimento della piena armonizzazione che garantisca un livello elevato ed equivalente di tutela a tutti i consumatori dell’UE la garanzia che i contratti di credito contengano tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso al fine di una scelta piena e consapevole dei diritti e degli obblighi prescritti dal patto e soprattutto impone che i clienti ricevano tutte le informazioni sul TAEG per poterlo confrontare con quelli previsti dai paesi dell’UE. Ciò però è impossibile, malgrado sia calcolato sulla base di una formula matematica articolo 3 riporta le varie definizioni dei costi e degli importi 19, parte I allegato I . L’articolo 5 impone il consenso informato e di fornire tutte le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 10, tra cui l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo . Questa norma estende l’ambito di applicazione anche ai contratti garantiti contra articolo 2 ed alle altre liti che ne esulano. L’articolo 22 impone agli Stati di provvedere affinchè i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono a tale direttiva . Tutela giurisdizionale effettiva e consenso informato. L’articolo 288 TFUE impone agli Stati di conseguire il fine delle direttive e delle norme dell’UE nell’autonomia del loro sistema procedurale. Ergo, anche in base ai principi di effettività e efficacia e nel rispetto delle garanzie processuali del cliente, il giudice è tenuto a disapplicare ogni norma interna che, pur avendo gli elementi di fatto e di diritto per riequilibrare detto sinallagma, gli impedisca di rilevare d’ufficio le clausole vessatorie ed il mancato rispetto di detto dovere d’informazione EU C 2015 88 e 638 . Questo obbligo è una norma procedurale che non grava sul singolo giudice, bensì sugli organi giurisdizionali interni EU C 2016 98 . La CGUE rileva, poi, che nulla impedisce d’impugnare un contratto vessatorio anche in sede di procedura d’insolvenza e che i doveri informativi sono analoghi a quelli individuati dalla sua prassi costante circa i contratti siglati al di fuori dei locali commerciali ed alle condizioni di vendita e di garanzia dei beni di consumo ex Direttiva 1999/44 EU C 2009 792 e 2013 637 . Deve soprattutto verificare che tutte le informazioni relative all’importo del credito TAEG etc. siano indicate in modo chiaro e coinciso. Una volta accerta la violazione di questi doveri dovrà infliggere le dovute sanzioni previste dalle leggi interne, purchè siano proporzionate, efficaci e dissuasive come imposto dall’articolo 23 D.2008/48. Criteri di calcolo dell’importo totale del debito. Dalla D. 2008/48 si evince che non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito , destinate ad onorare gli impegni contrattuali e calcolate con una formula matematica unica palesemente incomprensibile dal consumatore spese amministrative, interessi, commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che è tenuto a pagare. L’inclusione irregolare di tali somme nell’importo totale del credito comporta una sottostima del TAEG, il cui calcolo dipende dall’importo totale del credito, e compromette quindi l’esattezza delle informazioni che devono essere menzionate nel contratto. Infine, per quanto riguarda l’esame del carattere abusivo delle penali imposte al consumatore inadempiente, la CGUE rileva che il giudice nazionale è tenuto a valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole del contratto, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse, dovendo annullare tutte quelle vessatorie ex articolo 6 D.93/13.

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 21 aprile 2016, causa C-377/14 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7 – Norme nazionali disciplinanti il procedimento per insolvenza – Debiti derivanti da un contratto di credito al consumo – Ricorso giurisdizionale effettivo – Punto 1, lettera e , dell’allegato – Carattere sproporzionato dell’importo dell’indennizzo – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettera l – Importo totale del credito – Punto I dell’allegato I – Importo del prelievo – Calcolo del tasso annuo effettivo globale – Articolo 10, paragrafo 2 – Obbligo di informazione – Esame d’ufficio – Sanzione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori GU L 95, pag. 29 , nonché del punto 1, lettera e , dell’allegato di tale direttiva, e, dall’altro, degli articoli 10, paragrafo 2, e 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio GU L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40 e GU 2011, L 234, pag. 46 , nonché del punto I dell’allegato I di quest’ultima direttiva. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Radlinger e la sig.ra Radlingerová in prosieguo i coniugi Radlinger , da un lato, e la Finway a.s. in prosieguo la Finway , dall’altro, in merito a crediti dichiarati nel contesto di un procedimento per insolvenza e derivanti da un contratto di credito al consumo. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 93/13 3 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 4 Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, ove una clausola di un contratto stipulato con un consumatore non sia stata oggetto di negoziato individuale, essa si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. L’articolo 3, paragrafo 3, della richiamata direttiva indica che [l]’allegato [della medesima] contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive . Secondo il punto 1, lettera e , di tale allegato, tra tali clausole rientrano in particolare quelle che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato . 5 A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende . 6 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive . 7 Ai sensi dell’articolo 7 della predetta direttiva 1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole. . Direttiva 2008/48 8 Come precisa il suo articolo 1, la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori. 9 Secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a , di tale direttiva, quest’ultima non si applica, in particolare, ai contratti di credito garantiti da un’ipoteca oppure da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili . Il considerando 10 di detta direttiva indica che, sebbene quest’ultima definisca espressamente il suo ambito di applicazione, gli Stati membri possono cionondimeno applicare le sue disposizioni a questioni che esulano da tale ambito di applicazione. 10 Secondo i considerando 6, 7, 9, 19 e 31, la direttiva 2008/48 persegue in particolare, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo di un mercato del credito al consumo più trasparente ed efficiente nel mercato interno, il raggiungimento di una piena armonizzazione in materia di credito ai consumatori che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, l’esigenza di garantire che i contratti di credito contengano tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso, affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa e siano consapevoli dei loro diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, e la garanzia che i consumatori ricevano, prima della stipulazione del contratto di credito, informazioni adeguate, relative in particolare al tasso annuo effettivo globale in prosieguo il TAEG in tutta l’Unione, che consentano loro di confrontare tali tassi. 11 Inoltre, il considerando 43 della direttiva 2008/48 spiega, in particolare, che, nonostante la formula matematica uniforme per il suo calcolo, il TAEG non è ancora pienamente comparabile in tutta l’Unione. Tale direttiva mira dunque a definire chiaramente ed esaurientemente il costo totale del credito al consumo. 12 L’articolo 3 della direttiva 2008/48, intitolato Definizioni , così dispone Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni g costo totale del credito per il consumatore” tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte h importo totale che il consumatore è tenuto a pagare” la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore i [TAEG]” il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2 1 importo totale del credito” il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito . 13 L’articolo 10 della direttiva 2008/48, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito, al paragrafo 1, primo comma, dispone che i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il suo paragrafo 2 elenca le voci di informazione che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in ogni contratto di credito. Tale elenco comprende in particolare d l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo f il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili g il [TAEG] e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso h l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso . 14 L’articolo 19 della direttiva 2008/48, rubricato Calcolo del [TAEG] , ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue 1. Il [TAEG] che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni prelievi, rimborsi e spese futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell’allegato I. 2. Al fine di calcolare il [TAEG], si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi. I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore . 15 L’articolo 22 di tale direttiva, rubricato Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva , al paragrafo 2 così recita Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva . 16 Ai sensi dell’articolo 23 della richiamata direttiva, intitolato Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive . 17 La parte I dell’allegato I della direttiva 2008/48 contiene, in particolare, la seguente precisazione L’equazione di base, da cui risulta il [TAEG], esprime su base annua l’equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall’altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese . Diritto ceco Il procedimento per insolvenza 18 Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che il procedimento per insolvenza è disciplinato dalla legge n. 182/2006 sul fallimento e le modalità di risanamento [zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon ], come modificata dalla legge n. 185/2013 in prosieguo la legge sul fallimento . 19 Secondo tale legge, un debitore è considerato insolvente, ai sensi di quest’ultima, in particolare, qualora non sia in grado di onorare i suoi impegni finanziari oltre 30 giorni dopo la data in cui il pagamento diventa esigibile. Il debitore che non abbia la qualità di professionista può chiedere al giudice fallimentare che la sua situazione sia trattata in forma di concordato. L’autorizzazione al concordato è subordinata, da un lato, all’accertamento del giudice secondo il quale, con tale domanda, il debitore non persegue un interesse illecito e, dall’altro, alla presunzione ragionevole secondo la quale i creditori chirografari iscritti recuperano, nell’ambito del concordato, almeno il 30% dei crediti accertati. Nel contesto di tale procedimento per insolvenza, in forza dell’articolo 410 di tale legge, il giudice non può esaminare né d’ufficio né su istanza del debitore l’autenticità, l’importo o il rango dei crediti, nemmeno qualora questi ultimi sollevino questioni attinenti alle direttive 93/13 o 2008/48, prima dell’adozione della sua decisione sulla domanda di concordato. 20 Soltanto nel momento in cui il giudice fallimentare ha approvato il risanamento dell’insolvenza in forma di concordato il debitore può proporre un ricorso incidentale al fine di contestare i crediti dichiarati, ma tale ricorso è limitato ai soli crediti passibili di esecuzione non garantiti. Inoltre, in tal caso, per giustificare la contestazione dell’esistenza o dell’importo di tale credito, il debitore può invocarne soltanto l’estinzione o la prescrizione. La normativa in materia di protezione dei consumatori 21 Gli articoli 51a e seguenti della legge n. 40/1964, che istituisce il codice civile Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013 in prosieguo il codice civile , hanno trasposto la direttiva 93/13 nel diritto ceco. 22 Conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, di tale codice, i contratti stipulati con i consumatori non possono contenere clausole che, in contrasto con il requisito della buona fede, determinino, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti. In forza dell’articolo 55, paragrafo 2, di detto codice, clausole di questo tipo contenute nei contratti stipulati con i consumatori sono nulle. L’articolo 56, paragrafo 3, del medesimo codice contiene un elenco indicativo di clausole abusive ispirato all’allegato della direttiva 93/13, ma che non include la clausola di cui al punto 1, lettera e , di tale allegato, avente per oggetto o per effetto di imporre al consumatore inadempiente un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato. 23 La direttiva 2008/48 è stata trasposta nel diritto ceco con la legge 145/2010 relativa al credito al consumo e recante modifica di altre leggi nella versione originaria Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů in prosieguo la legge sul credito al consumo . 24 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale legge, concernente l’obbligo di informazione del creditore nei confronti del consumatore, così dispone i l contratto che concede il credito al consumo è redatto per iscritto e contiene le informazioni elencate all’allegato 3 della presente legge, presentate in modo chiaro, conciso e visibile. Il mancato rispetto di tale obbligo di informazione o della forma scritta non pregiudica la validità del contratto . 25 Ai sensi dell’articolo 8 della legge sul credito al consumo, se il contratto di credito al consumo non contiene le menzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta legge, e se il consumatore oppone tale circostanza al creditore, gli interessi prodotti dal credito al consumo sono considerati calcolati fin dall’inizio sulla base del tasso di sconto vigente alla data della conclusione di detto contratto, quale pubblicato dalla Banca nazionale ceca, e le altre modalità di pagamento concernenti il credito al consumo non sono valide. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 26 Il 29 aprile 2011 i coniugi Radlinger hanno stipulato un contratto di credito al consumo con la Smart Hypo s. r. o., in forza del quale è stato loro concesso un prestito per un importo pari a 1 170 000 corone ceche CZK EUR 43 300 circa . 27 A fronte della concessione di tale prestito, i coniugi Radlinger si sono anzitutto impegnati a rimborsare al creditore la somma di CZK 2 958 000 EUR 109 500 circa in 120 rate mensili. Tale somma si compone del capitale, degli interessi al tasso del 10% annuo sul capitale preso in prestito per la durata del credito, della remunerazione dovuta al creditore, di un importo di CZK 585 000 EUR 21 600 circa e delle spese corrispondenti a CZK 33 000 EUR 1 200 circa . Il TAEG del credito al consumo di cui al procedimento principale era del 28,9%. 28 I coniugi Radlinger si sono inoltre impegnati a versare al creditore, oltre agli interessi di mora fissati dalla legge, una penale contrattuale pari allo 0,2% del capitale inizialmente preso in prestito per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, una penalità contrattuale forfettaria di CZK 117 000 EUR 4 300 circa , in caso di ritardo superiore a un mese, e un’indennità forfettaria di CZK 50 000 EUR 1 850 circa , corrispondente alle spese di recupero della somma dovuta. 29 Infine, il creditore si riservava il diritto di esigere, con effetto immediato, il rimborso integrale delle somme dovute, nel caso in cui una delle rate mensili non fosse stata pagata integralmente o per tempo, o se il suo consenso fosse risultato viziato dall’omissione dolosa di informazioni da parte dei coniugi Radlinger. 30 Come emerge dalla decisione di rinvio, ai coniugi Radlinger non è stata in pratica versata alcuna somma. Infatti, il credito di cui al procedimento principale è stato utilizzato per rimborsare debiti precedenti contratti con un ufficiale giudiziario, le spese notarili nonché, a favore del creditore, le spese relative a detto credito, la prima rata mensile dello stesso e una parte delle rate successive. 31 Il 27 settembre 2011 la Finway, alla quale la Smart Hypo s. r. o. aveva ceduto i crediti vantati nei confronti dei coniugi Radlinger, ha informato questi ultimi che l’intero debito, corrispondente allora a CZK 2 873 751 EUR 106 300 circa era immediatamente esigibile, poiché al momento della conclusione del contratto di cui al procedimento principale erano state taciute informazioni essenziali. Infatti, secondo la Finway, i coniugi Radlinger avevano omesso di menzionare che era stata ordinata un’esecuzione sui loro beni per un importo pari a CZK 4 285 EUR 160 circa . 32 Con lettera di messa in mora del 19 novembre 2012 tale società ha nuovamente invitato i coniugi Radlinger a rimborsare il debito, che essa quantificava ormai in CZK 3 794 786 EUR 140 500 circa , precisando che il suo credito era divenuto immediatamente esigibile per il fatto che gli interessati non avevano proceduto regolarmente e per tempo al rimborso del credito. 33 Il 5 febbraio 2013 i coniugi Radlinger hanno adito il Krajský soud v Plzni corte regionale di Pilsen affinché dichiarasse la loro insolvenza e accogliesse la loro domanda di concordato nella forma di un pagamento rateale, in quanto non erano in grado di rispettare gli impegni presi e accusavano un ritardo nel pagamento di più di tre mesi. Tale domanda è stata trasmessa al Krajský soud v Praze corte regionale di Praga , giudice territorialmente competente a conoscere di tale domanda, il quale, con ordinanza del 26 aprile 2013, ha accertato l’insolvenza dei coniugi Radlinger, ha nominato un curatore fallimentare e ha invitato i creditori a dichiarare i loro crediti nel termine di 30 giorni. 34 Il 23 maggio 2013, nel corso del procedimento per insolvenza, la Finway ha dichiarato due crediti passibili di esecuzione, il primo pari a CZK 3 045 991 EUR 112 700 circa , garantito da un’ipoteca, e il secondo pari a CZK 1 359 540 EUR 50 300 circa , non garantito e corrispondente alla penale contrattuale prevista dal contratto di cui al procedimento principale, fissata allo 0,2% del capitale inizialmente preso in prestito, per giorno di ritardo, per il periodo compreso tra il 23 settembre 2011 e il 25 aprile 2013. 35 Il 3 luglio 2013 i coniugi Radlinger hanno ammesso che questi due crediti erano passibili di esecuzione ma ne hanno contestato l’importo, invocando l’incompatibilità delle clausole del contratto di cui al procedimento principale con il buon costume. 36 Con ordinanza del 23 luglio 2013 il giudice del rinvio ha approvato il concordato congiunto dei coniugi Radlinger in forma di prospetto di rimborso. 37 Il 24 luglio 2013 i coniugi Radlinger hanno presentato a tale giudice una domanda incidentale con la quale, in qualità di debitori, hanno chiesto di accertare l’illegittimità parziale o totale dei crediti dichiarati dalla Finway. 38 Per quanto concerne tale domanda, detto giudice constata che, in forza della legge sul fallimento, il debitore ha soltanto il diritto di contestare crediti non garantiti, e ciò soltanto nell’ambito di una domanda incidentale e unicamente per motivi attinenti alla prescrizione o all’estinzione del debito. 39 Dato che il contratto di cui al procedimento principale, dal quale derivano i crediti dichiarati dalla Finway, costituisce nel contempo un contratto di credito ai consumatori, ai sensi della direttiva 2008/48, e un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, il giudice del rinvio si chiede se gli obblighi derivanti dalle disposizioni di quest’ultima direttiva vincolino anche il giudice fallimentare chiamato a decidere sulla contestazione di crediti la cui origine risiede in un contratto di credito. 40 Tale giudice nutre altresì dubbi sulla regolarità del TAEG contenuto nel contratto di cui al procedimento principale. Esso si chiede in proposito quali somme siano state inserite dal creditore nell’importo del prelievo, ai sensi del punto I dell’allegato I della direttiva 2008/48, ai fini del calcolo del TAEG, tenuto conto del fatto che le spese relative a tale credito nonché le prime due rate mensili sono state immediatamente detratte dall’importo di detto credito. 41 Tale giudice si interroga infine sulla maniera in cui, alla luce delle disposizioni della direttiva 93/13, si debbano esaminare le clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, il creditore potrà esigere dal debitore il rimborso immediato dell’intero credito di cui trattasi, compresi gli interessi e le remunerazioni futuri del creditore, il pagamento di una penale contrattuale dello 0,2% sulla somma principale per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo e, qualora tale debitore accusi un ritardo superiore a un mese, il pagamento di una penale contrattuale forfettaria pari a CZK 117 000 EUR 4 300 circa . 42 Ritenendo che la soluzione della controversia nel procedimento principale dipenda dall’interpretazione delle succitate disposizioni di diritto dell’Unione, il Krajský soud v Praze corte regionale di Praga ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, o qualsiasi altra disposizione di diritto dell’Unione a tutela dei consumatori, ostino a al concetto della legge sul fallimento, che consente al giudice di esaminare la legittimità, l’importo o l’ordine di soddisfacimento del credito risultante da rapporti con consumatori unicamente in base ad una domanda incidentale presentata dal curatore fallimentare, da alcuni creditori o nei limiti menzionati supra dal debitore consumatore b a disposizioni che, nell’ambito della disciplina nazionale del procedimento di insolvenza, limitano il diritto del debitore consumatore a sottoporre ad esame giudiziario i crediti dichiarati dai creditori professionisti solo ai casi in cui sia approvato un piano di risanamento dell’insolvenza del consumatore in forma di concordato, e in tale ambito solo per i crediti non garantiti dei creditori, mentre nel caso di crediti passibili di esecuzione riconosciuti con decisione dell’organo competente le eccezioni del debitore sono ulteriormente limitate alla sola possibilità di eccepire l’estinzione o la prescrizione del credito, come nel caso della disciplina contenuta nelle disposizioni degli articoli 192, paragrafo 3, e 410, paragrafi 2 e 3 della legge sull’insolvenza. 2 Per l’ipotesi di risposta affermativa alla questione sub 1 a se il giudice, in un procedimento per l’esame del credito derivante da un credito al consumo, sia tenuto a tener conto d’ufficio, anche senza un’eccezione del consumatore, dell’inosservanza degli obblighi di informazione da parte del mutuante, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, b e da ciò trarre le conseguenze previste dal diritto nazionale ossia la nullità delle clausole contrattuali. Per l’ipotesi di risposta affermativa alla questione 1 o 2 3 Se le disposizioni supra applicate delle direttive abbiano effetto diretto e se la loro applicazione diretta non sia preclusa dalla circostanza che, con l’avvio d’ufficio da parte del giudice di un procedimento incidentale o, di un esame del credito che, in mancanza di un’opposizione del debitore-consumatore, non è consentito sotto il profilo del diritto nazionale si incide su un rapporto orizzontale tra consumatore e professionista. 4 Quale ammontare rappresenti l’importo totale del credito” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2008/48 e quale ammontare sia incluso come importo del prelievo” nel calcolo del TAEG, secondo la formula che compare all’allegato I della direttiva 2008/48, qualora nel contratto di credito sia formalmente promessa l’erogazione di determinati importi economici, ma si convenga nel contempo che già al momento dell’erogazione del mutuo con tali somme saranno compensati, in una determinata misura, i crediti del mutuante a titolo di spese per la concessione del credito e per la prima rata del mutuo e le successive , cosicché le somme così compensate non sono per nulla erogate al consumatore, o sul suo conto, e restano per l’intero periodo a disposizione del creditore. Se l’inclusione di tali importi, che in realtà non vengono erogati, abbia influenza sull’importo del TAEG calcolato. Indipendentemente dalla risposta alle questioni precedenti 5 Se, nel valutare se l’importo dell’indennizzo convenuto sia sproporzionato ai sensi del punto 1, lettera e , dell’allegato della direttiva 93/13, si debba valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole penali, così come sono state convenute, indipendentemente dalla circostanza se realmente il creditore insista sul loro completo pagamento e indipendentemente dal fatto che talune di esse possono essere considerate, sotto il profilo delle norme di diritto nazionale, non validamente convenute, o se invece si debba tener conto solo dell’importo totale delle penali che sono effettivamente fatte valere o che possono essere fatte valere. 6 Nel caso in cui si accerti la natura abusiva delle sanzioni contrattuali, se sia obbligatorio disapplicare ciascuna di tali sanzioni parziali, le quali solo nel loro complesso hanno condotto il giudice alla conclusione che l’importo dell’indennizzo sia sproporzionatamente elevato ai sensi del punto 1, lettera e , dell’allegato della direttiva 93/13, oppure solo alcune di esse e in tal caso secondo quale criterio . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 43 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, e 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in un procedimento per insolvenza, non consente, da un lato, al giudice chiamato a pronunciarsi in tale procedimento, di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell’ambito del predetto procedimento e, dall’altro, autorizza detto giudice a procedere soltanto all’esame di crediti non garantiti, e ciò unicamente per un numero limitato di censure relative alla loro prescrizione o estinzione. 44 Secondo l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, gli Stati membri devono provvedere affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono a tale direttiva. Orbene, dalla decisione di rinvio non risulta che i coniugi Radlinger abbiano rinunciato ai diritti loro conferiti dalle disposizioni del diritto ceco che dà esecuzione alla predetta direttiva. Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che tale disposizione non è pertinente per rispondere alla prima questione. 45 Per quanto concerne l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale disposizione impone agli Stati membri di provvedere, nell’interesse dei consumatori, a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’utilizzo di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori da parte di un professionista. 46 Tra tali mezzi devono figurare disposizioni che permettano di garantire ai consumatori una tutela giurisdizionale effettiva, offrendo loro la possibilità di impugnare il contratto controverso, anche nell’ambito di un procedimento per insolvenza, e ciò a condizioni processuali ragionevoli, in modo che l’esercizio dei loro diritti non sia soggetto a condizioni, in particolare relative a termini o costi che rendano eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13 v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C 32/14, EU C 2015 637, punto 59 . 47 Nel caso di specie, la prima questione sollevata riguarda l’organizzazione dei procedimenti in materia di insolvenza, nel contesto di una controversia in cui il debitore consumatore contesta la fondatezza dei crediti dichiarati. 48 Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Sotto tale profilo, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di diritto interno principio di equivalenza , né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione principio di effettività v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai, C 567/13, EU C 2015 88, punti 41 e 42 e giurisprudenza citata . 49 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, è necessario rilevare che la Corte non dispone di nessun elemento atto a insidiare un dubbio in ordine alla conformità a tale principio della normativa di cui trattasi nel procedimento principale. 50 Per quanto riguarda il principio di effettività, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Tuttavia, le caratteristiche specifiche dei procedimenti giurisdizionali non possono costituire un elemento atto a pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere i consumatori in forza delle disposizioni della direttiva 93/13 v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová, C 34/13, EU C 2014 2189, punti 52 e 53 e giurisprudenza citata . 51 Nel caso di specie, la prima questione, sub a , riguarda la compatibilità con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 di un regime procedurale nazionale, come quello descritto ai punti 19 e 20 della presente sentenza, che non consente al giudice chiamato a pronunciarsi in un procedimento per insolvenza di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell’ambito di tale procedimento. 52 A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C 32/14, EU C 2015 637, punto 41 e giurisprudenza citata . 53 Infatti, la Corte ha dichiarato che, al fine di garantire la tutela voluta da tale direttiva, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C 470/12, EU C 2014 101, punto 40 e giurisprudenza citata . 54 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che si oppone a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in un procedimento per insolvenza non consente al giudice chiamato a pronunciarsi in tale procedimento di esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano i crediti dichiarati nell’ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. 55 Per quanto concerne la prima questione, sub b , dagli accertamenti del giudice del rinvio emerge che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente di contestare tutti i crediti derivanti da un contratto di credito che possa contenere clausole abusive, bensì soltanto quei crediti che non siano garantiti, e ciò unicamente per un motivo vertente sulla loro prescrizione o estinzione. 56 Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata al punto 46 della presente sentenza, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo implica che il consumatore sia autorizzato a contestare dinanzi al giudice nazionale la fondatezza dei crediti derivanti da un contratto di credito contenente clausole che possano essere dichiarate abusive, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano o meno garantiti. 57 Peraltro, sebbene dalla decisione di rinvio emerga che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale autorizza il debitore che intenda contestare un credito non garantito a invocare soltanto la prescrizione o l’estinzione di tale credito, si deve rammentare che una limitazione al potere del giudice nazionale di disapplicare d’ufficio clausole abusive può compromettere l’effettività della tutela voluta dagli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 v., per analogia, sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis, C 473/00, EU C 2002 705, punto 35 . 58 Pertanto, consentendo soltanto la contestazione di quei crediti derivanti da un contratto di consumo contenente alcune clausole che possono essere dichiarate abusive, e per un numero limitato di censure relative alla loro prescrizione o estinzione, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rispetta le disposizioni derivanti dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 59 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in un procedimento per insolvenza, da un lato, non consente al giudice chiamato a pronunciarsi in tale procedimento di esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell’ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, e, dall’altro, autorizza detto giudice a procedere soltanto all’esame di crediti non garantiti, e ciò unicamente per un numero limitato di censure relative alla loro prescrizione o estinzione. Sulla seconda questione 60 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo. 61 In via preliminare, occorre sottolineare che l’obbligo di informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 contribuisce, al pari di quelli previsti dagli articoli 5 e 8 di tale direttiva, alla realizzazione dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, che consiste, come emerge dai suoi considerando 7 e 9, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo v. per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C 449/13, EU C 2014 2464, punto 21 e giurisprudenza citata . 62 Per quanto concerne la seconda questione, sub a , si deve osservare che la Corte ha ricordato a più riprese l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere d’ufficio all’esame della violazione di talune disposizioni di diritto dell’Unione in materia di consumatori [v., in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 93/13, sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C 243/08, EU C 2009 350, punto 32 per quanto riguarda la direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali GU L 372, pag. 31 , sentenza del 17 dicembre 2009, Martín Martín, C 227/08, EU C 2009 792, punto 29, e, per quanto riguarda la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo GU L 171, pag. 12 , sentenza del 3 ottobre 2013, Duarte Hueros, C 32/12, EU C 2013 637, punto 39] 63 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e seguenti delle sue conclusioni, tale requisito è giustificato dalla considerazione che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il sistema di tutela è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C 32/14, EU C 2015 637, punto 39 e giurisprudenza citata . 64 A tale proposito, le informazioni precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto, relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta stipulazione, rivestono per il consumatore un’importanza fondamentale. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, Constructora Principado, C 226/12, EU C 2014 10, punto 25 e giurisprudenza citata . 65 Peraltro, esiste un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere la norma giuridica intesa a tutelarlo sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C 497/13, EU C 2015 357, punto 42 e giurisprudenza citata . 66 Ne consegue che la tutela effettiva del consumatore non potrebbe essere raggiunta se il giudice nazionale non fosse tenuto a valutare d’ufficio il rispetto delle disposizioni derivanti dalla normativa dell’Unione sui consumatori v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2007, Rampion e Godard, C 429/05, EU C 2007 575, punti 61 e 65 . 67 Infatti, come rammentato al punto 53 della presente sentenza, al fine di garantire la tutela voluta da tale direttiva, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie. 68 L’esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del rispetto delle disposizioni derivanti dalla direttiva 2008/48 costituisce peraltro uno strumento idoneo a raggiungere il risultato previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei considerando 31 e 43 della stessa v., per analogia, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C 76/10, EU C 2010 685, punto 41 e giurisprudenza citata . 69 In particolare, secondo l’articolo 23 della direttiva 2008/48, le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni nazionale adottate a norma di tale direttiva devono essere dissuasive. Orbene, indubbiamente, l’esame d’ufficio da parte dei giudice nazionali del rispetto delle disposizioni derivanti dalla direttiva medesima possiede tale caratteristica. 70 Posto che il giudice nazionale è quindi chiamato a garantire l’effetto utile della tutela dei consumatori voluto dalle disposizioni della direttiva 2008/48, il ruolo attribuitogli dal diritto dell’Unione nell’ambito interessato non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sul rispetto di tali disposizioni, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C 243/08, EU C 2009 350, punto 32 . 71 Inoltre, una volta che il giudice nazionale abbia rilevato d’ufficio una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, è tenuto, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tale scopo, a trarre tutte le conseguenze derivanti, secondo il diritto nazionale, da tale violazione, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio v., per analogia, sentenze del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C 472/11, EU C 2013 88, punto 36, e del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C 32/14, EU C 2015 637, punto 42 . 72 In tale contesto occorre altresì ricordare che dall’articolo 23 della direttiva 2008/48 discende che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma di tale direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Oltre ad essere dissuasive, tali sanzioni devono essere efficaci e proporzionate. 73 A tale proposito, una volta che il giudice nazionale ha accertato la violazione dell’obbligo di informazione, esso deve trarne tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale, a condizione che le sanzioni istituite da quest’ultimo rispettino le disposizioni dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, come interpretate dalla Corte, segnatamente nella sentenza LCL Le Crédit Lyonnais C 565/12, EU C 2014 190 . 74 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della predetta direttiva. Sulla terza questione 75 Con la terza questione, dopo avere osservato che la controversia principale riguarda due privati, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni pertinenti delle direttive 93/13 e 2008/48 abbiano effetto diretto. 76 A tal proposito si deve ricordare che, in base all’articolo 288, terzo comma, TFUE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Pertanto, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C 282/10, punto 37 e giurisprudenza citata . Resta il fatto che l’obbligo di uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva è un obbligo cogente, imposto dall’articolo 288, terzo comma, TFUE e dalla direttiva stessa. Tale obbligo di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari vale per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito delle loro competenze, quelli giurisdizionali sentenza del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer, C 188/07, EU C 2008 359, punto 83 e giurisprudenza citata . 77 Nella fattispecie, da un lato, l’obbligo di procedere all’esame d’ufficio della natura abusiva di talune clausole e della presenza di menzioni obbligatorie di informazioni in un contratto di credito costituisce una norma procedurale gravante non su un singolo ma sugli organi giurisdizionali v., per analogia, sentenze del 10 settembre 2014, Kušionová, C 34/13, EU C 2014 2189, punto 67, nonché del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C 49/14, EU C 2016 98, punto 35 e giurisprudenza citata . 78 Dall’altro lato, come emerge dal tenore letterale dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, in sede di trasposizione e attuazione della richiamata direttiva, le autorità degli Stati membri provvedono affinché siano applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 79 Si deve inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva 2008/48, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte v., per analogia, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C 282/10, EU C 2012 33, punto 24 e giurisprudenza citata . 80 Di conseguenza, non è necessario rispondere alla terza questione. Sulla quarta questione 81 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in che modo debbano essere interpretate le nozioni di importo totale del credito e di importo del prelievo , che figurano, per quanto riguarda la prima, agli articoli 3, lettera l , nonché 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, e, per quanto riguarda la seconda, al punto I dell’allegato I della stessa. 82 Tale giudice osserva infatti che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale, con il quale il creditore si impegnava a concedere un credito ai coniugi Radlinger, prevedeva che, dal momento dell’apertura di tale credito, le spese di apertura nonché la prima rata mensile e, se del caso, le rate successive, sarebbero state detratte dall’importo totale del predetto credito. Si pone quindi in particolare la questione se la parte di tale medesimo credito che non è stata messa a disposizione degli interessati potesse essere inserita nell’importo del prelievo ai sensi del punto I dell’allegato I della direttiva 2008/48, ai fini del calcolo del TAEG. 83 A tale proposito occorre rammentare che l’importo totale del credito, ai sensi della direttiva 2008/48, è definito all’articolo 3, lettera l , della stessa come il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito. 84 Peraltro, secondo l’articolo 3, lettera g , di tale direttiva, il costo totale del credito per il consumatore designa tutti i costi che questi deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza. Infine, ai sensi dell’articolo 3, lettera i , della richiamata direttiva, il TAEG corrisponde al costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della medesima direttiva. 85 Poiché la nozione di importo totale che il consumatore è tenuto a pagare è definita all’articolo 3, lettera h , della direttiva 2008/48 come la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore , ne risulta che le nozioni di importo totale del credito e di costo totale del credito per il consumatore si escludono a vicenda e che, pertanto, l’importo totale del credito non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore. 86 Di conseguenza, non si può includere nell’importo totale del credito, ai sensi degli articoli 3, lettera l , e 10, paragrafo 2, della direttiva2008/48, nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare. 87 Si deve sottolineare che l’inclusione irregolare nell’importo totale del credito di somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore comporterà necessariamente una sottostima del TAEG, poiché il suo calcolo dipendente dall’importo totale del credito. 88 Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 precisa che il TAEG, che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell’allegato I di tale direttiva. Orbene, tale direttiva stabilisce che l’equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l’equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall’altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Pertanto, l’importo del prelievo, ai sensi della parte I dell’allegato I della direttiva 2008/48, corrisponde all’importo totale del credito, ai sensi dell’articolo 3, lettera l , di tale direttiva. 89 Nel caso di specie spetta al giudice del rinvio verificare se una o più delle somme indicate ai punti 27 e 28 della presente sentenza sono state irregolarmente incluse nell’importo totale del credito, ai sensi dell’articolo 3, lettera l , della direttiva 2008/48 tale circostanza può incidere sul calcolo del TAEG e compromettere, di conseguenza, l’esattezza delle informazioni che il creditore doveva menzionare, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, nel contratto di credito oggetto del procedimento principale. 90 Orbene, come indicano in sostanza i considerando 31 e 43 della direttiva 2008/48, l’informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste un’importanza essenziale. Infatti, da un lato, tale informazione contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. Dall’altro, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2004, Cofinoga, C 264/02, EU C 2004 127, punto 26, e ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C 76/10, EU C 2010 685, punto 70 . 91 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che gli articoli 3, lettera l , e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, nonché il punto I dell’allegato I di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che l’importo totale del credito e l’importo del prelievo designano l’insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, il che esclude quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore. Sulla quinta e la sesta questione 92 Con la quinta e la sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 93/13 debbano essere interpretate nel senso che, per valutare il carattere sproporzionatamente elevato, ai sensi del punto 1, lettera e , dell’allegato di tale direttiva, dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi, occorre valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse e se, per quelle la cui natura abusiva è stata riconosciuta, i giudici nazionali debbano disapplicare tutte queste clausole o soltanto alcune di esse. 93 Per rispondere a tali questioni si deve ricordare, in primo luogo, che l’allegato al quale fa rinvio l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive, tra le quali figurano, come emerge dal punto 1, lettera e , di tale allegato, quelle che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato . 94 Nel valutare la natura eventualmente abusiva di una clausola contrattuale, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia che la risposta dev’essere fornita tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto di cui trattasi e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che hanno accompagnato la sua conclusione v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C 76/10, EU C 2010 685, punto 59, e sentenza del 9 luglio 2015, Bucura, C 348/14, EU C 2015 447, punto 48 . 95 In tal senso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, è necessario valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. Tale valutazione è giustificata, in quanto esse sono applicabili nel loro insieme, e indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová, C 34/13, EU C 2014 2189, punto 42 96 In secondo luogo, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non vincolano i consumatori, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 1, seconda parte della frase, di tale direttiva precisa che tale contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive . 97 La Corte ha rammentato che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Il contratto deve poter sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile sentenza del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C 482/13, C 484/13, C 485/13 e C 487/13, EU C 2015 21, punto 28 e giurisprudenza citata . 98 Tale interpretazione è corroborata inoltre dalla finalità e dall’economia generale della direttiva 93/13. A tale proposito, vista la natura e la rilevanza dell’interesse pubblico che costituisce la base della protezione accordata ai consumatori, tale direttiva impone agli Stati membri, come emerge dal suo articolo 7, paragrafo 1, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori . Orbene, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in contratti del genere, tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine indicato all’articolo 7 della predetta direttiva, in quanto ridurrebbe l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C 488/11, EU C 2013 341, punto 58 e giurisprudenza citata . 99 Pertanto, nel caso in cui il giudice nazionale giunga alla conclusione che una clausola è abusiva ai sensi della direttiva 93/13, incombe allora a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C 76/10, EU C 2010 685, punto 62 e giurisprudenza citata . 100 Ne consegue che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, un giudice nazionale che abbia accertato che alcune clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore sono abusive, ai sensi della direttiva 93/13, è tenuto a escludere tutte le clausole abusive e non soltanto alcune di esse. 101 Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla quinta e alla sesta questione dichiarando che le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che, per valutare il carattere sproporzionatamente elevato, ai sensi del punto 1, lettera e , dell’allegato di tale direttiva, dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi, occorre valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse, e che, se del caso, spetta ai giudici nazionali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva, trarre tutte le conseguenze derivanti dall’accertamento della natura abusiva di talune clausole, escludendo tutte quelle che sono state considerate abusive, al fine di assicurarsi che il consumatore non ne sia vincolato. Sulle spese 102 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara 1 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in un procedimento per insolvenza, da un lato, non consente al giudice chiamato a pronunciarsi in tale procedimento di esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell’ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, e, dall’altro, autorizza detto giudice a procedere soltanto all’esame di crediti non garantiti, e ciò unicamente per un numero limitato di censure relative alla loro prescrizione o estinzione. 2 L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della predetta direttiva. 3 Gli articoli 3, lettera l , e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, nonché il punto I dell’allegato I di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che l’importo totale del credito e l’importo del prelievo designano l’insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, il che esclude quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore. 4 Le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che, per valutare il carattere sproporzionatamente elevato, ai sensi del punto 1, lettera e , dell’allegato di tale direttiva, dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi, occorre valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse, e che, se del caso, spetta ai giudici nazionali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva, trarre tutte le conseguenze derivanti dall’accertamento della natura abusiva di talune clausole, escludendo tutte quelle che sono state considerate abusive, al fine di assicurarsi che il consumatore non ne sia vincolato. *fonte www.curia.europea.eu