Il giudice rilevi d’ufficio le clausole vessatorie del mutuo e blocchi l’esecuzione del decreto ingiuntivo

La direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.

È quanto deciso dalla EU C 2016 98, C-49/14 del 18/2/16. Il caso. Un uomo, nel 2006, contrasse con una finanziaria un mutuo di scopo per l’acquisto di un’auto nuova, garantito in solido da tre persone. Il contratto prevedeva una durata del mutuo di 84 mesi con un tasso di interesse annuo del 7% nonché un tasso di interesse di mora dell’1,5% al mese e una penalità per mancato pagamento di € 30 per ciascuna rata insoluta . All’inizio del 2011 cessò il saldo, il contratto fu risolto anticipatamente ed a novembre la banca presentò un decreto ingiuntivo contro l’uomo, esteso poi anche ai garanti. Il rito innanzi al Cancelliere del Tribunale si concluse nel 2012, senza che fossero rilevate ragioni ostative a convalidare l’ingiunzione. Nel 2013 la finanziaria avviò l’esecuzione coatta ed il giudice dell’esecuzione dubitò sulle violazioni del contraddittorio e del principio di effettività, non essendo certo di poter rilevare d’ufficio, in questa fase processuale, la vessatorietà delle clausole e consentì alle parti di depositare memorie sul punto. Ha sollevato un’articolata pregiudiziale in tal senso, chiedendo se la legge interna fosse compatibile con l’articolo 47 Carta di Nizza tutela giurisdizionale, analogo all’articolo 13 Cedu quest’ultimo punto non è stato analizzato perché non è stato debitamente provato e motivato. Quadro normativo e prassi. La Direttiva 93/13/CE tutela i consumatori che stipulano contratti con i professionisti e sanziona la vessatorietà delle postille con la loro nullità o dell’intero patto, se non può sussistere senza. Gli Stati hanno l’onere di adottare mezzi efficaci ed adeguati per farne cessare l’inserzione artt. 6 § .1 e 7 § .1 . L’articolo 6 è una norma imperita che è volta a riequilibrare il sinallagma tra le parti ed a tutelare il consumatore, considerato il contraente debole. Inoltre per i principi di effettività e di equivalenza il diritto interno non può prevedere, in base all’autonomia processuale, modalità di recupero dei crediti che siano più sfavorevoli rispetto ad altre analoghe disciplinate dallo stesso e/o che rendano arduo od impossibile la tutela dei diritti riconosciuti al consumatore dalle norme dell’UE EU C 2014 2099, 2013 164 e 2009 615 . La CGUE ha chiarito che in base a questi principi ed ad un’esegesi teleologica dell’articolo 6 il giudice deve poter rilevare d’ufficio la presenza di clausole abusive, non solo dal momento in cui ha tutti gli elementi di fatto e di diritto per questo vaglio, ma sin dalla presentazione dell’ingiunzione, anziché da quando deve deciderne l’opposizione EU C 2000 346 e 2012 349 e/o l’esecuzione coatta come nella fattispecie. Violazione del principio di affettività. Si noti che rispetto a quest’ultimo precedente era intervenuta, nel nostro caso, una riforma processuale che ha istituito un rito speciale, per semplificare e rendere più celere la giustizia in questa materia trasferiva al cancelliere tutti i poteri del G.I., che vagliava il decreto solo in caso di opposizione o se il cancelliere aveva dubbi sulla correttezza dell’importo ingiunto e la sua decisione ha valenza di sentenza definitiva. Tutto ciò comporta una palese violazione del principio di effettività perché impone condizioni impossibili e/o rende difficile ai consumatori la difesa dei loro diritti oltre ad inficiare la tutela ex D.93/13 v. anche le garanzie per i consumatori previste dall’articolo 38 Carta di Nizza . Questa deroga si desume anche dall’opposizione resa ardua dal brevissimo termine per proporla e dalle circostanze che i debitori possono essere dissuasi dal difendersi tenuto conto delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, oppure poiché ignorano o non intendono la portata dei loro diritti, o ancora in ragione del contenuto succinto della domanda d’ingiunzione introdotta dai professionisti e, pertanto, dell’incompletezza delle informazioni delle quali dispongono . Deroga alla certezza del diritto. Si ricordi che i ricorrenti non si erano presentati in Tribunale e si erano limitati ad opporsi all’ingiunzione. Orbene la certezza del diritto, le garanzie processuali ed il regolare svolgimento del procedimento sono alla base dell’equo processo articolo 6 Cedu non risultano adeguatamente tutelate da questo peculiare rito, le cui modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento , come detto, derogano ai principi di effettività, di equivalenza ed alle garanzie del consumatore previste dalla D.93/13. Tale tutela effettiva dei diritti derivanti da tale direttiva, infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi . Ergo, per il rispetto di questi principi cardine del diritto dell’UE, deve essere riconosciuto al giudice il potere di rilevare d’ufficio la vessatorietà delle clausole dei contratti tra professionisti e consumatore in ogni fase del procedimento, non solo in quella esecutiva di sua competenza.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 18 febbraio, causa C-49/14 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Procedimento di esecuzione forzata – Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità della clausola abusiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in particolare, sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori GU L 95, pag. 29 , nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in prosieguo la Carta . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Finanmadrid EFC SA in prosieguo la Finanmadrid e, dall’altro, i sigg. J.V. Albán Zambrano e J.L. Albán Zambrano nonché le sig.re García Zapata e Caicedo Merino, relativa a somme dovute in esecuzione di un contratto di credito al consumo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 3 della direttiva 93/13 è così formulato 1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione. Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova. 3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive . 4 L’articolo 6 della direttiva 93/13 così dispone 1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro . 5 L’articolo 7 della direttiva 93/13 così recita 1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole. . Diritto spagnolo 6 Il procedimento d’ingiunzione di pagamento è disciplinato dal codice di procedura civile Ley de Enjuiciamiento Civil , del 7 gennaio 2000 BOE n. 7. dell’8 gennaio 2000, pag. 575 , come modificato dalla legge 1/2013 recante misure per il rafforzamento della tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social , del 14 maggio 2013 BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373 in prosieguo la LEC . 7 L’articolo 551, paragrafo 1, della LEC stabilisce quanto segue Presentata la domanda di esecuzione, il Tribunale, qualora ricorrano i presupposti e i requisiti procedurali, il titolo esecutivo non sia viziato da irregolarità formali e gli atti di esecuzione richiesti siano conformi alla natura e al contenuto del titolo, emette un’ordinanza contenente l’ordine di esecuzione e dispone l’avvio della stessa . 8 L’articolo 552, paragrafo 1, secondo comma, della LEC è così formulato Il Tribunale, quando ritiene che taluna delle clausole inserite in un titolo esecutivo fra quelli indicati nell’articolo 557, paragrafo 1, possa essere considerata abusiva, convocherà le parti entro un termine di quindici giorni. Sentite le parti, esso statuisce entro un termine di cinque giorni lavorativi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 561, paragrafo 1, punto 3 . 9 L’articolo 557, paragrafo 1, della LEC così recita Quando venga ordinata l’esecuzione sulla base di [titoli esecutivi non giudiziari né arbitrali] omissis , il debitore esecutato può proporre opposizione, nei tempi e nei modi di cui all’articolo precedente, soltanto qualora essa sia fondata su una delle seguenti cause 7° titolo contenente clausole abusive . 10 L’articolo 812, paragrafo 1, della LEC così prevede Può ricorrere al procedimento d’ingiunzione colui che richieda ad un terzo il pagamento di un debito pecuniario certo, scaduto e esigibile, di qualsiasi importo, purché la prova di tale debito venga fornita in uno dei modi che seguono 1 attraverso la presentazione di documenti, indipendentemente dalla loro forma, dal loro tipo o dal loro supporto fisico, che risultino sottoscritti dal debitore . 11 L’articolo 815 della LEC è così formulato 1. Qualora i documenti allegati alla domanda costituiscano un principio di prova del diritto del richiedente, confermato da quanto esposto nella domanda , il Secretario judicial” ingiunge al debitore di pagare il richiedente, entro un termine di venti giorni, e di fornire al Tribunale le prove di tale pagamento, oppure di comparire dinanzi ad esso e di esporre sinteticamente, mediante atto di opposizione, i motivi per i quali egli ritiene di non essere debitore, integralmente o parzialmente, dell’importo richiesto. 3. Qualora dai documenti allegati alla domanda si evinca che l’importo richiesto non è corretto, il Secretario judicial” ne dà comunicazione al giudice, il quale eventualmente, mediante ordinanza, potrà proporre al richiedente di accettare o respingere una proposta di richiesta di pagamento per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto, che viene specificato. Nella proposta egli deve informare il richiedente che, qualora la sua risposta non pervenga entro un termine massimo di dieci giorni o sia negativa, ciò verrà considerato quale rinuncia da parte sua . 12 L’articolo 816 della LEC così recita 1. Se il debitore non ottempera all’ingiunzione di pagamento o non compare dinanzi al Tribunale, il Secretario judicial” emette un decreto che pone fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento e ne dà notizia al creditore affinché chieda l’ordine di esecuzione, essendo sufficiente a tal fine una semplice domanda. 2. Una volta ordinata l’esecuzione, questa prosegue conformemente a quanto disposto per l’esecuzione delle sentenze giudiziarie, con possibilità di proporre l’opposizione prevista in tali casi tuttavia, il richiedente il procedimento d’ingiunzione di pagamento e il debitore esecutato non potranno esigere successivamente, in un procedimento ordinario, l’importo richiesto nel procedimento ingiuntivo o la restituzione dell’importo ottenuto con l’esecuzione. . 13 Ai sensi dell’articolo 818, paragrafo 1, primo comma, della LEC Se il debitore propone tempestivamente opposizione, la controversia viene risolta definitivamente all’esito del relativo procedimento e la sentenza adottata ha efficacia di giudicato . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 Il 29 giugno 2006 il sig. J.V. Albán Zambrano ha stipulato un contratto di prestito per un importo di EUR 30 000 con la Finanmadrid per il finanziamento dell’acquisto di un veicolo. 15 Il sig. J.L. Albán Zambrano, la sig.ra García Zapata e la sig.ra Caicedo Merino hanno assunto, nei confronti della Finanmadrid, la posizione di garanti in solido di tale prestito. 16 Era stata fissata una commissione per spese di istruttoria del 2,5% del capitale e il rimborso era stato dilazionato su un periodo di 84 mesi con un tasso d’interesse annuo del 7%. Per i casi di ritardo nel pagamento delle rate mensili, era previsto un tasso d’interesse di mora mensile dell’1,5%, unitamente a una commissione di EUR 30 per ciascuna rata insoluta. 17 Di fronte al mancato pagamento delle rate da parte del sig. J.V. Albán Zambrano a partire dall’inizio del 2011, la Finanmadrid ha proceduto, l’8 luglio 2011, alla risoluzione anticipata del contratto di cui al procedimento principale. 18 L’8 novembre 2011 la Finanmadrid ha chiesto al Secretario judicial dello Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena Tribunale di primo grado di Cartagena, Spagna di avviare un procedimento d’ingiunzione di pagamento contro i convenuti nel procedimento principale. 19 Con decisione del 13 febbraio 2012, il Secretario judicial dello Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena Tribunale di primo grado di Cartagena ha dichiarato ricevibile la suddetta domanda e ha ingiunto ai convenuti nel procedimento principale di versare, entro un termine di 20 giorni, la somma di EUR 13 447,01, maggiorata degli interessi maturati a partire dall’8 luglio 2011, o di proporre, per mezzo di un avvocato e di un procurador , opposizione all’esigibilità del debito e di comparire dinanzi al Tribunale per esporre le ragioni per le quali essi ritenevano di non essere debitori, in tutto o in parte, dell’importo richiesto. 20 Poiché i convenuti nel procedimento principale non hanno ottemperato all’ingiunzione di pagamento né sono comparsi dinanzi al tribunale, entro il termine impartito, il Secretario judicial , con decisione del 18 giugno 2012, ha posto fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento, conformemente all’articolo 816 della LEC. 21 L’8 luglio 2013 la Finanmadrid ha chiesto allo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena Tribunale di primo grado di Cartagena l’ordine di esecuzione di detta decisione. 22 Il 13 settembre 2013 tale giudice ha chiesto alle parti nel procedimento principale di presentare le loro osservazioni in merito, segnatamente, all’eventuale carattere abusivo di talune clausole del contratto oggetto di causa e all’eventuale contrarietà della normativa relativa al procedimento d’ingiunzione di pagamento al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Sotto quest’ultimo profilo, il giudice suddetto ha precisato di non essere stato informato né della domanda di ingiunzione di pagamento presentata dalla Finanmadrid né dell’esame di tale domanda da parte del Secretario judicial , né tantomeno del suo esito. 23 Solo la ricorrente nel procedimento principale ha presentato osservazioni. 24 Il giudice del rinvio rileva che il diritto processuale spagnolo prevede l’intervento del giudice nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento solo ove dai documenti allegati alla domanda si evinca che l’importo richiesto non è corretto, nel qual caso il Secretario judicial deve darne comunicazione al giudice, oppure qualora il debitore proponga opposizione all’ingiunzione di pagamento. Il giudice del rinvio aggiunge che, poiché la decisione del Secretario judicial costituisce un titolo procedurale esecutivo dotato dell’autorità di cosa giudicata, il giudice non può esaminare d’ufficio, nell’ambito del procedimento di esecuzione, l’eventuale esistenza di clausole abusive nel contratto che ha dato luogo al procedimento d’ingiunzione di pagamento. 25 Sulla base di ciò, nutrendo dubbi sulla compatibilità del diritto spagnolo pertinente con il diritto dell’Unione, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se la direttiva 93/13/CEE debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come la vigente disciplina del procedimento d’ingiunzione di pagamento spagnolo – articoli 815 e 816 della LEC –, la quale rende difficile o impedisce il controllo giurisdizionale d’ufficio dei contratti in cui possono sussistere clausole abusive, in quanto non prevede imperativamente il controllo delle clausole abusive né l’intervento di un giudice, salvo i casi in cui il Secretario judicial lo ritenga opportuno o i debitori propongano opposizione. 2 Se la direttiva 93/13/CEE debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella esistente nell’ordinamento spagnolo, la quale non consente di riesaminare d’ufficio in limine litis, nel successivo procedimento di esecuzione, il titolo esecutivo giudiziario – decreto emesso dal Secretario judicial che pone fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento –, sotto il profilo dell’esistenza di clausole abusive nel contratto che costituisce il fondamento del decreto di cui si chiede l’esecuzione, in quanto il diritto nazionale considera formatasi la cosa giudicata articoli 551 e 552 e, in combinato disposto, 816, paragrafo 2, della LEC . 3 Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come la disciplina del procedimento d’ingiunzione di pagamento e del procedimento di esecuzione di titoli giudiziari, la quale non prevede il controllo giudiziario in tutti i casi durante la fase dichiarativa, né consente nella fase dell’esecuzione che il giudice investito di quest’ultima riesamini quanto già deciso dal Secretario judicial . 4 Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale la quale non consente di riverificare d’ufficio il rispetto del diritto al contraddittorio a motivo dell’esistenza della cosa giudicata. Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 26 Il governo tedesco nutre dubbi in merito alla ricevibilità delle questioni prima, terza e quarta, argomentando che esse non sarebbero utili al giudice del rinvio per risolvere la controversia di cui al procedimento principale. A tale proposito, esso adduce che tale controversia riguarda il procedimento di esecuzione di una decisione recante un’ingiunzione di pagamento che ha acquisito forza di cosa giudicata, e non il procedimento d’ingiunzione di pagamento in sé. Di conseguenza, una risposta sulla compatibilità di quest’ultimo procedimento con la direttiva 93/13 non avrebbe alcun rapporto con l’oggetto di detta controversia. 27 A tale riguardo, occorre ricordare anzitutto che, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi sentenza Aziz, C 415/11, EU C 2013 164, punto 34 e giurisprudenza ivi citata . 28 Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è infatti possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte sentenza Aziz, C 415/11, EU C 2013 164, punto 35 e giurisprudenza ivi citata . 29 Ebbene, ciò non si è verificato nel caso di specie. 30 Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, infatti, occorre tenere in considerazione il complesso delle norme processuali pertinenti. Orbene, a tale riguardo, se è vero che il sistema processuale spagnolo consente al debitore, nel caso in cui quest’ultimo proponga opposizione a un procedimento d’ingiunzione di pagamento, di contestare l’eventuale carattere abusivo di una clausola del contratto in questione, questo stesso sistema esclude tuttavia la possibilità di eseguire d’ufficio un controllo di tale carattere abusivo sia nella fase del procedimento d’ingiunzione, allorché a quest’ultimo sia posta fine mediante decreto del Secretario judicial , sia nella fase dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, allorché il giudice è investito di un’opposizione a tale esecuzione. 31 Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate dal giudice del rinvio devono essere intese in senso lato, vale a dire come volte ad appurare, in sostanza, la compatibilità con la direttiva 93/13 dell’assenza di potere di controllo d’ufficio, da parte del giudice, nell’ambito del procedimento di esecuzione, dell’eventuale carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, tenuto conto dello svolgimento del procedimento d’ingiunzione di pagamento e delle competenze di cui dispone il Secretario judicial nell’ambito di tale procedimento. 32 Ciò premesso, e tenuto conto della circostanza che è compito della Corte fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, che gli consenta di risolvere la controversia di cui è investito v., in tal senso, sentenze Roquette Frères, C 88/99, EU C 2000 652, punto 18, e Attanasio Group, C 384/08, EU C 2010 133, punto 19 , occorre dichiarare che non appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta nelle questioni prima, terza e quarta non presenti alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. 33 Pertanto, tutte le questioni pregiudiziali sono ricevibili. Nel merito 34 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 osti a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione. 35 Per fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di risolvere la controversia di cui è investito, occorre ricordare, in via preliminare, che la Corte si è già pronunciata, nella sentenza Banco Español de Crédito C 618/10, EU C 2012 349 , sulla natura delle responsabilità che incombono al giudice nazionale, in forza delle disposizioni della direttiva 93/13, nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento, laddove il consumatore non abbia proposto opposizione contro l’ingiunzione emessa nei suoi confronti. 36 Nella suddetta sentenza la Corte ha statuito, in particolare, che la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo sentenza Banco Español de Crédito, C 618/10, EU C 2012 349, punto 1 del dispositivo . 37 Occorre rilevare che la legislazione nazionale, nella versione applicabile alla controversia nell’ambito della quale è stata presentata la domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza Banco Español de Crédito C 618/10, EU C 2012 349 , conferiva al giudice, e non al Secretario judicial , la competenza ad adottare una decisione d’ingiunzione di pagamento. 38 Orbene, a partire dalla riforma introdotta con la legge 13/2009 BOE n. 266, del 4 novembre 2009, pag. 92103 , entrata in vigore il 4 maggio 2010, spetta ormai al Secretario judicial , nei casi di inottemperanza all’ingiunzione di pagamento da parte del debitore o di mancata comparizione di quest’ultimo dinanzi al tribunale, emettere un decreto, dotato dell’autorità di cosa giudicata, che ponga fine al procedimento d’ingiunzione. 39 Tale modifica legislativa, introdotta nell’ottica di accelerare lo svolgimento del procedimento d’ingiunzione di pagamento, non costituisce, di per sé, l’oggetto dei dubbi espressi dallo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena Tribunale di primo grado di Cartagena, Spagna nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale. 40 A tale proposito, si deve osservare che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata, le modalità della loro attuazione rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Nondimeno, la Corte ha sottolineato che tali modalità devono soddisfare la doppia condizione di non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale principio di equivalenza e di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti ai consumatori dal diritto dell’Unione principio di effettività v., in tal senso, sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C 169/14, EU C 2014 2099, punto 31 e giurisprudenza ivi citata . 41 Per quanto riguarda, da un lato, il principio di equivalenza, occorre rilevare che la Corte non dispone di nessun elemento tale da far sorgere dubbi quanto alla conformità a tale principio della normativa nazionale di cui al procedimento principale. 42 Infatti, risulta in particolare dal combinato disposto degli articoli 551, 552 e 816, paragrafo 2, della LEC che, nell’ambito del sistema processuale spagnolo, il giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento non può né valutare d’ufficio, alla luce dell’articolo 6 della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, né verificare d’ufficio la contrarietà di una clausola siffatta alle norme nazionali di ordine pubblico, il che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio accertare v., in tal senso, sentenza Aziz, C 415/11, EU C 2013 164, punto 52 . 43 Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha ribadito più volte che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali sentenza Banco Español de Crédito, C 618/10, EU C 2012 349, punto 49 e giurisprudenza ivi citata . 44 Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento sentenze Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C 413/12, EU C 2013 800, punto 34, e Pohotovosť, C 470/12, EU C 2014 101, punto 51 e giurisprudenza ivi citata . 45 Nella fattispecie, occorre osservare che lo svolgimento e le peculiarità del procedimento d’ingiunzione di pagamento spagnolo sono tali che, in assenza di circostanze che comportino l’intervento del giudice, ricordate al punto 24 della presente sentenza, tale procedimento è chiuso senza possibilità che venga eseguito un controllo dell’esistenza di clausole abusive in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. Se, pertanto, il giudice investito dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento non è competente a valutare d’ufficio l’esistenza di tali clausole, il consumatore, di fronte a un titolo esecutivo, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter beneficiare, in nessuna fase del procedimento, della garanzia che venga compiuta una tale valutazione. 46 Orbene, alla luce di quanto considerato, occorre constatare che un simile regime processuale è tale da compromettere l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13. Tale tutela effettiva dei diritti derivanti da tale direttiva, infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi. 47 Tale considerazione non può essere messa in discussione laddove il diritto processuale nazionale, come quello di cui al procedimento principale, conferisca alla decisione adottata dal Secretario judicial autorità di cosa giudicata e le riconosca effetti analoghi a quelli di una decisione giurisdizionale. 48 Occorre rilevare, infatti, che sebbene le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrino nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, dette modalità devono tuttavia rispettare i principi di equivalenza e di effettività v., in tal senso, sentenza Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU C 2009 615, punto 38 e giurisprudenza ivi citata . 49 Orbene, per quanto concerne il principio di equivalenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, nessun elemento del procedimento principale consente di concludere che le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata previste dal diritto processuale spagnolo siano meno favorevoli nei casi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 rispetto a quelli che non vi rientrano. 50 Per quanto riguarda il principio di effettività, il cui rispetto da parte degli Stati membri dev’essere valutato alla luce, in particolare, dei criteri illustrati ai punti 43 e 44 della presente sentenza, occorre rilevare che, a mente degli articoli 815 e 816 della LEC, il controllo da parte del Secretario judicial di una domanda d’ingiunzione di pagamento si limita alla verifica del rispetto delle formalità prescritte per una domanda siffatta, segnatamente dell’esattezza, alla luce dei documenti allegati a detta domanda, dell’importo del credito richiesto. Ai sensi del diritto processuale spagnolo, infatti, non rientra nella competenza del Secretario judicial la valutazione dell’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto da cui ha origine il credito. 51 Inoltre, occorre ricordare che il decreto del Secretario judicial che pone fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento assume autorità di cosa giudicata, il che rende impossibile il controllo delle clausole abusive nella fase dell’esecuzione di un’ingiunzione, per il solo motivo che i consumatori non hanno proposto opposizione all’ingiunzione entro il termine previsto a tal fine e per il fatto che il Secretario judicial non ha adito il giudice. 52 A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori interessati non propongano l’opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, ovvero poiché possono essere dissuasi dal difendersi tenuto conto delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, oppure poiché ignorano o non intendono la portata dei loro diritti, o ancora in ragione del contenuto succinto della domanda d’ingiunzione introdotta dai professionisti e, pertanto, dell’incompletezza delle informazioni delle quali dispongono v., in tal senso, sentenza Banco Español de Crédito, C 618/10, EU C 2012 349, punto 54 . 53 Inoltre, dall’ordinanza di rinvio risulta che il Secretario judicial è tenuto ad adire il giudice unicamente qualora dai documenti allegati alla domanda si evinca che l’importo richiesto non è corretto. 54 Ciò premesso, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, occorre constatare che la normativa di cui al procedimento principale, relativa alle modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento, non appare conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono convenuti, l’applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi. 55 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione. Sulle questioni terza e quarta 56 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Carta e, in particolare, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito nel suo articolo 47 ostino a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale. 57 A tale riguardo, occorre rilevare che il giudice del rinvio non ha specificato le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sulla compatibilità di tale normativa con l’articolo 47 della Carta, e che la decisione di rinvio non contiene quindi indicazioni sufficientemente precise e complete, tali da consentire alla Corte di fornire una risposta utile a tali questioni. 58 Pertanto, non occorre rispondere alle questioni terza e quarta. Sulle spese 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione. *fonte www.curia.europea.eu