Il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale «bitcoin» è esente da IVA

Le operazioni di cambio di valute tradizionali contro bitcoin costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e pertanto sono esenti dall’IVA in forza della disposizione riguardante le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio .

Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza resa nella causa -264/14 del 22 ottobre 2015. La vicenda. La fattispecie al centro della pronuncia in questione riguarda una controversia tra l’amministrazione finanziaria svedese ed un cittadino svedese. Questi intende, per mezzo della sua società, fornire servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale bitcoin” e viceversa. Il bitcoin” è una valuta virtuale utilizzata per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che l’accettano gli utenti possono acquistare e vendere tale valuta in base a tassi di cambio. Prima di iniziare ad avviare tali operazioni, il cittadino svedese ha richiesto un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’IVA all’acquisto e alla vendita di unità di bitcoin”. Secondo tale commissione, il bitcoin” è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento e le operazioni che il cittadino svedese intende effettuare dovrebbero essere quindi esenti da IVA. L’amministrazione finanziaria svedese, ha proposto ricorso contro la decisione della commissione tributaria dinanzi alla Corte suprema amministrativa sostenendo che le operazioni che il cittadino svedese intende effettuare non ricadono nelle esenzioni previste dalla direttiva IVA. Da qui la domanda di pronuncia pregiudiziale nei confronti della Corte di Giustizia per chiarire se tali operazioni siano assoggettate a IVA e, in caso affermativo, se siano esenti da tale imposta. Il quadro normativo. Per meglio comprendere la questione rivolta alla Corte di Giustizia giova ricordare come la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prevede all’art. 2 che sono soggette all’IVA, tra le altre, le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Si precisa, inoltre, all’art. 14 che costituisce cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, mentre per prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni. Tuttavia, la stessa direttiva impone, all’art. 135, agli Stati membri di esentare, tra le altre, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici. Il cambio di valuta tradizionale con il bitcoin è una prestazione di servizi a titolo oneroso? La Corte di Giustizia osserva preliminarmente che il bitcoin” non può essere qualificata come bene materiale” ai sensi dell’art. 14 della direttiva IVA, in quanto tale valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento. Pertanto, le operazioni che consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento, non ricadono nella nozione di cessione di beni” ex art. 14 ma costituiscono prestazioni di servizi. Inoltre, la Corte precisa che la possibilità di qualificare un’operazione come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. Nella fattispecie vi è una differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di cessione. Nel procedimento principale risulta che tra la società del cittadino svedese e le altre parti contraenti con detta società intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nell’ambito del quale le parti dell’operazione si impegneranno reciprocamente a cedere importi in una certa valuta e a riceverne il controvalore in una valuta virtuale a flusso bidirezionale o viceversa. Inoltre, la società del cittadino svedese sarà retribuita per la sua prestazione di servizi da una controprestazione corrispondente al margine che essa integrerà nel calcolo dei tassi di cambio ai quali sarà disposta a vendere e acquistare le valute in parola. Dunque, tale operazione costituisce prestazioni di servizi effettuate a fronte di una controprestazione che presenta un nesso diretto con il servizio prestato, ossia prestazioni di servizi a titolo oneroso ex art. 2 della Direttiva. Le operazioni di cambio di valuta tradizionale con il bitcoin sono esenti dall’IVA? Secondo la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia cfr. -453/05, -259/11 , le esenzioni di cui all’art. 135 della Direttiva IVA costituiscono nozioni autonome volte ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro. Pertanto, i termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, in quanto tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, l’interpretazione di questi termini deve comunque rispettare gli obiettivi perseguiti dalle esenzioni previste all’art. 135 e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, le esenzioni previste dall’art. 135, par. 1, lett. da d a f devono essere interpretate come finalizzate a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile cfr. -455/05, -231/07 . Il pagamento con bitcoin essendo un mezzo di pagamento contrattuale non può considerarsi un pagamento o un versamento. Per quanto attiene le esenzioni riguardanti le operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti, assegni e altri effetti commerciali, è evidente come tali operazioni sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite. Per essere considerati operazioni esenti, i servizi in questione devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio descritto da tale disposizione, e in ogni caso le cui modalità di funzionamento di tali servizi devono implicare un trasferimento di denaro. Ora, la valuta virtuale bitcoin”, essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un versamento. D’altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l’accettano. È però un’operazione relativa a monete con valore liberatorio. Tuttavia tali operazioni sono esenti dall’IVA in forza della disposizione riguardante le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. e , della direttiva IVA. Infatti, le operazioni relative a valute non tradizionali, ossia diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione come mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altri scopi oltre a quello di un mezzo di pagamento. Quindi, deve interpretarsi l’art. 135 come disciplinante anche le operazioni relative a valute non tradizionali come il bitcoin”, che non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento. Concludendo. In conclusione, l’art. 135 della direttiva IVA disciplina anche le prestazioni di servizi che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin” e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. Tali operazioni sono esenti dall’IVA in forza della disposizione riguardante le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio . Infatti, escludere operazioni come il cambio di valute tradizionali con il bitcoin” dalla sfera di applicazione della suddetta disposizione priverebbe quest’ultima di parte dei suoi effetti, alla luce della finalità dell’esenzione, che consiste nell’ovviare alle difficoltà insorgenti nel contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie quanto alla determinazione della base imponibile e dell’importo dell’IVA detraibile.

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14 * Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c , e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d a f – Servizi a titolo oneroso – Operazioni di cambio della valuta virtuale bitcoin” contro valuta tradizionale – Esenzione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto GU L 347, pag. 1 in prosieguo la direttiva IVA . 2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra lo Skatteverket amministrazione finanziaria svedese e il sig. Hedqvist, relativa al parere preliminare dato dalla commissione tributaria Skatterättsnämnden quanto all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cambio della valuta virtuale bitcoin in una valuta tradizionale o viceversa, che il sig. Hedqvist intende effettuare con la mediazione di una società. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 A termini dell’articolo 2 della direttiva IVA 1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti a le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale c le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale . 4 L’articolo 14, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue Costituisce cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario . 5 L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva così recita Si considera prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni . 6 L’articolo 135 della direttiva IVA così recita 1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti d le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti e le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici f le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2 . Il diritto svedese 7 La legge 1994 200 , relativa all’imposta sul valore aggiunto [mervärdesskattelagen 1994 200 in prosieguo la legge sull’IVA ], prevede, al capo 1, articolo 1, che l’IVA viene versata allo Stato per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi soggette all’imposta, effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. 8 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del capo 3 di questa legge sono esenti da IVA le operazioni relative a banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione degli oggetti da collezione, ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici. 9 Nello stesso capo 3, l’articolo 9 prevede l’esenzione delle prestazioni di servizi bancari e di finanziamento nonché le operazioni di cambio di beni mobili e le operazioni analoghe. I servizi bancari e di finanziamento non comprendono l’attività notarile, i servizi di riscossione di fatture e i servizi amministrativi relativi al factoring o la locazione delle cassette di sicurezza. Fatti e questioni pregiudiziali 10 Il sig. Hedqvist intende effettuare, con la mediazione di una società, servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale bitcoin e viceversa. 11 Dalla decisione di rinvio risulta che la valuta virtuale bitcoin è utilizzata principalmente per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che accettano detta valuta. Questa valuta virtuale non ha un unico emittente ma viene creata direttamente in una rete tramite uno speciale algoritmo. Il sistema della valuta virtuale bitcoin consente la detenzione e la cessione anonime di valori in bitcoin all’interno della rete da parte di utenti che hanno indirizzi bitcoin . Un indirizzo bitcoin potrebbe essere comparato a un numero di conto corrente bancario. 12 Richiamando una relazione del 2012 della Banca centrale europea sulle valute virtuali, il giudice del rinvio indica che una valuta virtuale può essere definita come un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale bitcoin fa parte delle valute virtuali a flusso bidirezionale , che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale. Esse consentono l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica, come definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE GU L 267, pag. 7 , in quanto, a differenza da tale moneta, nel caso delle valute virtuali i fondi non sono espressi nell’unità di calcolo tradizionale, ad esempio in euro, ma nell’unità di calcolo virtuale, ad esempio il bitcoin . 13 Il giudice del rinvio indica che le operazioni che il sig. Hedqvist intende realizzare saranno effettuate per via elettronica, mediante il sito internet della sua società. Tale società acquisterà unità della valuta virtuale bitcoin direttamente da privati e società o da una piattaforma di cambio internazionale. Tali unità saranno poi vendute da detta società su detta piattaforma di cambio o saranno depositate in uno spazio di archiviazione. La società del sig. Hedqvist venderà dette unità anche a privati e società che effettuano ordini sul suo sito internet. Nell’ipotesi in cui il cliente abbia accettato il prezzo in corone svedesi proposto dalla società del sig. Hedqvist e il pagamento sia stato ricevuto, le unità della valuta virtuale bitcoin vendute saranno inviate automaticamente all’indirizzo bitcoin dichiarato. Le unità della valuta virtuale bitcoin vendute da tale società saranno quelle che la società acquisterà direttamente dalla piattaforma di cambio dopo che il cliente avrà effettuato un ordine o quelle che la società avrà già a disposizione. Il prezzo proposto dalla società ai clienti sarà determinato in funzione del prezzo attuale di una particolare piattaforma di cambio con l’aggiunta di una determinata percentuale di ricarico. La differenza tra il prezzo di acquisto della società e il prezzo di vendita costituirà il guadagno della società del sig. Hedqvist. La società non fatturerà altre spese. 14 Le operazioni che il sig. Hedqvist intende effettuare si limiterebbero pertanto all’acquisto e alla vendita di unità della valuta virtuale bitcoin in cambio di valute tradizionali quali la corona svedese, o viceversa. Dalla decisione di rinvio non risulta che esse verterebbero su pagamenti in bitcoin . 15 Prima di iniziare ad avviare tali operazioni, il sig. Hedqvist richiedeva un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’IVA all’acquisto e alla vendita della valuta virtuale bitcoin . 16 In un parere del 14 ottobre 2013, detta commissione statuiva, sul fondamento della sentenza First National Bank of Chicago -172/96, EU C 1998 354 , che il sig. Hedqvist avrebbe prestato un servizio di cambio a titolo oneroso. Essa dichiarava che, tuttavia, tale servizio di cambio sarebbe ricaduto nell’esenzione prevista dal capo 3, articolo 9, della legge sull’IVA. 17 Secondo la commissione tributaria, la valuta virtuale bitcoin è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento. Peraltro, l’espressione mezzi di pagamento con valore liberatorio di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA sarebbe utilizzata per circoscrivere l’ambito dell’esenzione relativa alle banconote e alle monete. Ne deriverebbe che la disposizione dovrebbe essere letta nel senso che è riferita solo alle banconote e alle monete, ma non alla valuta. Tale interpretazione sarebbe altresì coerente con lo scopo dell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b a g , della direttiva IVA, vale a dire quello di evitare le difficoltà che deriverebbero dall’assoggettamento dei servizi finanziari all’IVA. 18 Lo Skatteverket ha proposto ricorso contro la decisione della commissione tributaria dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen Corte suprema amministrativa , facendo valere che il servizio di cui alla domanda del sig. Hedqvist non ricade nell’esenzione prevista dal capo 3, articolo 9, della legge sull’IVA. 19 Il sig. Hedqvist, da parte sua, sostiene che il ricorso proposto dallo Skatteverket debba essere respinto e che il parere preliminare della commissione tributaria debba essere confermato. 20 Secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza First National Bank of Chicago -172/96, EU C 1998 354 potrebbe dedursi che le operazioni di cambio di una valuta virtuale contro una valuta tradizionale, e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine tra il prezzo di acquisto versato dall’operatore e il prezzo di vendita praticato dallo stesso, costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. In tal caso, si porrebbe la questione se tali operazioni ricadano in una delle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA per i servizi finanziari, più precisamente quelle di cui alle lettere da d a f di tale disposizione. 21 Nutrendo dubbi quanto alla questione se una di tali esenzioni sia applicabile a tali operazioni, lo Högsta förvaltningsdomstolen Corte suprema amministrativa decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni indicate come cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore della prestazione integra all’atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscono prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. 2 In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 135, paragrafo 1, [di detta direttiva] debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte sono esenti da imposizione . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c , della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che operazioni come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. 23 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede che siano assoggettate all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisca in quanto tale. 24 Occorre rilevare, in primo luogo, che la valuta virtuale a flusso bidirezionale bitcoin , che sarà cambiata contro valute tradizionali nel contesto di operazioni di cambio, non può essere qualificata come bene materiale ai sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA, dato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, questa valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento. 25 Lo stesso dicasi delle valute tradizionali, in quanto si tratti di monete che costituiscono mezzi di pagamento legali v., in tal senso, sentenza First National Bank of Chicago, -172/96, EU C 1998 354, punto 25 . 26 Conseguentemente, le operazioni oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento, non ricadono nella nozione di cessione di beni , prevista da detto articolo 14 della direttiva. In questo contesto, tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 24 della direttiva IVA. 27 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il carattere oneroso di una prestazione di servizi, occorre ricordare che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c , della direttiva IVA, e non è pertanto assoggettata a IVA, solo se sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto dall’amministrato sentenze Loyalty Management UK e Baxi Group, -53/09 e -55/09, EU C 2010 590, punto 51 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Serebryannay vek, -283/12, EU C 2013 599, punto 37 . Tale nesso diretto risulta acclarato qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario sentenza Le Rayon d’Or, -151/13, EU C 2014 185, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata . 28 Nel procedimento principale, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che sussisterebbe tra la società del sig. Hedqvist e le altre parti contraenti con detta società un rapporto giuridico sinallagmatico nell’ambito del quale le parti dell’operazione si impegneranno reciprocamente a cedere importi in una certa valuta e a riceverne il controvalore in una valuta virtuale a flusso bidirezionale o viceversa. Risulta parimenti che tale società sarà retribuita per la sua prestazione di servizi da una controprestazione corrispondente al margine che essa integrerà nel calcolo dei tassi di cambio ai quali sarà disposta a vendere e acquistare le valute in parola. 29 La Corte ha già avuto modo di dichiarare che risulta inconferente, ai fini della determinazione del carattere oneroso di una prestazione di servizi, il fatto che detta retribuzione non assuma la forma del versamento di una provvigione o del pagamento di spese specifiche sentenza First National Bank of Chicago, -172/96, EU C 1998 354, punto 33 . 30 Occorre considerare, alla luce delle suesposte considerazioni, che operazioni come quelle oggetto del procedimento principale costituiscono prestazioni di servizi effettuate a fronte di una controprestazione che presenta un nesso diretto con il servizio prestato, vale a dire prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c , della direttiva IVA. 31 Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c , della direttiva IVA va interpretato nel senso che costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. Sulla seconda questione 32 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d a f , della direttiva IVA, vada interpretato nel senso che sono esenti dall’IVA prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. 33 In limine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro v., segnatamente, sentenze Skandinaviska Enskilda Banken, -540/09, EU C 2011 137, punto 19 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e DTZ Zadelhoff, -259/11, EU C 2012 423, punto 19 . 34 Sempre secondo costante giurisprudenza, i termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo sentenze Ludwig, -453/05, EU C 2007 369, punto 21, e DTZ Zadelhoff, -259/11, EU C 2012 423, punto 20 . 35 Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non comporta che i termini utilizzati per definire le esenzioni di cui al detto articolo 135, paragrafo 1, debbano essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti v., segnatamente, sentenze Don Bosco Onroerend Goed, -461/08, EU C 2009 722, punto 25 DTZ Zadelhoff, -259/11, EU C 2012 423, punto 21, e J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, -326/11, EU C 2012 461, punto 20 . 36 Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d a f sono intese, segnatamente, a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile v., segnatamente, sentenza Velvet & amp Steel Immobilien, -455/05, EU C 2007 232, punto 24, nonché ordinanza Tiercé Ladbroke, -231/07 e -232/07, EU C 2008 275, punto 24 . 37 Del resto, le operazioni esenti da IVA in forza di tali disposizioni sono, per loro natura, operazioni finanziarie, benché non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari v. sentenze Velvet & amp Steel Immobilien, -455/05, EU C 2007 232, punti 21 e 22 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Granton Advertising, -461/12, EU C 2014 1745, punto 29 . 38 Per quanto riguarda, in primo luogo, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera d , della direttiva IVA, occorre ricordare che, a termini di tale disposizione, gli Stati membri esentano le operazioni relative, segnatamente, a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti, assegni e altri effetti commerciali . 39 Le operazioni esenti in forza di tale disposizione sono pertanto definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite. Per essere considerati operazioni esenti, i servizi in questione devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio descritto da tale disposizione v. sentenza Axa UK, -175/09, EU C 2010 646, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi richiamata . 40 Risulta dal disposto dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d , della direttiva IVA, letto alla luce della sentenza Granton Advertising -461/12, EU C 2014 1745, punti 37 e 38 , che le operazioni di cui a tale disposizione riguardano servizi o strumenti le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento di denaro. 41 Inoltre, come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle conclusioni, tale disposizione non riguarda le operazioni che vertono sulla valuta in quanto tale, dal momento che tali operazioni sono disciplinate da una specifica diposizione, vale a dire l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA. 42 La valuta virtuale bitcoin , essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un versamento. D’altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d , della direttiva IVA, essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l’accettano. 43 Pertanto, operazioni come quelle oggetto del procedimento principale non ricadono nella sfera di applicazione delle esenzioni previste da tale disposizione. 44 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA, questa disposizione prevede che gli Stati membri esentino le operazioni relative, segnatamente, a divise, banconote e monete con valore liberatorio . 45 Al riguardo, occorre ricordare che le nozioni adoperate in tale disposizione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione v., in tal senso, sentenze Velvet & amp Steel Immobilien, -455/05, EU C 2007 232, punto 16 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Commissione/Spagna, -189/11, EU C 2013 587, punto 56 . 46 Come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi da 31 a 34 delle conclusioni, le diverse versioni linguistiche dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA non consentono di determinare senza ambiguità se tale disposizione si applichi alle sole operazioni vertenti sulle valute tradizionali o se essa riguardi invece anche le operazioni relative ad altre valute. 47 In presenza di differenze linguistiche, la portata del termine in questione non può essere stabilita in base a un’interpretazione esclusivamente testuale. Occorre quindi interpretare tale espressione in funzione del contesto in cui essa si inserisce, della finalità e del sistema della direttiva IVA v. sentenze Velvet & amp Steel Immobilien, -455/05, EU C 2007 232, punto 20 nonché giurisprudenza ivi richiamata, e Commissione/Spagna, -189/11, EU C 2013 587, punto 56 . 48 Come ricordato supra, ai precedenti punti 36 e 37, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA sono intese, segnatamente, a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile che sorgono nel contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie. 49 Orbene, le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento. 50 Inoltre, come il sig. Hedqvist ha sostanzialmente fatto valere all’udienza, nel caso particolare di operazioni quali le operazioni di cambio, le difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile possono essere identiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di cambio di valute tradizionali, normalmente esentate in forza dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA, o di cambio, da una parte, di tali valute contro, d’altra parte, valute virtuali a flusso bidirezionale che, senza essere mezzi di pagamento legali, costituiscono un mezzo di pagamento accettato dalle parti di una transazione, e viceversa. 51 Risulta pertanto dal contesto e dalla ratio di detto articolo 135, paragrafo 1, lettera e , che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti. 52 Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale bitcoin non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori. 53 Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. 54 Per quanto concerne, infine, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f , della direttiva IVA, è sufficiente ricordare che tale disposizione disciplina, segnatamente, le operazioni riguardanti azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli , vale a dire titoli che conferiscono un diritto di proprietà su persone giuridiche, nonché su altri titoli , di cui si deve ritenere che essi abbiano natura comparabile a quella dei titoli specificamente menzionati nella medesima disposizione sentenza Granton Advertising, -461/12, EU C 2014 1745, punto 27 . 55 Orbene, è pacifico che la valuta virtuale bitcoin non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone giuridiche né un titolo di natura comparabile. 56 Pertanto, le operazioni oggetto del procedimento principale non ricadono nella sfera di applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f , della direttiva IVA. 57 Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che – l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva IVA, va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’IVA ai sensi di tale disposizione – l’articolo 135, paragrafo 1, lettere d e f , della direttiva IVA, va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni. Sulle spese 58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara 1 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c , della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. 2 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione. L’articolo 135, paragrafo 1, lettere d e f , della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni. * fonte www.curia.europa.eu