Il trilinguismo è discriminatorio, i concorsi devono essere multilingue

Rivincita di Italia e Spagna l’uso del solo inglese, francese o tedesco è discriminatorio nei confronti di candidati di altra nazionalità che vogliono partecipare ai bandi di concorso generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti in istituzioni dell’Unione Europea.

È quanto ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza cause riunite T-124/13 e T-191/13 depositata il 24 settembre 2015. Il caso. La vicenda scaturisce dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ad opera dell’Epso Ufficio europeo di selezione del personale di alcuni bandi per la costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti e amministratori. Come condizioni di ammissione ai diversi concorsi, i bandi richiedevano, oltre a una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione, una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua, che sarebbe stata inoltre quella di comunicazione con l’Epso, da scegliere tra l’inglese, il francese o il tedesco. La limitazione al trilinguismo veniva giustificata sulla base dell’interesse del servizio in base a cui si richiede ai colleghi neoassunti di essere immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel lavoro quotidiano, con il rischio altrimenti di pregiudicare il funzionamento efficiente delle istituzioni . A contestare l’imposto trilinguismo è stata l’Italia, seguita poi dalla Spagna, le quali hanno chiesto dinanzi ai giudici europei di annullare i bandi in questione, in quanto discriminatori. Violazione del regolamento numero 1/1958. Gli eurogiudici, respingendo le obiezioni della Commissione Europea secondo cui le tre lingue menzionate sono le lingue principali delle deliberazioni delle istituzioni europee, decidono di accogliere i ricorsi dei due Stati membri, sul fondamento che i bandi di concorso violano il regolamento europeo numero 1/1958 che disciplina il regime linguistico dell’UE. Se è vero che i regolamenti interni prevedono la possibilità per le istituzioni europee di fissare alcune modalità del proprio regime linguistico, tuttavia lo devono fare mediante un regolamento interno e non con un bando di concorso. Infatti, non è sufficiente difendere il principio sotteso a tale limitazione facendo riferimento al gran numero di lingue riconosciuto all’art. 1, regolamento numero 1 come lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione e alla necessità che ne deriva di scegliere un numero più ristretto di lingue, o addirittura una sola, come lingue di comunicazione interna o lingue veicolari” afferma l’organo giurisdizione comunitario, il quale aggiunge che è necessario giustificare oggettivamente la scelta di una o più lingue specifiche ad esclusione di tutte le altre , circostanza che l’Epso e la Commissione europea hanno omesso di fare, non dimostrando che la limitazione linguistica risponda all’interesse del servizio. Pertanto, se mancano obbiettivi motivi giustificativi del trilinguismo, devono essere garantiti pari dignità e pari trattamento a tutte le 23 lingue ufficialmente riconosciute dai 28 Stati membri. Un’evidente discriminazione. È dunque evidente, secondo i giudici di Lussemburgo, che l’obbligo linguistico imposto nei suddetti bandi violi il principio di non discriminazione a cui tutte le istituzioni si devono ispirare , poiché finisce per avvantaggiare i candidati di nazionalità degli Stati in cui si parlano le lingue prescelte rispetto agli altri cittadini europei senza che necessariamente i primi siano migliori. Per questi motivi, Il Tribunale dell’Unione Europea annulla i tre bandi una rivincita per Italia e Spagna.

Tribunale UE, Ottava Sezione, sentenza 24 settembre 2015, cause T ‑124/13 e T ‑191/13 * Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Lingua di comunicazione con i candidati ai concorsi – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f , dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità Sentenza Fatti all’origine della controversia 1 L’Ufficio europeo di selezione del personale EPSO è un organismo interistituzionale, creato in forza della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’EPSO GU L 197, pag. 53 . In applicazione dell’articolo 2, terzo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea in prosieguo lo Statuto , nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal regolamento CE, Euratom n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo Statuto GU L 124, pag. 1 , le istituzioni firmatarie della succitata decisione hanno, tramite l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, affidato all’EPSO l’esercizio dei poteri di selezione che sono conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, e dell’allegato III dello Statuto, alle loro autorità aventi il potere di nomina. L’articolo 4 della medesima decisione prevede che, mentre, in applicazione dell’articolo 91 bis dello Statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti all’EPSO sono presentati a quest’ultimo, i ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione europea. 2 Il 7 settembre 2012 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GU C 270 A, pag. 1 una Guida per i concorsi generali in prosieguo la guida . La parte 3 della guida, intitolata Comunicazioni , così recita Per assicurare la chiarezza e la comprensione dei testi a carattere generale e delle comunicazioni indirizzate ai candidati o da questi inviate, le convocazioni ai vari test e prove di esame e tutta la corrispondenza tra l’EPSO e i candidati sono redatte unicamente in francese, inglese o tedesco . 3 Il 20 dicembre 2012 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AST/125/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori dell’audit, della contabilità e della finanza, e dell’economia e della statistica GU C 394 A, pag. 1 , nonché il bando di concorso generale EPSO/AST/126/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori della biologia, delle scienze della vita e della salute, della chimica, della fisica e delle scienze dei materiali, della ricerca nucleare, dell’ingegneria civile e meccanica, e dell’ingegneria elettrica e elettronica GU C 394 A, pag. 11 . Il 31 gennaio 2013 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/248/13, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori AD 6 nei settori della sicurezza degli edifici e dell’ingegneria delle tecniche edili GU C 29 A, pag. 1 . Si tratta dei bandi di concorso dei quali si chiede l’annullamento mediante gli odierni ricorsi in prosieguo, congiuntamente i bandi impugnati . 4 Nella parte introduttiva di ciascuno dei bandi impugnati viene precisato che la guida è parte integrante del bando stesso. 5 Quale parte delle condizioni di ammissione ai rispettivi concorsi, i bandi impugnati richiedono una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea che all’epoca erano 23 , indicata come lingua 1 del concorso, e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, indicata come lingua 2 del concorso, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra le lingue francese, inglese o tedesca, con la precisazione che essa deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta dallo stesso candidato come lingua 1 parte III, punto 2.3, dei bandi impugnati . 6 Nel medesimo punto di ciascuno dei bandi impugnati vengono fornite alcune precisazioni riguardo alla limitazione della scelta della lingua 2 alle sole tre lingue summenzionate. In proposito, il bando di concorso generale EPSO/AD/248/13 rileva quanto segue Conformemente alla sentenza [del 27 novembre 2012, Italia/Commissione -566/10 P, Racc., EU C 2012 752 ], le istituzioni dell’UE sono tenute a indicare, nel presente concorso, i motivi che limitano la scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’UE. Si informano pertanto i candidati che le opzioni relative alla seconda lingua nel presente concorso sono state definite conformemente all’interesse del servizio in base al quale si richiede ai colleghi neoassunti di essere immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano. In caso contrario il funzionamento efficiente delle istituzioni ne risulterebbe gravemente pregiudicato. Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli. Inoltre, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente scelte dai partecipanti ai concorsi, quando la scelta della seconda lingua è libera. Questo dato conferma che la conoscenza di queste lingue corrisponde agli attuali standard professionali e di istruzione e che la padronanza di almeno una di esse può essere considerata un requisito per candidarsi a un posto di lavoro nelle istituzioni dell’Unione europea. Pertanto, per raggiungere un equilibrio tra l’interesse del servizio, da un lato, e le esigenze e le capacità dei candidati, dall’altro, tenendo conto dell’ambito specifico del presente concorso, è legittimo organizzare prove in francese, inglese e tedesco, per assicurare che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste tre lingue ufficiali. Inoltre, ai fini della parità di trattamento, tutti i partecipanti al concorso, quindi anche coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette, devono sostenere le prove nella loro seconda lingua, scelta tra queste tre lingue. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’Unione di valutare, in un ambiente assai simile a quello in cui i neoassunti dovranno lavorare, se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi. Ciò non pregiudica la successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari . Gli altri due bandi impugnati forniscono, in sostanza, le stesse precisazioni, redatte, in alcune versioni linguistiche, in termini leggermente diversi. 7 I bandi di concorso EPSO/AST/125/12 e EPSO/AD/248/13 prevedono l’organizzazione di test di accesso , effettuati su computer parte IV di ciascuno dei due bandi . Nel caso del bando di concorso EPSO/AD/248/13, viene precisato che tali test saranno organizzati soltanto se il numero di candidati iscritti, per ciascun settore contemplato dal concorso, sarà superiore a 1 000. 8 I bandi di concorso EPSO/AST/126/12 e EPSO/AD/248/13 contengono una parte parte IV del primo di questi due bandi e parte V del secondo intitolata Ammissione al concorso e selezione per titoli . Essa prevede che la valutazione delle condizioni generali e specifiche e la selezione per titoli siano effettuate, in un primo tempo , sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nell’atto di candidatura. Si precisa, a questo proposito, che le risposte fornite dai candidati in relazione alle condizioni generali e specifiche saranno vagliate per stilare l’elenco di coloro che soddisfano tutte le condizioni di ammissione al concorso. Successivamente, la commissione giudicatrice procederà, tra i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione al concorso, a una selezione per titoli per individuare i candidati che possiedono le qualifiche più pertinenti segnatamente alla luce dei diplomi e dell’esperienza professionale rispetto alla natura delle funzioni e ai criteri di selezione indicati in tali bandi. 9 Tale selezione viene effettuata unicamente in base alle dichiarazioni fornite dai candidati nella sezione valutazione dei talenti dell’atto di candidatura. Tali dichiarazioni vengono, se del caso, verificate in un momento successivo sulla base dei documenti giustificativi forniti dai candidati, per i candidati che hanno ottenuto i punteggi minimi richiesti e i punteggi più elevati nella fase successiva del concorso. La selezione si svolge in due tappe. Una prima selezione per titoli è effettuata unicamente in base alle risposte fornite nella sezione valutazione dei talenti dell’atto di candidatura, nonché al coefficiente di ponderazione di ciascuna domanda. In funzione dell’importanza attribuita ai singoli criteri enunciati al punto 4 degli allegati a tali bandi, la commissione giudicatrice stabilisce tale coefficiente di ponderazione da 1 a 3 prima di procedere all’esame delle candidature. Successivamente, gli atti di candidatura elettronici dei candidati che hanno ottenuto i punteggi maggiori sono oggetto di una seconda selezione. Il numero di fascicoli sottoposti a tale seconda selezione è, per settore, all’incirca nove volte il numero degli idonei indicato nel bando di concorso di cui trattasi. La commissione giudicatrice esamina le risposte dei candidati e attribuisce ad ognuna di esse un punteggio da 0 a 4. I punteggi, moltiplicati per il coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuna domanda, sono poi sommati per ottenere un punteggio globale. Successivamente, la commissione giudicatrice procede a classificare i candidati in funzione di tali punteggi globali. 10 L’ultima fase delle procedure di selezione previste dai bandi impugnati consiste, per i bandi di concorso EPSO/AST/125/12 e EPSO/AD/248/13, in una fase di valutazione v., rispettivamente, la parte V del primo di questi bandi e la parte VI del secondo e, per il bando di concorso EPSO/AST/126/12, in un concorso generale v. la parte V di tale bando . Il numero di candidati convocati alla fase di valutazione corrisponde, per settore, al massimo al triplo del numero degli idonei. 11 I bandi di concorso EPSO/AST/126/12 e EPSO/AD/248/13 contengono degli allegati, ciascuno dei quali riguarda uno dei settori contemplati dai singoli bandi. Il punto 4 di ogni allegato elenca alcuni criteri di selezione di cui la commissione giudicatrice tiene conto per la ponderazione delle risposte fornite dai candidati nella sezione valutazione dei talenti dell’atto di candidatura v. supra, punto 9 . Procedimento e conclusioni delle parti 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2013, la Repubblica italiana ha proposto il ricorso nella causa T‑124/13. 13 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2013, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana. Con ordinanza dell’11 settembre 2013, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Il Regno di Spagna ha depositato la propria memoria di intervento il 22 novembre 2013. 14 Nella causa T‑124/13, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia – annullare i bandi impugnati – condannare la Commissione alle spese. 15 Il Regno di Spagna sostiene le conclusioni della Repubblica italiana intese all’annullamento dei bandi impugnati e chiede, inoltre, la condanna della Commissione al pagamento delle spese collegate al suo intervento. 16 La Commissione chiede che il Tribunale voglia – respingere il ricorso – condannare la Repubblica italiana alle spese. 17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2013, il Regno di Spagna ha proposto il ricorso nella causa T‑191/13. 18 Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia – annullare il bando di concorso EPSO/AD/248/13 – condannare la Commissione alle spese. 19 La Commissione chiede che il Tribunale voglia – respingere il ricorso – condannare il Regno di Spagna alle spese. 20 A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale sono state pertanto attribuite le presenti cause. 21 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale Ottava Sezione ha deciso di aprire la fase orale del procedimento nelle presenti cause e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha chiesto alle parti della causa T‑191/13 di rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine assegnato. 22 Il Tribunale ha ascoltato le difese delle parti e le risposte fornite da queste ultime ai suoi quesiti orali nelle udienze del 26 febbraio 2015, quanto alla causa T‑191/13, e del 4 marzo 2015, quanto alla causa T‑124/13. 23 In occasione dell’udienza nella causa T‑191/13, il Tribunale ha assegnato al Regno di Spagna un termine per presentare, per iscritto, le proprie osservazioni in merito a un’eventuale riunione delle presenti cause ai fini della sentenza. Il 3 marzo 2015 la fase orale del procedimento è stata chiusa, a seguito del deposito delle osservazioni in questione da parte del Regno di Spagna. In diritto 24 Poiché le parti hanno indicato – in risposta ad un quesito orale del Tribunale alle udienze, ovvero, nel caso del Regno di Spagna, per iscritto v. supra, punto 23 – che non avevano obiezioni da formulare al riguardo, il Tribunale decide di riunire tali cause ai fini della decisione che definisce il giudizio, a norma dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale. 25 A sostegno del ricorso nella causa T‑124/13, la Repubblica italiana deduce sette motivi, aventi ad oggetto il primo, la violazione degli articoli 263 TFUE, 264 TFUE e 266 TFUE il secondo, la violazione dell’articolo 342 TFUE e degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea GU 1958, 17, pag. 385 , come modificato il terzo, la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, UE, dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 GU C 364, pag. 1 , degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, e 28, lettera f , dello Statuto, nonché dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto il quarto, la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, UE e del principio della tutela del legittimo affidamento il quinto, uno sviamento di potere e la violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso , e in particolare degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, 28, lettera f , 34, paragrafo 3, e 45, paragrafo 1, dello Statuto, nonché la violazione del principio di proporzionalità il sesto, la violazione degli articoli 18 TFUE e 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto e infine, il settimo, la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e 28, lettera f , dello Statuto, e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , dell’allegato III dello Statuto, la violazione del principio di proporzionalità, nonché un travisamento dei fatti . 26 Nella causa T‑124/13, il Regno di Spagna fa valere, a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana, che i bandi impugnati devono essere annullati per violazione dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 342 TFUE, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies e 27 dello Statuto, nonché della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione -566/10 P, Racc., EU C 2012 752 . Esso aggiunge che i bandi impugnati sono discriminatori, a motivo dell’indebito predominio delle lingue francese, inglese e tedesca, che violano l’articolo 27 dello Statuto, in quanto il sistema di selezione da essi previsto non garantisce l’assunzione dei migliori candidati, e che violano il principio di proporzionalità, in quanto non costituiscono il mezzo migliore per raggiungere l’obiettivo perseguito. 27 Nella causa T‑191/13, il Regno di Spagna invoca, in sostanza, tre motivi, riguardanti il primo, la violazione del regolamento n. 1 il secondo, la violazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, nonché dei principi di non discriminazione e di proporzionalità infine, il terzo, la violazione dell’articolo 27 dello Statuto. 28 Occorre constatare che, mediante i motivi sopra indicati, la Repubblica italiana e il Regno di Spagna contestano due parti distinte dei bandi impugnati, vale a dire, da un lato, la limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO alle sole lingue francese, inglese e tedesca e, dall’altro, la limitazione a favore di queste sole tre lingue della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi costituenti l’oggetto dei bandi suddetti. Inoltre, nella causa T‑191/13, il Regno di Spagna contesta una terza parte del bando di concorso EPSO/AD/248/13, ossia quella relativa all’utilizzazione della seconda lingua, scelta da ciascun candidato al concorso in questione tra il francese, l’inglese e il tedesco, per alcune prove dell’ultima fase di questo concorso fase di valutazione v. supra, punto 10 . 29 Occorre esaminare in successione, alla luce dei motivi dedotti dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna, la legittimità delle due parti dei bandi impugnati che vengono contestate da tali Stati membri v. supra, punto 28 . A seguito di tale esame, occorrerà, se del caso, esaminare la legittimità della terza parte del bando di concorso EPSO/AD/248/13, contestata dal Regno di Spagna v. supra, punto 28 . 30 Tuttavia, prima di procedere a tale esame, occorre anzitutto verificare la ricevibilità del primo motivo dedotto dal Regno di Spagna nella causa T‑191/13, relativo, in sostanza, alla violazione del regolamento n. 1, essendo essa contestata dalla Commissione. Sulla ricevibilità del primo motivo dedotto nella causa T ‑191/13 31 Nel ricorso nella causa T‑191/13, il Regno di Spagna osserva che esso chiede l’annullamento del bando di concorso EPSO/AD/248/13 sulla base, in particolare, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, e aggiunge che, a suo avviso, il bando in questione non rispetta il regime linguistico istituito da tale regolamento. 32 La Commissione fa però valere, in sostanza, che il motivo relativo alla violazione del regolamento n. 1 viene menzionato dal Regno di Spagna soltanto di sfuggita , senza essere sufficientemente illustrato. A suo avviso, un argomento siffatto non rispetta i requisiti fissati dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c , del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 e dalla giurisprudenza relativa alla sua applicazione. 33 A questo proposito occorre ricordare che, a norma dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c , del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. A prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. Più in particolare, anche se l’enunciazione dei motivi del ricorso non si deve attenere alla terminologia e all’elencazione che figurano nel regolamento di procedura, e la presentazione di tali motivi, attraverso la loro sostanza anziché la loro qualificazione giuridica, può essere sufficiente, ciò vale però a condizione che i suddetti motivi emergano con sufficiente chiarezza dall’atto introduttivo del giudizio. La semplice enunciazione astratta dei motivi nell’atto introduttivo del giudizio non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura, e l’espressione esposizione sommaria dei motivi , usata nei testi suddetti, significa che l’atto introduttivo del giudizio deve chiarire in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso si fonda v. ordinanza del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, Racc., EU T 1993 39, punti 20 e 21 e la giurisprudenza ivi citata . 34 Risulta da tale giurisprudenza che, fatti salvi eventuali motivi di ordine pubblico, che il giudice dell’Unione deve, se del caso, sollevare d’ufficio, spetta alla parte ricorrente illustrare, nell’atto introduttivo del giudizio, i motivi da essa dedotti a sostegno del proprio ricorso. A tal fine, l’enunciazione astratta del titolo di un motivo di ricorso non è sufficiente. È necessario anche indicare in che cosa consiste il motivo invocato, ossia, in altri termini, chiarire il legame che intercorre tra esso e le conclusioni del ricorso e spiegare in che modo tale motivo, ove si rivelasse fondato, deve portare il giudice ad accogliere dette conclusioni. 35 Tuttavia, del pari consolidata è la giurisprudenza secondo cui, nel quadro della controversia definita dalle parti, il giudice dell’Unione, pur dovendo statuire soltanto sulle domande proposte da queste ultime, non può essere vincolato ai soli argomenti da esse invocati a sostegno delle loro pretese, a pena di vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche errate v. sentenza del 5 ottobre 2009, Commissione/Roodhuijzen, T‑58/08 P, Racc., EU T 2009 385, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata . In particolare, in una controversia tra le parti vertente sull’interpretazione e sull’applicazione di una disposizione del diritto dell’Unione, spetta al giudice dell’Unione applicare ai fatti che gli vengono sottoposti dalle parti le norme giuridiche pertinenti ai fini della soluzione della lite. Infatti, in virtù del principio iura novit curia, la determinazione del significato della legge non rientra nell’ambito di applicazione di un principio di libera disponibilità della lite rimessa alle parti v. sentenza Commissione/Roodhuijzen, cit., EU T 2009 385, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata . 36 Risulta da tale giurisprudenza che la ricevibilità di un motivo di ricorso non dipende dall’utilizzazione di una particolare terminologia. È sufficiente che la sostanza di un motivo emerga, con sufficiente chiarezza, dal testo dell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, la ricevibilità di un motivo non dipende neppure dal richiamo di norme o di principi giuridici concreti. Infatti, spetta al giudice dell’Unione individuare le disposizioni pertinenti e applicarle ai fatti che gli vengono sottoposti dalle parti, quand’anche queste ultime non abbiano fatto riferimento alle disposizioni in questione o abbiano persino invocato disposizioni differenti. 37 Infine, dalla giurisprudenza citata supra al punto 35 risulta anche che, se la parte ricorrente ha sollevato, in modo ricevibile, un motivo di ricorso, il giudice non può, nell’esaminarlo, limitarsi ai soli argomenti invocati dalla parte stessa, bensì deve procedere ad un’analisi completa del motivo, tenendo conto di tutte le norme e di tutti i principi giuridici applicabili, proprio per non fondare la propria decisione su considerazioni giuridiche errate, ciò che detta giurisprudenza si propone di evitare. 38 Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, non può ritenersi che il Regno di Spagna non abbia sollevato in modo ricevibile, nell’atto introduttivo della causa T‑191/13, un motivo relativo alla violazione del regolamento n. 1. Infatti, detto Stato non si è limitato a un semplice riferimento astratto a tale regolamento, al punto 27 del suddetto atto introduttivo. Al punto 30 di quest’ultimo, esso ha indicato chiaramente che, a suo avviso, il bando impugnato non rispettava il regime linguistico istituito da detto regolamento. Esso ha poi consacrato due intere sezioni del citato atto introduttivo all’analisi delle questioni relative a tale regime. Anche in altri punti del suddetto atto introduttivo vi sono vari riferimenti al regolamento n. 1 e al regime linguistico da questo istituito. 39 In particolare, al punto 68 dell’atto introduttivo nella causa T‑191/13, il Regno di Spagna fa valere che limitare a tre sole lingue le possibilità di comunicazione dei candidati con l’EPSO è contrario al regime istituito dal regolamento n. 1 . Occorre altresì citare il punto 96 del suddetto atto introduttivo, che è contenuto nella sezione finale di quest’ultimo, intitolata Conclusione , nel quale si afferma quanto segue [I]l bando [impugnato] svuota del suo significato l’articolo 1 del regolamento n. 1 , praticamente eliminando l’utilizzazione e la valutazione delle altre lingue ufficiali dell’Unione a vantaggio dell’inglese, del francese o del tedesco, senza che tale limitazione sia giustificata da ragioni oggettive concrete correlate ai posti da ricoprire. Il bando impugnato non è una semplice modulazione, bensì una vera e propria modifica del regime linguistico integrale disciplinato dall’articolo 1 del regolamento n. 1 . 40 Ne consegue che il primo motivo dedotto dal Regno di Spagna, relativo alla violazione del regolamento n. 1, rispetta i requisiti fissati dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c , del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 ed è, di conseguenza, ricevibile. Sulla limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO 41 Nella causa T‑124/13, tale parte dei bandi impugnati costituisce l’oggetto del sesto motivo dedotto dalla Repubblica italiana, relativo alla violazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto. 42 Secondo la Repubblica italiana, la limitazione in questione costituisce una violazione manifesta dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto. Essa sostiene che risulta chiaramente da tali disposizioni che i cittadini europei hanno il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione utilizzando una qualsiasi delle 23 lingue ufficiali, e che hanno il diritto di ricevere le risposte delle istituzioni nella medesima lingua. Tale conclusione risulterebbe anche dalla sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 . La summenzionata limitazione costituirebbe una discriminazione, in danno dei cittadini degli Stati membri diversi da quelli aventi il francese, l’inglese o il tedesco come lingua ufficiale. 43 La Repubblica italiana respinge la tesi secondo cui la partecipazione ad un concorso per l’assunzione di funzionari o agenti dell’Unione non costituirebbe una forma di partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione. Essa sostiene, al contrario, che un procedimento di concorso e la sua lingua di comunicazione sono gli elementi costitutivi di un rapporto intersoggettivo di natura costituzionale tra il cittadino interessato e l’Unione . La Repubblica italiana ne deduce che la lingua del concorso deve essere quella propria del cittadino . Inoltre, fondandosi sulla sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , essa contesta la tesi secondo cui la partecipazione ad un concorso riguarderebbe una situazione interna all’organizzazione istituzionale. Si tratterebbe a suo avviso di un rapporto intersoggettivo tra l’istituzione in questione e un soggetto un comune cittadino ancora estraneo a tale istituzione. 44 Nella sua memoria di intervento, il Regno di Spagna sostiene gli argomenti della Repubblica italiana. Esso fa valere che la limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO conferisce, in pratica, un vantaggio competitivo a tutti i candidati la cui prima lingua sia una delle tre designate francese, inglese, tedesco . A suo avviso, sarebbe comprensibile limitare, per ragioni funzionali, le lingue utilizzabili nelle comunicazioni con l’EPSO, ma la limitazione alle tre lingue summenzionate sarebbe contraria al regolamento n. 1. Una limitazione siffatta sarebbe inoltre discriminatoria. Anche il Regno di Spagna respinge la tesi secondo cui l’assunzione dei funzionari o degli agenti da parte di un’istituzione costituirebbe una questione puramente interna. 45 Nella causa T‑191/13, come si è già rilevato v. supra, punti 38 e 39 , il Regno di Spagna fa valere, col suo primo motivo, che la limitazione al francese, all’inglese e al tedesco delle lingue di comunicazione tra l’EPSO e i candidati al concorso in questione, operata dal bando di concorso EPSO/AD/248/13, è contraria al regime linguistico istituito dal regolamento n. 1. 46 La Commissione replica, anzitutto, che i punti della sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , invocati dalla Repubblica italiana non hanno alcun rapporto con la questione delle lingue utilizzate nelle prove di un concorso, ma si riferiscono al diverso aspetto della pubblicazione dei bandi di concorso. In tale contesto, essa ricorda anche la giurisprudenza – e segnatamente la sentenza del 9 settembre 2003, Kik/UAMI -361/01 P, Racc., EU C 2003 434, punto 82 – secondo cui i numerosi riferimenti all’impiego delle lingue nell’Unione, contenuti nel Trattato FUE, non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale del diritto dell’Unione che garantisce a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia in ogni caso redatto nella sua lingua. 47 La Commissione sostiene inoltre che i candidati ad una procedura di concorso si trovano in una posizione intermedia . Certamente essi prenderebbero conoscenza dell’esistenza di una procedura di concorso leggendo il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sarebbe questo il motivo per cui i bandi impugnati sono stati pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Per contro, una volta che il candidato sia in comunicazione con l’amministrazione in vista della sua partecipazione al concorso, sarebbe legittimo attendersi da lui la padronanza di almeno una lingua ufficiale diversa dalla sua lingua madre. 48 Secondo la Commissione, non sarebbe ammissibile sostenere che le competenze linguistiche dei candidati a un concorso rivestono importanza secondaria. Una tesi siffatta sarebbe contraria al principio di autonomia delle istituzioni dell’Unione, sancito dagli articoli 335 TFUE e 336 TFUE. In virtù di tale principio, spetterebbe esclusivamente alle istituzioni, e non agli Stati membri, determinare le necessità linguistiche del servizio. Anche la sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752, punti 87 e 88 , riconoscerebbe che l’interesse del servizio è un obiettivo legittimo, in grado di giustificare limitazioni al principio di non discriminazione in base alla lingua, enunciato all’articolo 1 quinquies dello Statuto. 49 La Commissione fa dunque valere l’insostenibilità di qualsiasi pretesa a che, nell’ambito di una procedura di concorso, i candidati possano indistintamente utilizzare qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. Le istituzioni avrebbero bisogno di personale operativo, e sarebbe dunque inevitabile che nei contatti di natura amministrativa, relativi all’organizzazione del concorso, il candidato debba essere in grado anche di comunicare in lingue che siano utili alle istituzioni, come l’inglese, il francese e il tedesco. Infatti, già tali comunicazioni amministrative sarebbero degli elementi comunque connessi con il contesto lavorativo in cui il candidato si troverà in caso di superamento del concorso. 50 La Commissione aggiunge che, in ogni caso, le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO sono informazioni elementari, relative allo svolgimento delle prove e alle varie tappe della procedura di concorso. A fronte del grado di conoscenza e di utilizzo delle lingue francese, inglese o tedesca richiesto nei bandi impugnati, un candidato le cui conoscenze linguistiche non gli permettessero neanche di comprendere le comunicazioni in parola redatte in una di queste tre lingue non potrebbe certamente pensare di poter essere assunto in un’istituzione dell’Unione. Per gli stessi motivi, i candidati di lingua materna francese, inglese o tedesca non sarebbero in alcun modo avvantaggiati. La Commissione invoca a sostegno delle proprie affermazioni alcune statistiche relative al concorso costituente l’oggetto del bando EPSO/AST/126/12, le quali dimostrerebbero, a suo avviso, che i candidati di nazionalità italiana erano in testa alla lista di coloro la cui candidatura è stata considerata valida. 51 Inoltre, le informazioni generali sulle procedure di concorso che apparirebbero nel sito dell’EPSO sarebbero pubblicate, al pari della guida, in tutte le lingue ufficiali. Secondo la Commissione, imporre all’EPSO l’obbligo di garantire la traduzione di tutti gli atti di candidatura ricevuti, dalla lingua madre del candidato verso l’inglese, il francese o il tedesco, sarebbe manifestamente contrario all’interesse del servizio. Inoltre, una traduzione dei curriculum vitae dei candidati penalizzerebbe questi ultimi, in quanto costoro perderebbero il controllo sulle informazioni che essi stessi hanno fornito. 52 Ai fini dell’esame di tali argomenti, occorre ricordare, anzitutto, il tenore delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1. Quest’ultimo prevede, all’articolo 1, nella versione applicabile al momento della pubblicazione dei bandi impugnati, quanto segue Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese . 53 L’articolo 2 del medesimo regolamento così dispone I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua . 54 L’articolo 6 del regolamento n. 1 stabilisce che le istituzioni possono determinare nei loro regolamenti interni le modalità di applicazione del regime linguistico istituito da tale regolamento. Tuttavia, conformemente a quanto constatato dalla Corte al punto 67 della sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , le istituzioni interessate dagli odierni bandi impugnati che erano anche quelle interessate dai bandi di concorso in questione nella causa suddetta non hanno stabilito, sulla base dell’articolo 6 del regolamento n. 1, le modalità del loro regime linguistico nei loro regolamenti interni. La Corte ha altresì precisato che i bandi di concorso non possono essere considerati come costituenti dei regolamenti interni in ordine a tale aspetto. 55 Precedentemente alla pronuncia della sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , il Tribunale aveva statuito che il regolamento n. 1 non era applicabile alle relazioni tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti, in quanto esso fissa unicamente il regime linguistico applicabile tra le istituzioni ed uno Stato membro o una persona che ricade nella giurisdizione di uno degli Stati membri. Il Tribunale aveva altresì statuito che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, nonché i candidati a tali posti, sono assoggettati, per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dello Statuto, ivi comprese quelle relative all’assunzione nell’ambito di un’istituzione, unicamente alla giurisdizione dell’Unione. In base a questa medesima giurisprudenza, l’equiparazione ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione dei candidati a tali posti, in materia di regime linguistico applicabile, trovava la propria giustificazione nella circostanza che tali candidati entrano in relazione con un’istituzione dell’Unione unicamente al fine di ottenere un posto di funzionario o di agente, per il quale talune conoscenze linguistiche sono necessarie e possono essere imposte dalle disposizioni applicabili per assegnare il posto medesimo. Tale giurisprudenza faceva anche riferimento all’articolo 6 del regolamento n. 1 e alla possibilità per le istituzioni, prevista in tale articolo, di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei loro regolamenti interni v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2008, Italia/Commissione, T‑185/05, Racc., EU T 2008 519, punti da 117 a 119 e la giurisprudenza ivi citata . 56 Tuttavia, a seguito della sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , tali considerazioni non potrebbero più essere ritenute valide. Infatti, la Corte ha statuito che, in assenza di norme regolamentari speciali applicabili ai funzionari e agli agenti, e in mancanza di disposizioni al riguardo nei regolamenti interni delle istituzioni interessate, nessun testo normativo consente di concludere che i rapporti tra tali istituzioni e i loro funzionari e agenti siano totalmente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1. Lo stesso vale, a fortiori, secondo la Corte, per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati a un concorso esterno che non sono, di norma, né funzionari né agenti sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra, EU C 2012 752, punti 68 e 69 . 57 A questo proposito, deve essere respinto l’argomento della Commissione v. supra, punto 46 relativo alla non pertinenza di tale parte della sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , per quanto riguarda la legittimità della limitazione delle lingue di comunicazione tra i candidati e l’EPSO. Infatti, in tale parte della sua sentenza, la Corte ha esaminato l’applicabilità del regolamento n. 1 ai candidati ad un concorso ed ha concluso che tale regolamento era ad essi applicabile. Tale conclusione è pertinente anche per quanto riguarda la questione sollevata dalla Repubblica italiana con il sesto motivo di ricorso e dal Regno di Spagna con il primo motivo di ricorso. 58 Inoltre, alla luce delle considerazioni che precedono, anche l’argomento della Commissione v. supra, punto 47 secondo cui i candidati ad una procedura di concorso si trovano in una posizione intermedia , deve essere respinto. 59 Quanto all’argomento della Commissione relativo alla sentenza Kik/UAMI, punto 46 supra EU C 2003 434, punto 82 , è sufficiente rilevare che, a differenza dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno marchi, disegni e modelli UAMI , del quale, nella causa decisa da tale sentenza, veniva in discussione il regime linguistico, le istituzioni interessate dai bandi impugnati non sono assoggettate ad uno specifico regime linguistico sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra, EU C 2012 752, punto 86 . Esse sono assoggettate al regime linguistico istituito dal regolamento n. 1. 60 Alla luce di tali considerazioni, nonché del tenore letterale chiaro e non ambiguo dell’articolo 2 del regolamento n. 1, si deve concludere che i bandi impugnati, prevedendo l’obbligo dei candidati ai concorsi controversi di comunicare con l’EPSO in una lingua che essi devono scegliere tra il francese, l’inglese e il tedesco, violano il regolamento n. 1. Tale motivazione è sufficiente per giustificare l’annullamento dei bandi impugnati, senza che sia necessario verificare se, come sostenuto dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna, la prescrizione suddetta conduca ad una discriminazione vietata, fondata sulla lingua. 61 Infatti, l’atto di candidatura è, senza alcun dubbio, un testo che viene diretto alle istituzioni che hanno creato l’EPSO da parte di una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, ossia il candidato. Pertanto, in applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1, questa persona il candidato ha il diritto di scegliere la lingua di redazione del testo suddetto, tra tutte le lingue ufficiali elencate all’articolo 1 del medesimo regolamento. I bandi impugnati, limitando tale scelta al francese, all’inglese e al tedesco, violano le suddette disposizioni. Lo stesso vale per le altre eventuali comunicazioni che un candidato può dover inviare all’EPSO in merito ai concorsi contemplati dai bandi impugnati. 62 Inoltre, le comunicazioni inviate dall’EPSO a ciascun candidato che gli abbia sottoposto un atto di candidatura costituiscono risposte, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1, all’atto di candidatura e agli altri eventuali testi che il candidato abbia inviato a detto ufficio. Pertanto, in forza di quest’ultimo articolo, tali risposte devono essere redatte nella lingua che il candidato in questione ha scelto, tra tutte le lingue ufficiali, per la redazione dei propri testi. I bandi impugnati violano il regolamento di cui sopra anche in quanto prevedono che l’EPSO invierà comunicazioni ai candidati in una lingua scelta da questi ultimi tra il francese, l’inglese o il tedesco, e non tra tutte le lingue ufficiali. 63 Il rispetto, da parte dell’EPSO, dell’obbligo impostogli dall’articolo 2 del regolamento n. 1 di comunicare con i candidati ai concorsi contemplati dai bandi impugnati in una lingua scelta liberamente da ciascun candidato tra tutte le lingue ufficiali, e non soltanto in lingua francese, inglese o tedesca, presenta un’importanza tanto maggiore nel caso in cui i bandi impugnati prevedano una selezione per titoli v. supra, punti 8 e 9 , effettuata sulla base delle dichiarazioni rese [dai candidati] nell’atto di candidatura . Occorre pertanto che tali dichiarazioni vengano effettuate nella lingua scelta da ciascun candidato, eventualmente nella sua lingua materna, e non in una lingua che, per alcuni di essi, non sia la lingua nella quale essi si esprimono al meglio, quand’anche ne possiedano una conoscenza soddisfacente. 64 Il fatto che la parte 3 della guida segnali che la scelta delle lingue di comunicazione dei candidati con l’EPSO è limitata [p]er assicurare la chiarezza e la comprensione dei testi a carattere generale e delle comunicazioni indirizzate ai candidati o da questi inviate non può portare a diversa conclusione. L’imposizione, da parte dell’EPSO, dell’utilizzazione di una delle tre lingue summenzionate ai candidati che avrebbero preferito comunicare con esso in un’altra lingua ufficiale non può assicurare la chiarezza e la comprensione , da parte di questi candidati, dei testi a carattere generale e delle comunicazioni che l’EPSO invierà loro. Lo stesso vale per quanto riguarda la comprensione, da parte dell’EPSO, delle comunicazioni che esso riceverà da tali candidati, dal momento che la chiarezza delle stesse rischia di essere pregiudicata, per il fatto che saranno redatte in una lingua che non è la lingua di prima scelta dei candidati in questione. 65 Comunque sia, è sufficiente rilevare che l’articolo 2 del regolamento n. 1 non prevede alcuna eccezione all’obbligo da esso imposto, né per i motivi menzionati nella parte 3 della guida né per altri motivi v., in tal senso e per analogia, sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra, EU C 2012 752, punto 72 . 66 Tali considerazioni permettono altresì di respingere gli altri argomenti addotti dalla Commissione. 67 L’argomento relativo all’autonomia delle istituzioni dell’Unione v. supra, punto 48 non può essere accolto. È vero che la giurisprudenza riconosce il principio dell’autonomia funzionale delle istituzioni dell’Unione quanto alla scelta dei loro funzionari e agenti, sancito all’articolo 2 dello Statuto. Tali istituzioni dispongono infatti di un ampio margine di discrezionalità e di un’autonomia per quanto riguarda la creazione di un posto di funzionario o di agente, la scelta del funzionario o dell’agente per la copertura del posto istituito, e la natura del rapporto di lavoro che le lega ad un agente v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2005, AB, -288/04, Racc., EU C 2005 526, punti 26 e 28 . Tuttavia, tale autonomia non li dispensa dall’obbligo di rispettare le norme applicabili del diritto dell’Unione, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2 del regolamento n. 1, che sono state violate nel caso di specie. 68 Occorre aggiungere che la necessità di conformarsi agli obblighi imposti dal regolamento n. 1 non ha come conseguenza di impedire alle istituzioni dell’Unione di stabilire esse stesse, nell’esercizio della loro autonomia funzionale evocata dalla Commissione, le proprie esigenze linguistiche. L’articolo 2 del regolamento n. 1, su cui si controverte nella specie, non osta ad una clausola, in un bando di concorso, che esiga dai candidati al concorso stesso conoscenze linguistiche specifiche. L’articolo suddetto prevede soltanto che, anche in un’ipotesi siffatta, l’autore del bando di concorso, nella fattispecie l’EPSO, debba comunicare con ciascun candidato nella lingua ufficiale scelta da quest’ultimo, e non in una lingua scelta in un gruppo più ristretto di lingue, quand’anche la conoscenza di almeno una di tali lingue sia richiesta a ciascun candidato per poter partecipare al concorso. 69 Anche l’argomento della Commissione secondo cui le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO vertono su informazioni elementari, che un candidato dotato di una conoscenza del francese, dell’inglese o del tedesco sufficiente per poter partecipare al concorso non avrebbe alcuna difficoltà a comprendere, deve essere respinto, al pari di quello secondo cui sarebbe incompatibile con l’interesse del servizio dover tradurre gli atti di candidatura dalle lingue in cui sono redatti verso il francese, l’inglese o il tedesco. L’articolo 2 del regolamento n. 1 non prevede alcuna eccezione all’obbligo da esso imposto, né per ragioni connesse all’interesse del servizio né per altre ragioni. Inoltre, si è già rilevato che tale articolo lascia alla persona che dirige un testo ad un’istituzione la scelta della lingua di redazione di tale testo e impone alle istituzioni l’obbligo di rispondergli nella stessa lingua, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, da parte di detta persona, di un’altra lingua. 70 Infine, non può essere accolto né l’argomento secondo cui le informazioni figuranti nel sito dell’EPSO e la guida sarebbero disponibili in tutte le lingue ufficiali, né quello secondo cui i candidati di nazionalità italiana non avrebbero subito alcun pregiudizio a causa dell’impossibilità di utilizzare l’italiano nelle loro comunicazioni con l’EPSO. 71 Quanto al primo argomento, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, viene in questione la lingua utilizzata nelle comunicazioni individuali tra i candidati e l’EPSO, e le circostanze invocate non hanno alcuna incidenza sull’obbligo di quest’ultimo di rispettare l’articolo 2 del regolamento n. 1, relativamente a tali comunicazioni. 72 Quanto al secondo argomento, è sufficiente rilevare che la violazione di una norma giuridica dell’Unione, nella specie l’articolo 2 del regolamento n. 1, che l’EPSO era tenuto a rispettare, è sufficiente per determinare l’annullamento dei bandi impugnati, senza che sia necessario dimostrare che tale violazione abbia causato un danno a determinati candidati. 73 In conclusione, tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il sesto motivo di ricorso dedotto dalla Repubblica italiana e il primo motivo di ricorso dedotto dal Regno di Spagna e annullare i bandi impugnati, nella parte in cui limitano le lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO al francese, all’inglese e al tedesco. Sulla legittimità della limitazione alle sole lingue francese, inglese o tedesca della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi previsti dai bandi impugnati 74 Occorre esaminare la legittimità della limitazione alle sole lingue francese, inglese o tedesca della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi previsti dai bandi impugnati, dato che si tratta di una parte differente di tali bandi, sulla quale l’illegittimità constatata supra al punto 60 non ha alcuna incidenza. 75 A questo proposito, occorre esaminare il terzo e il settimo motivo di ricorso dedotti dalla Repubblica italiana nella causa T‑124/13, nonché il secondo motivo di ricorso fatto valere dal Regno di Spagna nella causa T‑191/13. 76 Il terzo motivo invocato dalla Repubblica italiana riguarda la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, UE, dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, e 28, lettera f , dello Statuto, nonché dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto. In sostanza, la Repubblica italiana fa valere che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua dei candidati ai concorsi in questione, quale prevista dai bandi impugnati, viola tutte le disposizioni sopra citate. 77 Il settimo motivo invocato dalla Repubblica italiana riguarda la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e 28, lettera f , dello Statuto, e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , dell’allegato III dello Statuto, la violazione del principio di proporzionalità, nonché un travisamento dei fatti . In sostanza, mediante tale motivo, la Repubblica italiana fa valere un difetto e un’insufficienza di motivazione dei bandi impugnati. Essa contesta inoltre la fondatezza di tale motivazione e la sua conformità alle disposizioni sopra citate. 78 Con il suo secondo motivo di ricorso nella causa T‑191/13, il Regno di Spagna deduce, in sostanza, una violazione del principio di non discriminazione in base alla lingua, sancito all’articolo 1 quinquies dello Statuto. 79 Esso fa valere che la motivazione della limitazione della scelta della seconda lingua v. supra, punto 6 consiste in un testo stereotipato che non è sufficiente per ottemperare alla sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 . Infatti, a suo avviso, il bando di concorso EPSO/AD/248/13 è inficiato dai medesimi vizi che caratterizzavano i bandi controversi nella causa decisa dalla sentenza sopra citata. La motivazione del bando sarebbe generica e non soddisfarebbe i requisiti probatori minimi atti a giustificare una limitazione del regime linguistico integrale . Il Regno di Spagna adduce argomenti analoghi nella sua memoria di intervento nella causa T‑124/13. 80 Per quanto riguarda, anzitutto, un’eventuale mancanza o insufficienza di motivazione del bando impugnato, occorre rilevare che, nella causa T‑191/13, la Commissione nega che il Regno di Spagna abbia sollevato un motivo in tal senso nel suo ricorso. 81 Occorre però ricordare che il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione concerne la violazione di forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve, se del caso, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione v. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, -367/95 P, Racc., EU C 1998 154, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata . Inoltre, come si è già rilevato, la Repubblica italiana ha contestato, nell’ambito del suo settimo motivo di ricorso nella causa T‑124/13, in particolare, il rispetto dell’obbligo di motivazione da parte degli autori dei bandi impugnati. 82 A questo proposito occorre ricordare anche la costante giurisprudenza secondo cui l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale, la quale va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che invece attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esporre formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito dell’atto in questione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur esponendo ragioni errate v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, -413/06 P, Racc., EU C 2008 392, punto 181 e la giurisprudenza ivi citata . 83 Nel caso di specie, come si è rilevato supra al punto 6, i bandi impugnati contengono senz’altro una motivazione intesa a giustificare il requisito secondo cui i candidati devono possedere una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco, lingue cui è limitata la scelta dei candidati quanto alla seconda lingua del concorso. Pertanto, non può addebitarsi all’autore dei bandi, ossia all’EPSO, una violazione dell’obbligo di motivazione. La questione della fondatezza di tale motivazione è distinta, e verrà esaminata più innanzi. 84 Poi, ai fini dell’esame di quest’ultima questione, occorre ricordare il tenore letterale delle disposizioni menzionate dalla Corte nella sua sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , parimenti richiamate dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna nelle loro argomentazioni, nonché le conclusioni che la Corte ha ricavato da tali disposizioni. 85 Ai punti da 81 a 84 della sua sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , la Corte ha fatto riferimento, oltre che all’articolo 1 del regolamento n. 1 v. supra, punto 52 , anche agli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e 28, lettera f , dello Statuto, nonché all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , dell’allegato III dello Statuto. 86 L’articolo 1 quinquies dello Statuto stabilisce, al paragrafo 1, che, nell’applicazione dello Statuto, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua. A norma del paragrafo 6 del medesimo articolo, [n]el rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale . 87 L’articolo 28, lettera f , dello Statuto dispone che, per la nomina a funzionario, occorre possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione. Come sottolineato dalla Corte nella sua sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752, punto 83 , tale disposizione precisa invero che la conoscenza soddisfacente di un’altra lingua è richiesta nella misura necessaria alle funzioni che il candidato è chiamato a svolgere, ma non indica i criteri che possono essere presi in considerazione per limitare la scelta di tale lingua nell’ambito delle lingue ufficiali menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1. 88 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f , dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso può specificare eventualmente le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire. Tuttavia, come indicato dalla Corte nella sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752, punto 84 , da tale disposizione non discende un’autorizzazione generale a derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del regolamento n. 1. 89 La Corte ha dunque concluso che le disposizioni menzionate supra ai punti da 86 a 88 non prevedono criteri espliciti che consentano di limitare la scelta della seconda lingua che i candidati ad un concorso per l’assunzione di funzionari dell’Unione devono conoscere, indipendentemente dal fatto che tale restrizione avvenga a favore delle tre lingue imposte dai bandi impugnati oppure a favore di altre lingue ufficiali sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra, EU C 2012 752, punto 85 . La Corte ha inoltre constatato che le istituzioni interessate dai bandi impugnati che erano del pari interessate dai bandi di concorso controversi nella causa dinanzi alla Corte non erano assoggettate ad un regime linguistico specifico v. supra, punto 59 . 90 La Corte ha nondimeno rilevato che dall’insieme delle disposizioni sopra citate risultava che l’interesse del servizio poteva costituire un obiettivo legittimo idoneo ad essere preso in considerazione. In particolare, l’articolo 1 quinquies dello Statuto autorizza limitazioni ai principi di non discriminazione e di proporzionalità. È necessario però, secondo la Corte, che tale interesse del servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra, punto 88 . 91 A questo proposito, la Corte ha sottolineato che eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra, EU C 2012 752, punto 90 . 92 Nella causa decisa dalla sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752, punto 91 , la Corte ha constatato che le istituzioni interessate non avevano mai adottato norme interne ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1. La Corte ha aggiunto che la Commissione non aveva neppure invocato l’esistenza di altri atti, quali ad esempio comunicazioni enuncianti i criteri per una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua per partecipare ai concorsi in esame in quella causa. Infine, essa ha constatato che i bandi di concorso controversi in quella causa non recavano alcuna motivazione che giustificasse la scelta delle tre lingue francese, inglese, tedesco alle quali era limitata la scelta della seconda lingua dei candidati a detti concorsi. 93 Risulta da tali considerazioni della Corte che la limitazione della scelta della seconda lingua da parte dei candidati di un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra, EU C 2012 752, punto 102 . È infatti evidente che, mediante una clausola siffatta, alcuni potenziali candidati quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate sono avvantaggiati, in quanto possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre gli altri, che non hanno una conoscenza siffatta, sono esclusi. 94 La Commissione fa valere che non si tratta di una discriminazione fondata sulla nazionalità. Orbene, un argomento siffatto è inoperante, in quanto l’articolo 1 quinquies dello Statuto non vieta soltanto le discriminazioni fondate sulla nazionalità, ma anche varie altre forme di discriminazione, comprese quelle fondate sulla lingua. 95 Nel medesimo contesto, la Commissione fa valere, nella causa T‑124/13, che nessuna discriminazione poteva sussistere in diritto, posto che i candidati potevano svolgere una parte de[i] concors[i] [contemplati dai bandi impugnati] nella propria lingua madre e che la scelta della seconda lingua si faceva sulla base delle lingue in assoluto più diffuse, studiate e conosciute in Europa . 96 Questo argomento deve essere respinto. L’articolo 1 quinquies dello Statuto vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua, anche quando il numero delle vittime di tale discriminazione sia abbastanza ristretto. Tutt’altra questione è quella se una discriminazione possa essere tollerata per altri motivi, nel qual caso il numero ristretto delle potenziali vittime di una discriminazione può costituire un valido argomento, che depone a favore del carattere proporzionato della misura di cui trattasi. 97 Pertanto, occorre esaminare se, limitando alle sole lingue francese, inglese e tedesca la scelta della seconda lingua per i candidati interessati dai bandi impugnati, l’EPSO, autore di tali bandi, abbia violato l’articolo 1 quinquies dello Statuto, istituendo una discriminazione vietata, fondata sulla lingua. 98 Occorre constatare che, a differenza dei bandi di concorso esaminati nella causa sfociata nella sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , i bandi impugnati contengono una motivazione v. supra, punto 6 , inserita specificatamente per soddisfare le prescrizioni di detta sentenza. Risulta in particolare da tale motivazione che le opzioni relative alla seconda lingua nel concorso sono state definite conformemente all’interesse del servizio in base al quale si richiede ai colleghi neoassunti di essere immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano , e che [i]n caso contrario il funzionamento efficiente delle istituzioni ne risulterebbe gravemente pregiudicato . 99 Occorre tuttavia osservare che le altre constatazioni della Corte ricordate supra al punto 92 restano valide anche per quanto riguarda le circostanze delle presenti cause. Infatti, come d’altronde confermato dalla Commissione all’udienza, le istituzioni interessate dal bando impugnato non hanno adottato, dopo la pronuncia della sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752 , e fino alla pubblicazione dei bandi impugnati, né norme interne ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1, né altri atti, quali ad esempio comunicazioni enuncianti i criteri per una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua per partecipare ad un concorso inteso all’assunzione di funzionari dell’Unione. Occorre, in particolare, constatare come nessuna indicazione in tal senso sia contenuta nella guida. 100 Risulta dalla sentenza Italia/Commissione, punto 26 supra EU C 2012 752, punto 95 , che la mancanza di norme o di comunicazioni quali quelle contemplate supra al punto 99 non può essere compensata attraverso il contenuto di un bando di concorso, il quale, necessariamente, fa riferimento soltanto ad un determinato concorso. Il termine tra la pubblicazione di un bando di concorso e la data delle prove previste in quest’ultimo non consente necessariamente a un candidato di acquisire le conoscenze linguistiche sufficienti per dimostrare le proprie competenze professionali. Quanto alla possibilità di apprendere in vista di futuri concorsi una delle tre lingue alle quali i bandi impugnati limitano la scelta della seconda lingua, essa presuppone che le lingue imposte dall’EPSO siano determinabili con grande anticipo di tempo. Orbene, la mancanza di norme quali quelle menzionate supra al punto 92 non garantisce in alcun modo il perdurare della scelta delle lingue di concorso e non consente alcuna prevedibilità in materia. 101 Occorre tuttavia verificare se la motivazione inserita nei bandi impugnati dimostri che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua da parte dei candidati ai concorsi controversi è giustificata dall’interesse del servizio e rispetta il principio di proporzionalità. 102 È necessario, anzitutto, definire i parametri di tale verifica. La Commissione richiama il principio di autonomia delle istituzioni dell’Unione v. supra, punto 67 per far valere che queste ultime dispongono di un potere discrezionale particolarmente ampio , posto che esse sono le sole a poter decidere la propria politica del personale. Detta istituzione ne deduce che, in tale contesto, il principio di non discriminazione è violato solo in caso di scelte arbitrarie o manifestamente inadeguate alla luce dell’obiettivo perseguito, il quale, a suo avviso, è quello di poter disporre di candidati immediatamente operativi e di assumere funzionari dotati dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità. 103 A questo proposito, occorre osservare che soltanto l’obiettivo consistente nel disporre di candidati immediatamente operativi è idoneo a giustificare, eventualmente, una discriminazione fondata sulla lingua. Per contro, una discriminazione siffatta non è idonea a facilitare l’assunzione dei funzionari dotati dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità, dato che queste qualità sono, all’evidenza, indipendenti dalle conoscenze linguistiche di un candidato. 104 Poi, occorre ricordare che l’autonomia funzionale delle istituzioni non dispensa queste ultime dall’obbligo di rispettare le norme applicabili del diritto dell’Unione, di cui fa parte l’articolo 1 quinquies dello Statuto. 105 Inoltre, è pur vero che, secondo una costante giurisprudenza, nelle materie rientranti nell’esercizio di un potere discrezionale, il principio di non discriminazione risulta violato qualora l’istituzione interessata operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata in rapporto all’obiettivo della normativa v. sentenza del 20 marzo 2012, Kurrer e a./Commissione, da T‑441/10 P a T‑443/10 P, Racc. FP, EU T 2012 133, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata v. anche, in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, -485/08 P, Racc., EU C 2010 188, punto 72 . 106 Tuttavia, tale giurisprudenza non esclude qualsiasi verifica, da parte del giudice dell’Unione, delle eventuali necessità di specifiche conoscenze linguistiche dei candidati ad un concorso per l’assunzione di funzionari o agenti dell’Unione. Al contrario, risulta dalle considerazioni della Corte menzionate supra al punto 90 che spetta al giudice dell’Unione verificare che tali necessità siano oggettivamente giustificate e proporzionate alle effettive esigenze del servizio, ossia, in altri termini, che esse non siano arbitrarie o manifestamente inadeguate in rapporto all’obiettivo preventivato. 107 Secondo la motivazione dei bandi impugnati, conformemente all’interesse del servizio si richiede ai colleghi neoassunti di essere immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano . Sulla base di una prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue utilizzate nella comunicazione interna, e tenendo conto delle esigenze dei servizi in materia di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli, si conclude che le tre lingue summenzionate rimangono le lingue maggiormente utilizzate. 108 Si constata poi che le tre lingue suddette sono di gran lunga le seconde lingue maggiormente scelte dai partecipanti ai concorsi, quando la scelta della seconda lingua è libera. Secondo i bandi impugnati, questo dato conferma che la conoscenza di tali lingue corrisponde agli attuali standard professionali e di istruzione, motivo per cui la padronanza di almeno una di esse può essere considerata un requisito per candidarsi a un posto di lavoro presso le istituzioni dell’Unione europea. Sulla scorta di tali considerazioni, si conclude che, per raggiungere un equilibrio tra l’interesse del servizio, da un lato, e le esigenze e le capacità dei candidati, dall’altro, tenendo conto dell’ambito specifico del presente concorso, è legittimo organizzare prove in francese, inglese e tedesco, per assicurare che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste tre lingue ufficiali . 109 Il rilievo secondo cui [u]n esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’Unione di valutare, in un ambiente assai simile a quello in cui i neoassunti dovranno lavorare, se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi , sembra essere stato formulato per giustificare l’organizzazione di alcune prove nella seconda lingua, scelta da ciascun candidato tra il francese, l’inglese e il tedesco. Il requisito secondo cui i candidati che scelgono una di queste tre lingue come prima lingua devono comunque sostenere tali prove in un’altra di queste tre lingue, che avranno scelto come seconda lingua, viene giustificato con l’esigenza della parità di trattamento . 110 L’affermazione secondo cui le tre lingue di cui sopra sono le lingue maggiormente utilizzate, alla luce, in particolare, della prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, occupa una posizione chiave in tale ragionamento. È però giocoforza constatare che si tratta di un’affermazione vaga, non completata da indicazioni concrete. 111 Infatti, questa presunta prassi delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue utilizzate nella comunicazione interna non viene minimamente illustrata. In particolare, non viene precisato se essa implichi l’utilizzazione parallela di queste tre lingue come lingue di comunicazione interna in tutti i servizi di tutte le istituzioni interessate dai bandi impugnati, o se piuttosto alcuni servizi utilizzino una di queste lingue ed altri un’altra lingua. In quest’ultima ipotesi, vi sarebbe il rischio che i servizi di possibile destinazione dei candidati che risulteranno vincitori dei concorsi controversi non utilizzino l’una o l’altra delle tre lingue summenzionate come lingua di comunicazione interna, il che metterebbe in discussione il carattere ragionevole e proporzionato della limitazione a queste sole tre lingue della scelta della seconda lingua per i candidati al concorso in questione. Infatti, in un simile caso, o alcuni candidati, pur avendo superato il concorso, non verrebbero assunti, o i servizi interessati sarebbero obbligati ad assumere, in parte, candidati che non padroneggiano la lingua di comunicazione interna, nel qual caso si porrebbe legittimamente la questione del senso e dell’utilità della limitazione di cui sopra. 112 La Commissione ha fornito, nei suoi scritti difensivi, alcune precisazioni a questo proposito ed ha prodotto elementi di prova supplementari. Tuttavia, il loro esame non consente di dissipare i seri dubbi che le suesposte affermazioni contenute nei bandi impugnati sollevano. 113 In primo luogo, la Commissione fa valere che il francese, l’inglese e il tedesco sono le tre lingue principali delle deliberazioni delle istituzioni dell’Unione . A suo avviso, tale situazione era connotata dall’iniziale uso del francese e del tedesco e si è arricchita, dal 1973, con l’introduzione dell’inglese. Essa aggiunge che la lingua tradizionale delle deliberazioni delle giurisdizioni in seno alla Corte di giustizia dell’Unione europea è il francese, mentre l’inglese è la lingua di lavoro più diffusa nelle Agenzie . Tale stato di cose sarebbe confermato, tra l’altro, dal regime linguistico del Comitato dei Rappresentanti Permanenti Coreper , incaricato, a norma dell’articolo 16, paragrafo 7, TUE, della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea. 114 È però giocoforza constatare che, fatta eccezione per le copie di alcuni messaggi di posta elettronica, prodotte nella causa T‑124/13 per dimostrare che il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le lingue veicolari utilizzate dagli Stati membri in seno al Coreper, la Commissione non ha fornito altri elementi di prova a sostegno delle allegazioni poc’anzi riassunte. 115 In mancanza di siffatti elementi, l’affermazione, vaga e generica, secondo cui il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le lingue principali delle deliberazioni delle istituzioni dell’Unione, non può essere ammessa. La stessa Commissione ammette che l’unica lingua delle deliberazioni di tutte le giurisdizioni che compongono la Corte di giustizia è, tradizionalmente, il francese. Inoltre, è notorio che i membri del Parlamento europeo si esprimono, in seduta plenaria o in commissione, in tutte le lingue ufficiali. Lo stesso vale per i rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio. 116 Inoltre, anche ammettendo che, come afferma la Commissione, le tre lingue summenzionate siano le lingue veicolari utilizzate in seno al Coreper ciò che del resto è stato contestato dalla Repubblica italiana nella causa T‑124/13 , una simile circostanza è irrilevante ai fini della soluzione della controversia. Infatti, non risulta da alcun elemento del fascicolo, né la Commissione sostiene, che esista un nesso qualsivoglia tra le attività del Coreper e le funzioni che i candidati ai concorsi controversi possono trovarsi a esercitare, qualora superino tali concorsi e vengano assunti. 117 Tale considerazione è valida, più in generale, per qualsiasi eventuale argomento attinente all’utilizzazione di una o più lingue come lingue di deliberazione di un’istituzione dell’Unione anche supponendo che i membri di una determinata istituzione utilizzino esclusivamente una o talune lingue nelle loro deliberazioni, non si può presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario di nuova assunzione, il quale non padroneggi alcuna di queste lingue, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi. 118 In secondo luogo, la Commissione fa valere che il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le tre lingue nelle quali la quasi totalità dei documenti viene tradotta a cura della propria Direzione generale della Traduzione. La Commissione produce, a sostegno di tale affermazione, delle statistiche riguardanti le lingue di partenza e le lingue di arrivo dei testi tradotti tra il 2000 e il 2012. A suo avviso, se ne può dedurre chiaramente che le tre lingue in questione rappresentano le lingue più richieste dai servizi della Commissione nelle domande di traduzione dei documenti, sia come lingua di partenza, nel caso della traduzione ad uso interno di un documento esterno, sia come lingua di arrivo, e cioè nel caso di documenti interni destinati ad uso esterno. 119 Occorre osservare, anzitutto, che la pertinenza di tali statistiche risulta sminuita, per il fatto che esse riguardano soltanto la Commissione. Infatti, nulla consente di concludere che la situazione sia la stessa nel caso delle altre istituzioni interessate dai bandi impugnati. 120 Occorre poi constatare che la Commissione muove dall’erronea premessa secondo cui le statistiche sulla lingua di partenza di un documento tradotto concernerebbero soltanto documenti esterni, tradotti ai fini di un uso interno, e, all’inverso, le statistiche relative alla lingua di arrivo dei documenti tradotti riguarderebbero soltanto documenti interni, destinati a un uso esterno. Le statistiche da essa fatte valere suddividono il numero di pagine tradotte in funzione della lingua del documento originale lingua di partenza ovvero della lingua verso la quale la traduzione è stata effettuata lingua di arrivo , senza distinguere tra le traduzioni destinate ad un uso interno e quelle destinate ad un uso esterno. 121 Pertanto, è impossibile identificare la percentuale dei testi presi in considerazione nelle suddette statistiche che sarebbe di origine interna, destinata ad un uso interno, oppure pertinente per i settori contemplati dai bandi impugnati. Orbene, se una percentuale elevata delle pagine tradotte è di origine esterna, la pertinenza delle statistiche relative alla lingua di partenza dei documenti tradotti, ai fini della determinazione delle lingue interne di comunicazione della Commissione, risulta dubbia. Inoltre, poiché non viene fatta alcuna distinzione riguardo ai servizi ai quali ciascuna traduzione è destinata, le eventuali conclusioni che potrebbero trarsi da tali statistiche, quanto all’utilizzazione delle lingue all’interno della Commissione considerata nel suo insieme, non rifletteranno necessariamente la situazione all’interno dei singoli servizi di quest’ultima suscettibili di essere riguardati dai settori cui i bandi impugnati si riferiscono. 122 Ad ogni modo, le statistiche presentate dalla Commissione non possono suffragare le affermazioni di quest’ultima, che rispecchiano quelle contenute anche nei bandi impugnati. 123 Quanto alle statistiche relative alla lingua di partenza dei documenti tradotti, se certo esse comprovano che l’inglese, il francese e il tedesco si trovano, rispettivamente, in prima, in seconda e in terza posizione come lingua di partenza delle pagine tradotte, i distacchi tra queste tre lingue sono notevoli. 124 Infatti, nel 2012, i testi in lingua inglese rappresentavano il 77,06% dei testi tradotti, contro il 5,20% per il francese e il 2,90% per il tedesco. La situazione era ampiamente simile nel 2011, con l’80,63% di pagine tradotte per l’inglese, il 5,76% per il francese e il 2,28% per il tedesco. Tra il 2000 e il 2012, la percentuale dell’inglese è aumentata notevolmente passando dal 55,08 al 77,06% , quella del francese ha conosciuto un arretramento sostanziale passando dal 32,49 al 5,20% , ed anche il tedesco ha visto un regresso dal 4,08 al 2,90% . Occorre altresì constatare che il distacco tra il tedesco e l’italiano – lingua questa che, tranne nel 2012, si trovava in quarta posizione – non è considerevole. Le loro rispettive percentuali erano del 2,24% contro il 2,06% nel 2010 e del 2,28% contro l’1,49% nel 2011. Nel 2012, erano lo spagnolo e il greco a trovarsi in quarta posizione, con l’1,61% delle pagine tradotte, a fronte del 2,90% per il tedesco. 125 Riguardo alle statistiche relative alle lingue di arrivo dei testi tradotti, è vero che l’inglese, il francese e il tedesco occupano, rispettivamente, le prime tre posizioni nelle statistiche più recenti anni 2011 e 2012 . Tuttavia, il distacco tra il numero di pagine tradotte verso queste tre lingue e il numero di pagine tradotte verso altre lingue non è particolarmente significativo. Infatti, sul totale delle pagine tradotte nel 2011, il 12,31% lo è stato verso l’inglese, il 7,92% verso il francese, il 6,53% verso il tedesco, il 4,27% verso l’italiano, il 4,20% verso lo spagnolo, il 4,13% verso il neerlandese, il 4,09% verso il portoghese e il 3,94% verso il greco, mentre le traduzioni verso le altre lingue ufficiali, ad eccezione dell’irlandese 0,61% delle pagine tradotte rappresentano, in ciascun caso, una percentuale superiore al 3,50% delle pagine tradotte. Per il 2012, le percentuali delle pagine tradotte verso l’inglese, il francese e il tedesco erano, rispettivamente, del 14,92%, dell’8,25% e del 6,47%, contro il 4,40% per l’italiano e il 4,26% per lo spagnolo, là dove le traduzioni verso tutte le altre lingue ufficiali ad eccezione dell’irlandese, con lo 0,41% delle pagine tradotte rappresentavano, in ciascun caso, almeno il 3,35% delle pagine tradotte. Queste statistiche non consentono di concludere che un candidato risultato vincitore del concorso controverso, il quale avesse una conoscenza soddisfacente dell’inglese, del francese o del tedesco, sarebbe pienamente operativo sin dal primo giorno della sua assunzione, mentre un candidato che avesse una conoscenza almeno soddisfacente di due altre lingue ufficiali non lo sarebbe. 126 Risulta, certo, dalle statistiche suddette che una grandissima percentuale delle pagine tradotte provenivano da originali redatti in lingua inglese lingua di partenza . Tuttavia, i bandi impugnati non esigono in via esclusiva una conoscenza soddisfacente dell’inglese. Un candidato che non abbia una conoscenza soddisfacente di tale lingua può partecipare ai concorsi contemplati dai bandi suddetti, qualora possieda una conoscenza soddisfacente quantomeno del tedesco o del francese. Come è stato osservato, ciascuna di queste due lingue rappresenta, tanto come lingua di partenza quanto come lingua di arrivo, una percentuale relativamente esigua delle pagine tradotte dai servizi della Commissione. Se un candidato che padroneggia, come seconda lingua, soltanto una delle due lingue suddette può partecipare ai concorsi in questione, non pare giustificato escludere da questi ultimi potenziali candidati che padroneggino altre lingue ufficiali. 127 In terzo luogo, la Commissione fa valere, nella causa T‑124/13, che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue più parlate dai funzionari e agenti di detta istituzione. Per dimostrare tale affermazione, essa produce una tabella, estratta dal sistema di registrazione delle informazioni personali dei propri funzionari e agenti, che sarebbe stata trasmessa anche alla Repubblica italiana con lettera del 14 marzo 2013 del direttore generale del personale della Commissione. Secondo la Commissione, risulta da tale tabella che il francese, il tedesco e, poi, l’inglese sono le lingue prevalentemente indicate come lingua principale dai funzionari e dagli agenti di detta istituzione, seguite dal neerlandese e dall’italiano. 128 Occorre anzitutto rilevare che le riserve espresse sopra riguardo al fatto che le statistiche relative ai testi tradotti riguardano soltanto la Commissione valgono anche per la tabella summenzionata, che concerne unicamente il personale di tale istituzione. 129 Poi, e anche a prescindere da tale circostanza, occorre constatare che la tabella di cui sopra raggruppa i funzionari e gli agenti della Commissione in base alla loro lingua principale, ossia, all’evidenza, la loro lingua materna. Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, detta tabella non consente di trarre alcuna conclusione utile quanto alle lingue parlate dai funzionari di tale istituzione, nella misura in cui i funzionari e gli agenti della Commissione devono conoscere, in modo soddisfacente, oltre alla loro lingua materna, almeno un’altra lingua, come richiesto dall’articolo 28, lettera f , dello Statuto v. supra, punto 87 . 130 Inoltre, occorre constatare che la Commissione compie una lettura erronea di detta tabella, là dove essa afferma che i funzionari e gli agenti la cui lingua principale è l’inglese 9,1% costituiscono il terzo maggior gruppo, dopo quelli aventi il francese 26,9% del totale e il tedesco 11,1% del totale come lingue principali. In realtà, i funzionari e gli agenti aventi l’inglese come lingua principale si trovano in quarta posizione, preceduti anche da coloro la cui lingua principale è il neerlandese 9,2% del totale . I funzionari e gli agenti la cui lingua principale è l’italiano 9% del totale si trovano in quinta posizione, seguiti da quelli aventi lo spagnolo 6,8% del totale , il greco 4% del totale e il polacco 4% del totale come lingue principali. 131 Queste cifre non possono dunque giustificare, neanche per la sola Commissione, un requisito quale quello previsto dai bandi impugnati, secondo cui un funzionario o un agente di nuova assunzione deve possedere una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco. Nel migliore dei casi, cioè quello di un candidato al concorso che possieda una conoscenza soddisfacente del francese, si tratterebbe di una lingua che è la lingua principale di circa un quarto dei funzionari o agenti della Commissione. Nel caso delle altre due lingue in questione inglese e tedesco , si tratterebbe della lingua principale di circa un funzionario o agente su dieci all’interno della Commissione. Dunque, nulla permette di identificare le ragioni per le quali tali conoscenze debbano essere considerate indispensabili per un funzionario o agente di nuova assunzione, tanto più che non è richiesta un’analoga conoscenza di altre lingue – segnatamente l’italiano – che costituiscono lingue principali di gruppi paragonabili di funzionari o agenti. 132 La Commissione ha prodotto, in allegato alla sua controreplica nella medesima causa, un’altra tabella che mostra la suddivisione dei propri funzionari e dei propri agenti in base alla loro nazionalità e alla loro seconda lingua. Questa tabella contiene anche una riga che indica la media per ciascuna lingua, che è del 56,4% per l’inglese, del 19,8% per il francese, del 5,5% per il tedesco, del 2,2% per il neerlandese, del 2% per l’italiano e dell’1,6% per lo spagnolo, mentre la media per tutte le altre lingue ufficiali è inferiore all’1% per lingua. Una media dell’11,5% viene indicata per la colonna n/a che, secondo i chiarimenti forniti dalla Commissione all’udienza, raggruppa membri del suo personale che non hanno dichiarato alcuna seconda lingua. 133 Ancora una volta, anche se ci si limita al caso della Commissione, i dati indicati in questa tabella non possono giustificare un requisito relativo alle conoscenze linguistiche dei candidati a concorsi come quello in questione nel caso di specie. Anzitutto, questa tabella prende in considerazione unicamente la seconda lingua dichiarata da ciascun funzionario e non fornisce dunque un’immagine molto precisa delle conoscenze linguistiche dei funzionari e degli agenti della Commissione. Infatti, per sapere quanti di costoro hanno una conoscenza almeno soddisfacente, ad esempio, dell’inglese, occorrerebbe altresì prendere in considerazione sia quelli che hanno l’inglese come lingua principale sia quelli per i quali l’inglese costituisce una terza o una quarta lingua e non soltanto una seconda lingua , in quanto non si può escludere che un funzionario o agente possieda una conoscenza soddisfacente di più di due lingue. 134 Ad ogni modo, anche supponendo che le percentuali indicate per l’inglese e, in misura minore, per il francese siano in grado di giustificare un requisito secondo cui i candidati aspiranti ad un posto presso la Commissione devono avere una conoscenza soddisfacente di almeno una di queste due lingue, i dati indicati nella suddetta tabella non possono giustificare l’inclusione, tra le lingue la cui conoscenza è richiesta, del tedesco, ossia di una lingua che è la lingua principale di circa un funzionario su dieci e che viene dichiarata come seconda lingua unicamente dal 5,5% dei funzionari della Commissione. Inoltre, se il tedesco viene incluso, non sembra allora irragionevole includere l’italiano, lo spagnolo o anche il neerlandese, stante che le percentuali indicate per ciascuna di queste tre lingue non sono molto distanti da quelle indicate per il tedesco. 135 Infatti, una limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali non può essere considerata oggettivamente giustificata e proporzionata qualora tra tali lingue siano comprese, oltre ad una lingua la cui conoscenza è auspicabile o addirittura necessaria, altre lingue che non conferiscono alcun vantaggio particolare. Se si ammettono, come alternativa all’unica lingua la cui conoscenza costituisce un vantaggio per un funzionario di nuova assunzione, altre lingue la cui conoscenza non apporta alcun valore aggiunto, non esiste alcuna valida ragione per non ammettere anche tutte le altre lingue ufficiali. 136 In quarto luogo, la Commissione fa valere che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente studiate e parlate, come lingue straniere, negli Stati membri dell’Unione. A sostegno delle sue allegazioni, essa produce una relazione di Eurostat, pubblicata in Statistics in Focus n. 49/2010, la quale conclude, da un lato, che l’inglese è di gran lunga la lingua straniera più studiata [in Europa] a tutti i livelli educativi, seguita dal francese, dal tedesco, dal russo e, in minor misura, dallo spagnolo , e, dall’altro lato, che la lingua straniera che viene percepita come quella di gran lunga meglio conosciuta [in Europa] è l’inglese, seguito dal tedesco, dal russo, dal francese e dallo spagnolo . 137 Queste statistiche si riferiscono all’insieme dei cittadini dell’Unione e non può presumersi che esse riflettano correttamente le conoscenze linguistiche dei funzionari dell’Unione. Ad ogni modo, la sola cosa che queste statistiche possono dimostrare è che il numero dei potenziali candidati che vengono negativamente toccati dalla limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca delle lingue che possono essere scelte quale seconda lingua dei concorsi oggetto dei bandi impugnati è meno elevato di quanto esso sarebbe se tale scelta fosse limitata ad altre lingue. Orbene, tale circostanza non è sufficiente per concludere che la limitazione in questione non è discriminatoria, dato che il numero eventualmente ristretto delle persone negativamente toccate non può costituire un argomento valido al riguardo v. supra, punto 96 . 138 Tutt’al più, tali risultati potrebbero dimostrare il carattere proporzionato della limitazione in questione, qualora risultasse che essa rispondeva all’interesse del servizio. Orbene, la Commissione ha per l’appunto omesso di dimostrare che quest’ultima condizione fosse soddisfatta. 139 Le considerazioni che precedono sono applicabili anche per quanto riguarda gli elementi di prova invocati dalla Commissione per dimostrare che, quando i candidati al concorso non erano limitati nella loro scelta della seconda lingua, il francese, l’inglese e il tedesco erano le lingue più scelte. La circostanza che il numero dei candidati che si vedono preclusa la scelta di un’altra lingua come seconda lingua del concorso sia, eventualmente, ridotto, non significa che tali candidati non subiscano una discriminazione. 140 In quinto luogo, nella sua controreplica nella causa T‑124/13, la Commissione fa valere che il Collegio dei Capi delle amministrazioni delle istituzioni dell’Unione ha fatto eseguire le analisi necessarie per valutare se le tre lingue, francese, inglese e tedesco, potessero considerarsi come quelle maggiormente rappresentative delle lingue utilizzate nei servizi delle istituzioni. Essa aggiunge che detto collegio ha constatato l’esistenza di un accordo sul proprio Orientamento generale sull’utilizzazione delle lingue nei concorsi organizzati dall’EPSO. 141 La Commissione ha prodotto una lettera del presidente del suddetto collegio, del 10 giugno 2013, da cui risulta che tale collegio ha constatato l’esistenza di un accordo dei Capi delle amministrazioni delle istituzioni dell’Unione per approvare un progetto di orientamento generale sull’utilizzazione delle lingue nei concorsi organizzati dall’EPSO, fatta salva la riserva formulata dal rappresentante della Corte di giustizia, che ha dichiarato di astenersi dal prendere posizione. La Commissione ha altresì prodotto il testo dell’orientamento costituente l’oggetto di tale accordo. 142 Tali elementi, del resto successivi ai bandi impugnati e alla presentazione dei ricorsi, non possono rimettere in discussione le considerazioni di cui ai punti precedenti. L’orientamento approvato dal Collegio dei Capi delle amministrazioni non menziona alcun elemento di fatto nuovo rispetto a quelli già analizzati sopra. Infatti, la stessa Commissione fa valere che i dati analizzati dai Capi delle amministrazioni coincidono ampiamente con quelli già prodotti dalla Commissione in allegato al proprio controricorso. Orbene, per le ragioni indicate sopra, tali dati non possono giustificare le affermazioni relative all’utilizzazione delle lingue all’interno delle istituzioni dell’Unione, contenute nella motivazione dei bandi impugnati ovvero addotte dalla Commissione nei propri scritti difensivi. Il fatto che i Capi delle amministrazioni delle istituzioni dell’Unione, ad eccezione del rappresentante della Corte di giustizia che si è astenuto, siano pervenuti a una conclusione differente, è privo di rilevanza. 143 In sesto e ultimo luogo, la Commissione sostiene che la limitazione della scelta della seconda lingua imposta dai bandi impugnati è giustificata dalla natura delle prove del concorso. In particolare, la fase relativa al centro di valutazione esigerebbe che, per poter effettuare una valutazione omogenea dei candidati e per facilitare la comunicazione di costoro con gli altri partecipanti al concorso e con la commissione giudicatrice, sia garantito che le prove suddette si svolgano in una lingua veicolare. 144 È sufficiente rilevare, in risposta a questo argomento, che una siffatta giustificazione della limitazione di cui trattasi non viene addotta nella motivazione dei bandi impugnati. Orbene, non sarebbe consentito concludere che la discriminazione in ragione della lingua, risultante dai bandi impugnati, sia giustificata per motivi differenti da quelli invocati in questi medesimi bandi. Pertanto, anche questo argomento deve essere respinto. 145 Occorre dunque concludere, per l’insieme delle ragioni indicate sopra, che la limitazione, nei bandi impugnati, alle lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua dei candidati ai concorsi costituenti l’oggetto di tali bandi, non risulta né oggettivamente giustificata né proporzionata all’obiettivo previsto, il quale, secondo la Commissione, è di assumere funzionari e agenti che siano immediatamente operativi. 146 Infatti, non è sufficiente difendere il principio sotteso a tale limitazione facendo riferimento al gran numero di lingue riconosciute all’articolo 1 del regolamento n. 1 come lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione e alla necessità che ne deriva di scegliere un numero più ristretto di lingue, o addirittura una sola, come lingue di comunicazione interna o lingue veicolari . È necessario anche giustificare oggettivamente la scelta di una o più lingue specifiche, ad esclusione di tutte le altre. 147 Ciò è per l’appunto quanto sia l’EPSO, autore dei bandi impugnati, sia la Commissione, parte convenuta dinanzi al Tribunale, hanno omesso di fare. Nulla nei dati forniti dalla Commissione dimostra che un funzionario di nuova nomina, il quale avesse una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco, sarebbe immediatamente operativo, mentre un candidato che avesse una conoscenza almeno soddisfacente di due altre lingue ufficiali non lo sarebbe. 148 Di conseguenza, occorre accogliere il terzo e il settimo motivo dedotti dalla Repubblica italiana nella causa T‑124/13, nonché il secondo motivo invocato dal Regno di Spagna nella causa T‑191/13 e, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi non ancora vagliati, annullare i bandi impugnati anche nella parte in cui limitano alle lingue francese, inglese e tedesca la scelta della seconda lingua da parte dei candidati. 149 Peraltro, alla luce di tale conclusione, non è necessario pronunciarsi sulla contestazione, mossa dal Regno di Spagna nella causa T‑191/13, in merito alla legittimità dell’utilizzazione della seconda lingua, scelta da ciascun candidato al concorso oggetto del bando EPSO/AD/248/13 tra il francese, l’inglese e il tedesco, per alcune prove dell’ultima fase di tale concorso. 150 Infatti, la conclusione secondo cui il bando di concorso in questione, per il fatto di limitare la scelta della seconda lingua da parte dei candidati, è viziato da illegittimità, implica anche, e necessariamente, l’illegittimità della limitazione della lingua utilizzabile per alcune prove dell’ultima fase del concorso, di modo che, nelle circostanze della presente fattispecie, l’esame della legittimità di questa terza parte del bando EPSO/AD/248/13, contestata dal Regno di Spagna, risulta privo di oggetto. 151 Infine, dopo aver sentito le parti all’udienza nella causa T‑124/13, le quali non hanno formulato obiezioni al riguardo, il Tribunale giudica che non vi è luogo per rimettere in discussione i risultati dei concorsi costituenti l’oggetto dei bandi impugnati v., in tal senso, sentenze Italia/Commissione, punto 26 supra, EU C 2012 752, punto 103, e del 16 ottobre 2013, Italia/Commissione, T‑248/10, EU T 2013 534, punti da 45 a 51 . Sulle spese 152 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, deve dunque essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana nella causa T‑124/13 e quelle sostenute dal Regno di Spagna nella causa T‑191/13, conformemente alle conclusioni presentate da questi due Stati membri. 153 Il Regno di Spagna, parte interveniente nella causa T‑124/13, sopporterà le proprie spese relative a tale intervento, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Per questi motivi, il Tribunale Ottava Sezione dichiara e statuisce 1 Le cause T ‑124/13 e T ‑191/13 sono riunite ai fini della sentenza. 2 Il bando di concorso generale EPSO/AST/125/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori dell’audit, della contabilità e della finanza, e dell’economia e della statistica, il bando di concorso generale EPSO/AST/126/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori della biologia, delle scienze della vita e della salute, della chimica, della fisica e delle scienze dei materiali, della ricerca nucleare, dell’ingegneria civile e meccanica, e dell’ingegneria elettrica ed elettronica, nonché il bando di concorso generale EPSO/AD/248/13, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori AD 6 nei settori della sicurezza degli edifici e dell’ingegneria delle tecniche edili, sono annullati. 3 La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana nella causa T ‑124/13 e quelle sostenute dal Regno di Spagna nella causa T ‑191/13. 4 Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento nella causa T ‑124/13. * fonte www.curia.europa.eu