Corte di giustizia UE: la tassa sui cellulari è legittima

Secondo i giudici europei la tassa italiana imposta a coloro che fanno un abbonamento per il telefonino è legittima e compatibile con le direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e non viola il principio europeo di libera circolazione delle merci sul territorio dell’Unione Europea.

Così ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-416/14, depositata il 17 settembre 2015. Il caso. La pronuncia in commento pone fine a una lunga controversia insorta due anni fa e che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano già risolto in senso favorevole al Fisco italiano Cass., n. 9650/14 . La Corte di Lussemburgo risponde alle questioni pregiudiziali sottopostele dalla CTR di Mestre nell’ambito di due controversie tra due aziende e l’Agenzia delle Entrate riguardo al diniego opposto da quest’ultima alle domande di rimborso della tassa di concessione governativa tcg versata dalle due società per contratti di abbonamento a un servizio di telefonia mobile. La CTR chiedeva dunque, se fosse compatibile con le direttive europee la pretesa dello Stato italiano di imporre un balzello, la tcg appunto, in forza del quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è sottoposto a un’autorizzazione generale o a una licenza, nonché al pagamento di tale tassa. Il contratto di abbonamento è come una licenza. A tale quesito i giudici di Lussemburgo rispondono affermando che la tassa italiana sui cellulari non contrasta con le direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e non viola il principio comunitario della libera circolazione delle merci. In particolare, gli eurogiudici affermano il diritto per lo Stato italiano di equiparare gli apparati terminali delle comunicazioni alle stazioni radioelettriche e quello di considerare il contratto di abbonamento come una licenza, anche in difetto di un’autorizzazione dell’amministrazione a riguardo. È legittimo il trattamento differenziato. La Corte di Giustizia afferma inoltre che le direttive europee non ostano a un trattamento differenziato tra gli utenti di telefonia mobile che scelgono di sottoscrivere un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile e quelli che invece acquistano tali servizi in forma di carte prepagate, sottraendosi così alla tcg. In sintonia con la Cassazione. In contrasto con la tesi accolta da molti CTP e CTR secondo cui in un mercato della telefonia liberalizzato come quello di oggi, lo Stato non può più imporre alcuna attività autorizzatoria, la sentenza della Corte di Lussemburgo è invece in sintonia con la sentenza prima citata della Corte di Cassazione. Pertanto, la tcg resterà di 12,91 euro al mese per i clienti business e di 5,16 euro per l’uso privato.

Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, sentenza 17 settembre 2015, causa C-416/14 * Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa per l’impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza – Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza – Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità GU L 91, pag. 10 , in particolare il suo articolo 8, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime direttiva accesso GU L 108, pag. 7 , della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica direttiva autorizzazioni GU L 108, pag. 21 , come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 GU L 337, pag. 37 in prosieguo la direttiva 2002/20 , della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro GU L 108, pag. 33 e della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica direttiva servizio universale GU L 108, pag. 51 , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 GU L 337, pag. 11 in prosieguo la direttiva 2002/22 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie, la prima tra la Fratelli De Pra SpA in prosieguo la De Pra e l’Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno e, la seconda, tra la SAIV SpA in prosieguo la SAIV e l’Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza, riguardo al diniego opposto da tali servizi tributari alle domande di rimborso della tassa di concessione governativa in prosieguo la TCG versata dalla De Pra e dalla SAIV per contratti di abbonamento a un servizio di telefonia mobile. Contesto normativo Il diritto dell’Unione La direttiva 1999/5 3 Il considerando 32 della direttiva 1999/5 prevede che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti dovrebbero poter circolare liberamente che tali apparecchiature dovrebbero poter essere messe in servizio agli scopi previsti che la messa in servizio può essere subordinata ad autorizzazioni per l’uso dello spettro delle radiofrequenze e la fornitura del servizio interessato . 4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 4, di tale direttiva così recita 1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo per l’immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. 4. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature elencate nell’allegato I . 5 L’articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE . La direttiva 2002/19 6 A termini del suo articolo 1, la direttiva 2002/19 armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l’interconnessione delle medesime. Essa disciplina le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e stabilisce diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. La direttiva 2002/20 7 L’articolo 2 della direttiva 2002/20 definisce l’ autorizzazione generale come il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva . 8 L’articolo 12 della direttiva in parola, intitolato Diritti amministrativi , al paragrafo 1, lettera a , così dispone I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso a coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione . La direttiva 2002/22 9 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2002/22 disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali. Il suo scopo è garantire la disponibilità, in tutta l’Unione europea, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico. 10 A termini del suo articolo 1, paragrafo 2, per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la direttiva 2002/22 definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. 11 L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato Contratti , al suo paragrafo 1 prevede quanto segue Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile . 12 Tra gli elementi elencati da tale articolo 20, paragrafo 1, ricorrono la denominazione e l’indirizzo dell’impresa, i servizi forniti, il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto. Il diritto italiano 13 L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante Disciplina delle tasse sulle concessioni governative Supplemento ordinario alla GURI n. 292 dell’11 novembre 1972 in prosieguo il D.P.R. n. 641/1972 , dispone quanto segue I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle [TCG] nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa . 14 L’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, nella versione applicabile alle controversie principali in prosieguo la tariffa allegata , prevede che siano assoggettati alla TCG ogni licenza o [ogni] documento sostitutivo della stessa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione per ogni mese di utenza . 15 La nota 1 di detto articolo 21 così dispone La tassa è dovuta, con riferimento ai numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento . 16 L’articolo 3 del decreto ministeriale n. 33/90, concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, dispone quanto segue È facoltà dell’abbonato provvedere in proprio o rivolgersi alla società concessionaria SIP [Società italiana per l’esercizio telefonico] per l’acquisto e per la manutenzione delle apparecchiature terminali d’utente. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere al rilascio all’utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa omologazione e deve essere esibito dall’abbonato alla pubblica autorità in caso di richiesta di quest’ultima . 17 L’articolo 8 del decreto legislativo n. 269/2001, recante attuazione della direttiva 1999/5, recita quanto segue Non è vietata, limitata o impedita l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la conformità alle disposizioni dei presente decreto . 18 L’articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche Supplemento ordinario alla GURI n. 214 del 15 settembre 2003 , è così formulato 1. Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero. 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza . 19 L’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 4/2014, convertito in legge n. 50/2014, prevede quanto segue Per gli effetti dell’articolo 21 della Tariffa annessa al [D.P.R. n. 641/72], le disposizioni dell’articolo 160 [del decreto legislativo n. 259/2003] si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione . Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 20 La De Pra e la SAIV hanno chiesto, rispettivamente, all’Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno e all’Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza il rimborso delle somme da esse versate per la TCG. A fronte del diniego opposto da tali servizi tributari, ciascuna di esse ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Mestre-Venezia. 21 A sostegno di tali ricorsi, esse affermano che il principio di libera circolazione e messa in servizio delle apparecchiature terminali sancito dalla direttiva 1999/5 sia incompatibile con un provvedimento amministrativo quale l’autorizzazione generale o la licenza prevista dalla normativa italiana. Considerando che la TCG deve essere considerata come una tassa, esse ritengono, in assenza del relativo presupposto impositivo, di aver diritto al rimborso delle somme versate per tale tributo. 22 Il giudice del rinvio, pur citando, nella sua ordinanza di rinvio, le ordinanze Agricola Esposito C 492/09, EU C 2010 766 e Umbra Packaging C 355/13, EU C 2013 867 , che vertono su una tassa quale la TCG, considera tuttavia che successivamente all’emanazione di tali ordinanze siano emersi elementi nuovi e che queste non gli consentano di giudicare le controversie sottopostegli. Al riguardo, detto giudice menziona i tre elementi che seguono. 23 In primo luogo, la Corte non si sarebbe pronunciata, in tali ordinanze, sulla compatibilità di una tassa quale la TCG con la direttiva 1999/5. 24 In secondo luogo, lo Stato italiano avrebbe adottato l’articolo 2, paragrafo 4, del decreto legge n. 4/2014, convertito in legge n. 50/2014, successivamente a tali ordinanze. 25 In terzo luogo, la Corte suprema di cassazione a Sezioni unite avrebbe statuito, con sentenza del 2 maggio 2014, e dunque anch’essa successiva a tali ordinanze, che la direttiva 1999/5 non prevaleva sulle direttive 2002/19, 2002/20, 2002/21 e 2002/22 in prosieguo, congiuntamente, le direttive reti menzionate dalla De Pra e dalla SAIV e che un’autorizzazione generale o una licenza ai sensi della direttiva 2002/20 era pertanto necessaria per l’impiego delle apparecchiature terminali in parola. 26 È alla luce di questo complesso di circostanze che la Commissione tributaria regionale di Mestre-Venezia ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se, con riferimento alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, sia compatibile con il diritto comunitario direttiva 1999/5, nonché [direttive reti] la normativa nazionale [di] cui al combinato disposto – articolo 2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014 – articolo 160 D. Lgs. 259/2003 – articolo 21 [della tariffa allegata] che, assimilando le apparecchiature terminali alle stazioni radioelettriche, prevede per l’utente il conseguimento di un’autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, da far valere quale presupposto impositivo. E pertanto se, con specifico riferimento all’utilizzo delle apparecchiature terminali, sia compatibile con il diritto comunitario la pretesa dello Stato italiano di prevedere a carico dell’utente il conseguimento di un’autorizzazione generale e di una licenza di stazione radio, quando l’immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature terminali sono disciplinate già compiutamente da fonti comunitarie direttiva n. 1999/5 , senza previsione alcuna di autorizzazione generale e/o licenza. E l’autorizzazione generale e la licenza vengono previste dalla normativa nazionale – nonostante l’autorizzazione generale sia un provvedimento che non interessa l’utilizzatore delle apparecchiature terminali, ma solamente le imprese interessate alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica art. 1-2-3 della direttiva autorizzazioni n. 2002/20 – nonostante la concessione sia prevista per i diritti individuali di uso delle frequenze radio e per i diritti d’uso dei numeri, situazioni sicuramente non riferibili all’utilizzo delle apparecchiature terminali – nonostante la normativa comunitaria non contempli alcun obbligo di conseguire un’autorizzazione generale o il rilascio di licenza per le apparecchiature terminali – nonostante l’articolo 8 della direttiva 1999/5 disponga che gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e la messa in servizio sui loro territorio di apparecchi recanti la marca CE” – nonostante la diversità sostanziale e regolamentare, e la non omogeneità tra una stazione radioelettrica e le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. 2 Se sia compatibile con il diritto comunitario direttiva 1999/5 e direttiva 2002/22, in particolare l’art. 20 la normativa nazionale di cui al combinato disposto – art. 2 comma 4, D.L 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014 – art. 160 D. Lgs. 259/2003 – Art. 21 [tariffa allegata] – art. 3 del DM 33/1990, in base alla quale – il contratto di cui all’articolo 20 [della direttiva 2002/22] – instaurato tra il gestore e l’utente, atto a regolare i rapporti commerciali tra i consumatori e gli utenti finali con una o più imprese che forniscono la connessione e servizi relativi – possa valere di per se stesso” anche quale documento sostitutivo dell’autorizzazione generale e/o della licenza di stazione radio, senza alcun intervento o attività o controllo da parte della Pubblica Amministrazione. – il contratto deve contenere anche gli estremi del tipo di apparato terminale e la relativa omologazione non prevista sulla base dell’articolo 8 [della direttiva 1999/5] . 3 Se siano compatibili con il diritto comunitario sopra richiamato le disposizioni di cui al combinato disposto [dell’]articolo 2, comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché [dell’]articolo 160 D. Lgs. 259/2003 e [dell’]articolo 21 [della tariffa allegata], che prevedono l’obbligo di autorizzazione generale e conseguente licenza di stazione radio radioelettrica nei confronti solo di una particolare categoria di utenti, titolari di contratto denominato formalisticamente abbonamento, mentre nessuna autorizzazione generale o licenza viene prevista in capo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica sulla base del contratto solo perché denominato diversamente = servizio prepagato o di ricarica . 4 Se l’articolo 8 della direttiva europea 1999/5 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui [al combinato disposto degli] articoli 2, comma 4 D.L 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché [dell’]articolo 160 [del] D. Lgs. 259/2003, [e dell’]articolo 21 [della tariffa allegata], che prevede – un’attività amministrativa volta al rilascio dell’autorizzazione generale e della licenza di stazione radioelettrica, – il pagamento di una tassa di concessione governativa a fronte di tali attività, in quanto comportamenti che possono costituire limitazione alla messa in servizio, utilizzo e libera circolazione degli apparati terminali . Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 27 Con le sue prime tre questioni, il giudice del rinvio interroga la Corte in ordine alla compatibilità della normativa italiana con le norme di diritto dell’Unione. Occorre ricordare, tuttavia, che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione. La Corte invece è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a quest’ultimo di pronunciarsi su detta compatibilità per la definizione della causa di cui è adito v. sentenza Transportes Urbanos y Servicios Generales, C 118/08, EU C 2010 39, punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché ordinanza Agricola Esposito, C 492/09, EU C 2010 766, punto 19 . Sulla prima e quarta questione 28 Con la sua prima e la sua quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 1999/5, segnatamente il suo articolo 8, e le direttive reti vadano interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa, quale la TCG, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa. 29 La Corte ha già avuto modo di affermare, nell’ordinanza Agricola Esposito C 492/09, EU C 2010 766 , che due delle direttive reti, vale a dire le direttive 2002/20 e 2002/21, non ostavano a una tassa quale la TCG e ha confermato detta analisi, con riguardo alla direttiva 2002/20, nell’ordinanza Umbra Packaging C 355/13, EU C 2013 867 . 30 Nella presente causa, il giudice del rinvio intende chiarire se la direttiva 1999/5 nonché le direttive reti ostino a una normativa nazionale, come quella che instaura la TCG, sottolineando, al riguardo, che tale normativa prevede l’obbligo non solo di versare la TCG, ma soprattutto di ottenere un’autorizzazione dall’amministrazione. Detto giudice fa valere, del pari, asseriti mutamenti intervenuti nel diritto italiano rispetto alla situazione esistente alla data di emissione di tali ordinanze. 31 Quanto ai mutamenti, esposti ai punti 24 e 25 della presente sentenza, consistenti nell’adozione dell’articolo 2, paragrafo 4, del decreto legge n. 4/2014, convertito in legge n. 50/2014, nonché nella pronuncia di una sentenza della Corte di cassazione, occorre tuttavia osservare che essi non rilevano ai fini dell’interpretazione delle direttive 2002/20 e 2002/21 effettuata dalla Corte in dette ordinanze. 32 Risulta infatti dall’informazione comunicata dal giudice del rinvio che le modifiche dello stato del diritto italiano alle quali detto giudice fa riferimento riguardano l’interpretazione della normativa vigente e non aggiungono alcun nuovo obbligo. Sulla direttiva 1999/5 33 Conformemente al suo considerando 32, la direttiva 1999/5 è intesa a garantire la libera circolazione, segnatamente, delle apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi a determinati requisiti essenziali definiti dalla direttiva medesima. Ai sensi del suo articolo 1, detta direttiva istituisce un quadro normativo per l’immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nell’Unione, segnatamente, di tali apparecchiature. L’articolo 8 della stessa direttiva, rubricato Libera circolazione degli apparecchi , precisa che gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui all’allegato VII, che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della direttiva 1999/5. 34 Il giudice del rinvio chiede se l’assoggettamento a un’autorizzazione e al pagamento di una tassa come quella prevista dalla normativa oggetto dei procedimenti principali crei ostacoli in contrasto con tale direttiva e, segnatamente, con il suo articolo 8. 35 Quanto all’esistenza di un obbligo, per il consumatore finale, di conseguire un’autorizzazione, occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, la Corte di cassazione ha statuito che il contratto di abbonamento proposto dal gestore della rete telefonica costituisce il titolo giuridico che consente a tale consumatore di utilizzare l’apparecchiatura terminale e sostituisce a tutti gli effetti la licenza detta licenza di stazione radio . Risulta dalla seconda questione pregiudiziale che detto contratto può valere di per se stesso” quale documento sostitutivo dell’autorizzazione generale e/o della licenza di stazione radio, senza alcun intervento, attività o controllo da parte dell’amministrazione. 36 Nelle loro osservazioni scritte, la De Pra e la SAIV hanno indicato, nello stesso senso, che il legislatore nazionale ha creato una fictio iuris al solo scopo di mantenere un presupposto impositivo ai fini della percezione della TCG all’atto della conclusione di contratti di abbonamento a servizi di telefonia mobile, e sottolineano che a tal fine non veniva svolta alcuna attività particolare da parte dell’amministrazione. 37 Sembrerebbe pertanto che l’amministrazione non richieda alcuna approvazione e nemmeno alcun documento, visto che il contratto di abbonamento sostituisce l’autorizzazione o la licenza di stazione radioelettrica e costituisce il presupposto impositivo della TCG. 38 Se così è, cosa che spetta al giudice nazionale verificare, una siffatta normativa non impone alcun intervento dell’amministrazione tale da costituire un ostacolo alla libertà di circolazione di dette apparecchiature e da violare la direttiva 1999/5. 39 Per quanto riguarda, poi, l’applicazione di una tassa quale la TCG, essa si applica non alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, bensì ai contratti di abbonamento sottoscritti per l’uso di tali apparecchiature. Occorre rilevare che una siffatta imposizione non interferisce con la vendita di dette apparecchiature terminali, che possono essere vendute senza obbligo di sottoscrivere un contratto di abbonamento in Italia e, comunque, essa non si applica nemmeno alle apparecchiature terminali provenienti da altri Stati membri, sicché non costituisce neppure un ostacolo alla libera circolazione di tali apparecchiature. Sulle direttive reti 40 Per quanto riguarda, in primo luogo, le direttive 2002/20 e 2002/21, occorre anzitutto ricordare che la Corte ha già avuto modo di statuire che esse non si applicano a una tassa quale la TCG, relativa all’uso di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre. La Corte ha infatti dichiarato che tale tassa non ha, come base imponibile, la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e che l’uso privato di un servizio di telefonia mobile da parte di un abbonato non presuppone la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/20 ordinanza Agricola Esposito, C 492/09, EU C 2010 766, punto 35 . La Corte ha peraltro affermato che la direttiva 2002/21 non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5, che riguarda l’utilizzazione di apparecchi terminali di telecomunicazione destinati ad un uso privato, tra cui i telefoni cellulari ordinanza Agricola Esposito, C 492/09, EU C 2010 766, punto 42 . 41 Occorre poi aggiungere che non può essere accolto l’argomento della De Pra e della SAIV secondo il quale una tassa quale la TCG si porrebbe in contrasto con l’articolo 12 della direttiva 2002/20 in quanto non sarebbe una tassa amministrativa avente carattere remunerativo, intesa a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all’attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale applicabile. La Corte, infatti, ha già statuito che un’imposta il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazioni elettroniche, bensì all’uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori e che in definitiva ricade sull’utente dei medesimi, non rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo 12 v. sentenza Vodafone Malta e Mobisle Communications, C 71/12, EU C 2013 431, punti 25 e 29 . 42 Infine, quanto all’obbligo di conseguire un’autorizzazione generale che non sarebbe prevista dalla direttiva 2002/20 e che potrebbe porsi in contrasto con essa, occorre rilevare che, come risulta dai punti da 35 a 37 della presente sentenza, un’autorizzazione generale, come quella oggetto dei procedimenti principali, alla quale è equiparato il contratto di abbonamento, è intesa unicamente a fungere da fatto generatore della TCG. Essa, pertanto, non ha lo scopo di autorizzare la fornitura di servizi di reti e non si pone in contrasto con gli obblighi derivanti da tale direttiva. 43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le direttive 2002/19 e 2002/22, occorre rilevare che, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2002/19 armonizza l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, nonché l’interconnessione delle medesime. Essa disciplina le relazioni tra i fornitori di reti e non l’utilizzo di apparecchiature di telefonia mobile da parte degli utenti finali. 44 La direttiva 2002/22, conformemente al suo articolo 1, disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali. Il suo scopo è garantire la disponibilità, in tutta l’Unione, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale, essa definisce l’insieme minimo di servizi di una specifica qualità cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. 45 Tale direttiva prevede quindi norme minime e non vieta l’applicazione di altre misure, segnatamente di natura fiscale, prive di impatto su tali norme. 46 Occorre pertanto rispondere alla prima e alla quarta questione dichiarando che la direttiva 1999/5, segnatamente il suo articolo 8, e le direttive reti vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa quale la TCG, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione al riguardo. Sulla seconda questione 47 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 della direttiva 2002/22 e l’articolo 8 della direttiva 1999/5 vadano interpretati nel senso che ostano, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la TCG, all’equiparazione a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto. 48 Per quanto riguarda, anzitutto, l’equiparazione di tale contratto di abbonamento a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la TCG, è sufficiente ricordare che la direttiva 2002/22 disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali e non l’imposizione di una tassa come quella oggetto dei procedimenti principali. Ne consegue che tale direttiva non osta a che il legislatore nazionale stabilisca che il fatto generatore di tale tassa sia il contratto di abbonamento concluso tra il fornitore di servizi di telefonia mobile e l’utente dell’apparato terminale e che tale contratto sia equiparato all’autorizzazione generale cui si riferisce tale tassa. 49 Quanto, poi, al contenuto di tale contratto di abbonamento, l’articolo 20 della direttiva 2002/22 precisa gli elementi che esso deve almeno contenere. 50 Risulta così dal disposto di tale articolo 20 che quest’ultimo non osta a che una normativa nazionale preveda che i contratti di abbonamento a servizi di telefonia mobile debbano contenere, oltre agli elementi imposti dalla direttiva 2002/22, altri elementi, quali il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto. Ne deriva parimenti che tali elementi supplementari non costituiscono un ostacolo alla libera circolazione di detti apparecchi, che sia in contrasto con l’articolo 8 della direttiva 1999/5. 51 Conseguentemente, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 20 della direttiva 2002/22 e l’articolo 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la TCG, all’equiparazione a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto. Sulla terza questione 52 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, quale risulta dalla direttiva 1999/5, dalle direttive reti e dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in prosieguo la Carta , vada interpretato nel senso che osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa come quella che istituisce la TCG. 53 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 20 della Carta prevede che tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Tuttavia, conformemente al suo articolo 51, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Orbene, nella specie, come risulta dalla risposta alla prima e alla quarta questione, dato che le direttive reti e la direttiva 1999/5 non disciplinano l’applicazione di una tassa come quella oggetto dei procedimenti principali e che non risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che detta normativa attui il diritto dell’Unione, tale disposizione non trova applicazione alla normativa in parola. 54 Inoltre, nei limiti in cui tale questione riguarda l’applicazione ai soli abbonati a un servizio di telefonia mobile di una norma che prevede un’autorizzazione dell’amministrazione, occorre ricordare, come risulta dal punto 38 della presente sentenza, che, in pratica, non sembra essere richiesto alcun intervento dell’amministrazione, visto che il contratto di abbonamento sostituisce di per sé l’autorizzazione. 55 Occorre pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che, in un caso come quello oggetto dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, quale risulta dalla direttiva 1999/5, dalle direttive reti e dall’articolo 20 della Carta, va interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la TCG. Sulle spese 56 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Ottava Sezione dichiara 1 Le direttive – 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, segnatamente il suo articolo 8, – 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime direttiva accesso , – 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica direttiva autorizzazioni , come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, – 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro , e – 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica direttiva servizio universale , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione al riguardo. 2 L’articolo 20 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, e l’articolo 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all’equiparazione a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto. 3 In un caso come quello oggetto dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, quale risulta dalle direttive 1999/5, 2002/19, 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, 2002/21 e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, nonché dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa. * fonte www.curia.europa.eu