I patti chiari non sono vessatori: l’assicuratore non paghi il mutuo all’invalido se può lavorare part time

La clausola stipulata in un contratto di assicurazione volta a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante, in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, rientra nell’ambito dell’eccezione ex art. 4 § . 2 direttiva 93/13/CEE solo nei limiti in cui il giudice del rinvio constati che, tenuto conto della natura, dell’economia generale e delle altre postille del contratto, del suo contesto giuridico e fattuale, essa fissa un elemento essenziale e caratterizzante detto patto. Deve essere stata redatta in modo chiaro e comprensibile dal consumatore sul piano grammaticale ed esporre trasparentemente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce e la relazione tra quest’ultimo e quello prescritto da altre clausole, sì che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

È quanto sancito dalla EU C 2015 262, causa C-96/14, del 23/4/15. Il caso. Il ricorrente nel 1998 stipulò due contratti di mutuo, rimborsabili a rate. Aderì ad un contratto di assicurazione di gruppo contenente le due clausole contestate nella prima si garantiva la presa a carico delle rate dovute alla mutuante dai mutuatari, in caso di decesso o d’invalidità permanente e assoluta, o del 75% delle rate, in caso di inabilità totale al lavoro , chiarendo, nell’altra, che l’assicurato è in stato di inabilità totale al lavoro qualora, alla scadenza di un periodo continuativo di interruzione dell’attività di 90 gg detto periodo di attesa , si trova nell’impossibilità di riprendere una qualunque attività retribuita o meno a seguito di un infortunio o di una malattia . A seguito di una ricaduta e dei postumi di un precedente infortunio sul lavoro, nel 2000 andò in congedo per malattia, subì degli interventi chirurgici e nel 2011 la previdenza sociale attestò un’inabilità permanente parziale al lavoro pari al 72%, sì che per il medico dell’assicurazione poteva svolgere un’attività professionale part time. L’assicurazione sospese il saldo, per altro versato per due anni. Il Tribunale de grande istance, adito dal cliente, in base ad un precedente della S.C., escludeva il carattere vessatorio alla luce del diritto consumeristico interno, ma sollevò una pregiudiziale per sapere se era esclusa anche dall’ambito dell’articolo 4 direttiva 93/13. La CGUE ha deciso come sopra. Quadro normativo. I considerando 19 e 20 escludono il carattere abusivo delle clausole che vertono sull’oggetto del contratto e/o sul rapporto qualità/prezzo della prestazione o della fornitura pattuita e, circa i contratti assicurativi, delle postille che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore calcolo del premio . Gli artt. 3 e 5 chiariscono che esse devono essere negoziate in buona fede e sottoscritte dal consumatore. Devono essere redatte per scritto in modo chiaro, trasparente e preciso sì che le possa facilmente comprendere sia da un punto di vista grammaticale/sintattico che dei contenuti se vengono meno questi criteri, anche se stipulate in buona fede, sono abusive, perché si crea un forte squilibrio tra il professionista ed il consumatore, considerato soggetto debole EU C 2014 2189 . Inoltre l’articolo 4 § . 1 sancisce che fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende . Per il § .2 questo vaglio, però, non verte, come sopra esplicato, sull’oggetto del contratto o sul prezzo dei beni o dei servizi salvo se non sono formulati in modo chiaro e comprensibile. L’articolo 1 impone agli Stati di vigilare sull’attuazione di questi oneri per tutelare il cliente. L’eccezione dell’art 4 § .2. Il G.I. interno vaglia il loro carattere vessatorio alla luce di tali parametri devono essere soddisfatti i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza EU C 2014 282 e la CGUE può desumere dalle norme della direttiva 93/13, come l’invocato articolo 4 § .2, i criteri che può e deve applicare quando esegue tale controllo. Questa norma introduce un’eccezione al meccanismo generale della valutazione della loro abusività. Nozione di oggetto del contratto. Ai sensi dell’articolo 4 § .2 comprende tutte le clausole che fissano le prestazioni essenziali e, perciò, caratterizzano il contratto, mentre quelle ad esse accessorie sono escluse EU C 2015 127 nella rassegna del 27 febbraio 2015 . Spetterà al G.I., tenendo conto della natura, dell’economia generale e dell’insieme delle stipulazioni del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale tenendo conto della natura, dell’economia generale e dell’insieme delle stipulazioni del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale valutare se effettivamente delimitano il rischio e l’impegno dell’assicuratore, fissando la prestazione essenziale del patto in questo caso, come si desume dalla direttiva e dalla giurisprudenza della CGUE, non saranno vessatorie. Nozione di redazione chiara e comprensibile . Dovrà, poi, accertare che erano chiare e trasparenti, circostanza esclusa dalla Commissione UE e dalla Francia le nozioni di attività retribuita o meno e di inabilità al lavoro , sono troppo ampie e vaghe beneficio escluso da una potenziale attività lavorativa, anche gratuita . Dovrà vagliare il consenso informato del cliente pubblicità, informazioni ricevute dall’assicuratore durante la negoziazione , se il consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto avesse potuto conoscere, ai sensi del diritto previdenziale interno, la differenza tra inabilità totale e parziale al lavoro e comprendere le conseguenze, potenzialmente significative, che comportava la stipula delle limitazioni a detta garanzia assicurativa. Infine, dato che questo contratto fa parte di un insieme contrattuale più vasto ed è connesso ai contratti di mutuo , non si potrà pretendere dal cliente la stessa vigilanza sull’estensione dei rischi coperti dal contratto di assicurazione come se li avesse siglati separatamente. Ergo anche se il G.I. sussumesse la fattispecie sotto l’eccezione ex articolo 4 § .2, ma gli accordi censurati non fossero chiari ex articolo 5 sarebbe obbligato ad adottare la tesi più favorevole al consumatore.

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 23 aprile 2015, causa C-96/14 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratto di assicurazione – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Clausola intesa a garantire la presa a carico delle rate di un contratto di mutuo immobiliare – Inabilità totale al lavoro del mutuatario – Esclusione dal beneficio di tale garanzia in caso di idoneità riconosciuta ad esercitare un’attività retribuita o meno 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori GU L 95, pag. 29 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Van Hove e la CNP Assurances SA in prosieguo la CNP Assurances riguardo al carattere che si pretende abusivo di una clausola contrattuale stipulata in un contratto di assicurazione e che include la definizione di inabilità totale al lavoro ai fini della presa a carico, da parte di tale società, delle rate dei mutui immobiliari sottoscritti dal sig. Van Hove. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Il diciannovesimo e il ventesimo considerando della direttiva 93/13 sono redatti nei termini seguenti considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo che ne consegue tra l’altro che, nel caso di contratti assicurativi, le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore non formano oggetto di siffatta valutazione qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore . 4 L’articolo 1, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore . 5 Il successivo articolo 3, paragrafo 1, così dispone Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto . 6 L’articolo 4 della direttiva 93/13, è così formulato 1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. 2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile . 7 Ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. . Il diritto francese 8 L’articolo L. 132-1, settimo comma, del code de la consommation [codice del consumo], che ha recepito, nel diritto francese, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, prevede quanto segue La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione del prezzo o della remunerazione al bene venduto o al servizio offerto purché le clausole siano redatte in maniera chiara e comprensibile . 9 L’articolo L. 133-2 di tale Codice è così formulato Le clausole dei contratti proposti dai professionisti ai consumatori o ai non professionisti devono essere presentate e redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio, esse si interpretano nel senso più favorevole al consumatore o al non professionista . Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Nel mese di luglio 1998, il sig. Van Hove ha concluso con il Crédit Immobilier de France Méditerranée due contratti di mutuo, d’importo pari a, rispettivamente, 340 600 franchi francesi FRF EUR 51 924 e FRF 106 556 EUR 16 244 , rimborsabili, in rate mensili di EUR 434,43 dovute fino al 31 marzo 2016, per il primo, e di EUR 26,70 dovute fino al 31 marzo 2017, per il secondo. 11 Al momento della conclusione di tali contratti di mutuo, egli ha aderito a un contratto di assicurazione di gruppo di CNP Assurances in prosieguo il contratto di assicurazione . La prima clausola di tale contratto di assicurazione garantisce la presa a carico delle rate dovute alla mutuante dai mutuatari, in caso di decesso o d’invalidità permanente e assoluta, o del 75% delle rate, in caso di inabilità totale al lavoro . 12 In forza della seconda clausola del contratto, l’ assicurato è in stato di inabilità totale al lavoro qualora, alla scadenza di un periodo continuativo di interruzione dell’attività di 90 giorni detto periodo di attesa , si trova nell’impossibilità di riprendere una qualunque attività retribuita o meno a seguito di un infortunio o di una malattia . 13 Il 17 febbraio 2010, il sig. Van Hove veniva posto in congedo di malattia a causa di una ricaduta legata ad un precedente infortunio sul lavoro del 13 giugno 2000. Le sue condizioni di salute si erano consolidate il 17 ottobre 2005. L’inabilità permanente parziale al lavoro da cui è affetto era stata valutata al 23%. 14 Il 14 maggio 2005, era stato operato per una fistola, considerata nell’ambito dell’infortunio sul lavoro. La data di consolidamento delle sue condizioni di salute era stata fissata al 4 novembre 2005 e la sua inabilità permanente parziale al lavoro era stata stimata al 67%. Il 3 agosto 2007, era stato nuovamente posto in congedo di malattia a causa di una recrudescenza di vertigini tale congedo era stato prolungato fino al 22 febbraio 2008. 15 A partire dal 1° gennaio 2011, la previdenza sociale ha fissato al 72% l’inabilità permanente parziale al lavoro da cui è affetto. Per questo motivo, gli è stata concessa una rendita mensile di EUR 1 057,65. 16 Il 18 giugno 2012, al fine di stabilire le garanzie dovute dalla CNP Assurances, il medico designato da quest’ultima ha proceduto all’esame del sig. Van Hove. Il medico ha concluso che le sue condizioni di salute gli consentivano di esercitare un’attività professionale adeguata a tempo parziale. Con lettera del 10 luglio 2012, la CNP Assurances ha comunicato al sig. Van Hove che, a partire dal 18 giugno 2012, non si sarebbe più fatta carico delle rate dei suoi mutui. Con successiva lettera del 29 agosto 2012, essa ha ribadito il rifiuto di rimborso, precisandogli che, se le sue condizioni di salute non erano più compatibili con la ripresa della sua precedente professione, egli aveva la facoltà di esercitare un’attività professionale adeguata, quantomeno a tempo parziale. 17 Il 4 marzo 2013, il sig. Van Hove ha citato in giudizio la CNP Assurances dinanzi al giudice del rinvio. Egli chiede, in via principale, sulla base segnatamente delle disposizioni del code de la consommation, che le clausole del contratto che lo vincola alla CNP Assurances, riguardanti la definizione dell’inabilità totale al lavoro e le condizioni alle quali la garanzia viene versata, siano dichiarate abusive e che la convenuta nel procedimento principale sia condannata a farsi carico delle somme ancora dovute in relazione ai due summenzionati mutui, a partire dal mese di giugno 2012. 18 A sostegno delle sue pretese, il sig. Van Hove afferma, da un lato, che la clausola del contratto di assicurazione, che subordina la presa a carico da parte dell’assicuratore all’impossibilità assoluta di riprendere una qualunque attività retribuita o meno, è abusiva poiché essa crea tra le parti un significativo squilibrio a danno del consumatore. Dall’altro, egli sostiene che la definizione di inabilità totale al lavoro è redatta in maniera tale da non consentire ad un consumatore profano di comprenderne la portata. 19 La CNP Assurances chiede, in sostanza, al giudice del rinvio di respingere la domanda di presa a carico del sig. Van Hove. Infatti, da un lato, la definizione d’inabilità totale al lavoro, ai sensi di tale contratto, subordinerebbe la presa a carico, in termini chiari e precisi, alla condizione che l’interessato si trovi in una situazione di inabilità totale al lavoro. Orbene, essa sostiene che, dal 18 giugno 2012, il sig. Van Hove non si trova più in una situazione d’inabilità totale al lavoro, ai sensi di tale contratto, poiché il perito medico che essa ha designato ha ritenuto che egli fosse idoneo ad esercitare un’attività professionale adeguata e ha fissato il suo tasso di inabilità funzionale al 20%. Essa precisa a tale riguardo che i criteri presi in considerazione per fissare tale tasso sono diversi da quelli utilizzati dalla previdenza sociale. Dall’altro lato, tale clausola non costituirebbe una clausola abusiva poiché riguarda l’oggetto stesso del contratto e non creerebbe un significativo squilibrio a danno del ricorrente, dal momento che quest’ultimo ha beneficiato della presa a carico delle sue rate per più di due anni. 20 Il giudice del rinvio sottolinea che la soluzione della controversia ad esso sottoposta impone di decidere se la seconda clausola del contratto di assicurazione costituisca o meno una clausola abusiva. 21 Tale giudice precisa che la Cour de cassation [Corte di cassazione] ha dichiarato, in una recente sentenza, che la clausola relativa alla garanzia dell’inabilità temporanea totale al lavoro, che prevede che le indennità giornaliere siano versate nel corso del periodo durante il quale le condizioni di salute dell’assicurato non gli consentono, temporaneamente, di esercitare alcuna attività professionale e che precisa che tali indennità gli siano versate fino alla data in cui egli può riprendere un’attività professionale qualsiasi, definisce l’oggetto principale del contratto e rientra nell’articolo L. 132-1, settimo comma, del code de la consommation. Pertanto, il Tribunal de grande instance de Nîmes considera che, alla luce di detta sentenza, la clausola in questione nel procedimento pendente dinanzi ad esso, potrebbe, in forza di tale disposizione, essere esclusa dall’ambito di applicazione della nozione di clausola abusiva . 22 Peraltro, benché tale giudice constati che, contrariamente a quanto sostiene il sig. Van Hove, il testo di tale clausola, secondo cui la presa a carico dell’inabilità totale al lavoro è subordinata alla condizione che l’assicurato si trovi nell’ impossibilità di riprendere una qualunque attività retribuita o meno a seguito di un infortunio o di una malattia , è chiaro e preciso, egli osserva, tuttavia, che non si può escludere che detta clausola rientri nella nozione di clausola abusiva , ai sensi della direttiva 93/13. 23 Infatti, questo stesso giudice considera che detta clausola, definendo la nozione d’ inabilità totale al lavoro , stabilisce le condizioni necessarie ai fini della copertura assicurativa. Tuttavia, la suddetta clausola esclude dal beneficio della garanzia l’assicurato riconosciuto idoneo ad esercitare una qualunque attività professionale, anche se non retribuita. Orbene, secondo tale giudice, la finalità di una polizza assicurativa come quella di cui trattasi nella controversia che gli è sottoposta è di garantire la corretta esecuzione degli impegni sottoscritti dal mutuatario nell’ipotesi in cui le condizioni di salute di quest’ultimo non gli consentano più di esercitare un’attività che gli procuri il reddito necessario al fine di far fronte ai suoi impegni. 24 Detta clausola, in quanto avrebbe l’effetto di escludere il mutuatario dal beneficio della garanzia in caso d’inabilità totale al lavoro, qualora egli fosse dichiarato idoneo ad esercitare un’attività professionale, ancorché inidonea a procurargli un sia pur minimo reddito, priverebbe la polizza assicurativa di una parte del suo oggetto. Il giudice del rinvio considera, di conseguenza, che la seconda clausola del contratto di assicurazione potrebbe risolversi in un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore. 25 Alla luce di quanto sopra, il Tribunal de grande instance de Nîmes ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che la nozione di clausola vertente sulla definizione dell’oggetto principale del contratto di cui a tale disposizione ricomprenda una clausola, stipulata in un contratto di assicurazione inteso a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, che esclude l’assicurato dal beneficio di tale garanzia se viene dichiarato idoneo ad esercitare un’attività non retribuita . Sulla questione pregiudiziale 26 In via preliminare, occorre rammentare, da un lato, che, secondo giurisprudenza consolidata, il sistema di tutela posto in atto dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione d’inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse v., in particolare, sentenza Kušionová, -34/13, EU C 2014 2189, punto 48 e giurisprudenza ivi citata . 27 Dall’altro, in considerazione di una siffatta situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo in grado di garantire che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l’eventuale carattere abusivo. Pertanto, spetta al giudice nazionale stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati agli articoli 3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una siffatta clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tale direttiva v. sentenza Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punto 40 e giurisprudenza ivi citata . 28 Allo stesso modo, se è vero che spetta unicamente al giudice del rinvio pronunciarsi sulla qualificazione delle suddette clausole in funzione delle circostanze proprie del caso di specie, ciò non toglie che la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13, nella specie quelle del suo articolo 4, paragrafo 2, i criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di clausole contrattuali riguardo ad esse sentenza Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punto 45 . 29 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola stipulata in un contratto di assicurazione e intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, che esclude tale assicurato dal beneficio della suddetta garanzia qualora egli sia stato dichiarato idoneo ad esercitare un’attività retribuita o meno, rientri nell’eccezione prevista da tale disposizione. 30 Dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deriva che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. 31 La Corte ha già dichiarato che, poiché tale disposizione sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto dal sistema di tutela dei consumatori attuato dalla direttiva 93/13, occorre darle un’interpretazione restrittiva v. sentenze Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punto 42, nonché Matei, -143/13, EU C 2015 127, punto 49 . 32 È in questo contesto che occorre esaminare la questione sottoposta dal giudice del rinvio. Per rispondere a tale questione, è necessario esaminare, da un lato, se una clausola, come quella di cui al procedimento principale, rientri nell’oggetto principale di un contratto di assicurazione e, dall’altro, se una tale clausola sia redatta in modo chiaro e comprensibile. Sulla nozione di oggetto principale del contratto 33 Le clausole contrattuali rientranti nella nozione di oggetto principale del contratto , ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano v., in tal senso, sentenze Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, -484/08, EU C 2010 309, punto 34, nonché Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punto 49 . Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella nozione di oggetto principale del contratto ai sensi di tale disposizione sentenze Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punto 50, nonché Matei, -143/13, EU C 2015 127, punto 54 . 34 Per quanto riguarda la questione se una clausola rientri nell’oggetto principale di un contratto di assicurazione, occorre rilevare che, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, un’operazione di assicurazione è caratterizzata dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto sentenze CPP, -349/96, EU C 1999 93, punto 17 Skandia, -240/99, EU C 2001 140, punto 37, e Commissione/Grecia, -13/06, EU C 2006 765, punto 10 . 35 Dall’altro, per quanto concerne una clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione stipulato tra un professionista e un consumatore, il diciannovesimo considerando della direttiva 93/13 prevede che, in tali contratti, le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore non formano oggetto di una valutazione del carattere abusivo, qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore. 36 Nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che la clausola contrattuale in questione definisce la nozione di inabilità totale al lavoro e stabilisce le condizioni necessarie affinché un mutuatario possa beneficiare della garanzia del pagamento delle somme dovute da quest’ultimo nell’ambito del suo mutuo. In tali circostanze, non può essere escluso che una tale clausola delimiti il rischio assicurato, come pure l’impegno dell’assicuratore, e fissi la prestazione essenziale del contratto di assicurazione in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 37 A tal proposito, la Corte ha avuto occasione di ricordare che l’analisi di una clausola contrattuale, al fine di stabilire se essa rientri nella nozione di oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, deve essere effettuata tenendo conto della natura, dell’economia generale e dell’insieme delle stipulazioni del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale v., in tal senso, sentenza Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punti 50, nonché 51 . 38 Spetta pertanto al giudice del rinvio stabilire in che misura, tenuto conto di tali elementi, la clausola di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi al medesimo fissi un elemento essenziale dell’insieme contrattuale nel quale essa s’inscrive, che, in quanto tale, caratterizza tale insieme. 39 Se il giudice del rinvio dovesse concludere che essa fa parte dell’oggetto principale di tale insieme contrattuale, egli dovrà altresì verificare che la suddetta clausola sia redatta dal professionista in maniera chiara e comprensibile v., in tal senso, sentenza Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, -484/08, EU C 2010 309, punto 32, nonché ordinanza Pohotovosť, -76/10, EU C 2010 685, punto 72 . Sulla nozione di redazione chiara e comprensibile 40 La Corte ha avuto modo di precisare che l’obbligo della trasparenza delle clausole contrattuali, sancito dalla direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente alla comprensibilità sul piano formale e grammaticale di queste ultime. Al contrario, poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale obbligo di trasparenza deve essere interpretato in modo estensivo v., in tal senso, sentenze Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punti 71 e 72, nonché Matei, -143/13, EU C 2015 127, punto 73 . 41 Pertanto, è di rilevanza essenziale per il consumatore, ai fini del rispetto dell’obbligo di trasparenza, non soltanto l’informazione fornita prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell’impegno, ma altresì l’illustrazione delle peculiarità del meccanismo di presa a carico delle rate dovute al mutuante nel caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, come pure la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Ciò vale nella misura in cui il consumatore deciderà, alla luce di tali due tipi di elementi, se intende vincolarsi contrattualmente a un professionista mediante l’adesione alle condizioni predisposte preventivamente da quest’ultimo v., per analogia, sentenze RWE Vertrieb, -92/11, EU C 2013 180, punto 44 Kásler e Káslerné Rábai, -26/13, EU C 2014 282, punti 70 e 73, nonché Matei, -143/13, EU C 2015 127, punto 74 . 42 Nella fattispecie, benché il giudice del rinvio consideri che il testo della clausola di cui al procedimento principale è chiaro e preciso, egli rileva allo stesso tempo che l’espressione riprendere una qualunque attività retribuita o meno , che figura in tale clausola, può essere intesa in diversi modi. Oltre all’interpretazione suggerita dalla CNP Assurances, secondo cui tale espressione consente anche agli assicurati che non esercitano un’attività retribuita nel momento in cui sopravviene un infortunio o una malattia di essere considerati in stato di inabilità totale al lavoro, non si può escludere, come illustrato al punto 24 della presente sentenza e come hanno osservato il governo francese e la Commissione europea all’udienza, che tale espressione possa essere interpretata nel senso che non consente ad una persona, che sia in grado di esercitare una qualsiasi attività, di beneficiare della presa a carico delle rate che essa deve alla propria controparte contrattuale a titolo della garanzia invalidità. 43 Al pari della Commissione, occorre rilevare che non si può escludere nella specie che, anche se la clausola è redatta in modo grammaticalmente corretto – cosa che spetta al giudice del rinvio valutare – la portata di tale clausola non sia stata compresa dal consumatore. 44 Infatti, tale istituzione osserva che il contratto di assicurazione è stato concluso al fine di tutelare il consumatore dalle conseguenze che deriverebbero dalla sua impossibilità di far fronte al pagamento delle rate mensili dei suoi mutui. Pertanto, quest’ultimo poteva aspettarsi che la nozione di attività retribuita o meno , contenuta nel contratto di assicurazione e inclusa nella definizione di inabilità totale al lavoro, corrispondesse ad un’attività professionale che può, almeno potenzialmente, essere oggetto di una retribuzione sufficiente affinché egli possa onorare le rate mensili dei suoi mutui. 45 Come è emerso dalle discussioni svoltesi in udienza, i dubbi relativi alla mancanza di chiarezza della clausola di cui al procedimento principale sono rafforzati dall’estrema ampiezza e vaghezza dell’espressione attività retribuita o meno impiegata in tale clausola. Infatti, come sottolinea la Commissione, il termine attività può comprendere qualsiasi operazione o attività umana realizzata al fine di conseguire uno scopo preciso. 46 Nel caso di specie, come rileva il governo francese nelle sue osservazioni scritte, il consumatore non ha necessariamente preso coscienza, al momento della conclusione del contratto di cui al procedimento principale, della circostanza che la nozione d’ inabilità totale al lavoro , ai sensi di quest’ultimo, non corrispondeva a quella di inabilità permanente parziale ai sensi del diritto previdenziale francese. 47 Pertanto, per quanto riguarda le peculiarità di una clausola contrattuale, come quella di cui al procedimento principale, spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerato l’insieme degli elementi di fatto pertinenti, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dall’assicuratore nell’ambito della negoziazione di un contratto di assicurazione nonché, più in generale, dell’insieme contrattuale, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto potesse non soltanto conoscere l’esistenza della differenza tra la nozione di inabilità totale al lavoro , ai sensi del contratto di cui al procedimento principale, e quella di inabilità permanente parziale , ai sensi del diritto previdenziale nazionale, ma anche valutare le conseguenze economiche, per esso potenzialmente significative, della limitazione della garanzia contenuta nella polizza assicurativa conformemente alle esigenze derivanti dalla giurisprudenza ricordata al punto 41 di questa sentenza. 48 In tale contesto, potrebbe essere altresì pertinente la circostanza che il contratto di cui al procedimento principale si inserisce in un insieme contrattuale più vasto ed è connesso ai contratti di mutuo. Infatti, non si può pretendere dal consumatore, al momento della stipulazione di contratti connessi, la stessa vigilanza circa l’estensione dei rischi coperti da tale contratto di assicurazione che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato separatamente il suddetto contratto e i contratti di mutuo. 49 Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenisse alla conclusione che una clausola, come quella di cui al procedimento principale, non rientra nell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 5 di tale direttiva, se la formulazione di una clausola contrattuale non è chiara, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. 50 Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola stipulata in un contratto di assicurazione e intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, rientra nell’ambito dell’eccezione contenuta in questa disposizione solo nei limiti in cui il giudice del rinvio constati – da un lato che, tenuto conto della natura, dell’economia generale e delle stipulazioni dell’insieme contrattuale di cui la clausola fa parte nonché del suo contesto giuridico e fattuale, tale clausola fissa un elemento essenziale del suddetto insieme che, in quanto tale, caratterizza quest’ultimo e, – dall’altro, che detta clausola è redatta in modo chiaro e comprensibile, vale a dire che essa è non soltanto intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola stipulata in un contratto di assicurazione e intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario rientra nell’ambito dell’eccezione contenuta in questa disposizione solo nei limiti in cui il giudice del rinvio constati – da un lato che, tenuto conto della natura, dell’economia generale e delle stipulazioni dell’insieme contrattuale di cui la clausola fa parte nonché del suo contesto giuridico e fattuale, tale clausola fissa un elemento essenziale del suddetto insieme che, in quanto tale, caratterizza quest’ultimo e, – dall’altro, che detta clausola è redatta in modo chiaro e comprensibile, vale a dire che essa è non soltanto intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. fonte www.curia.europa.eu