Il divieto di cumulo si applica indipendentemente dall’origine dei redditi percepiti

Il prelievo di tali contributi è incompatibile sia con il divieto del cumulo della legislazione in materia di previdenza sociale regolamento n. 1408/1971 sia con la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia nella causa C-623/13 del 26 febbraio 2015. La vicenda. La fattispecie riguarda due contributi sociali francesi il contributo sociale generalizzato – CSG – e il contributo per il rimborso del debito sociale – CRDS . La questione riguarda un cittadino olandese residente in Francia che per gli anni dal 1997 al 2004 ha dichiarato in Francia redditi di fonte olandese composti da stipendi, redditi da beni mobiliari, utili industriali e commerciali nonché rendite vitalizie a titolo oneroso versate da due società di assicurazioni olandesi. L’amministrazione tributaria francese ha ritenuto che le rendite vitalizie a titolo oneroso percepite da tale cittadino olandese costituissero redditi patrimoniali e ha assoggettato l’interessato, a motivo di tali redditi, al CSG, al CRDS, al prelievo sociale del 2% nonché alla contribuzione integrativa dello 0,3% di tale prelievo. Il divieto di cumulo si applica indipendentemente dall’origine dei redditi? Il cittadino olandese ha, quindi, presentato reclami vertenti sulla fondatezza di dette imposizioni, sostenendo che l’obbligo che era stato posto a suo carico di versare contributi, a motivo degli stessi redditi, a due regimi previdenziali distinti era contrario al principio dell’unicità della legislazione sociale applicabile in forza dell’art. 13 del regolamento n. 1408/1971, dato che tali redditi erano già stati oggetto di prelievi della stessa natura in Olanda. A seguito del rigetto sia di tali reclami sia dei ricorsi successivamente presentati dinanzi ai Tribunali amministrativi francesi, il cittadino olandese ha impugnato le sentenze dinanzi alla Corte di appello, che lo ha esentato dai contributi relativi alle rendite vitalizie percepite ritenendo che l’assoggettamento delle rendite vitalizie ai tributi controversi violasse il principio della libera circolazione dei lavoratori istituito dall’art. 39 CE. La questione. Nel successivo grado di giudizio il Consiglio di Stato chiede alla Corte di Giustizia se i due contributi sociali francesi il contributo sociale generalizzato – CSG – e il contributo per il rimborso del debito sociale – CRDS potessero essere prelevati sui redditi da lavoro e sostitutivi che comprendono i salari, le pensioni e i sussidi di disoccupazione di lavoratori che, ancorché residenti in Francia, erano sottoposti alla legislazione di previdenza sociale di un altro Stato membro, generalmente perché essi esercitavano un’attività professionale in quest’ultimo Stato. In sostanza, il Giudice del rinvio chiede se taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame nel procedimento principale, che partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’art. 4 del reg. n. 1408/1971 e rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento, benché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, a prescindere dall’esercizio da parte di questi ultimi di un’attività professionale. Il quadro normativo. Ai fini di una maggiore comprensione della fattispecie occorre ricordare che il Regolamento CEE n. 1408/1971 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità nella sua versione modificata dal regolamento n. 118/1997 e dal regolamento n. 1992/2006 si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 13 di tale disciplina, le persone per cui è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Tuttavia, si precisa che la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Inoltre, la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Il divieto di cumulo si applica indipendentemente dall’origine dei redditi percepiti. Nella sentenza in commento la Corte ha rilevato che l’elemento determinante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/1971 risiede nel rapporto, diretto e sufficientemente rilevante, che deve intercorrere tra la disposizione di cui trattasi e le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’art. 4 del regolamento n. 1408/1971. Dunque, la circostanza che un prelievo sia qualificato come imposta da una legislazione nazionale non esclude che, alla luce del regolamento n. 1408/1971, lo stesso prelievo possa essere considerato rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento. Questa conclusione rimane ferma anche qualora il prelievo considerato sia in parte destinato a ripianare un disavanzo del regime previdenziale causato dal finanziamento di prestazioni erogate in passato, o nell’ipotesi in cui detto prelievo non sia volto a sostituirsi a contributi sociali preesistenti. Allo stesso modo, l’esistenza o l’assenza di contropartite in termini di prestazioni è irrilevante ai fini dell’applicazione del suddetto regolamento, in quanto il criterio determinante è quello della destinazione specifica di un contributo al finanziamento di un regime previdenziale di uno Stato membro. L’applicazione del regolamento n. 1408/1971 non è subordinata all’esercizio di un’attività professionale. In caso di prelievi che non colpiscono redditi da lavoro e sostitutivi dei lavoratori, ma basati sui redditi patrimoniali, è incontestato che il prodotto di tali prelievi sia destinato direttamente e specificamente al finanziamento di alcuni settori della previdenza sociale in Francia o al ripianamento delle perdite di questi ultimi. Di conseguenza, deve riconoscersi che tali prelievi presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’art. 4 del regolamento n. 1408/1971, e ciò indipendentemente dall’assenza di correlazione tra i redditi patrimoniali dei soggetti passivi e l’esercizio di un’attività professionale da parte di questi ultimi. Pertanto, l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/1971 non è subordinata all’esercizio di un’attività professionale. Secondo molte pronunce della giurisprudenza comunitaria, infatti, l’esistenza di un rapporto di lavoro è irrilevante ai fini dell’applicazione del suddetto regolamento giacché l’elemento determinante a tale riguardo è il fatto che una persona sia assicurata, in via obbligatoria o facoltativa, contro uno o più rischi nell’ambito di un regime previdenziale generale o speciale menzionato all’art. 1, lett. a , dello stesso regolamento. Il principio di unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale. Tale conclusione è conforme ai principi cui è ispirato il regolamento n. 1408/1971, il quale è volto allo scopo di assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione accogliendo il principio della parità di trattamento degli stessi in relazione alle diverse legislazioni nazionali. A tal fine in tale regolamento è previsto un sistema di coordinamento di norme di conflitto volto a privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti. In particolare, l’art. 13, par. 1 dispone che le persone alle quali è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, circostanza che esclude, pertanto, qualsiasi possibilità di applicare congiuntamente, per uno stesso periodo, varie legislazioni nazionali. Quindi, l’applicazione delle disposizioni del reg. n. 1408/1971 non può essere limitata ai redditi che le suddette persone traggono dai loro rapporti di lavoro, a meno di non creare disparità nell’applicazione dell’art. 13 in funzione dell’origine dei redditi da esse percepiti. In conclusione. La Corte dichiara, dunque, che il divieto di cumulo previsto dal regolamento non è subordinato all’esercizio di un’attività professionale e si applica quindi indipendentemente dall’origine dei redditi percepiti dalla persona interessata. Pertanto, taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al procedimento principale, presentano, quando partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’art. 4 del regolamento n. 1408/1971.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 26 febbraio 2015, causa C-623/13 * Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento CEE n. 1408/71 – Articolo 4 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prelievi sui redditi patrimoniali – Contributo sociale generalizzato – Contributo per il rimborso del debito sociale – Prelievo sociale – Contribuzione integrativa del prelievo sociale – Partecipazione al finanziamento di regimi previdenziali obbligatori – Rapporto diretto e sufficientemente rilevante con alcuni settori della previdenza sociale Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento CE n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 GU 1997, L 28, pag. 1 , come modificato dal regolamento CE n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 GU L 209, pag. 1 in prosieguo il regolamento n. 1408/71 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ministre de l’Économie et des Finances e il sig. de Ruyter in merito al pagamento di vari contributi sociali per gli anni dal 1997 al 2004 e vertente su rendite vitalizie a titolo oneroso di fonte olandese. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 L’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato Campo d’applicazione ratione materiae” , è formulato come segue 1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti a le prestazioni di malattia e di maternità b le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno c le prestazioni di vecchiaia d le prestazioni ai superstiti e le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali f gli assegni in caso di morte g le prestazioni di disoccupazione h le prestazioni familiari. 2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1 . 4 Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo. 2. Con riserva degli articoli da 14 a 17 a la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro b la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro . Il diritto francese 5 In forza dell’articolo L. 136‑6 del codice di previdenza sociale, nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia ai sensi dell’articolo 4 B del codice generale delle imposte sono assoggettate a un contributo sui redditi patrimoniali basato sull’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito, in particolare, sui redditi da beni immobili, sulle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso e sui redditi da beni mobiliari. 6 Secondo l’articolo 1600‑0 C del codice generale delle imposte, che figura tra le disposizioni di tale codice dedicate al [c]ontributo sociale generalizzato percepito a favore della Cassa nazionale degli assegni familiari, del fondo di solidarietà per la vecchiaia e dei regimi obbligatori di assicurazione per malattia in prosieguo il CSG , nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia ai sensi dell’articolo 4 B, come previsto all’articolo L. 136‑6 del codice di previdenza sociale, sono assoggettate a un contributo sui redditi patrimoniali basato sull’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito, in particolare, sui redditi da beni immobili, sulle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso e sui redditi da beni mobiliari. 7 In forza degli articoli 1600‑0 G e 1600‑0 H del codice generale delle imposte, nella loro versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, tali persone sono altresì assoggettate a un contributo per il rimborso del debito sociale in prosieguo il CRDS , basato sugli stessi redditi. 8 Secondo l’articolo 1600‑0 F bis del codice generale delle imposte, nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dette persone sono, inoltre, soggette a un prelievo sociale del 2% sui medesimi redditi nonché, dal 1° luglio 2004, conformemente all’articolo L. 14‑10‑4 del codice degli interventi sociali e della famiglia, a una contribuzione integrativa dello 0,3%. Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Il sig. de Ruyter, cittadino olandese residente in Francia, è impiegato presso la Vermeer Verenigde Bedrijven BV, società olandese. 10 Per gli anni dal 1997 al 2004, il sig. de Ruyter ha dichiarato in Francia redditi di fonte olandese composti da stipendi, da redditi da beni mobiliari, da utili industriali e commerciali nonché da rendite vitalizie a titolo oneroso versate da due società di assicurazioni olandesi. 11 L’amministrazione tributaria francese ha ritenuto che le rendite vitalizie a titolo oneroso percepite dal sig. de Ruyter costituissero redditi patrimoniali e ha assoggettato l’interessato, a motivo di tali redditi, al CSG, al CRDS, al prelievo sociale del 2% nonché alla contribuzione integrativa dello 0,3% di tale prelievo. 12 Il sig. de Ruyter ha presentato dinanzi a tale amministrazione reclami vertenti sulla fondatezza di dette imposizioni, sostenendo che l’obbligo che era stato posto a suo carico di versare contributi, a motivo degli stessi redditi, a due regimi previdenziali distinti era contrario al principio dell’unicità della legislazione sociale applicabile in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, dato che tali redditi erano già stati oggetto di prelievi della stessa natura nei Paesi Bassi. A seguito del rigetto sia di tali reclami sia dei ricorsi successivamente presentati dinanzi ai tribunali amministrativi di Marsiglia e di Nîmes, il sig. de Ruyter ha impugnato le sentenze rese da detti tribunali dinanzi alla cour administrative d’appel de Marseille. 13 Con sentenze del 15 ottobre 2009 e del 1° luglio 2010, la cour administrative d’appel de Marseille ha esentato il sig. de Ruyter dai contributi relativi alle rendite vitalizie percepite, rispettivamente, per gli anni dal 1997 al 2000 e dal 2001 al 2004, ritenendo che l’assoggettamento delle rendite vitalizie ai tributi controversi violasse il principio della libera circolazione dei lavoratori istituito dall’articolo 39 CE. 14 Il ministro del bilancio, dei conti pubblici, della funzione pubblica e della riforma dello Stato ha proposto ricorso per cassazione contro tali sentenze dinanzi al Conseil d’État. 15 Con una sentenza del 17 luglio 2013, il Conseil d’État ha annullato parzialmente la sentenza della cour administrative d’appel de Marseille del 15 ottobre 2009 e totalmente la sentenza di detto giudice del 1° luglio 2010. Esso ha considerato che la sola circostanza che le rendite vitalizie di cui trattasi fossero state oggetto di un’imposizione nei Paesi Bassi della stessa natura di quelle alle quali esse sono state soggette in Francia non fosse sufficiente a configurare una violazione della libera circolazione dei lavoratori, giacché il Trattato CE, allora applicabile, non prescriveva criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri in relazione a doppie imposizioni all’interno dell’Unione europea. 16 Il Conseil d’État ha deciso di dirimere nel merito i due procedimenti di cui era investito e, dal momento che il sig. de Ruyter sosteneva che i prelievi di cui trattasi nel procedimento principale erano contrari all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, ha ritenuto, al fine di valutare la portata del principio dell’unicità della legislazione posto da tale articolo, che si dovesse stabilire se detti prelievi presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori della previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 e rientrino così nel suo ambito di applicazione. 17 A tale riguardo, il Conseil d’État ha constatato che, da un lato, detti prelievi partecipano al finanziamento di regimi francesi previdenziali obbligatori. 18 Dall’altro lato, e a differenza delle situazioni che hanno dato luogo alle sentenze Commissione/Francia -34/98, EU C 2000 84 e Commissione/Francia -169/98, EU C 2000 85 , il Conseil d’État ha rilevato che i prelievi di cui trattasi nel procedimento principale non colpiscono redditi da lavoro e sostitutivi, sostituendosi così in parte ai contributi previdenziali, ma sono basati unicamente sui redditi patrimoniali del contribuente interessato, indipendentemente dall’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività professionale. 19 Il Conseil d’État ha parimenti rilevato che detti prelievi non hanno alcun nesso con l’acquisizione di un diritto ad una prestazione o ad un vantaggio erogati da un regime previdenziale e, per tale motivo, sono considerati come aventi natura di imposte e non come contributi previdenziali ai sensi delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali. 20 In tali circostanze, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se i prelievi fiscali sui redditi patrimoniali, quali il CSG sui redditi patrimoniali, il CRDS basato sugli stessi redditi, il prelievo sociale del 2% e la contribuzione integrativa di tale prelievo, presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati nell’articolo 4 del regolamento [n. 1408/71], e rientrino pertanto nell’ambito di applicazione di tale regolamento per il solo fatto di contribuire al finanziamento dei regimi francesi previdenziali obbligatori . Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame nel procedimento principale, che partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 e rientrino quindi nell’ambito di applicazione di tale regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di un’attività professionale. 22 Al fine di rispondere a tale questione, si deve ricordare che l’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 fissa la sfera di applicazione delle disposizioni di detto regolamento con termini dai quali risulta che sono sottoposti all’applicazione delle norme del diritto dell’Unione i regimi di previdenza sociale nel loro complesso sentenze Jansen, 104/76, EU C 1977 72, punto 7, nonché Rheinhold & amp Mahla, -327/92, EU C 1995 144, punto 15 . 23 La Corte ha precisato che l’elemento determinante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71 risiede nel rapporto, diretto e sufficientemente rilevante, che deve intercorrere tra la disposizione di cui trattasi e le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 sentenze Rheinhold & amp Mahla, EU C 1995 144, punto 23 Commissione/Francia, EU C 2000 84, punto 35, e Commissione/Francia, EU C 2000 85, punto 33 . 24 La circostanza che un prelievo sia qualificato come imposta da una legislazione nazionale non esclude che, alla luce del regolamento n. 1408/71, lo stesso prelievo possa essere considerato rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento sentenze Commissione/Francia, EU C 2000 84, punto 34, e Commissione/Francia, EU C 2000 85, punto 32 . 25 Tale constatazione non può neanche essere invalidata né dalla circostanza che il prelievo considerato sia in parte destinato a ripianare un disavanzo del regime previdenziale causato dal finanziamento di prestazioni erogate in passato sentenza Commissione/Francia, EU C 2000 84, punto 39 né tantomeno, come rilevato altresì dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, dalla circostanza che detto prelievo non sia volto a sostituirsi a contributi sociali preesistenti. 26 Allo stesso modo, l’esistenza o l’assenza di contropartite in termini di prestazioni è irrilevante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, poiché il criterio determinante è quello della destinazione specifica di un contributo al finanziamento di un regime previdenziale di uno Stato membro v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, EU C 2000 84, punti 39 e 40, nonché Commissione/Francia, EU C 2000 85, punti 37 e 38 . 27 Così, in cause in cui erano in esame prelievi fiscali praticati dall’amministrazione tributaria francese su redditi da lavoro e sostitutivi percepiti da lavoratori subordinati e autonomi residenti in Francia, che rientravano nella competenza in materia fiscale della Repubblica francese pur lavorando in un altro Stato membro, la Corte ha constatato che tali prelievi erano destinati specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale in Francia e ne ha dedotto che presentavano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 sentenze Commissione/Francia, EU C 2000 84, punti 36 e 37, nonché Commissione/Francia, EU C 2000 85, punti 34 e 35 . 28 Si deve trarre la stessa conclusione riguardo ai prelievi di cui trattasi nel procedimento principale che non colpiscono redditi da lavoro e sostitutivi dei lavoratori, ma che sono basati sui redditi patrimoniali, giacché è incontestato che il prodotto di tali prelievi è destinato direttamente e specificamente al finanziamento di alcuni settori della previdenza sociale in Francia o al ripianamento delle perdite di questi ultimi. 29 Detti prelievi presentano quindi un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, indipendentemente dall’assenza di correlazione tra i redditi patrimoniali dei soggetti passivi e l’esercizio di un’attività professionale da parte di questi ultimi. 30 A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 non è subordinata all’esercizio di un’attività professionale. 31 Da una giurisprudenza costante risulta, infatti, che l’esistenza di un rapporto di lavoro è irrilevante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, in quanto l’elemento determinante a tale riguardo è il fatto che una persona sia assicurata, in via obbligatoria o facoltativa, contro uno o più rischi nell’ambito di un regime previdenziale generale o speciale menzionato all’articolo 1, lettera a , di detto regolamento v., in tal senso, sentenze Martínez Sala, -85/96, EU C 1998 217, punto 36, e Borger, -516/09, EU C 2011 136, punti 26 e 28 . 32 Inoltre, la nozione di legislazione ai sensi dell’articolo 1, lettera j , del regolamento n. 1408/71 si caratterizza per il suo contenuto ampio, che comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adottati dagli Stati membri, e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia sentenza Bozzone, 87/76, EU C 1977 60, punto 10 . 33 Tale interpretazione è, peraltro, avvalorata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1408/71 nonché dai principi sui quali esso si fonda. 34 Il regolamento n. 1408/71, infatti, al fine di assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione accogliendo il principio della parità di trattamento degli stessi in relazione alle diverse legislazioni nazionali, ha istituito, al suo titolo II, un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione v., in tal senso, sentenze Derouin, -103/06, EU C 2008 185, punto 20, e Tomaszewska, -440/09, EU C 2011 114, punti 25 e 28 . 35 La completezza di tale sistema di norme di conflitto ha l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti sentenze Luijten, 60/85, EU C 1986 307, punto 14, e Somova, -103/13, EU C 2014 2334, punto 54 . 36 A tale riguardo, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che le persone alle quali è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, circostanza che esclude, pertanto, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 14 quater e 14 septies, qualsiasi possibilità di applicare congiuntamente, per uno stesso periodo, varie legislazioni nazionali v., in tal senso, sentenza Perenboom, 102/76, EU C 1977 71, punto 11 . 37 Tale principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale mira ad evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più normative nazionali e ad eliminare le disparità di trattamento che, per le persone che si spostano all’interno dell’Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, EU C 2000 84, punto 46 Commissione/Francia, EU C 2000 85, punto 43, e Allard, -249/04, EU C 2005 329, punto 28 . 38 Da quanto precede deriva che l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 non può essere limitata ai redditi che le suddette persone traggono dai loro rapporti di lavoro, a meno di non creare disparità nell’applicazione dell’articolo 13 di tale regolamento in funzione dell’origine dei redditi da esse percepiti. 39 Infatti, obbligare coloro che, tra i residenti di uno Stato membro, sono iscritti alla previdenza sociale di un altro Stato membro a finanziare, inoltre, anche se solo parzialmente, la previdenza sociale dello Stato di residenza creerebbe così una disparità di trattamento in relazione all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, dato che tutti gli altri residenti di tale ultimo Stato sono tenuti unicamente a contribuire al regime previdenziale dello stesso v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, EU C 2000 84, punti da 45 a 48, e Commissione/Francia, EU C 2000 85, punti da 42 a 45 . 40 Nel presente caso, dato che il sig. de Ruyter, in quanto lavoratore migrante, è soggetto alla previdenza sociale nello Stato membro di impiego, ossia nei Paesi Bassi, e che non rientra in nessuna delle eccezioni previste agli articoli 14 quater e 14 septies del regolamento n. 1408/71, che autorizzano il cumulo di più legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale, non può essere sottoposto dallo Stato membro di residenza, in relazione sia ai redditi derivanti da un rapporto di lavoro sia a quelli risultanti dal suo patrimonio, a disposizioni legislative che istituiscono prelievi che presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71. 41 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, in virtù del principio dell’unicità della legislazione applicabile, stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, tali constatazioni non possono essere rimesse in discussione dal fatto che i redditi patrimoniali del sig. de Ruyter non sarebbero stati ancora oggetto di imposizione in forma di contributi previdenziali nello Stato membro d’impiego. 42 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al procedimento principale, presentano, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 e rientrano quindi nell’ambito di applicazione di tale regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attività professionale. Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara Il regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento CE n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento CE n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al procedimento principale, presentano, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 di tale regolamento n. 1408/71, e rientrano quindi nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attività professionale. fonte www.curia.europa.eu