È legittimo non calcolare ai fini della pensione di vecchiaia i periodi di formazione svolti prima dei 18 anni

Tale disciplina è conforme al diritto comunitario se risulta oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia nella causa C-529/13 del 21 gennaio 2014. La vicenda. La fattispecie riguarda un cittadino austriaco che ha prestato servizio come professore e come funzionario statale. Ai fini del calcolo dei propri diritti relativi alla pensione, sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo solo i periodi di formazione e di attività professionale svolti successivamente al compimento del diciottesimo anno di età. Di conseguenza, 3 anni di studi non sono stati contabilizzati. Il cittadino ha quindi chiesto che si tenesse conto di tale periodo o che esso potesse essere riscattato mediante il versamento di un contributo speciale. In seguito al rigetto della domanda da parte del provveditorato agli studi, nel successivo ricorso innanzi al Tribunale costituzionale, tale Corte – pur declinando la propria competenza a favore del giudice del rinvio - ha ritenuto compatibile con il principio costituzionale della parità di trattamento che alcune delle norme applicabili al riconoscimento di periodi di formazione precedenti all’entrata in servizio nel calcolo dell’importo delle pensioni di vecchiaia si scostino da quelle applicabili al riconoscimento di tali periodi ai fini della determinazione dell’importo del trattamento dei funzionari. La questione c’è discriminazione in base all’età? La Corte di Giustizia amministrativa ha quindi ritenuto di dover sottoporre alla Corte di Giustizia Europea la questione relativa alla sussistenza o meno di una discriminazione basta sull’età nel caso in cui periodi di studio svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore vengano computati come anzianità pensionistica pregressa, solamente laddove siano successivi al compimento del diciottesimo anno di età da parte del dipendente pubblico ed essendo l’anzianità pensionistica pregressa rilevante non solo per il diritto alla pensione, ma anche ai fini dell’importo della stessa. Il quadro normativo. Al fine di comprendere la questione al centro della controversia in esame giova ricordare che l’art. 1, direttiva 2000/78 è finalizzata a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro per rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. La direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, inclusi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione. Disparità di trattamento ammessa solo se giustificata. Per quanto concerne il caso discusso dalla Corte, occorre evidenziare che l’art. 6 della stessa direttiva consente agli Stati membri di prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità possono contemplare la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione. Gli Stati membri possono altresì stabilire che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso. La pensione è una retribuzione a tutti gli effetti. La Corte ricorda innanzitutto che l’importo della pensione di vecchiaia dipende dai periodi di servizio e dai periodi assimilabili nonché dal trattamento che percepiva il funzionario. La pensione di vecchiaia costituisce un pagamento futuro in contanti, versato dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, quale diretta conseguenza del rapporto di lavoro di questi ultimi. Tale pensione, infatti, è considerata, secondo il diritto naturale”, come una retribuzione che continua ad essere corrisposta nel contesto di un rapporto di servizio che prosegue successivamente all’ammissione del funzionario al beneficio delle prestazioni pensionistiche. Detta pensione costituisce, a tale titolo, una retribuzione ai sensi dell’art. 157, par. 2, TFUE. Pertanto, escludendo, ai fini del calcolo pensionistico, una parte dei funzionari dal beneficio della considerazione dei periodi di formazione svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, si inciderebbe sulle condizioni di retribuzione di tali funzionari, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c , direttiva 2000/78. Quest’ultima, pertanto, si applica ad una situazione come quella oggetto della causa principale. Sussiste una disparità di trattamento in ragione dell’età. La Corte inoltre osserva come debba essere presa in considerazione la durata di un ciclo di studi completo svolto dal funzionario in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore, in un’accademia o in un istituto di insegnamento parificato purché la durata minima di scolarità non sia stata superata. Tuttavia, tale considerazione è limitata ai periodi che il funzionario ha svolto dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale favorisce le persone che terminano o intraprendono tale ciclo di studi dopo il compimento del diciottesimo anno di età in quanto solo queste persone beneficeranno della considerazione dei periodi di scolarità svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore precedentemente alla loro entrata in servizio. Si determina quindi una differenza di trattamento tra gli individui in funzione dell’età alla quale hanno concluso la loro formazione scolastica. Tale criterio comporta una differenza di trattamento tra due individui che abbiano svolto i medesimi studi, e questo esclusivamente in ragione delle loro rispettive età. Una disposizione siffatta determina, pertanto, una differenza di trattamento fondata direttamente sul criterio dell’età ai sensi dell’articolo 2, par. 1 e 2, lettera a , della direttiva 2000/78. Tale discriminazione è giustificata? La considerazione dei periodi precedenti l’entrata in servizio del funzionario svolti da questi al di fuori del rapporto di lavoro costituisce una norma di deroga, introdotta per non sfavorire, in termini di acquisizione di diritti relativi alla pensione, i funzionari che abbiano svolto, precedentemente alla loro entrata in servizio, una formazione superiore rispetto a quelli la cui assunzione non è assoggettata ad alcuna condizione di formazione particolare e che hanno potuto, conseguentemente, entrare in servizio dall’età di diciotto anni. In tal senso, le norme del regime pensionistico dei funzionari sarebbero concepite in modo tale che la carriera complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia risalga sino all’età minima richiesta per entrare al servizio dello Stato. Quindi, l’esclusione della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età sarebbe giustificata dal fatto che l’interessato non ha esercitato, durante tali periodi, alcuna attività retribuita che dia luogo al versamento di contributi al regime pensionistico. In quanto il perseguimento di una tale finalità consente di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento per tutte le persone di un dato settore e in relazione ad un elemento essenziale del loro rapporto di lavoro, quale il momento del pensionamento, tale finalità può costituire una finalità legittima della politica di occupazione. In conclusione legittimo non computare i periodi di formazione da minorenne. Secondo la Corte pertanto è legittima e conforme al diritto comunitario una normativa nazionale che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 21 gennaio 2015, causa C-529/13 * Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a , e 6, paragrafi 1 e 2 – Differenza di trattamento fondata sull’età – Funzione pubblica – Regime pensionistico – Normativa nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in prosieguo la Carta , nonché degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a , e 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro GU L 303, pag. 16 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Felber e la Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur Ministro federale dell’Insegnamento, dell’Arte e della Cultura in prosieguo la Bundesministerin in merito al rifiuto di quest’ultima di tener conto dei periodi di studio precedenti all’entrata in servizio del sig. Felber ai fini del calcolo dei suoi diritti relativi alla pensione. Contesto normativo La direttiva 2000/78 3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento . 4 L’articolo 2 di tale direttiva recita 1. Ai fini della presente direttiva, per principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1 a sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga . 5 L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, intitolato Campo d’applicazione , enuncia quanto segue 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene c all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione 3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale . 6 L’articolo 6 della stessa direttiva è formulato nel modo seguente 1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare a la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi b la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione. 2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso . 7 L’articolo 7 della direttiva 2000/78, rubricato Azione positiva e misure specifiche , prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 . Il diritto austriaco 8 Gli articoli 53, 54 e 56 della legge federale relativa ai diritti a pensione dei funzionari federali, dei loro superstiti e dei loro familiari legge relativa alle pensioni del 1965 [Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen Pensionsgesetz 1965 ], del 18 novembre 1965 BGBl., 340/1965, in prosieguo la PG 1965 , nella loro versione vigente all’epoca dei fatti di cui alla controversia principale, erano formulati come segue Periodi precedenti all’entrata in servizio da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione Articolo 53 1 I periodi assimilabili sono quelli elencati ai paragrafi da 2 a 4 laddove siano precedenti al dies a quo di decorrenza del periodo di servizio federale rilevante ai fini della pensione. Tali periodi sono contabilizzati mediante imputazione. 2 Sono contabilizzati i seguenti periodi h la durata di un ciclo di studi completo svolto in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore, in un’accademia o in un istituto di insegnamento parificato purché la durata minima di scolarità non sia stata superata, Esclusione della considerazione e rinuncia Articolo 54 2 Non sono presi i considerazione i seguenti periodi contabilizzati a i periodi che il funzionario ha svolto prima del compimento del diciottesimo anno di età Contributo pensionistico speciale Articolo 56 1 Il funzionario deve versare un contributo pensionistico speciale ove il Bund non percepisce, per i periodi assimilabili presi in considerazione, un importo detto di trasferimento conformemente alle norme di diritto previdenziale . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 Il sig. Felber, nato nel 1956, presta servizio come professore ed è funzionario al servizio del Bund Stato federale dal 1991. 10 Ai fini del calcolo dei propri diritti relativi alla pensione, i periodi assimilabili precedenti all’entrata al servizio nell’amministrazione sono stati determinati con decisione adottata nel corso del 1992. Sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo dei diritti relativi alla pensione del sig. Felber solo i periodi di formazione e di attività professionale svolti successivamente al compimento del diciottesimo anno di età. Di conseguenza, il periodo di formazione da quest’ultimo svolto precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età, nella specie tre anni di studi, non è stato contabilizzato. Fondandosi sulla sentenza Hütter -88/08, EU C 2009 381 , il sig. Felber ha chiesto che si tenesse conto di tale periodo o che esso potesse essere riscattato mediante il versamento di un contributo speciale. 11 Con provvedimento del 25 novembre 2010, il Landesschulrat für Salzburg provveditorato agli studi per il Land di Salisburgo ha respinto la sua domanda, in base al rilievo che l’articolo 54, paragrafo 2, lettera a , del PG 1965 non autorizza la considerazione dei periodi di formazione svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei funzionari che, come il sig. Felber, ricadono nella previsione di cui all’articolo 88, paragrafo 1, del PG 1965 in quanto sono stati assunti precedentemente al 1º maggio 1995. Il sig. Felber ha proposto opposizione a tale decisione del Landesschulrat für Salzburg dinanzi alla Bundesministerin, che però ha respinto la sua opposizione con decisione del 1º dicembre 2011. 12 Il sig. Felber ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verfassungsgerichtshof Tribunale costituzionale , che ha declinato la propria competenza, con decisione del 5 marzo 2012, a favore del giudice del rinvio. Il Verfassungsgerichtshof, tuttavia, ha ritenuto compatibile con il principio costituzionale della parità di trattamento che alcune delle norme applicabili al riconoscimento di periodi di formazione precedenti all’entrata in servizio nel calcolo dell’importo delle pensioni di vecchiaia si scostino da quelle applicabili al riconoscimento di tali periodi ai fini della determinazione dell’importo del trattamento dei funzionari. 13 Secondo il giudice del rinvio, la sentenza Hütter EU C 2009 381 impone che si proceda ad un nuovo calcolo non discriminatorio dei periodi di attività professionale e dei periodi di formazione svolti dall’agente interessato precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età. Detto giudice, pertanto, si chiede se occorra procedere a tale nuovo calcolo non discriminatorio non solo per i diritti relativi alla retribuzione, bensì parimenti per quelli relativi alla pensione. 14 Alla luce di quanto sopra, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti 1 Se – fatti salvi innanzitutto l’articolo 52, paragrafo 1, della [Carta] e l’articolo 6, della direttiva [2000/78] – sussista una discriminazione diretta basata sull’età ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta nonché dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a , di [detta] direttiva, qualora i periodi di studio svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore vengano computati come anzianità pensionistica pregressa, solamente laddove siano successivi al compimento del diciottesimo anno di età da parte del dipendente pubblico ed essendo l’anzianità pensionistica pregressa sopra menzionata rilevante non solo per il conseguimento del diritto alla pensione, ma anche ai fini dell’importo della stessa e la suddetta pensione pensione complessiva , in base al diritto nazionale, venga considerata come il mantenimento di una retribuzione nell’ambito di un rapporto di servizio di diritto pubblico che permane anche dopo il pensionamento del dipendente pubblico. 2 In caso di risposta affermativa, se un dipendente pubblico – in mancanza di una giustificazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dell’articolo 6 della direttiva [2000/78] si veda, a tal proposito, la successiva terza questione – possa invocare un’applicazione diretta dell’articolo 21 della Carta e dell’articolo 2 della direttiva [2000/78] in un procedimento riguardante la domanda di riconoscimento dell’anzianità pensionistica pregressa anche nel caso in cui, al momento della domanda, non si trovi ancora in pensione e, in particolare in base al diritto nazionale – ove il regime normativo sia immutato al momento del suo pensionamento –, in un procedimento per la determinazione dell’importo della pensione o nell’ipotesi di nuova domanda di riconoscimento dei suddetti periodi possa essergli opposto il passaggio in giudicato della decisione di rigetto di siffatta domanda. 3 In caso di risposta affermativa, se la disparità di trattamento in questione, alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2000/78] a sia giustificata, ove finalizzata a garantire, anche a persone la cui data di nascita è successiva alla data di inizio della scuola nell’anno di avvio della carriera scolastica, oltre che a persone che frequentano un tipo di scuola secondaria avente un grado superiore prolungato e che per questo devono frequentare la scuola oltre il diciottesimo anno di età per portare a compimento i loro studi, pari condizioni rispetto alle persone che concludono la scuola secondaria di grado inferiore o superiore già prima del compimento del loro diciottesimo anno di età, anche laddove la possibilità di computare i periodi di frequenza scolastica successiva al diciottesimo anno di età non sia limitata ai casi suddetti b sia giustificata, ove finalizzata a escludere dal computo per il conseguimento del diritto alla pensione i periodi nei quali, in genere, non venga svolta un’attività lavorativa e, conseguentemente, non vengano versati contributi se una tale giustificazione sussista indipendentemente dalla circostanza che, innanzitutto, anche per periodi di frequenza della scuola secondaria di grado inferiore o superiore successivi al diciottesimo anno di età non devono essere versati contributi e che, nel caso di riconoscimento successivo di siffatti periodi scolastici, deve comunque essere versato uno speciale contributo pensionistico c sia giustificata, dovendo l’esclusione dal computo dell’anzianità pensionistica pregressa dei periodi antecedenti il diciottesimo anno di età essere equiparata alla fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche”, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2000/78] . Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 15 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare il principio di non discriminazione in funzione dell’età, quale sancito dall’articolo 21 della Carta e che ha trovato attuazione nella direttiva 2000/78. 16 Come discende dalla giurisprudenza della Corte, quando adottano misure rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, in cui trova espressione concreta, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il principio di non discriminazione in funzione dell’età, gli Stati membri devono agire nel rispetto di tale direttiva v., in tal senso, sentenze Prigge e a., -447/09, EU C 2011 573, punto 48, nonché Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, -132/11, EU C 2012 329, punto 22 . 17 In tale contesto, occorre esaminare le questioni poste nell’ambito della controversia principale, in cui un privato si oppone all’amministrazione nazionale, alla luce della sola direttiva 2000/78. Sulla prima e sulla terza questione 18 Con la prima e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a , e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che esclude che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, mentre tali periodi vengono presi in considerazione ove siano svolti dopo il compimento di tale anno di età. 19 Occorre, in primo luogo, verificare se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78. Al riguardo, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere a e c , della direttiva 2000/78 risulta che essa si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico , per quanto attiene, da una parte, alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, , compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale e, dall’altra, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione . 20 L’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 deve quindi intendersi – alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera c , e 3, di quest’ultima, letto in combinato disposto con il suo considerando 13 – nel senso che non si estende ai regimi previdenziali le cui prestazioni non siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE v., in tal senso, sentenze HK Danmark, -476/11, EU C 2013 590, punto 25, e Dansk Jurist og Økonomforbund, -546/11, EU C 2013 603, punto 25 . 21 La nozione di retribuzione , ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo sentenze HK Danmark, EU C 2013 590, punto 26, e Dansk Jurist og Økonomforbund, EU C 2013 603, punto 26 . 22 Nel procedimento principale, si discute della mancata considerazione, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, dei periodi di scolarità svolti dal sig. Felder precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età e precedenti alla sua entrata in servizio nel Bund. 23 Come risulta dalla decisione di rinvio, l’importo della pensione di vecchiaia dipende dai periodi di servizio e dai periodi assimilabili nonché dal trattamento che percepiva il funzionario. La pensione di vecchiaia costituisce un pagamento futuro in contanti, versato dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, quale diretta conseguenza del rapporto di lavoro di questi ultimi. Tale pensione, infatti, è considerata, secondo il diritto naturale, come una retribuzione che continua ad essere corrisposta nel contesto di un rapporto di servizio che prosegue successivamente all’ammissione del funzionario al beneficio delle prestazioni pensionistiche. Detta pensione costituisce, a tale titolo, una retribuzione ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE. 24 Dalle suesposte considerazioni emerge che escludendo, ai fini del calcolo di una tale pensione di vecchiaia, una parte dei funzionari dal beneficio della considerazione dei periodi di formazione svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età, l’articolo 54, paragrafo 2, lettera a , del PG 1965 incide sulle condizioni di retribuzione di tali funzionari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c , della direttiva 2000/78. Quest’ultima, pertanto, si applica ad una situazione come quella oggetto della causa principale. 25 Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale preveda una disparità di trattamento in funzione dell’età riguardo all’occupazione e al lavoro, va constatato che, a termini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il principio della parità di trattamento va inteso quale assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, tra i quali figura l’età. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a , di quest’ultima precisa che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno favorevole di quanto non lo sia, lo sia stata o lo sarebbe stata un’altra in una situazione analoga. 26 Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, lettera h , del PG 1965, deve essere presa in considerazione la durata di un ciclo di studi completo svolto dal funzionario in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore, in un’accademia o in un istituto di insegnamento parificato purché la durata minima di scolarità non sia stata superata. L’articolo 54, paragrafo 2, lettera a , del PG 1965, tuttavia, limita tale considerazione ai periodi che il funzionario ha svolto dopo il compimento del diciottesimo anno di età. 27 Come rilevato dal giudice del rinvio, una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale favorisce le persone che terminano o intraprendono tale ciclo di studi dopo il compimento del diciottesimo anno di età in quanto solo queste persone beneficeranno della considerazione dei periodi di scolarità svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore precedentemente alla loro entrata in servizio nel Bund. Una normativa siffatta determina una differenza di trattamento tra gli individui in funzione dell’età alla quale hanno concluso la loro formazione scolastica. Tale criterio può sfociare in una differenza di trattamento tra due individui che abbiano svolto i medesimi studi, e questo esclusivamente in ragione delle loro rispettive età. Una disposizione siffatta determina, pertanto, una differenza di trattamento fondata direttamente sul criterio dell’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a , della direttiva 2000/78 v., per analogia, sentenza Hütter, EU C 2009 381, punto 38 . 28 Occorre, in terzo luogo, verificare se questa disparità di trattamento possa tuttavia essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. 29 Il primo comma di tale disposizione precisa che gli Stati membri possono prevedere che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisca discriminazione laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica di occupazione, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. 30 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la finalità perseguita dalla normativa nazionale oggetto della causa principale sia legittima, la Corte ha più volte dichiarato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo sentenza Specht e a., da -501/12 a -506/12, -540/12 e -541/12, EU C 2014 2005, punto 46 e giurisprudenza ivi richiamata . 31 Al riguardo, risulta dagli atti di cui dispone la Corte che la considerazione dei periodi precedenti l’entrata in servizio del funzionario svolti da questi al di fuori del rapporto di lavoro costituisce una norma di deroga, introdotta per non sfavorire, in termini di acquisizione di diritti relativi alla pensione, i funzionari che abbiano svolto, precedentemente alla loro entrata in servizio nel Bund, una formazione superiore rispetto a quelli la cui assunzione non è assoggettata ad alcuna condizione di formazione particolare e che hanno potuto, conseguentemente, entrare in servizio nel Bund dall’età di diciotto anni. In tal senso, le norme del regime pensionistico dei funzionari sarebbero concepite in modo tale che la carriera complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia risalga sino all’età minima richiesta per entrare al servizio dello Stato. La normativa nazionale oggetto della causa principale sarebbe intesa ad uniformare la data dell’inizio del versamento di contributi al regime pensionistico e, pertanto, il mantenimento dell’età di ammissione al godimento del beneficio della pensione. In tale contesto, l’esclusione della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età sarebbe giustificata dal fatto che l’interessato non ha esercitato in linea di principio, durante tali periodi, alcuna attività retribuita che dia luogo al versamento di contributi al regime pensionistico. 32 In quanto il perseguimento di una tale finalità consente di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento per tutte le persone di un dato settore e in relazione ad un elemento essenziale del loro rapporto di lavoro, quale il momento del pensionamento, tale finalità può costituire una finalità legittima della politica di occupazione v., per analogia, sentenza Commissione/Ungheria, -286/12, EU C 2012 687, punto 61 . 33 In secondo luogo, occorre verificare, secondo gli stessi termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, se, nell’ambito nell’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri, ricordato al punto 30 della presente sentenza, le misure attuate per il conseguimento di tale finalità siano appropriate e necessarie. 34 Da una parte, per quanto riguarda il carattere di adeguatezza dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a , del PG 1965, risulta dagli atti di causa sottoposti alla Corte che l’età minima di assunzione nel servizio pubblico è fissata a 18 anni e che, pertanto, un funzionario può essere affiliato al regime pensionistico dei funzionari e versare contributi a detto regime solo a tale età. 35 Conseguentemente, l’esclusione, ai sensi di tale disposizione, della considerazione dei periodi di formazione scolastica svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età è idonea al conseguimento della finalità legittima consistente nell’adozione di una politica di occupazione tale da consentire a tutti gli affiliati al regime pensionistico dei funzionari di iniziare a versare contributi alla stessa età, acquisire il diritto a percepire una pensione di vecchiaia completa e, in tal modo, garantire la parità di trattamento tra funzionari. 36 Per quanto riguarda, d’altra parte, la questione se la normativa nazionale oggetto della causa principale non vada oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, occorre ricordare che la domanda da cui scaturisce la controversia principale è intesa alla considerazione non dei periodi di occupazione, al pari della causa sfociata nella sentenza Hütter EU C 2009 381 , bensì unicamente periodi di formazione svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore. 37 Al riguardo, la normativa nazionale oggetto della causa principale risulta coerente con la giustificazione accolta dal giudice del rinvio, vale a dire, l’esclusione, dal calcolo della pensione di vecchiaia, dei periodi durante i quali l’interessato non versa contributi al regime pensionistico. 38 Da una parte, infatti, periodi di formazione scolastica come quelli in parola non danno luogo al versamento di tali contributi. Dall’altra, quanto ai periodi di studio svolti dal funzionario dopo il conseguimento del diciottesimo anno di età, dalla decisione di rinvio risulta che tali periodi non sono considerati assimilabili agli anni di servizio e che, pertanto, possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia solo in presenza della condizione, di cui all’articolo 56 del PG 1965, che sia versato al regime pensionistico un contributo speciale corrispondente ai contributi mancanti. Dagli atti sottoposti alla Corte risulta che tale contributo speciale costituisce il corrispettivo dei mancati contributi, da parte dell’interessato, durante tali anni di studio, al regime pensionistico mediante contributi obbligatori. Detto contributo speciale assolve, pertanto, ad una funzione compensatoria. 39 In tale contesto, considerato l’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, una misura come quella prevista dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera a , del PG 1965 è idonea per conseguire le finalità menzionate ai punti 31 e 32 della presente sentenza e non va oltre quanto necessario per conseguirla. 40 Conseguentemente, occorre rispondere alla prima e alla terza questione affermando che gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a , e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità. Sulla seconda questione 41 Tenuto conto della risposta apportata alla prima e alla terza questione, non occorre rispondere alla seconda. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a , e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità. fonta curia.europa.eu