Rimborso se il ritardo del volo è dovuto all’urto di una scaletta mobile d’imbarco

L’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aereo non configura una circostanza eccezionale che consenta al vettore aereo di liberarsi dall’obbligo di versare una compensazione in caso di ritardo di un volo di oltre tre ore, in quanto deve considerarsi un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia nell’ordinanza relativa alla causa C-394/14 del 14 novembre 2014. Il quadro normativo. In forza del diritto dell’Unione, i vettori aerei sono tenuti a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di ritardo di oltre tre ore. Infatti, l’art. 5, paragrafo 3, del regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, il diritto dell’Unione prevede che, in caso di cancellazione del loro volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro. Tuttavia, il vettore aereo è esonerato se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Le circostanze eccezionali. Infatti, i considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano che gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di una compagnia aerea. Tuttavia, non tutte le circostanze eccezionali comportano un esonero e spetta al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure adeguate alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo. La giurisprudenza comunitaria. Nella sentenza Sturgeon Cge del 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07 la Corte di Giustizia ha considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. La vicenda. Due signore hanno prenotato un volo del vettore aereo dalla Turchia a Francoforte. Tale volo ha subìto un ritardo all’arrivo di oltre sei ore. La compagnia aerea afferma che il ritardo è imputabile ai danni subiti dall’aereo il giorno precedente alla partenza. L’aereo, infatti, sarebbe stato urtato da una scaletta mobile d’imbarco, con conseguenti danni strutturali ad un’ala e necessaria sostituzione dell’apparecchio. La compagnia aerea sostiene che ciò configurerebbe una circostanza eccezionale che la esonera dall’obbligo di versare una compensazione. Investito della controversia, il Tribunale distrettuale tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia se un evento quale l’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aereo debba essere qualificato come circostanza eccezionale , tale da esonerare il vettore aereo dall’obbligo di versare una compensazione. I problemi tecnici sono circostanze eccezionali. Nella sua ordinanza la Corte sottolinea che i problemi tecnici possono essere considerati circostanze eccezionali, a condizione che siano collegati ad un evento che non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine. Nel caso dell’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aeromobile, si deve rilevare che, nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, simili scalette o passerelle mobili vengono necessariamente utilizzate per consentire ai passeggeri stessi di salire e scendere dall’aereo , e che quindi i vettori aerei si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di siffatte attrezzature. L’urto con una scaletta è inerente al normale esercizio dell’attività. Pertanto, l’urto di un aereo con una scaletta mobile deve essere ritenuto un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Nella fattispecie, inoltre, non vi è alcun indizio che indichi che il danno sofferto nel caso di specie dall’aeromobile sia stato provocato da un atto estraneo ai normali servizi di un aeroporto, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo atti, questi, riconducibili alla nozione di circostanze eccezionali , che la compagnia aerea era tenuta a dimostrare. In conclusione l’urto di una scaletta mobile non è una circostanza eccezionale. Da quanto precede la Corte conclude che un tale evento non può essere qualificato come circostanza eccezionale finalizzata ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo. Di conseguenza, secondo la Corte di Giustizia, in considerazione del ritardo prolungato del volo, il vettore aereo non era esonerato dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile.

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, ordinanza 14 novembre 2014, causa C-394/14 * Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento CE n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Condizioni per l’esenzione del vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione – Nozione di circostanze eccezionali” – Aeromobile danneggiato da una scaletta mobile d’imbarco nel corso di un volo precedente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/91 GU L 46, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Condor Flugdienst GmbH in prosieguo la Condor , un vettore aereo, e le sig.re Siewert, in merito al rifiuto di detto vettore di versare una compensazione alle stesse, il cui volo aveva subito un ritardo prolungato. Contesto normativo 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue 14 Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. 15 Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni . 4 L’articolo 5 del suddetto regolamento così dispone 1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati c spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. . 5 L’articolo 7 di detto regolamento, recante il titolo Diritto a compensazione pecuniaria , al suo paragrafo 1 prevede quanto segue Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a a 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri b 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri c 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a o b . . 6 L’articolo 13 del medesimo regolamento ha il seguente tenore Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile . Fatti e questioni pregiudiziali 7 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno prenotato un volo della Condor con partenza da Antalia Turchia e destinazione Francoforte sul Meno. 8 Tale volo è stato operato il 3 ottobre 2011 con un ritardo all’arrivo di sei ore e trenta minuti. 9 Per respingere la domanda di compensazione pecuniaria presentata dalle sig.re Siewert sulla base della giurisprudenza della Corte, letta in combinazione con gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento n. 261/2004, la Condor sostiene che il summenzionato ritardo è imputabile ai danni subiti, la sera precedente il volo all’aeroporto di Stoccarda, dall’aeromobile che avrebbe dovuto effettuare in volo in questione. Tale aeromobile sarebbe stato urtato da una scaletta mobile d’imbarco, con conseguenti danni strutturali ad un’ala e necessaria sostituzione dell’aeromobile stesso. Pertanto, ricorrerebbero le circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 e, quindi, la Condor non avrebbe l’obbligo di versare la compensazione. 10 Il giudice del rinvio si chiede se le circostanze eccezionali atte ad esonerare il vettore interessato dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria a norma degli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento n. 261/2004 debbano riferirsi direttamente al volo controverso o se invece possano anche derivare da voli precedentemente effettuati dall’aeromobile operante tale volo. 11 Alla luce di quanto sopra, l’Amtsgericht Rüsselsheim ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti le questioni pregiudiziali 1 Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento [n. 261/2004] debba riguardare in modo diretto il volo prenotato. 2 Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento [n. 261/2004] debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. 3 Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento [n. 261/2004], gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo. 4 In caso di soluzione affermativa della terza questione se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto società aerea, gestore aeroportuale, ecc. sia stato incaricato il terzo . Sulle questioni pregiudiziali 12 In virtù dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 13 La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale 14 Con le questioni terza e quarta, che è necessario esaminare preliminarmente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un evento quale l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un aeromobile debba essere qualificato come circostanza eccezionale , atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da tale aeromobile. 15 Occorre ricordare in limine che, in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, vale a dire di durata pari o superiore a tre ore, il legislatore dell’Unione ha voluto modificare gli obblighi dei vettori aerei previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 v., in tal senso, sentenze Nelson e a., -581/10 e -629/10, EU C 2012 657, punto 39, nonché McDonagh, -12/11, EU C 2013 43, punto 37 . 16 Secondo i considerando 14 e 15 e l’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato infatti dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, se può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo sentenza McDonagh, EU C 2013 43, punto 38 e giurisprudenza ivi citata . 17 Trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria dei passeggeri, il citato articolo 5, paragrafo 3, deve essere interpretato restrittivamente sentenza Wallentin-Hermann, -549/07, EU C 2008 771, punto 20 . Inoltre, non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero e spetta al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare, in aggiunta, che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure adeguate alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione sentenza Eglītis e Ratnieks, -294/10, EU C 2011 303, punto 25 . 18 Per quanto concerne più in particolare i problemi tecnici relativi ad un aeromobile, la Corte ha precisato che, sebbene tali problemi tecnici possano rientrare nel novero di simili circostanze, resta il fatto che le circostanze che si accompagnano a siffatto evento possono essere considerate eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 unicamente se sono collegate ad un evento che, come quelli elencati dal considerando 14 di tale regolamento, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine sentenza Wallentin‑Hermann, -549/07, EU C 2008 771, punto 23 . 19 Orbene, trattandosi di un problema tecnico dovuto all’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un aeromobile, si deve rilevare che, nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, simili scalette o passerelle mobili vengono necessariamente utilizzate, consentendo ai passeggeri stessi di salire e scendere dall’aereo, e che quindi i vettori aerei si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di siffatte scalette mobili. In tali circostanze, l’urto di un aeromobile con una scaletta mobile di questo genere deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Inoltre, niente indica che il danno dell’aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo controverso sia stato provocato da un atto estraneo ai normali servizi di un aeroporto, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo, riconducibile, secondo la giurisprudenza della Corte v. sentenza Wallentin‑Hermann, EU C 2008 771, punto 26 , alla nozione di circostanze eccezionali , che la Condor era tenuta a dimostrare dinanzi al giudice del rinvio conformemente alla giurisprudenza citata al punto 17 della presente ordinanza. 20 Conseguentemente, un tale evento non può essere qualificato come circostanza eccezionale , atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo. 21 Occorre inoltre rilevare che gli obblighi assolti in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il diritto dei vettori di chiedere il risarcimento a qualsiasi soggetto che abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi, come prevede l’articolo 13 di tale regolamento sentenza Folkerts, -11/11, EU C 2013 106, punto 44 e giurisprudenza ivi citata . 22 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come circostanza eccezionale , atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile. 23 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni terza e quarta non è necessario rispondere alle altre questioni. Sulle spese 24 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come circostanza eccezionale , atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile. fonte www.curia.europa.eu