L’autore può vietare la parodia di una sua opera se essa ha fini razzisti e discriminatori

La parodia, la cui nozione, ricavabile dal linguaggio comune, è autonoma dal diritto dell’unione, è una forma di libertà d’espressione connotata da fini umoristici e canzonatori e costituisce un’eccezione alla tutela del diritto d’autore con cui deve essere equamente bilanciata. I titolari del diritto d’autore e di quelli ad esso connessi potranno opporsi alla sua diffusione, reclamando le apposite tutele previste dalla Direttiva 2001/29/CE, se veicola messaggi discriminatori.

È quanto deciso dalla EU C 2014 2132 C-201/13 del 3 settembre 2014. Il caso. Una onlus ed un politico belga, per finanziare il proprio partito, in occasione di un Capodanno, realizzavano e diffondevano un calendario in cui erano parodiati disegni e personaggi di un celebre fumetto Bob e Bobette . Più precisamente prendevano un disegno La tomba indù del dante causa dei controricorrenti , contenuto in un album del 1961, intitolato Il benefattore senza freni . Quest’ultimo disegno rappresentava uno dei personaggi principali di tale album, vestito con una tunica bianca e nell’atto di gettare monete ad alcune persone che cercano di raccoglierle. Nel disegno di cui al procedimento principale, tale personaggio è stato sostituito dal sindaco della città di Gand e le persone che raccolgono le monete sono state sostituite da persone che indossano un velo e da persone di colore . Il disegno parodiato costituiva la copertina del calendario. Gli eredi e le società titolari dei diritti di sfruttamento ne rivendicavano il diritto d’autore chiedendo ed ottenendo il divieto di usare l’opera ed il relativo risarcimento non era una caricatura politica, perché la sostituzione dei personaggi che raccoglievano l’elemosina con persone di colore ed indossanti il velo veicolava un chiaro messaggio discriminatorio. I ricorrenti si opponevano a questa tesi invocando la scriminante della parodia ex art. 5 § 3. lett.K. Il giudice investito dell’appello sollevava pregiudiziali per sapere se la parodia costituiva una nozione autonoma del diritto comunitario e quali caratteri dovesse avere per essere considerata tale. La CGUE le ha risolte chiarendo quanto sopra. La parodia è una nozione autonoma del diritto comunitario. L’art. 5 § 3 lett. K e la stessa Direttiva non fanno, in questo caso, nessun riferimento al diritto interno, perciò è una norma autonoma rispetto al diritto comunitario EU C 2010 620 e 2014 254 . La nozione di parodia , ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata . Nella fattispecie non sembra che questi elementi siano ravvisabili anche se il loro vaglio e la decisione sul punto spetterà al giudice di rinvio. La parodia è una scriminante. Per la giurisprudenza costante della Corte, poi, in assenza di una disciplina specifica, si deve fare riferimento al significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito , id est si rinvia all’art. 5. EU C 2014 39 . Come detto non sembra che la fattispecie rientri in questa casistica. Un’eccezione non può sminuire la disciplina generale. Per quanto sinora esplicato non può ridurre l’ambito di applicazione dell’art. 5 e della Direttiva. Infatti essa è volta ad applicare le quattro libertà del mercato interno, tutelando i principi fondamentali del diritto come quello alla proprietà, compresa quella intellettuale, l’interesse generale e la libertà di espressione. La parodia è, invero, considerata un mezzo appropriato per esprimere un’opinione si deve giungere ad un giusto equilibrio tra gli interessi dell’autore, degli altri titolari dei diritti garantiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva e quelli dell’utente che si avvalga di questa scriminante nell’usare materiale coperto da copyright per esprimere le proprie idee EU C 2011 798 . Conclusioni della Corte. Pur spettando al giudice di rinvio stabilire se sia stato rispettato questo equo bilanciamento di interessi e se si ravvisino questi vincoli o meno e, quindi, si possa invocare l’eccezione della parodia, gli eredi dell’autore del disegno parodiato e gli altri convenuti presso la CGUE sono pienamente legittimati a far valere i loro diritti sull’opera affinché essa non sia associata ad un messaggio chiaramente discriminatorio come quello contestato in questa lite.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 3 settembre 2014, causa C-201/13 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Nozione di parodia” – Nozione autonoma del diritto dell’Unione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU L 167, pag. 10 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds VZW in prosieguo il Vrijheidsfonds , associazione senza scopo di lucro, a diversi eredi del sig. Vandersteen, autore dei fumetti Suske en Wiske in francese Bob et Bobette , nonché ai titolari dei diritti connessi a tali opere in prosieguo Vandersteen ea. , in merito alla distribuzione da parte del sig.Deckmyn di un calendario in cui è stato riprodotto un disegno in prosieguo il disegno di cui al procedimento principale somigliante ad un altro che figura sulla copertina di uno degli album della serie Suske en Wiske . Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 3 della direttiva 2001/29 così recita L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale . 4 Ai sensi del considerando 31 della medesima direttiva Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. . 5 L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato Eccezioni e limitazioni , al paragrafo 3 dispone quanto segue Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3[, intitolati rispettivamente Diritto di riproduzione” e Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”,] nei casi seguenti k quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche . Diritto belga 6 L’articolo 22, paragrafo 1, della legge del 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e i diritti connessi Belgisch Staatsblad del 27 luglio 1994, pag.19297 dispone quanto segue Se l’opera è stata pubblicata in modo lecito, l’autore non può opporsi a 6 una caricatura, una parodia o un pastiche, tenendo conto delle pratiche leali . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 Il sig. Deckmyn è membro del partito politico Vlaams Belang, mentre l’obiettivo statutario del Vrijheidsfonds, privo di qualsiasi scopo di lucro, consiste nel sostenere finanziariamente e materialmente tale partito politico. 8 Al ricevimento di Capodanno organizzato il 9 gennaio 2011 dalla città di Gand Belgio , il sig. Deckmyn ha distribuito alcuni calendari del 2011 che lo indicavano come editore responsabile. Sulla pagina di copertina di tali calendari figurava il disegno di cui al procedimento principale. 9 Tale disegno somigliava a quello rappresentato sulla copertina dell’album a fumetti di Suske en Wiske intitolato De Wilde Weldoener Il benefattore senza freni , realizzato nel 1961 dal sig.Vandersteen e la cui versione francese si intitola La tombe hindoue La tomba indù . Quest’ultimo disegno rappresentava uno dei personaggi principali di tale album, vestito con una tunica bianca e nell’atto di gettare monete ad alcune persone che cercano di raccoglierle. Nel disegno di cui al procedimento principale, tale personaggio è stato sostituito dal sindaco della città di Gand e le persone che raccolgono le monete sono state sostituite da persone che indossano un velo e da persone di colore. 10 Ritenendo che il disegno di cui al procedimento principale e la sua comunicazione al pubblico violassero i loro rispettivi diritti d’autore, Vandersteen ea. hanno presentato un ricorso contro il sig.Deckmyn e il Vrijheidsfonds dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Tribunale di primo grado di Bruxelles , che ha condannato questi ultimi a cessare qualsiasi uso di tale disegno, sotto comminatoria di una sanzione pecuniaria coercitiva. 11 Dinanzi al giudice del rinvio, investito di un appello proposto avverso la decisione di primo grado, il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds hanno in particolare fatto valere che il disegno di cui al procedimento principale costituisce una caricatura politica, che rientra nella nozione di parodia ammessa ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, punto 6 , della legge del 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e i diritti connessi. 12 Vandersteen e a. contestano detta interpretazione, dal momento che, a loro parere, la parodia deve soddisfare determinati requisiti, non sussistenti nel caso di specie, e cioè deve adempiere una funzione di critica, dar prova essa stessa di originalità, testimoniare spirito umoristico, mirare a canzonare l’opera originale e non riprendere da quest’ultima un numero di elementi figurativi superiore a quello strettamente necessario per creare la parodia. In tale contesto, essi censurano altresì il fatto che il disegno di cui al procedimento principale trasmette un messaggio discriminatorio, dal momento che i personaggi che nell’opera originale raccolgono le monete gettate sono stati sostituiti nel disegno da persone che indossano un velo e da persone di colore. 13 Alla luce di ciò, lo Hof van beroep te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se la nozione di parodia” sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione. 2 In caso di risposta affermativa, se una parodia debba soddisfare le seguenti condizioni o presentare le seguenti caratteristiche – mostrare un proprio carattere originale originalità – mostrare siffatto carattere in modo tale che la parodia non possa essere ragionevolmente attribuita all’autore dell’opera originale – mirare a fare dell’umorismo o a canzonare, indipendentemente dal fatto che la critica in tal modo eventualmente espressa colpisca l’opera originale oppure qualche altra cosa o persona – indicare la fonte dell’opera oggetto di parodia. 3 Se un’opera debba soddisfare ulteriori condizioni o presentare ulteriori caratteristiche per poter essere qualificata come parodia . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 14 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione sentenza Padawan, -467/08, EU C 2010 620, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata . 15 Da tale giurisprudenza consegue che la nozione di parodia , che figura in una disposizione collocata in una direttiva non contenente alcun rinvio ai diritti nazionali, dev’essere considerata quale nozione autonoma del diritto dell’Unione ed essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima v., in tal senso, sentenza Padawan, EU C 2010 620, punto 33 . 16 Tale interpretazione non è inficiata dal carattere facoltativo dell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29. Infatti, un’interpretazione secondo cui gli Stati membri che abbiano introdotto tale eccezione sarebbero liberi di precisarne i parametri in modo non armonizzato, con possibili variazioni da uno Stato membro all’altro, sarebbe contraria all’obiettivo di detta direttiva v., in tal senso, sentenze Padawan, EU C 2010 620, punto 36, nonché ACI Adam e a., -435/12, EU C 2014 254, punto 49 . 17 Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di parodia di cui a tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Sulla seconda e sulla terza questione 18 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte in che modo si debba intendere l’eccezione per parodia, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29. In particolare, tale giudice chiede se la nozione di parodia dipenda dal sussistere di determinate condizioni che esso elenca nella sua seconda questione. 19 Occorre ricordare che, in assenza di qualsivoglia definizione, all’interno della direttiva 2001/29, della nozione di parodia, la determinazione del senso e della portata di tale termine dev’essere effettuata, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito v., in tal senso, sentenza Diakité, -285/12, EU C 2014 39, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata . 20 Per quanto riguarda il significato abituale del termine parodia nel linguaggio corrente, è pacifico, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. 21 Né dal significato abituale del termine parodia nel linguaggio corrente, né d’altronde – come giustamente evidenziato dal governo belga e dalla Commissione europea – dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29 risulta che tale nozione sia soggetta alle condizioni, richiamate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, in virtù delle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata. 22 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dal contesto dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, il quale enuncia un’eccezione ai diritti previsti dagli articoli 2 e 3 di tale direttiva e deve pertanto essere oggetto di un’interpretazione restrittiva v., in tal senso, sentenza ACI Adam ea., EU C 2014 254, punto 23 . 23Infatti, l’interpretazione della nozione di parodia deve, in ogni caso, consentire di salvaguardare l’effetto utile dell’eccezione così istituita e permettere di rispettarne la finalità v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., -403/08 e -429/08, EU C 2011 631, punto 163 . 24 Il fatto che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29 costituisca un’eccezione non ha quindi l’effetto di ridurre l’ambito di applicazione di tale disposizione in virtù di condizioni, come quelle enunciate al punto 21 della presente sentenza, che non risultano né dal significato abituale del termine parodia nel linguaggio corrente né dal tenore letterale della disposizione sopra citata. 25 Per quanto riguarda l’obiettivo contemplato dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, occorre ricordare gli obiettivi perseguiti da tale direttiva in generale, tra i quali figura, come risulta dal suo considerando 3, quello consistente nel procedere ad un’armonizzazione che contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e, segnatamente, della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, nonché della libertà d’espressione e dell’interesse generale. Orbene, è pacifico che la parodia costituisce un mezzo appropriato per esprimere un’opinione. 26 Inoltre, come risulta dal considerando 31 della direttiva 2001/29, le eccezioni ai diritti enunciati agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, previste dall’articolo 5 della medesima, mirano a mantenere un giusto equilibrio tra, in particolare, i diritti e gli interessi degli autori, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro v., in tal senso, sentenze Padawan, EU C 2010 620, punto 43, e Painer, -145/10, EU C 2011 798, punto 132 . 27 Ne consegue che l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k . 28 Per verificare se, in una situazione concreta, l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie. 29 Così, per quanto concerne la controversia di cui è investito il giudice del rinvio, si deve rilevare che, secondo Vandersteen ea., dal momento che, nel disegno di cui al procedimento principale, i personaggi che nell’opera originale raccoglievano le monete gettate sono stati sostituiti da persone che indossano un velo e da persone di colore, tale disegno trasmette un messaggio discriminatorio che produce l’effetto di associare l’opera protetta ad un siffatto messaggio. 30 Ove fosse effettivamente così– e spetta al giudice del rinvio valutare tale aspetto–, occorre ricordare l’importanza del principio di non discriminazione a motivo della razza, del colore e dell’origine etnica, così come concretizzato dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica GU L180, pag.22 , e confermato, in particolare, all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 31 Orbene, date tali circostanze, i titolari di diritti previsti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29, quali Vandersteen e a., hanno, in linea di principio, un legittimo interesse a che l’opera protetta non sia associata ad un siffatto messaggio. 32 Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le caratteristiche essenziali descritte al punto 20 della presente sentenza– l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, rispetti il giusto equilibrio cui si fa riferimento al punto 27 della presente sentenza. 33 Si deve pertanto rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di parodia , ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata. 34 Ciò premesso, l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k . 35 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia– l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio. Sulle spese 36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara 1 L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di parodia di cui a tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. 2 L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di parodia , ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata. Ciò premesso, l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k . Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se– partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia– l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k , della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio. fonte www.infocuria.eu