Quando le regole deontologiche possono alterare la concorrenza …

Le regole che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle di una categoria anche la dignità della professione costituiscono una decisione di un’associazione di imprese che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. E perciò spetta al giudice valutare - alla luce del contesto globale in cui tali regole operano -, caso per caso, se i predetti effetti si producano.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE nella sentenza depositata il 18 luglio 2013, causa C-136/12. Infatti, il Consiglio di Stato italiano ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 101 TFUE, il quale vieta accordi, decisioni e pratiche che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Nello specifico, la questione del giudice del rinvio è volta a chiarire se l’articolo in questione osti all’adozione, da parte di un Ordine professionale, di regole deontologiche che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, con la conseguenza che la commisurazione delle parcelle al di sotto di un certo livello, circostanza assimilabile al caso dell’istituzione di tariffe minime, possa essere sanzionata in ragione della violazione delle norme che vietano i comportamenti restrittivi della concorrenza. Il decoro professionale come criterio di commisurazione delle parcelle è idoneo a produrre effetti restrittivi della concorrenza? All’origine della domanda pregiudiziale vi è una controversia sorta tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quest’ultima aveva accertato che l’Ordine nazionale dei geologi aveva violato l’art. 101 TFUE, poiché aveva indotto i suoi membri a uniformare i propri comportamenti economici mediante l’applicazione della tariffa professionale. In particolare, nel Codice deontologico era stato previsto l’obbligo di commisurare le parcelle secondo clausole di ordine generale, come il prestigio e la dignità della professione. Ciò, in assenza di criteri che contribuiscano a definire tali clausole con un riferimento specifico alla commisurazione delle tariffe dei servizi professionali, indurrebbe parimenti a considerare come obbligatoria la tariffa professionale, impedendo quindi l’adozione di comportamenti indipendenti sul mercato. Contro questa delibera il CNG ha proposto ricorso dinanzi al TAR - il quale lo ha respinto, condividendo la posizione dell’Autorità -, a cui ha fatto seguire impugnazione dinanzi al CdS. Natura delle attività del CNG. Primariamente, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che quando il CNG adotta un atto come il codice deontologico, un’organizzazione professionale come l’Ordine nazionale dei geologi non esercita né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri. Essa appare come l’organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un’attività economica. Pertanto, la Corte europea ha affermato che un’organizzazione professionale come l’Ordine in questione si comporta come un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE, nell’ambito dell’elaborazione di regole deontologiche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. Nel caso di specie, dunque, il carattere vincolante del codice deontologico rispetto ai geologi, nonché la possibilità di infliggere a questi ultimi sanzioni in caso di inosservanza del predetto codice, devono condurre a considerare le disposizioni che vi sono sancite come costitutive di una decisione ai sensi dell’art. 101 TFUE. Non ogni decisione di un’associazione di imprese che restringa la libertà d’azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto degli effetti restrittivi della concorrenza. I giudici europei hanno specificato che ai fini dell’applicazione dell’articolo sotto esame al caso di specie, occorre innanzitutto tenere in considerazione il contesto globale nel quale la decisione controversa dell’associazione di imprese in questione è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, i suoi obiettivi, che consistono, nel caso in discussione, nel fornire le garanzie necessarie ai consumatori finali dei servizi di cui trattasi. Infine, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale nel quale il codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di tale predetto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se vi sia un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato interno. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole di detto codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento del predetto obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori .

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 18 luglio 2013, causa C-136/12 * Articolo 267, terzo comma,TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Articolo101TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli101TFUE e267, terzo comma,TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie sorte, l’una, tra il Consiglio nazionale dei geologi in prosieguo il CNG e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in prosieguo l’ Autorità , l’altra, tra l’Autorità e il CNG, in merito all’accertamento, da parte della predetta Autorità, di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere mediante la normativa deontologica adottata dal CNG e relativa alla commisurazione delle parcelle dei geologi. Contesto normativo 3 Conformemente all’articolo2 della legge numero 112, del 3 febbraio 1963, recante Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo GURI numero 57, del 28febbraio 1963 in prosieguo la legge numero 112/1963 , l’esercizio della predetta professione in Italia è subordinato all’iscrizione nell’albo gestito dall’Ordine nazionale dei geologi. 4 L’articolo8 di tale legge dispone che i geologi iscritti nel predetto albo costituiscono l’Ordine ed eleggono il CNG. 5 L’articolo9 di tale legge enuncia quanto segue Il [CNG] esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme a cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione b cura la tenuta dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni c vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione d adotta i provvedimenti disciplinari e provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari f provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo g stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell’albo o nell’elenco speciale, nonché l’ammontare della tassa di iscrizione nell’albo o nell’elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari . 6 Secondo l’articolo14, comma1, della legge numero 616, del 25 luglio 1966, recante Norme integrative per l’applicazione della legge3febbraio 1963, numero 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo GURI numero 201, del 13agosto 1966 All’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari 1 censura 2 sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno 3 radiazione. . 7 L’articolo2 del decreto-legge numero 223, del 4 luglio 2006, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale GURI numero 153, del 4luglio 2006 , convertito, con modificazioni, nella legge numero 248, del 4 agosto 2006 in prosieguo il decreto‑legge numero 223/2006 , prevede quanto segue 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali a l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti . 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1°gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma1 sono in ogni caso nulle . 8 Ai sensi dell’articolo2233 del codice civile, che concerne le professioni intellettuali Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. . 9 Gli articoli da17 a19 del codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal CNG il 19dicembre 2006 e modificato da ultimo il24marzo 2010 in prosieguo il codice deontologico , enunciano quanto segue Articolo17 – Parametri tariffari Nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve attenersi a quanto stabilito dal D.L.223/2006 convertito in legge248/2006 al principio di adeguatezza di cui all’art[icolo]2233 comma2 Codice Civile e, comunque, al complesso delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia. La tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i. e la tariffa in materia di LL.PP. approvata con D.M. 4.04.2001 per la parte applicabile ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti. Articolo18 – Commisurazione della parcella Nell’ambito della normativa vigente, a garanzia della qualità delle prestazioni, il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza e difficoltà dell’incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all’impegno richiesti. L’Ordine, tenuto conto dei principi di concorrenzialità professionale, vigila sull’osservanza. Articolo19 – Evidenza pubblica Per le procedure ad evidenza pubblica, ove la P.A. legittimamente non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all’importanza e difficoltà dell’incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all’impegno richiesti . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 Con delibera del23 giugno 2010, adottata sulla base dei risultati di un’indagine in prosieguo la delibera dell’Autorità , l’Autorità ha accertato che l’Ordine nazionale dei geologi aveva violato l’articolo101TFUE poiché aveva indotto i suoi membri ad uniformare i propri comportamenti economici mediante l’applicazione della tariffa professionale. In particolare, l’Autorità ha considerato che il codice deontologico costituiva una decisione di un’associazione di imprese con effetto restrittivo della concorrenza, in violazione dell’articolo101TFUE. 11 A parere dell’Autorità, la qualificazione, in forza dell’articolo17 del predetto codice, della tariffa professionale come elemento legittimo di riferimento ai fini della commisurazione della parcella spingeva i geologi a commisurare le loro parcelle conformemente a tale tariffa. Il rinvio formale del citato articolo17 al decreto-legge numero 223/2006, che abroga le tariffe fisse e minime, non basterebbe a rendere chiara ai geologi la possibilità di commisurare le parcelle professionali sulla base del libero accordo tra le parti. 12 Inoltre, l’obbligo, previsto agli articoli18 e 19 del codice deontologico, di commisurare le parcelle secondo clausole di ordine generale, come il prestigio e la dignità della professione, in assenza di criteri che contribuiscano a definire tali clausole con un riferimento specifico alla commisurazione delle tariffe dei servizi professionali, indurrebbe parimenti a considerare come obbligatoria la tariffa professionale, impedendo quindi l’adozione di comportamenti indipendenti sul mercato. Peraltro, la circostanza che l’articolo17 del medesimo codice rinvii all’articolo2233 del codice civile, il quale fa riferimento alla dignità della professione, confermerebbe tale tesi. 13 Il CNG ha proposto ricorso avverso la delibera dell’Autorità dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 14 Con sentenza del 25febbraio 2011, detto giudice ha respinto il ricorso del CNG. In particolare, esso ha condiviso la posizione dell’Autorità, secondo la quale l’indicazione della tariffa professionale come elemento legittimo di riferimento nella commisurazione delle parcelle induceva i geologi ad adattarsi a tale tariffa, provocando una restrizione della concorrenza. Al tempo stesso, detto giudice ha considerato che l’Autorità non aveva fornito elementi sufficienti a provare la tesi secondo la quale l’aver fatto riferimento alla dignità della professione come uno degli elementi da prendere in considerazione nella commisurazione delle parcelle dei geologi implicasse il carattere obbligatorio della tariffa professionale. Esso ha, tuttavia, ritenuto che tale errore non fosse sufficiente a rimettere in discussione la delibera dell’Autorità. 15 Il CNG ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dinanzi al Consiglio di Stato. L’Autorità ha parimenti proposto ricorso contro tale sentenza in quanto essa ha dichiarato che la motivazione della delibera dell’Autorità era in parte erronea. 16 Nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, il CNG ha proposto di sollevare dinanzi alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative alla conformità di disposizioni nazionali, di natura legislativa o regolamentare, nonché contenute nel codice deontologico, al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. 17 Seppur il giudice del rinvio ritenga che la maggior parte delle questioni proposte dal CNG siano in linea di principio rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale, esso afferma tuttavia che dette questioni sono formulate in termini vaghi. Inoltre, detto giudice considera che alcune di tali questioni sono manifestamente prive di rilevanza nel procedimento principale, in particolare quelle che fanno riferimento al regolamento CEE numero 2137/85 del Consiglio, del 25luglio 1985, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico GEIE GU L199, pag.1 . 18 Pertanto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte alcune questioni vertenti sulla portata dell’articolo267, terzo comma, TFUE per quanto concerne la sua competenza a scegliere e a riformulare le questioni sollevate da una delle parti nel procedimento principale e il suo eventuale obbligo di effettuare una tale scelta e una tale riformulazione. 19 Per quanto riguarda le questioni sulla normativa dell’Unione in materia di concorrenza, il giudice del rinvio riformula le questioni proposte dal CNG. 20 In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali I. 1 Se osti o meno all’applicazione dell’articolo267, [comma]3,TFUE, in relazione all’obbligo del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, la disciplina processuale nazionale che preveda un sistema di preclusioni processuali, quali termini di ricorso, specificità dei motivi, divieto di modifica della domanda in corso di causa, divieto per il giudice di modificare la domanda di parte 2 se osti o meno all’applicazione dell’articolo267, [comma]3,TFUE, in relazione all’obbligo del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, un potere di filtro da parte del giudice nazionale in ordine alla rilevanza della questione e alla valutazione del grado di chiarezza della norma comunitaria 3 se l’articolo267, [comma]3,TFUE, ove interpretato nel senso di imporre al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, sia o meno coerente con il principio di ragionevole durata del processo, del pari enunciato dal diritto comunitario 4 in presenza di quali circostanze di fatto e di diritto l’inosservanza dell’articolo267, [comma]3,TFUE configuri, da parte del giudice nazionale, una violazione manifesta del diritto comunitario”, e se tale nozione possa essere di diversa portata e ambito ai fini dell’azione speciale nei confronti dello Stato ai sensi della legge 13 aprile 1988, numero 117 per risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ”. II. Per il caso in cui la Corte dovesse accedere alla tesi del filtro a maglie larghe” , ostativa dell’applicazione delle regole processuali nazionali in ordine alla specificità dei motivi di ricorso, la pregiudiziale comunitaria deve essere rimessa alla Corte negli esatti termini in cui è stata formulata da parte appellante [nel procedimento principale], e [qui di seguito] riportati 1 si propone alla Corte domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo101 del Trattato in relazione alla normativa di legge e deontologica regolante la professione di geologo ed i compiti istituzionali e norme di funzionamento del [CNG], afferente la fattispecie, che di seguito si riporta, al fine di riscontro e coerenza e legittimità con la normativa europea detto articolo101 [TFUE] attinente la disciplina della concorrenza. riproduzione dell’articolo9 della legge numero 112/1963 riproduzione degli articoli14, comma1, e17 della legge numero 616, del 25 luglio 1966, recante Norme integrative per l’applicazione della legge3febbraio 1963, numero 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo riproduzione degli articoli6 e7 del codice deontologico riproduzione dell’articolo17 del codice deontologico . In particolare, sul punto, dica la Corte se determina contrasto con l’articolo101 del Trattato [FUE] l’aver indicato, quale vigente norma di legge obbligatoria nel suo intero contenuto, il D.L. numero 223/2006 con il sistema numerico-cronologico, unico sistema storico e legittimo, tanto a livello interno che comunitario, che di certo non incide minimamente sulla conoscibilità e sulla portata obbligatoria della norma giuridica. riproduzione degli articoli18 e 19 del codice deontologico Considerando che – il regolamento numero 2137/85 avente lo scopo di facilitare o sviluppare l’attività economica dei suo membri” stabilisce, al suo sesto considerando, che le disposizioni di quest’ultimo non pregiudicano tuttavia l’applicazione, a livello nazionale, delle norme legali e/o deontologiche relative alle condizioni di esercizio di un’attività o di una professione” – [riproduzione del considerando43 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali GU L255, pag.22 ] – [riproduzione del considerando115 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del12dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno GU L376, pag.36 ]. Si esprima infine l’Ill.ma Corte sulla compatibilità con l’articolo101 del Trattato [FUE] della delineata distinzione, in punto di diritto e di organizzazione ordinamentale, tra impresa professionale ed impresa commerciale, nonché tra concorrenza professionale e concorrenza commerciale. 2 a Se l’articolo101TFUE o altra norma europea vieti e/o inibisca il riferimento alle componenti di dignità e decoro del professionista – nella fattispecie geologo – nella composizione del compenso professionale b se ai sensi dell’articolo101TFUE, o altra norma europea, il riferimento alle componenti di dignità e decoro professionale comportino effetti restrittivi della concorrenza professionale c se l’articolo101TFUE o altra norma europea stabilisca o meno che i requisiti di dignità e decoro, quali componenti del compenso del professionista in connessione con tariffe definite espressamente come derogabili nei minimi – atteso l’espresso e formale richiamo, di cui all’articolo17 del [codice deontologico], alla normativa di legge che tale deroga consente [D.L. numero 223/2006 ] – possa ritenersi quale induzione a comportamenti restrittivi della concorrenza d se l’articolo101TFUE o altra norma europea vieti il riferimento alla tariffa professionale - stabilita, per i geologi, da provvedimento statuale, D.M. del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e derogabile nei minimi per effetto, ripetesi, dell’espresso e formale richiamo al D.L. numero 223/2006 di cui all’articolo17 del codice deontologico - quale semplice elemento tecnico-professionale di riferimento per la determinazione dei compensi e se l’articolo101TFUE o altra norma europea vieti la corrispondenza tra l’importanza delle prestazioni, i requisiti di dignità e decoro così come anche definiti negli articoli6 e 7 del [codice deontologico] con il compenso professionale, così come previsto dall’articolo2233 c.c. comma 2 secondo cui in ogni caso la misura del compenso[”] numero d.r. professionale [ ]deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione” f se dunque secondo l’articolo101TFUE il riferimento all’articolo2233, comma2, c.c. possa ritenersi legittimo e non induzione di effetti restrittivi della concorrenza g se l’articolo101TFUE, o altra norma europea, stabilisca, nell’ambito della disciplina della concorrenza, l’eguaglianza giuridica tra Ordine Professionale, nella specie dei geologi, così come regolato da specifiche norme dello Stato poste per il perseguimento dei fini istituzionali, e le intese e concentrazioni di imprese commerciali costituenti intesa anticoncorrenziale h se l’articolo101TFUE, o altra norma europea, consenta o meno di stabilire l’equiparazione tra contributo ordinistico obbligatorio per legge – posto per il perseguimento delle funzioni e fini istituzionali – con l’attività di vendita di beni e servizi e con il profitto economico effettuati ed ottenuti mediante comportamenti anticoncorrenziali da parte di concentrazioni di imprese commerciali i se l’articolo101TFUE, o altra norma europea, giustifichi o meno l’applicazione, nella fattispecie, di sanzione j se l’articolo101TFUE, o altra norma europea, legittimi o meno l’assoggettamento a prelievo forzoso su contributo ordinistico, obbligatorio per legge, eguagliando tale contributo a profitto ed entrata frutto di intesa economico-commerciale anticoncorrenziale”. III. 1 In via subordinata, per il caso in cui la Corte risolva le questioni di interpretazione dell’articolo267, [comma] 3,TFUE nel senso della ininfluenza delle regole processuali nazionali e della sussistenza di un dovere di soccorso del giudice nazionale, e la questione pregiudiziale come sollevata dall’appellante nel senso della genericità del quesito di parte, la questione pregiudiziale se il diritto comunitario della concorrenza e delle professioni, e in particolare le disposizioni comunitarie invocate da parte appellante nel suo quesito, ostino o meno all’adozione di codici deontologici professionali che commisurino il compenso al decoro e dignità professionale, alla qualità e quantità del lavoro svolto, con il risultato che compensi che si collocano al di sotto dei minimi tariffari e che pertanto sono concorrenziali potrebbero essere sanzionati, sul piano disciplinare, per violazione di regole deontologiche 2 in via subordinata, per il caso in cui la Corte risolva le questioni di interpretazione dell’articolo267, [comma] 3,TFUE nel senso della ininfluenza delle regole processuali nazionali e della sussistenza di un dovere di soccorso del giudice nazionale, e la questione pregiudiziale come sollevata dall’appellante nel senso della genericità del quesito di parte, la questione pregiudiziale se il diritto comunitario della concorrenza, e in particolare la disciplina che vieta le intese restrittive, possa o meno essere interpretato nel senso che una intesa restrittiva può essere configurata da regole deontologiche stabilite da ordini professionali, laddove tali regole, nell’indicare il decoro e la dignità professionale, nonché la qualità e quantità del lavoro svolto, quali parametri di quantificazione del compenso del professionista, sortiscano l’effetto della inderogabilità dei minimi tariffari, e per tanto anche un effetto restrittivo della concorrenza a causa di detta inderogabilità 3 in via subordinata, per il caso in cui la Corte risolva le questioni di interpretazione dell’articolo267, [comma] 3, TFUE nel senso della ininfluenza delle regole processuali nazionali e della sussistenza di un dovere di soccorso del giudice nazionale, e la questione pregiudiziale come sollevata dall’appellante nel senso della genericità del quesito di parte, la questione pregiudiziale se, laddove il diritto nazionale ponga regole di tutela della concorrenza più severe di quelle comunitarie, in particolare stabilendo che i minimi tariffari delle tariffe professionali possono essere derogati, laddove il diritto comunitario sembra invece ancora consentire a certe condizioni la inderogabilità dei minimi tariffari, e conseguentemente laddove una condotta dell’Ordine professionale che imponga la inderogabilità dei minimi tariffari costituisca, per il diritto nazionale, una intesa restrittiva della concorrenza mentre potrebbe non esserlo per il diritto comunitario, il diritto comunitario della concorrenza, e segnatamente la disciplina comunitaria delle intese restrittive della concorrenza, osti o meno a siffatto risultato di ritenere una data condotta sanzionabile come intesa restrittiva in base alla disciplina nazionale e non anche in base alla disciplina comunitaria, ogni qualvolta le regole nazionali di tutela della concorrenza siano più severe di quelle comunitarie . Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni vertenti sull’articolo267, terzo comma,TFUE 21 Con le sue questioni vertenti sull’articolo267, terzo comma,TFUE, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a determinare la portata della sua competenza a scegliere e riformulare le questioni proposte da una delle parti nel procedimento principale e il suo eventuale obbligo di effettuare una tale scelta e una tale riformulazione. 22 In tale ambito, esso chiede alla Corte, in particolare, se la predetta disposizione osti all’applicazione di norme nazionali che conducano il giudice nazionale a non poter esercitare la sua competenza di rinvio pregiudiziale o a dover riprendere le questioni proposte dalle parti. 23 Inoltre, qualora l’articolo 267, terzo comma,TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata da una parte in causa, il giudice del rinvio domanda alla Corte quale sia l’eventuale incidenza del principio della durata ragionevole del procedimento, sancita dal diritto dell’Unione, sui doveri di un giudice di ultima istanza ai sensi di detta disposizione. 24 Peraltro, il Consiglio di Stato pone una questione vertente sulle circostanze nelle quali l’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo267, terzo comma,TFUE configuri una manifesta violazione del diritto dell’Unione quale premessa alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del predetto diritto. 25 Al riguardo, occorre ricordare anzitutto che, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo267, terzo comma,TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del predetto Trattato v. sentenza del4novembre 1997, Parfums Christian Dior, -337/95, Racc.pag.I‑6013, punto26 . 26 Dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell’articolo267TFUE deriva che i giudici di cui al comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell’Unione onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono, pertanto, tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia sentenza del 6ottobre 1982, Cilfit ea., 283/81, Racc.pag.3415, punto10 . 27 Per contro, ove essi accertino la necessità di ricorrere al diritto dell’Unione al fine di risolvere la controversia di cui sono investiti, l’articolo267TFUE impone loro, in linea di principio, l’obbligo di sottoporre alla Corte qualsiasi questione di interpretazione che venga in essere v. sentenza Cilfit ea., cit., punti da11 a20 . 28 La Corte ha già dichiarato che il sistema introdotto dall’articolo267TFUE per assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto dell’Unione negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti sentenze del16dicembre 2008, Cartesio, -210/06, Racc.pag.I‑9641, punto90, e del21luglio 2011, Kelly, -104/10, Racc.pag.I‑6813, punto62 . 29 La determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano al giudice nazionale e le parti in causa nel procedimento principale non possono modificarne il tenore v. sentenze del14aprile 2011, Vlaamse Dierenartsenvereniging e Janssens, -42/10, -45/10 e -57/10, Racc.pag.I‑2975, punto43, nonché del 21dicembre 2011, Danske Svineproducenter, -316/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto32 . 30 Se è pur vero che il predetto giudice è libero di invitare le parti in causa nel procedimento per il quale è adito a suggerire formulazioni che possano essere raccolte nella redazione delle questioni pregiudiziali, resta tuttavia il fatto che solo al giudice medesimo spetta decidere, da ultimo, in merito tanto alla forma quanto al contenuto delle questioni stesse sentenza Kelly, cit., punto65 . 31 Dalle suesposte considerazioni deriva che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che sono necessarie ai fini della risoluzione della controversia oggetto del procedimento principale. 32 Per quanto concerne le norme nazionali di procedura alle quali fa riferimento il giudice del rinvio senza, però, chiarire la loro esatta portata, è sufficiente, comunque, ricordare che siffatte norme non possono ridurre la competenza e gli obblighi incombenti su di un giudice nazionale in quanto giudice di rinvio ai sensi dell’articolo267TFUE v., in tal senso, sentenza, Cartesio, cit., punti93, 94 e 98 . 33 Si deve, altresì, sottolineare che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, in particolare di procedura, senza doverne attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale v., in tal senso, sentenza del 5ottobre 2010, Elchinov, -173/09, Racc.pag.I‑8889, punto31 . 34 Per quanto riguarda, poi, l’eventuale incidenza del principio della durata ragionevole del processo, parimenti menzionata dal giudice del rinvio, occorre rilevare che la questione di tale giudice è stata da esso formulata solamente per il caso in cui l’articolo267TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, sollevata da una parte in causa. Ciò premesso, e alla luce di quanto risulta dai punti da25 a33 della presente sentenza, non occorre rispondere a detta questione. 35 Per quanto concerne, infine, la manifesta violazione del diritto dell’Unione quale premessa alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per la violazione del predetto diritto, si deve rilevare che tale questione è manifestamente priva di rilevanza e teorica nell’ambito del procedimento principale. Infatti, dalla decisione di rinvio non risulta che il procedimento principale verta sulla predetta responsabilità e neanche che tale questione sia stata affrontata da una delle parti del procedimento principale a titolo di incidente procedurale. 36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni vertenti sull’articolo267, terzo comma,TFUE dichiarando che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza. Sulle questioni vertenti sulla normativa dell’Unione in materia di concorrenza 37 Considerato che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha effettivamente riformulato le questioni proposte dal CNG, occorre esaminarle così come riformulate. 38 In sostanza, detto giudice intende determinare se l’articolo101TFUE osti all’adozione, da parte di un ordine professionale, come l’Ordine nazionale dei geologi in Italia, di regole deontologiche che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, con la conseguenza che la commisurazione delle parcelle al di sotto di un certo livello, circostanza assimilabile al caso dell’istituzione di tariffe minime, possa essere sanzionata in ragione della violazione di dette norme. 39 Peraltro, tale giudice chiede alla Corte se il diritto nazionale possa prevedere una tutela della concorrenza più rigorosa rispetto alla normativa dell’Unione. Al riguardo, si deve osservare che la rilevanza di tale questione ai fini della soluzione del procedimento principale non risulta dalla decisione di rinvio. Infatti, quest’ultima non contiene elementi che consentano di identificare l’utilità della risposta su tale punto ai fini della soluzione del procedimento principale. Orbene, siffatto chiarimento sarebbe stato necessario in quanto dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale controversia concerne la legittimità di una delibera dell’Autorità, che ha applicato l’articolo101TFUE, e non le norme nazionali in materia di intese restrittive della concorrenza. La predetta questione deve, di conseguenza, essere dichiarata irricevibile. 40 La medesima constatazione vale per le questioni vertenti sull’interpretazione del regolamento numero 2137/85 e delle direttive 2005/36 e 2006/123. 41 Per quanto concerne la questione di cui al punto38 della presente sentenza, occorre esaminare in quale misura un’organizzazione professionale, come l’Ordine nazionale dei geologi in Italia, debba essere considerata un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo101, paragrafo1,TFUE quando adotta disposizioni come quelle previste dal codice deontologico. 42 Nell’ambito di tale esame, si deve verificare se, quando adotta disposizioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, un ordine professionale debba essere considerato un’associazione di imprese o, invece, un’autorità pubblica in quanto la sua attività si ricolleghi all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri v. sentenza del19febbraio 2002, Wouters ea., -309/99, Racc.pag.I‑1577, punto57 e giurisprudenza ivi citata . 43 Quanto alla natura delle attività del CNG, risulta dagli articoli8 e 9 della legge numero 112/1963 che i geologi iscritti nell’albo previsto a tale disposizione costituiscono l’Ordine ed eleggono il CNG, il quale è incaricato di curare l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione, nonché di adottare i provvedimenti disciplinari. 44 Orbene, occorre rilevare che, quando adotta un atto come il codice deontologico, un’organizzazione professionale come l’Ordine nazionale dei geologi non esercita né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri. Essa appare come l’organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un’attività economica v., in tal senso, sentenza Wouters ea., cit., punto58 . 45 Alla luce di tali considerazioni si deve, pertanto, affermare che un’organizzazione professionale come l’Ordine nazionale dei geologi si comporta come un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo101, paragrafo1,TFUE, nell’ambito dell’elaborazione di regole deontologiche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. 46 Per quanto concerne la questione se le regole deontologiche di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano una decisione ai sensi dell’articolo101TFUE, si deve ricordare che può essere considerata tale persino una raccomandazione di prezzo, indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica sentenza del27gennaio 1987, Verband der Sachversicherer/Commissione, 45/85, Racc.pag.405, punto32 . 47 Nel caso di specie, il carattere vincolante del codice deontologico rispetto ai geologi, nonché la possibilità di infliggere a questi ultimi sanzioni in caso di inosservanza del predetto codice, devono condurre a considerare le disposizioni che vi sono sancite come costitutive di una decisione ai sensi dell’articolo101TFUE. 48 Perché le norme dell’Unione in materia di concorrenza si applichino ad un’intesa o ad una pratica abusiva occorre che quest’ultima possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri v. sentenza del 13luglio 2006, Manfredi ea., da -295/04 a -298/04, Racc.pag.I‑6619, punto40 . 49 A tale scopo, è necessario che appaia sufficientemente probabile, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, che una decisione, un accordo o una pratica siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sugli scambi tra gli Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra gli Stati membri v.sentenza Manfredi ea., cit., punto42 . 50 Un’intesa che si estende a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua stessa natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato v.sentenze del 18giugno 1998, Commissione/Italia, -35/96, Racc.pag.I‑3851, punto48, e Manfredi ea., cit., punto45 . 51 Tale può essere l’effetto della decisione di un’associazione di imprese di cui trattasi nel procedimento principale, poiché il diritto italiano dispone l’appartenenza obbligatoria, su tutto il territorio della Repubblica italiana, dei geologi all’ordine professionale, il che implica il loro assoggettamento a regole deontologiche e la loro responsabilità disciplinare per la violazione di tali regole. 52 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve affermare che le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione nonché la qualità e l’importanza della prestazione sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. 53 Occorre, tuttavia, rilevare che non ogni decisione di un’associazione di imprese che restringa la libertà d’azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo101, paragrafo1,TFUE. Infatti, ai fini dell’applicazione di tale disposizione al caso di specie, occorre anzitutto tenere in considerazione il contesto globale nel quale la decisione controversa dell’associazione di imprese in questione è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, i suoi obiettivi, che consistono, nel caso di specie, nel fornire le garanzie necessarie ai consumatori finali dei servizi di cui trattasi. Occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di detti obiettivi v., in tal senso, sentenza Wouters ea., cit., punto97 . 54 In tale contesto, si deve verificare se le restrizioni così imposte dalle regole di cui trattasi nel procedimento principale siano limitate a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, -519/04P, Racc.pag.I‑6991, punto47 . 55 Alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte, quest’ultima non è in grado di valutare se l’esistenza del criterio relativo alla dignità della professione possa essere considerata necessaria al conseguimento di un obiettivo legittimo, come quello collegato alle garanzie accordate ai consumatori finali dei servizi dei geologi, in quanto, in particolare, detto criterio si aggiunge ad altri criteri di commisurazione delle parcelle strettamente collegati alla qualità del lavoro di detti geologi, quali l’importanza e la difficoltà del lavoro, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti. 56 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale nel quale il codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di tale predetto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se vi sia un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato interno. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole di detto codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento del predetto obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori. 57 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni vertenti sulla normativa dell’Unione in materia di concorrenza dichiarando che le regole come quelle previste dal codice deontologico, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo101, paragrafo1,TFUE, che può produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi. Sulle spese 58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara 1 L’articolo 267, terzo comma,TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza. 2 Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il24marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo101, paragrafo1,TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi. * Fonte http //curia.europa.eu/