Contratti a carattere transfrontaliero: è importante che le parti si capiscano

La Corte di Giustizia europea affronta la questione della libera circolazione dei lavoratori e dei relativi contratti di lavoro a carattere transfrontaliero.

Lo fa con una sentenza del 16 aprile 2013, in merito alla causa C-202/11. Il caso. Dopo che un cittadino neerlandese residente nei Paesi Bassi veniva licenziato, con una lettera scritta in inglese, dalla società per cui lavorava, chiedeva all’autorità giudiziaria belga di determinare l’importo delle indennità a lui spettanti. L’interessato sosteneva che la clausola 8 del suo contratto di lavoro fosse viziata da nullità assoluta per violazione delle disposizioni della legge regionale sull’uso delle lingue. Nello specifico, tale clausola, relativa alle indennità di licenziamento dovute, non era redatta in neerlandese, come richiesto dalla legge regionale, ma era in inglese. Circolazione dei lavoratori Secondo la società, invece, tale legge regionale era inapplicabile in quanto il contratto di lavoro riguarda va una persona che esercita il proprio diritto alla libera circolazione dei lavoratori . I giudici, però, sottopongono la questione alla Corte europea, che ha dovuto valutare se [la legge regionale sull’uso delle lingue] violi l’articolo [45 TFUE] in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, nella misura in cui essa impone ad un’impresa, situata nella regione di lingua [neerlandese], in occasione dell’assunzione di un lavoratore in un rapporto di lavoro a carattere internazionale, di redigere in lingua neerlandese tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro, a pena di nullità . senza ostacoli. La Corte europea ha ricordato che l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro . L’importante è capirsi. Detto questo, è bene precisare – e lo fa la Corte di Giustizia UE - che le parti di un contratto di lavoro a carattere transfrontaliero non hanno necessariamente la padronanza della lingua ufficiale dello Stato membro interessato. In simili circostanze, la formazione di un consenso libero e informato tra le parti richiede che esse possano redigere il loro contratto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro . In conclusione, chiariscono i giudici della Corte, l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro che impone a tutti i datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di tale ente federato, a pena di nullità di tali contratti, rilevata d’ufficio dal giudice .

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 16 aprile 2013, causa C 202/11 * Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Società con sede nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio – Obbligo di redigere in neerlandese i contratti di lavoro – Contratto di lavoro a carattere transfrontaliero – Restrizione – Mancanza di proporzionalità Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Las e il suo ex datore di lavoro, la PSA Antwerp NV in prosieguo la PSA Antwerp , in merito al pagamento da parte di quest’ultima di varie indennità a seguito del suo licenziamento. Contesto normativo Il diritto belga 3 L’articolo 4 della Costituzione enuncia quanto segue Il Belgio comprende quattro regioni linguistiche la regione di lingua francese, la regione di lingua neerlandese, la regione bilingue di Bruxelles-Capitale e la regione di lingua tedesca. Ogni comune del Regno fa parte di una delle suddette regioni linguistiche. . 4 La legge regionale della Vlaamse Gemeenschap del 19 luglio 1973 che disciplina l’uso delle lingue per i rapporti sociali tra i datori di lavoro e i lavoratori, nonché per gli atti e i documenti delle imprese prescritti dalla legge e dai regolamenti Belgisch Staatsblad, 6 settembre 1973, pag. 10089 in prosieguo la legge regionale sull’uso delle lingue è stata adottata sul fondamento dell’articolo 129, paragrafo 1, punto 3, della Costituzione, in applicazione del quale [i] Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga, ciascuno per quanto di propria competenza, disciplinano con legge regionale, con esclusione del legislatore federale, l’impiego delle lingue per le relazioni sociali tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, così come gli atti e i documenti delle imprese richiesti dalle leggi e dai regolamenti . 5 L’articolo 1 di tale legge regionale così dispone La presente legge regionale si applica alle persone fisiche e giuridiche che hanno una sede di gestione nella regione linguistica neerlandese. Essa disciplina l’uso delle lingue per i rapporti sociali tra i datori di lavoro e i lavoratori, nonché per gli atti e i documenti delle imprese prescritti dalla legge. . 6 L’articolo 2 di tale legge regionale dispone che [l]a lingua da utilizzare per i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, nonché per gli atti e i documenti delle imprese prescritti dalla legge e dai regolamenti, è il neerlandese . 7 L’articolo 5 della stessa legge regionale così recita Tutti gli atti e i documenti del datore di lavoro prescritti dalla legge e tutti i documenti destinati al suo personale sono redatti dal datore di lavoro in lingua neerlandese. Tuttavia, se la composizione del personale lo giustifica e su unanime richiesta dei delegati‑lavoratori del consiglio aziendale o, in mancanza di questo, su unanime richiesta della delegazione sindacale o, in mancanza di entrambi, su richiesta di un delegato di un’organizzazione sindacale rappresentativa, il datore di lavoro deve allegare agli avvisi, comunicati, atti, certificati e formulari destinati al personale una traduzione in una o più lingue. . 8 Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale sull’uso delle lingue I documenti o gli atti in contrasto con le disposizioni della presente legge regionale sono nulli. La nullità viene dichiarata d’ufficio dal giudice. La dichiarazione di nullità non può danneggiare il lavoratore e non pregiudica i diritti dei terzi. Il datore di lavoro risponde del danno causato dai suoi documenti o atti nulli al lavoratore o ai terzi. . Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Sulla base di una Letter of Employment datata 10 luglio 2004 e redatta in lingua inglese in prosieguo il contratto di lavoro , il sig. Las, cittadino neerlandese residente nei Paesi Bassi, veniva assunto in qualità di Chief Financial Officer , a tempo indeterminato, dalla PSA Antwerp, società con sede in Anversa Belgio , ma appartenente ad un gruppo multinazionale che gestisce terminal portuali, la cui sua sede sociale è in Singapore. Il contratto di lavoro prevedeva che il sig. Las svolgesse le sue attività lavorative in Belgio, anche se alcune prestazioni erano fornite a partire dai Paesi Bassi. 10 Con lettera del 7 settembre 2009, redatta in lingua inglese, il sig. Las veniva licenziato con decorrenza immediata. In applicazione della clausola 8 del contratto di lavoro, la PSA Antwerp versava al sig. Las un’indennità di preavviso pari a tre mesi di stipendio ed un’indennità supplementare pari a sei mesi di stipendio. 11 Con lettera del 26 ottobre 2009, l’avvocato del sig. Las contestava alla PSA Antwerp il fatto che il contratto di lavoro e, in particolare, la sua clausola 8, relativa alle indennità di licenziamento dovute al sig. Las, non essendo redatti in neerlandese, erano viziati da nullità, conformemente alla sanzione prevista all’articolo 10 della legge regionale sull’uso delle lingue, dal momento che la PSA Antwerp era un’impresa con sede di gestione nella regione linguistica neerlandese del Regno del Belgio. Il legale del sig. Las ne deduceva che le parti non erano pertanto vincolate dai termini della clausola 8 del contratto di lavoro e che il sig. Las aveva diritto di esigere dal suo ex datore di lavoro un indennizzo più sostanziale. 12 Il 23 dicembre 2009, poiché la PSA Antwerp e il sig. Las non erano pervenuti ad un accordo a tale riguardo, quest’ultimo adiva l’arbeidsrechtbank te Antwerpen affinché determinasse l’importo delle indennità spettantigli. 13 A sostegno della sua domanda, il sig. Las ribadisce l’argomento secondo cui la clausola 8 del suo contratto di lavoro è viziata da nullità assoluta per violazione delle disposizioni della legge regionale sull’uso delle lingue. La PSA Antwerp sostiene che, nel caso di specie, tale legge regionale dev’essere disapplicata dal giudice del rinvio, in quanto il contratto di lavoro riguarda una persona che esercita il proprio diritto alla libera circolazione dei lavoratori. Orbene, l’applicazione di tale legge regionale costituirebbe un ostacolo a tale libertà fondamentale, non giustificabile da motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte. La PSA Antwerp aggiunge che il contratto di lavoro dev’essere rispettato in quanto è conforme alla volontà delle parti espressa in una lingua comprensibile per entrambe, vale a dire l’inglese, tanto più che il direttore di tale società che l’ha sottoscritto è un cittadino singaporiano che non ha padronanza del neerlandese. 14 Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che l’arbeidsrechtbank te Antwerpen nutre dubbi sulla questione se un motivo di interesse generale imponga che il contratto di lavoro venga redatto in lingua neerlandese in una situazione transfrontaliera, in cui le parti – nella fattispecie un lavoratore neerlandofono ed un datore di lavoro non neerlandofono – hanno manifestamente scelto, in ragione dell’importanza della funzione da svolgere, di redigere un contratto di lavoro in una lingua comprensibile per entrambe. 15 Ciò considerato, l’arbeidsrechtbank te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se [la legge regionale sull’uso delle lingue] violi l’articolo [45 TFUE] in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, nella misura in cui essa impone ad un’impresa, situata nella regione di lingua [neerlandese], in occasione dell’assunzione di un lavoratore in un rapporto di lavoro a carattere internazionale, di redigere in lingua neerlandese tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro, a pena di nullità . Sulla questione pregiudiziale 16 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che impone a tutti i datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di tale ente federato, a pena di nullità di tali contratti, rilevata d’ufficio dal giudice. 17 Preliminarmente occorre rilevare che è pacifico che il contratto di lavoro di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE, dato che è stato concluso tra un cittadino neerlandese, residente nei Paesi Bassi, ed una società che ha sede nel territorio del Regno del Belgio. 18 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel procedimento principale, il beneficio dell’articolo 45 TFUE può essere invocato non solo dai lavoratori stessi, ma anche dai loro datori di lavoro. Infatti, per essere efficace e utile, il diritto dei lavoratori di essere assunti e occupati senza discriminazione deve necessariamente avere come complemento il diritto dei datori di lavoro di assumerli in osservanza delle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 2007, ITC, -208/05, Racc. pag. I‑181, punto 23, nonché del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères, -379/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28 . 19 Per quanto riguarda l’esistenza di una restrizione, occorre ricordare che l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro sentenza dell’8 novembre 2012, Radziejewski, -461/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29 e giurisprudenza ivi citata . 20 Tali disposizioni e, in particolare, l’articolo 45 TFUE ostano pertanto a qualsiasi provvedimento che, seppure applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato sentenza del 10 marzo 2011, Casteels, -379/09, Racc. pag. I‑1379, punto 22 e giurisprudenza ivi citata . 21 A tale riguardo, dal fascicolo trasmesso alla Corte nonché dalle indicazioni fornite dalle parti in udienza risulta che, nella redazione dei contratti di lavoro a carattere transfrontaliero conclusi da datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio, solo il neerlandese costituisce la versione autentica. 22 Orbene, una siffatta normativa può avere un effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori e datori di lavoro non neerlandofoni provenienti da altri Stati membri e costituisce pertanto una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori. 23 Per quanto concerne la giustificazione di una siffatta restrizione, secondo una giurisprudenza consolidata i provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificati solo qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo v., in particolare, sentenza del 1° aprile 2008, Gouvernement de la Communauté franÇ aise e Gouvernement wallon, -212/06, Racc. pag. I‑1683, punto 55 . 24 A tale riguardo, il governo belga sostiene che la legislazione di cui al procedimento principale soddisfa la tripla esigenza, anzitutto, di promuovere e di stimolare l’uso di una delle sue lingue ufficiali, inoltre, di garantire la tutela dei lavoratori consentendo loro di prendere conoscenza dei documenti sociali nella propria lingua, nonché di beneficiare della tutela effettiva delle istituzioni che rappresentano i lavoratori e delle autorità amministrative e giudiziarie chiamate a pronunciarsi su tali documenti e, infine, di assicurare l’efficacia dei controlli e della sorveglianza da parte dell’ispettorato del lavoro. 25 Per quanto riguarda il primo obiettivo invocato dal governo belga, occorre rilevare che le disposizioni del diritto dell’Unione non ostano all’adozione di una politica di difesa e valorizzazione di una o delle lingue ufficiali di uno Stato membro v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 1989, Groener, -379/87, Racc. pag. 3967, punto 19, e del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, -391/09, Racc. pag. I‑3787, punto 85 . 26 Infatti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE nonché dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta parimenti l’identità nazionale dei suoi Stati membri, in cui è compresa anche la tutela della o delle loro lingue ufficiali v., in tal senso, sentenza Runevič‑Vardyn e Wardyn, cit., punto 86 . 27 L’obiettivo di promuovere e stimolare l’uso del neerlandese, che è una delle lingue ufficiali del Regno del Belgio, costituisce pertanto un interesse legittimo tale da giustificare, in linea di principio, una restrizione agli obblighi imposti dall’articolo 45 TFUE. 28 Per quanto concerne il secondo e il terzo obiettivo invocati dal governo belga e basati, rispettivamente, sulla tutela sociale dei lavoratori e sull’agevolazione dei controlli amministrativi e simili, la Corte ha già avuto modo di riconoscere che essi figurano tra le ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Commissione/Germania, -490/04, Racc. pag. I‑6095, punti 70 e 71, nonché del 7 ottobre 2010, dos Santos Palhota e a., -515/08, Racc. pag. I‑9133, punto 47 e giurisprudenza ivi citata . 29 Tuttavia, per soddisfare i requisiti del diritto dell’Unione, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale dev’essere proporzionata a tali obiettivi. 30 Nel caso di specie, da tale normativa risulta che la violazione dell’obbligo di redigere in neerlandese un contratto di lavoro concluso tra un lavoratore e un datore di lavoro che ha la propria sede di gestione nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio è sanzionata con la nullità di tale contratto, che dev’essere dichiarata d’ufficio dal giudice, per quanto la dichiarazione di nullità non danneggia il lavoratore e non pregiudica i diritti dei terzi. 31 Orbene, le parti di un contratto di lavoro a carattere transfrontaliero non hanno necessariamente la padronanza della lingua ufficiale dello Stato membro interessato. In simili circostanze, la formazione di un consenso libero e informato tra le parti richiede che esse possano redigere il loro contratto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro. 32 Peraltro, una normativa di uno Stato membro che non solo imponesse l’uso della lingua ufficiale del medesimo per i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero, ma che consentisse altresì di redigere una versione autentica di tali contratti anche in una lingua conosciuta da tutte le parti interessate sarebbe meno lesiva della lib16 33 era circolazione dei lavoratori rispetto alla normativa di cui al procedimento principale, pur garantendo gli obiettivi perseguiti dalla normativa medesima. 34 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che una normativa come quella di cui al procedimento principale eccede quanto strettamente necessario per realizzare gli obiettivi menzionati al punto 24 della presente sentenza e non può quindi essere considerata proporzionata. 35 In simili circostanze, occorre rispondere alla questione dichiarando che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che impone a tutti i datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di tale ente federato, a pena di nullità di tali contratti, rilevata d’ufficio dal giudice. Sulle spese 36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che impone a tutti i datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente nella lingua ufficiale di tale ente federato, a pena di nullità di tali contratti, rilevata d’ufficio dal giudice.