Insegnante impossibilitata a partecipare al concorso perché in quarantena da COVID-19: bando annullato

La mancata previsione di strumenti idonei a consentire la partecipazione al concorso pubblico anche agli iscritti impossibilitati a presentarsi alle prove a causa della quarantena da COVID-19, appare illogica ed irragionevole considerato il contesto di emergenza pandemica globale senza precedenti.

Un aspirante insegnante chiede al TAR Lazio l’annullamento dell’avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura di immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria nella parte in cui non contemplava l’ impossibilità per la ricorrente di partecipare alle prove a causa del COVID-19 , trovandosi in stato di quarantena nel giorno in cui si sono tenute le suddette prove. Il TAR, con la sentenza n. 5666/21 depositata il 12 maggio, ha accolto il ricorso evidenziando come la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 appare una previsione illogica e irragionevole . Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’ emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da COVID-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività . Conseguentemente, a fronte dei provvedimenti di carattere eccezionale legati alla situazione pandemica, risulta priva di logica e regionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione alle prove concorsuali da parte dei soggetti che, alla data delle suddette prove, si trovavano in quarantena causa COVID-19, quale causa di forza maggiore. Richiamando un precedente arresto giurisprudenziale Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1865/2021 , il TAR ricorda che nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri e per ragioni meramente casuali dal factum principis - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari e da questi ultimi lungamente attesa , per far valere l’anzianità di servizio maturata . Per questi motivi, il TAR ha accolto il ricorso.

TAR Lazio, sez. III-bis, sentenza 27 aprile – 12 maggio 2021, n. 5666 Presidente Sapone – Relatore Tuccillo Fatto e diritto Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento dell’Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”, indetta con D.D.G. del 23 aprile 2020, n. 510, nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso nella parte in cui non contemplavano la possibilità per la ricorrente di partecipare alle prove scritte per causa Covid 19. In particolare la ricorrente rappresentava di essere impossibilità a partecipare alla prova per la classe di concorso A045 – Scienze economicoaziendali, concorrendo per i posti riservati alla Sicilia. In particolare la ricorrente rappresentava di non aver potuto partecipare alla prova scritta in quanto destinataria dei provvedimenti di prevenzione da COVID-19, trovandosi in stato di quarantena dal giorno 1.11 al 14.11 – giusto certificato medico versato in atti - quale contatto stretto di soggetto risultato positivo la propria madre . Il ricorso proposto deve trovare accoglimento. La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali. La previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica. Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri e per ragioni meramente casuali dal factum principis - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari e da questi ultimi lungamente attesa , per far valere l’anzianità di servizio maturata” Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865 . Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da -OMISSIS-, all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che Le amministrazioni [] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate [] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti . In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate. Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per i descritti assorbenti motivi. In considerazione della novità della questione di lite e della eccezionalità della situazione pandemica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.