Per il Consiglio di Stato il settore ristorazione privata con catering non può riaprire

È stata respinta l’istanza cautelare di sospensione della circolare del Ministero dell’Interno che escludeva dalle riaperture il settore della ristorazione privata con riferimento alle forme svolte con servizio di catering presso strutture private.

Così il decreto dell’11 maggio scorso, n. 2493, del Consiglio di Stato. La circolare del Ministero dell’Interno era stata impugnata dal Codacons che ne chiedeva la sospensione nella parte in cui, quale disposizione interpretativa-attuativa dell’art. 4 d.l. n. 52/2021, escludeva la possibilità di riapertura per i servizi di ristorazione privata esercitati mediante catering presso strutture private . Il Consiglio di Stato, dopo il rigetto dell’istanza da parte del TAR Lazio, ha confermato l’insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del danno irreparabile e ha accolto l’istanza. Quanto al danno , i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato che in presenza di danni di enorme ammontare subiti da molteplici settori economici durante la pandemia, il pregiudizio, derivante dalla contestata interpretazione ministeriale dell’art. 4 d.l. n. 52/2021 per il settore della ristorazione, limitatamente a quelle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private es. una villa o un casale preso in affitto , non assuma il carattere della irreparabilità, essendo un danno economico, e per di più riferito ad un periodo temporale fino al 7 giugno 2021, nell’assunto degli appellanti assai più breve e dunque foriero di un pregiudizio assai più lieve di quello che, purtroppo, l’intero settore della ristorazione e anche il segmento di interesse per gli appellanti ha sinora sopportato, con comprensibile estrema difficoltà . Ciononostante, la interpretazione volta a estendere la possibilità di ristorazione a tutti gli esercizi” e dunque presso ogni struttura, anche privata” - come sostengono gli appellanti –si presterebbe ad una assai facile elusione delle misure precauzionali e dei controlli – possibili ed effettuati invece in esercizi pubblici” – volti ad evitare che la fattispecie rappresentata a titolo di esempio dagli appellanti un catering per ristorazione in una villa si trasformi agevolmente da ristorazione a tavola” in occasione a, più probabilmente e comprensibilmente, nell’auspicio degli appellanti, ma non del legislatore in realtà di un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che la disposizione ad hoc” del decreto legge non ritiene ancora possibili in condizioni di sicurezza . Per questi motivi, l’istanza è stata respinta.

Consiglio di Stato, sez. III, decreto 11 maggio 2021, n. 2493 Presidente Frattini Fatto e diritto Visti il ricorso in appello e i relativi allegati Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm. Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere Considerato che l’abile difesa degli appellanti non supera, per argomenti in parte diversi da quelli posti a base del decreto appellato, il dato della mancanza, in questa sede di delibazione sommaria, dei necessari presupposti del fumus boni juris” e del danno irreparabile tanto grave da condurre ad una vanificazione sostanziale della pretesa azionata Ritenuto, quanto al danno - che, in presenza di danni di enorme ammontare subiti da molteplici settori economici durante la pandemia, il pregiudizio, derivante dalla contestata interpretazione ministeriale dell’art. 4 D.L. n. 52/2021 per il settore della ristorazione, limitatamente a quelle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private es. una villa o un casale preso in affitto , non assuma il carattere della irreparabilità, essendo un danno economico, e per di più riferito ad un periodo temporale fino al 7 giugno 2021, nell’assunto degli appellanti assai più breve e dunque foriero di un pregiudizio assai più lieve di quello che, purtroppo, l’intero settore della ristorazione e anche il segmento di interesse per gli appellanti ha sinora sopportato, con comprensibile estrema difficoltà Ritenuto, quanto al fumus”, che le censure non prospettano l’unica possibile opzione esegetica della norma richiamata il citato art. 4 D.L. n. 52 dalla Circolare Ministeriale, in quanto - è riconosciuto e condiviso dagli stessi appellanti che la parziale rimozione del divieto di ristorazione presso esercizi pubblici” e con i limiti precauzionali imposti, non possa estendersi ad attività di ristorazione funzionali a balli, festeggiamenti etc. - è specificatamente vietato dal decreto legge, alla cui forza cogente il decreto presidenziale appellato si richiama, con diversa e specifica disposizione inibitoria, lo svolgimento di feste ed eventi privati Considerato, perciò, che la interpretazione volta a estendere la possibilità di ristorazione a tutti gli esercizi” e dunque presso ogni struttura, anche privata” - come sostengono gli appellanti –si presterebbe ad una assai facile elusione delle misure precauzionali e dei controlli – possibili ed effettuati invece in esercizi pubblici” – volti ad evitare che la fattispecie rappresentata a titolo di esempio dagli appellanti un catering per ristorazione in una villa si trasformi agevolmente da ristorazione a tavola” in occasione a, più probabilmente e comprensibilmente, nell’auspicio degli appellanti, ma non del legislatore in realtà di un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che la disposizione ad hoc” del decreto legge non ritiene ancora possibili in condizioni di sicurezza Ritenuto, in conclusione, che l’appello cautelare debba essere respinto, fermi restando gli effetti di ristoro e rimborso al settore che continua ad essere fermato in questi termini effetti – tuttavia – derivanti da strumenti legislativi del tutto diversi da quelli cui gli appellanti si riferiscono per chiedere la rimozione della inibizione P.Q.M. Respinge l’istanza cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.