COVID-19 e vaccinazione in azienda: il datore di lavoro non può informarsi sull’intenzione del dipendente

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, al fine di fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali.

È quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 13 maggio 2021, n. 198. In attesa di un assetto regolatorio definitivo, il Garante Privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, al fine di fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali . L’Autorità sottolinea che per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro disponibile sul sito dell’Autorità . E precisa, inoltre, che le principali attività di trattamento dati dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato . Infatti, le norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro prevedono che non sia consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, o dal medico competente, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione o meno del vaccino . Ne consegue quindi che non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.

GarantePrivacy_2021_198