Telemarketing aggressivo, direct marketing, diritto all’oblio e diritto di cronaca: la parola del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato tre call center per telemarketing selvaggio una società per non aver rispettato il diritto di opposizione di alcuni utenti un editore per non aver dato riscontro all’istanza di un cittadino riguardo il diritto all’oblio ed un giornalista per aver riportato informazioni pregiudizievoli lesivi della riservatezza altrui.

È quanto comunicato dal Garante Privacy nella Newsletter del 27 aprile 2021, n. 476. Il Garante Privacy sanziona tre call center per telemarketing aggressivo. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato tre società di call center a causa del disturbo recato a decine di migliaia di utenti. Dopo una attività istruttoria è emerso che i suddetti call center avevano chiamato numerose persone non incluse nelle liste ufficiali fornite dal committente, utilizzando delle cosiddette utenze fuori lista”. I numeri telefonici fuori lista erano spesso riferibili a utenti che non avevano fornito un libero e specifico consenso a essere contattati per promozioni commerciali o si erano appositamente iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. L’Autorità, rilevando quindi la violazione del principio di privacy by design ossia la mancanza di un adeguato governo del trattamento dei dati necessario per garantire il rispetto dei diritti degli interessati previsti dal Gdpr da parte dei suddetti call center, ha vietato l’ulteriore utilizzo dei dati trattati illecitamente ed ha prescritto il rispetto della volontà degli utenti di non essere più disturbati. Direct marketing il Garante sanziona una società per non aver rispettato il diritto di opposizione degli utenti. Il Garante per la privacy ha ammonito una società per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere email promozionali e le ha ingiunto di adottare le misure organizzative necessarie per fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing. Alla suddetta società è stato inoltre vietato il trattamento dei dati senza consenso e le è stata inflitta una sanzione di 30.000 euro. Dopo le varie opposizioni tramite PEC non monitorata da mesi, così si è giustificata inutilmente la società in questione , l’Autorità ha ritenuto che l’assenza di indicazioni chiare sulle modalità per contattare la società, insieme alla mancanza di adeguate misure tecniche e organizzative, hanno reso impossibile ai reclamanti di esercitare i propri diritti. Per questi motivi il Garante ha ribadito che il diritto degli utenti di opporsi all’uso dei dati a fini di direct marketing va rispettato. E i meccanismi di ricezione delle loro istanze devono essere efficienti e presidiati . Il Garante Privacy sottolinea che non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano. Il Garante Privacy ha sanzionato un editore per non aver risposto alla richiesta di un cittadino che chiedeva di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale online . Il reclamante riteneva che l’articolo, inerente una vicenda giudiziaria risalente al 1998, gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, poiché estinta per prescrizione. Egli lamentava inoltre che l’editore non avesse dato riscontro alla sua richiesta per l’esercizio dei diritti. L’Autorità, in seguito ad un’attenta valutazione del fatto, ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione da parte dell’uomo ed ha ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito comunque risposta all’interessato. Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, l’Autorità ha sottolineato che si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca. Cronaca, il Garante sottolinea che il giornalista deve evitare di riportare informazioni pregiudizievoli lesivi della riservatezza altrui. Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato all’editore di una testata online di utilizzare illecitamente i dati personali non essenziali relativi alla morte di una donna, in quanto pregiudizievoli per il marito e soprattutto per la figlia minorenne della vittima. Nell’articolo l’editore aveva riportato molti dettagli non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca venivano descritti aspetti della vita intima della vittima, come l’esistenza di una sua relazione con la persona indagata per la sua morte e veniva riportato il suo indirizzo di residenza, presso il quale vive tuttora la sua famiglia . L’Autorità ha ribadito a riguardo che nel riferire fatti di cronaca, il giornalista deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori . L’editore ha provveduto a sospendere la pubblicazione dell’articolo e non avendo commesso precedenti violazioni analoghe, è stato invitato, entro 30 giorni, a comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto. L’autorità ha inoltre disposto l’invio del provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.