L’interruzione del processo per il decesso dell’avvocato deve essere comunicata anche alla parte

A tutela del diritto di difesa, il provvedimento che dispone l’interruzione del processo per il decesso del difensore deve essere comunicato anche alla parte personalmente, in modo tale che essa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica.

In questi termini si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con l’ordinanza n. 351/21, depositata ieri. Come si legge nella pronuncia, la norma del codice di procedura civile che dispone l’ interruzione del processo in caso di morte del difensore , per costante giurisprudenza, è una disposizione processuale a tutela del diritto di difesa , in adesione al dettato dell’art. 24 della Costituzione. La norma è finalizzata a limitare le conseguenze negative della sopravvenuta assenza di continuità della difesa tecnica. L’interruzione del processo consente alla parte di provvedere a dotarsi dell’indispensabile difesa tecnica evitando che, nelle more, possano prodursi effetti processuali pregiudizievoli per la propria posizione . Ne discende che la comunicazione alla parte personalmente si impone nel caso in cui la parte si sia costituita in processo a mezzo del procuratore poi deceduto, come nel caso di specie, perché se la comunicazione fosse fatta presso il procuratore deceduto, la parte potrebbe non averne conoscenza. Il provvedimento che dispone l’interruzione del processo deve essere, pertanto, comunicato anche alla parte personalmente, affinché la stessa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica .

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 15 – 20 aprile 2021, n. 351 Presidente De Nictolis – Estensore Caleca La società - omissis - ricorre in appello per chiedere l’annullamento della sentenza n. - omissis - resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione I di Palermo, in data 11 settembre 2018. Con la sentenza oggi impugnata veniva rigettato il ricorso proposto dall’impresa - omissis , per l'annullamento - della informativa antimafia interdittiva prot. n. - omissis -, emessa dalla Prefettura di Palermo nei confronti della ditta ‘- omissis -’, trasmessa con nota di pari data e degli atti ad essa presupposti. - della determina dirigenziale n. omissis del omissis del Comune di Palermo, con la quale *è stato disposto ‘il recesso in danno dal contratto Rep. n. 2 del 20 gennaio 2017, registrato a Palermo al n. omissis – IT dell’ omissis , con l’impresa - omissis -, con sede in - omissis -’, relativo ai lavori di ‘manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport’ *è stato dato ‘mandato all’Ufficio Contratti e Approvvigionamenti di attivare le procedure per l’incameramento della cauzione definitiva rilasciata da Finanziaria Romana s.p.a., giusta polizza fideiussoria n. omissis in data omissis , dell’importo di E. 109.850,00’ *è stato disposto, ‘ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e con separato ordine di servizio del RUP, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti’ - della nota prot. n. omissis del omissis , a firma del RUP, con la quale *‘ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs 163/2006, si impone di provvedere, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, al ripiegamento del cantiere già allestito, alla consegna delle chiavi e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché di provvedere al conferimento a discarica di tutti i rifiuti prodotti attualmente presenti in cantiere.’ - della nota prot. n. omissis del omissis , a firma del Direttore dei Lavori, con la quale è stata convocata ‘l’impresa esecutrice dei lavori per il giorno 31 marzo 2017 presso l’immobile del Palazzetto dello Sport di fondo Patti, per effettuare le misurazioni dei lavori eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna dei lavori eseguiti’ - della nota prot. n. omissis del omissis dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici - relativa alla comunicazione dell’annotazione della comunicazione prefettizia della predetta informativa interdittiva antimafia nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016 - del provvedimento prefettizio interdittivo n. omissis del omissis , trasmesso con nota di pari data, di diniego di iscrizione della ditta individuale - omissis - nell’ ‘elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012’ - della nota prot. n. omissis del omissis , con la quale il Comune di Palermo ha invitato la società Finanziaria Romana s.p.a. - garante dell’esecuzione del contratto di appalto sopra indicato, a mezzo polizza fideiussoria n. omissis , emessa il omissis , per l’importo di E. 109.850,00 – ‘a provvedere al pagamento, entro 15 gg. dalla ricezione della stessa, della somma garantita per il contratto suddetto’ - della determina dirigenziale n. omissis del omissis , comunicata con nota prot. n. 629078 di pari data, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori in questione, ai sensi dell’art. 140, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, in favore dell’ATI Consorzio Stabile Valori scarl – Amata s.r.l., seconda classificata - della nota del Comune di Palermo, prot. n. omissis del omissis , con allegato ‘verbale di riunione al fine dell’interpello della II^ classificata, ai sensi dell’art. 140, comma 1, d.lgs. n. 163/2006’. La sentenza respingeva, altresì, la richiesta della condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento, in favore della - omissis - – già aggiudicatario in via definitiva dell’appalto de quo - del danno derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati e dall’illegittimo recesso in danno dal contratto di appalto, sia con rifermento al danno emergente, che al lucro cessante. Veniva respinta, per ultimo, la richiesta di declaratoria di inefficacia del nuovo contratto, se ed in quanto stipulato, anche al fine di conseguire l’aggiudicazione e il contratto, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.”. A sostegno dell’appello vengono dedotti articolati e complessi motivi. Con atto depositato in data 23 febbraio 2021 l’avvocato R. C. ha comunicato che che, in data 15 febbraio 2021, è deceduto l’Avv. V. A. C., procuratore e difensore della Società - omissis -,” nel presente giudizio. Non resta al Collegio, pertanto, che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c. La norma del codice di procedura civile che dispone l’interruzione del processo in caso di morte del difensore, per costante giurisprudenza, è una disposizione processuale a tutela del diritto di difesa, in adesione al dettato dell’art. 24 della Costituzione. La norma è finalizzata a limitare le conseguenze negative della sopravvenuta assenza di continuità della difesa tecnica. L’interruzione del processo consente alla parte di provvedere a dotarsi dell’indispensabile difesa tecnica evitando che, nelle more, possano prodursi effetti processuali pregiudizievoli per la propria posizione. La comunicazione alla parte personalmente si impone nel caso in cui la parte si sia costituita in processo a mezzo del procuratore poi deceduto, come nel caso di specie, perché se la comunicazione fosse fatta presso il procuratore deceduto, la parte potrebbe non averne conoscenza. Il provvedimento che dispone l’interruzione del processo deve essere, pertanto, comunicato anche alla parte personalmente, affinché la stessa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, cod. proc. amm. La segreteria provvederà a comunicare la presente ordinanza anche direttamente alla parte nel suo indirizzo reale, oltre che presso il procuratore deceduto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.