Il Presidente del Consiglio deve riesaminare le misure adottate per la DAD in zona rossa

In relazione alla impugnazione del d.p.c.m. 30/2021 - nella parte in cui ha previsto la sospensione totale della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado eccetto le classi prime delle scuole secondarie di primo grado , nell’intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto cd. zona rossa” - e del d.p.c.m. 2 marzo 2021 - nella parte in cui ha disposto nelle medesime zone la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, censurato sotto il profilo della carenza di proporzionalità ed adeguatezza - va ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato.

Sul tema il TAR Lazio, con l’ordinanza n. 1946/21, depositata il 26 marzo. Alcuni studenti e genitori di figli minori iscritti a istituzioni scolastiche interessate dall’applicazione delle misure del d.p.c.m. n. 30/2021, ricorrono presso il TAR Lazio lamentandosi del fatto che la scuola non dovrebbe essere considerata quale luogo privilegiato di contagio e che l’ interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico. Nel caso di specie il d.p.c.m. impugnato richiama i verbali del CTS nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. È evidente che dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole. Inoltre, il CTS non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione. Dal verbale n. 161 con il quale ha raccomandato il mantenimento dell’attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, ha affermato erroneamente che possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattichenelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l’incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave . Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti ai soli fini del riesame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TAR Lazio, sez. I, ordinanza 24 – 26 marzo 2021, n. 1946 Presidente Savo Amodio – Estensore Brancatelli Considerato che con il gravame introduttivo è stato impugnato il DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui ha previsto la sospensione totale della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado eccetto le classi prime delle scuole secondarie di primo grado , nell’intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto cd. zona rossa” Rilevato che con motivi aggiunti viene impugnato il DPCM del 2 marzo 2021, nella parte in cui ha disposto nelle medesime zone la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, censurato sotto il profilo della carenza di proporzionalità ed adeguatezza e avuto riguardo a questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione ai decreti legge che hanno autorizzato l’emanazione del DPCM Dato atto, preliminarmente, quanto alle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale - che i ricorrenti sono studenti e genitori di figli minori iscritti a istituzioni scolastiche site in regioni interessate dalla applicazione delle misure contestate - che il D.L. n. 30/2021 non ha inciso sulla disciplina propria delle zone zone rosse” come determinata nel DPCM gravato con motivi aggiunti Osservato che i ricorrenti deducono anche sull’insufficienza dell’istruttoria sottesa alle previsioni impugnate, argomentando che la scuola non dovrebbe essere considerata quale luogo privilegiato di contagio e producendo una serie di ricerche che evidenziano come l’interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico Considerato che il DPCM impugnato con motivi aggiunti richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole Considerato che il DPCM richiama anche il parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico in occasione della seduta del 27 febbraio 2021, documentato dal verbale n. 161, il quale ha raccomandato il mantenimento dell’attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, affermando che possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattichenelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l’incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave” e che il CTS non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione Considerato, peraltro, che le ricordate considerazioni del CTS si fondano su dati forniti dall’Istituto di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla documentazione offerta in giudizio non si evince in che modo ed in quale sede tali informazioni siano state analizzate ed interpretate dal Comitato Tecnico Scientifico Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che le impugnate previsioni del DPCM 2.3.21 non appaiono supportate da una adeguata istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente Considerato, per quanto attiene al periculum in mora, che nel bilanciamento degli interessi in gioco l’esigenza cautelare prospettata dai ricorrenti possa trovare adeguata tutela ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere all’indicato riesame prima che il DPCM 2.3.21 perda efficacia, e che a tal fine si ritiene congruo assegnare il termine del 2 aprile 2021 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , accoglie la suindicata domanda cautelare ai soli fini del riesame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle impugnate previsioni contenute nel DPCM 2.3.2021 nei termini e nei sensi di cui in motivazione. Spese della fase compensate. Fissa per la decisione del merito l’udienza del 14 luglio 2021. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f , del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.