Tamponi obbligatori all’arrivo in Sardegna: misura legittima

Confermata la decisione adottata dal TAR Sardegna. Niente sospensione del provvedimento emesso dal presidente della Regione e ritenuto idoneo al contenimento dei contagi e, secondo i Giudici, non invasivo. Prevista per il 17 marzo prossimo la discussione nel merito.

Si prospetta un’estate con tampone per quei turisti che vorranno trascorrere le loro vacanze in Sardegna. Confermata, almeno per ora, l’ordinanza, datata 5 marzo 2021, con cui il presidente della Regione Sardegna prevede tamponi molecolari obbligatori per le persone che sbarcano sull’isola Consiglio di Stato, decreto cautelare di oggi Pomo della discordia è il provvedimento con cui, all’inizio di marzo di quest’anno, vengono fissate misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna . In sostanza, il presidente della Regione prevede tamponi molecolari obbligatori e misure restrittive per i viaggiatori che sbarcano sull’isola. Le limitazioni vengono contestate da un cittadino che sostiene ci si trovi di fronte a esami invasivi, trattamento di dati sensibili non autorizzato e ulteriori restrizioni non accettabili e chiede almeno una sospensione dell’ordinanza. In prima battuta a essere chiamato in causa è il TAR Sardegna. In questo caso, i Giudici respingono l’ipotesi di una sospensione dell’efficacia dell’ordinanza e osservano che il danno prospettato dal cittadino non riveste caratteri di estrema gravità . Va però tenuto presente che la questione verrà approfondita nel merito nell’udienza del 17 marzo prossimo al Tar Sardegna. A dare torto al cittadino provvede ora anche il Consiglio di Stato. Condivisa dai Giudici la linea tracciata dal TAR Sardegna mancano , in sostanza, le prove della irreparabilità e della gravità del danno lamentato dal cittadino. In particolare, i Giudici sottolineano che il carattere di invasività e pericolosità di misure precauzionali, quali il tampone molecolare, è smentito dalla circostanza pacifica che non sono emerse, dopo circa dodici mesi dall’esplosione pandemica e la somministrazione di milioni di tamponi sia molecolari che antigenici , evidenze scientifiche tali da superare, a fronte del possibile limitato disagio di chi si sottopone alla misura precauzionale, il beneficio evidente e prioritario per la salute pubblica . Beneficio che, spiegano i giudici, consiste nella tracciatura e prevenzione – per i tamponi – e nella immunizzazione – per i vaccini – . Tirando le somme, la misura adottata dalla Regione Sardegna ha permesso sinora di garantire sull’isola un costante livello assai limitato di contagio e appare coerente con gli obiettivi primari di precauzione che le autorità statali e regionali sono obbligate a perseguire .

Consiglio di Stato, sez. III, decreto 10 marzo 2021, n. 1224 Presidente Frattini Fatto e diritto Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere Considerato che, nella fattispecie, il decreto presidenziale appellato bene sottolinea la mancanza di irreparabilità e di gravità del danno lamentato Ritenuto, in questa fase di delibazione sommaria, che il carattere di invasività” e pericolosità di misure precauzionali, quali il tampone molecolare, è smentito dalla circostanza pacifica che non sono emersi, dopo circa dodici mesi dall’esplosione pandemica e la somministrazione di milioni di tamponi sia molecolari che antigenici, evidenze scientifiche tali da superare, a fronte del possibile limitato disagio di chi si sottopone alla misura precauzionale, il beneficio evidente, e prioritario, per la salute pubblica, consistente nella tracciatura e prevenzione – per i tamponi – e nella immunizzazione – per i vaccini – sicché la misura regionale contestata, che ha permesso sinora di garantire alla Sardegna da alcune settimane un costante livello assai limitato di contagio, appare coerente con gli obiettivi primari di precauzione che le autorità statali e regionali sono obbligate a perseguire. P.Q.M. Respinge l’istanza cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.