La pubblicazione fai da te sull’albo resta un boomerang per i Sindaci

Il dipendente che ha un contenzioso con il proprio Ente può sempre rivendicare il diritto alla riservatezza dei propri dati personali compreso il numero di matricola. Quindi sono guai per il Comune che diffonde dati personali eccedenti e non pertinenti anche se esiste un obbligo di pubblicazione dello specifico provvedimento amministrativo in questione.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l’ordinanza ingiunzione n. 34 del 27 gennaio 2021. Un dipendente comunale ha intrapreso un percorso legale contro il suo Ente a seguito di un procedimento disciplinare . L’interessato ha quindi verificato la pubblicazione illecita sul sito web del comune di numerosi atti contenenti dati personali incluse informazioni relative a specifiche vicende connesse al rapporto di lavoro . Contro questa diffusione di dati il cittadino ha quindi presentato reclamo all’Autorità che ha avviato un procedimento ispettivo che si è concluso con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione di condanna del comune al pagamento di una somma di 2 mila euro e la pubblicazione del dispositivo. Anche in presenza di un obbligo di comunicazione , specifica il Garante, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque diffondere dati personali eccedenti o non pertinenti . Nel caso sottoposto all’esame del collegio l’interessato era identificabile solo da un numero limitato di soggetti tramite il suo numero di matricola. Anche questo dato però deve essere considerato personale perché consente ad un numero indeterminato di persone di risalire all’identità dell’interessato. In pratica, conclude il Garante, anche se esiste un obbligo di pubblicazione all’albo pretorio o nella sezione dell’amministrazione trasparenze di una determina o di una delibera occorre sempre procedere all’ oscuramento di determinate informazioni per assecondare l’obbligo fondamentale di minimizzazione dei dati personali. Non serve pubblicare nomi, numeri di matricola o altre informazioni personali sul sito del Comune. Solo i soggetti qualificati potranno avere accesso a questi documenti in versione integrale, in separata sede.

GarantePrivacy_provv_34_2021