Il dilemma dei monopattini: sì o no al casco per i maggiorenni?

Il TAR di Firenze ribadisce, in tema di viabilità comunale, il campo di competenza del Sindaco. Nel caso di specie non spetta a quest’ultimo, bensì ai dirigenti, prendere provvedimenti a riguardo.

Due società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nella città di Firenze impugnavano l’ordinanza del Sindaco della suddetta città, con la quale egli imponeva, anche ai maggiorenni , l’ obbligo di indossare il casco . Le due società lamentavano il vizio di incompetenza da parte del Comune toscano. La giurisprudenza ha precedentemente chiarito che i provvedimenti , con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale , la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti , e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente e soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta o in caso di urgenza al Sindaco in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale . Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.

TAR Toscana, sez. I, sentenza 27 gennaio – 8 febbraio 2021, numero 215 Presidente Atzeni – Estensore Gisondi Le ricorrenti in quanto società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nell’ambito della città di Firenze impugnano con separati ricorsi l’ordinanza in epigrafe con la quale il Sindaco dell’omonimo comune ha imposto l’obbligo di indossare il casco anche all’utenza maggiorenne. I ricorsi possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva. L’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse ad agire sollevata in entrambi casi dal comune di Firenze non è fondata. Le ricorrenti in quanto gestori del servizio sopra descritto rivestono una posizione particolare rispetto all’assetto di interessi stabilito dal provvedimento che vale a distinguerle dal quisque de populo. Non vi è dubbio, inoltre, sul fatto che l’ordinanza impugnata è suscettibile di incidere sulle scelte dell’utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco. Nel merito è fondata ed assorbente la censura dedotta da entrambe le società ricorrenti con la quale viene denunciato il vizio di incompetenza. La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dagli artt. 7 comma 1 e 6, comma 4 del Codice della Strada D.Lgs. numero 285 del 30 aprile 1992 . I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione. Ciò chiarito secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, numero 1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, numero 1077 T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, numero 15012 . Ciò in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza art. 107 t.u.e.l. T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, numero 494 T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, numero 1033 Soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta o in caso di urgenza al Sindaco in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale Cons. di St., V, 13.11.2015, numero 5191 . Si tratta peraltro di valutazione riservata al legislatore che non può essere effettuata caso per caso dal giudice attesa la specificità della fattispecie contemplata dal comma 9 dell’art. 7 e considerato anche il fatto che molte delle situazioni rimesse alla potestà sindacale ed ora dirigenziale dal comma 1 della medesima norma potrebbero astrattamente essere considerate di elevato impatto anche in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti ad es. la limitazione alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale . Il ricorso deve, quindi, essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra tutte le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti a li riunisce b li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato c compensa le spese di lite Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.