Il Comune inciampa sui dissuasori di sosta dei privati

Non è possibile negare l’autorizzazione al posizionamento di dissuasori di parcheggio nell’area privata antistante ad un immobile semplicemente evidenziando che gli stalli sono troppo distanti dal condominio. E questa distanza potrebbe arrecare pregiudizio alla circolazione dei veicoli.

Lo ha evidenziato il TAR Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 190 del 21 gennaio 2021. Alcuni condomini hanno richiesto al comune l’autorizzazione ad installare dei dissuasori di sosta nell’area privata, adibita a posto auto riservato, posizionata di fronte all’immobile. Contro il conseguente diniego per generici motivi di sicurezza stradale gli interessati hanno proposto con successo censure al collegio. Anche se il piano regolatore destina formalmente l’area in questione a parcheggio pubblico il Collegio non si è soffermato sull’assetto dominicale dell’area concentrando le sue attenzioni sulle motivazioni del provvedimento di rigetto, ovvero un potenziale intralcio alla circolazione. Il diniego è stato infatti assunto sul presupposto che gli stalli di sosta devono essere immediatamente fruibili dagli utenti, per non creare intralcio alla circolazione . In buona sostanza se il parcheggio privato è posizionato dall’altra parte della strada il suo posizionamento, a parere del comune, crea pregiudizio alla sicurezza degli utenti stradali. Le manovre di parcheggio rischiano infatti di creare pericolo alla circolazione. Questa motivazione a parere dei giudicanti è contraddittoria perché la pericolosità dell’impiego dello spazio in questione per il parcheggio dei veicoli resta invariato con o senza i dissuasori di sosta. In buona sostanza il Comune avrebbe dovuto adottare una regolamentazione del traffico per limitare i rischi ed i pericoli, trattandosi di un’area di parcheggio posizionata in prossimità di una curva a gomito. A prescindere se destinata da un uso pubblico o privato. E inoltre avrebbe dovuto bilanciare il diritto dei proprietari dell’area con quello degli utenti stradali. In mancanza di queste considerazioni di dettaglio il ricorso dei condomini deve essere accolto e il provvedimento comunale annullato.

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 16 dicembre 2020 – 21 gennaio 2021, n. 190 Presidente Giordano – Estensore Perilli Fatto e diritto 1. Il signor V.L. e la signora S. b. hanno acquistato, giusta contratto di compravendita stipulato in data 24 luglio 2009 dinanzi al notaio P.C. n. repertorio 54.246 , la proprietà di un appartamento e relative pertinenze nell’immobile ubicato nel Comune di Novedrate, in via Rugabella, nonché il diritto reale di uso esclusivo e perpetuo di una porzione di area, ad uso posto auto, di fronte all’immobile. In data 6 ottobre 2011 il signor V.L. ha chiesto al Comune di Novedrate l’autorizzazione ad installare un dissuasore di parcheggio nell’area adibita a posto auto. In data 26 ottobre 2011 l’Ufficio di Polizia locale del Comune di Novedrate, in conformità al parere espresso in pari data dall’Ufficio tecnico – Settore edilizia privata e urbanistica, ha negato l’autorizzazione all’installazione del dissuasore di parcheggio nella predetta area, affermando che la stessa, ai sensi dell’articolo 29 del piano regolatore generale territoriale, è destinata a parcheggio ad uso pubblico. Con nota del 29 novembre 2011 il signor L. ha informato il Comune di Novedrate che tale area, identificata al mappale 2360, subalterno 11, del catasto urbano, è di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, i quali vantano un diritto di uso esclusivo su porzioni della stessa, come convenuto negli atti di compravendita. Nelle more anche la signora D. S., nella duplice qualità di proprietaria di una unità immobiliare e titolare del diritto di uso esclusivo di parte dell’area adibita a parcheggio nonché di amministratore del condominio Residenza Rugabella”, ha presentato al Comune di Novedrate un’istanza per l’autorizzazione al posizionamento di dissuasori di parcheggio nell’area di proprietà comune. Con provvedimento del 6 febbraio 2012 l’Ufficio di Polizia locale del Comune di Novedrate, pur prendendo atto dell’assetto dominicale dell’area, ha negato l’autorizzazione richiesta dai condomini e dall’amministratore di condominio, in quanto il posizionamento dei dissuasori di parcheggio sull’area di proprietà privata, sulla scorta del rapporto di servizio redatto in data 3 febbraio 2012, sarebbe di intralcio alla circolazione locale. 1.1. Con ricorso notificato il 6 aprile 2012, depositato il 4 maggio 2012, i signori V.L. e S. Bovi, unitamente ad altri proprietari di singole unità immobiliari, nonché la signora S. D., nella duplice qualità di proprietaria di un’unità immobiliare nonché di amministratrice del condominio Residenza Rugabella”, hanno domandato l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Novedrate ha negato l’autorizzazione all’instaurazione di dissuasori di parcheggio nell’area di proprietà comune, in quanto esso rappresenterebbe un’indebita limitazione della proprietà privata e sarebbe sorretto da una motivazione insufficiente e comunque contraddittoria. 1.2. Il Comune di Novedrate ha resistito al ricorso. 1.3. Con dichiarazioni depositate rispettivamente in data 17 gennaio 2020 e 6 febbraio 2020, entrambi i difensori del Comune di Novedrate hanno rinunciato al mandato. 1.4. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati. 2. Entrambi i difensori del Comune di Novedrate hanno depositato in giudizio la rinuncia al mandato difensivo, conferito loro in virtù di procura speciale allegata all’atto di costituzione in giudizio, giusta determinazione dirigenziale n. 253 del 20 luglio 2012. I difensori non hanno tuttavia fornito prova della ricezione delle rispettive rinunce da parte del Comune di Novedrate per cui, essendo la rinuncia al mandato un atto recettizio, non può considerarsi risolto il rapporto privatistico di prestazione d’opera tra i professionisti ed il cliente, nonostante lo stesso sia stato autorizzato in virtù della convenzione di servizio stipulata tra la Provincia di Como ed il Comune di Novedrate, che si assume scaduta alla data della rinuncia al mandato. In ogni caso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 39, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’articolo 85 del codice di procedura civile, la rinuncia al mandato da parte dei difensori non spiega effetti nei confronti dell’altra parte del rapporto processuale finché non intervenga la sostituzione degli stessi, che non si è verificata nel presente giudizio. 3. Il ricorso è fondato. Il Comune di Novedrate ha negato l’autorizzazione all’apposizione di dissuasori di parcheggio in un’area privata, di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari del condominio e sulla quale insistono parziali diritti reali di uso esclusivo e perpetuo, per motivi legati alla viabilità. Il diniego è stato assunto sul presupposto che gli stalli di sosta devono essere immediatamente fruibili dagli utenti” per non creare intralcio alla circolazione, così come indicato nel richiamato rapporto di servizio redatto dall’Ufficio di Polizia locale in data 3 febbraio 2012. La censura di difetto di motivazione, per non avere allegato al provvedimento l’atto in esso richiamato, deve ritenersi superata dal deposito in giudizio di tale rapporto di servizio, effettuata dal Comune di Novedrate in data 18 giugno 2015. Dal tenore di tale rapporto di servizio, redatto in data 3 febbraio 2012 all’esito di un sopralluogo, non emerge tuttavia alcuna controindicazione tra l’apposizione dei dissuasori di parcheggio all’interno dell’area interessata, che pure il Comune riconosce essere di proprietà privata condominiale, e le esigenze della viabilità pubblica, le quali rischiano di essere compromesse dalle manovre di entrata ed uscita dall’area di parcheggio, a causa della presenza di una curva a gomito destrorsa collocata nelle vicinanze. Osserva il Collegio cha la motivazione del provvedimento impugnato è affetta da evidente contraddittorietà. L’apposizione dei dissuasori di parcheggio nell’area interessata è un elemento irrelato alla pericolosità dell’accesso o dell’uscita dall’area l’installazione dei dissuasori di parcheggio, il cui unico fine è quello di garantire il rispetto dell’esclusività dell’uso da parte dei singoli proprietari di un’area comune, non incide infatti sulla concreta occupazione dell’area privata con le autovetture, le quali, in assenza di un provvedimento inibitorio o dell’apposizione di un vincolo alla proprietà privata, ivi possono liberamente sostare. A fronte delle effettive esigenze di tutela della sicurezza del traffico, determinate dalla scarsa visibilità dell’accesso dalla pubblica via nell’area privata e viceversa, il Comune, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avrebbe potuto adottare provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, in quanto ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”. Il Comune avrebbe pertanto dovuto bilanciare l’interesse all’ordinato svolgimento della circolazione con il diritto dei proprietari dell’area limitrofa al punto individuato come pericoloso ed avrebbe dovuto altresì individuare soluzioni alternative al divieto di installare i dissuasori di parcheggio, effettivamente finalizzate a ridurre la pericolosità dell’area, quali, solo per fare un esempio, l’apposizione di specchi parabolici nei pressi dell’immissione dell’area privata nella pubblica via, di dissuasori di velocità sulla pubblica via o di semafori sia nella pubblica via che all’intersezione della stessa con l’area privata condominiale. Il diniego all’autorizzazione dell’apposizione dei dissuasori di parcheggio nell’area di proprietà privata è stato invece adottato senza compiere alcuna valutazione e senza dar conto a sufficienza delle ragioni per le quali il provvedimento favorevole, al quale aspirano i ricorrenti, sarebbe stato di intralcio alla viabilità. 4. Il provvedimento impugnato risulta pertanto viziato da una motivazione incongrua e contraddittoria per cui il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato il provvedimento del 6 febbraio 2012 adottato dall’Ufficio di Polizia locale del Comune di Novedrate. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Novedrate e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento dell’Ufficio di Polizia locale del Comune di Novedrate del 6 febbraio 2012. Condanna il Comune di Novedrate a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 millecinquecento/00 oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.