Palazzo Chigi: rinviate le scadenze fiscali e via libera alla relazione sugli obiettivi di finanza pubblica

Con la riunione n. 91 del 14 gennaio 2021, il Governo ha approvato la Relazione al Parlamento sugli obiettivi di finanza pubblica, da presentare alle Camere ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’OMT. Durante la medesima seduta è stato approvato anche un decreto contenente il rinvio delle scadenze in ambito tributario.

Il Consiglio dei Ministri n. 91/2021 ha approvato la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’art. 6 l. n. 243/2012, da presentare alle Camere ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine OMT . Con la Relazione, il Governo richiede, per il 2021, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Lo scopo delle misure che il Governo si appresta ad adottare, in continuità con quanto già fatto nel 2020, è quello di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 . A tal proposito, sono previsti stanziamenti per la tutela del lavoro, del settore sanitario e in favore delle imprese, che consentano di accelerare e potenziare la ripresa dell’attività economica, nonché ulteriori risorse per gli enti territoriali. Durante la medesima riunione, Palazzo Chigi ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari . In particolare, il testo prevede che - è differito al 31 gennaio 2021 , dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari di cui all’art. 157 d.l. n. 34/2020 - è fissato al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti , derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/202, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento, ferme restando le attività già compiute e i loro effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa fino alla data del 31 gennaio 2021 - è differita al 31 gennaio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo - restano prive di effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle PP. AA. già eseguite, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario - è previsto, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 .