Controlli stradali: servono strumenti approvati oppure omologati

I dispositivi elettronici finalizzati all’accertamento di violazioni stradali devono essere sempre approvati o omologati dalla Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero dei trasporti. Ma non intercorre alcuna differenza, dal lato pratico, tra un sistema approvato e uno semplicemente omologato. Se non per il fatto che per i dispositivi omologati esistono norme tecniche di riferimento che supportano la procedura amministrativa, mentre per quelli approvati non c’è alcuna indicazione.

Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare dell’11 novembre 2020. L’ equivalenza sostanziale tra le procedure di approvazione e di omologazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione è stata oggetto di un parere centrale finalizzato a chiarire meglio i percorsi amministrativi che governano la messa in commercio regolare di autovelox e sistemi similari. La materia è disciplinata dall’art. 45 del codice stradale e dall’art. 192 del relativo regolamento. Questi articoli evidenziano formalmente la totale equivalenza della due procedure , specifica la circolare. Le procedure si basano in ogni caso su una istruttoria tecnico amministrativa tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto. E la sua conformità, nel caso di omologazione, alle norme tecniche di riferimento. Una volta acquisite tutte le certificazioni necessarie viene richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici al quale consegue un decreto dirigenziale che autorizza alla commercializzazione del dispositivo. Quindi sia i dispositivi approvati che quelli omologati possono essere utilizzati per l’accertamento delle infrazioni cui sono deputati. Per quanto riguarda il controllo della velocità in particolare, non esistendo norme tecniche di riferimento, tutti i dispositivi vengono approvati, in conformità al dm n. 282 del 13 giugno 2017, che richiede anche la taratura iniziale e periodica degli autovelox.