



ambiente | 18 Novembre 2020
Il MiBACT non può essere escluso dalla pianificazione paesaggistica
di La Redazione
Secondo la Corte Costituzionale, nella pianificazione paesaggistica le Regioni non possono fare da sole ma devono coinvolgere il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).

(Corte Costituzionale, sentenza n. 240/20; depositata il 17 novembre)


In particolare, nel procedimento di formazione del piano regionale, è necessario un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un’intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio. È quanto si evince dalla sentenza n. 240/20, depositata il 17 novembre, con cui la Consulta ha annullato la deliberazione e la nota Direzionale regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica adottata nel mese di febbraio dalla Regione Lazio.
Il Consiglio regionale del Lazio, dopo aver raggiunto un’intesa con il MiBACT sulla proposta di piano adottata e sottoposta al Consiglio regionale, aveva unilateralmente approvato il piano paesaggistico regionale, senza il coinvolgimento del Ministero. Ne è seguita l’impugnativa da parte del Governo.
La condotta della Regione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale in contrasto con il principio della leale collaborazione. Come si legge nel comunicato che ha accompagnato la pronuncia «anche nel procedimento di pianificazione paesaggistica, ha osservato la Corte, dev’essere raggiunta un’intesa di carattere generale, per assicurare l’unitarietà del valore della tutela paesaggistica al di là dei singoli beni per i quali è previsto l’obbligo di pianificazione congiunta. L’approvazione del piano da parte della Regione senza un accordo con il Ministero viola, quindi, il principio di leale collaborazione, oltre che il Codice dei beni culturali e del paesaggio».






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