In G.U. il Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Entra in vigore il 5 novembre 2020 il nuovo Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 a seguito dell’emanazione del d.P.C.M. n. 131/20. I contenuti contemplano la descrizione delle regole generali, delle modalità, dei criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro e le disposizioni relative alla predisposizione e all’aggiornamento degli elenchi delle reti e dei sistemi informatici.

È stato pubblicato in G.U. del 21 ottobre 2020, n. 261 , il Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica , ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , a seguito del d.P.C.M. n. 131 del 30 luglio 2020 . In particolare, all’art. 2 sono descritti i soggetti nei confronti dei quali si applicano le disposizioni oggetto del Regolamento, che comprendono al comma 1, lett. a , i quelli che esercitano una funzione essenziale dello Stato , specificando che sono tali quelli a cui l’ordinamento attribuisca compiti volti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza esterna ed interna, la sicurezza dello Stato, le relazioni internazionali, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia e la funzionalità dei sistemi economico-finanziario e dei trasporti. Alla lett. b , invece, sono riportate le attività dei soggetti pubblici e privati che prestano un servizio essenziale . Per quanto concerne i settori di attività , ai fini dell’inclusione nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono oggetto di individuazione in via prioritaria i soggetti che operano in ambito governativo , ricomprendendo, ad esempio, quelli del settore difesa, energia, telecomunicazioni, trasporti ed interno. Il Regolamento prosegue, poi, nella definizione delle modalità e dei criteri procedurali in vista dell’individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati che sono inclusi nel citato perimetro di sicurezza Capo II descrive i criteri finalizzati alla predisposizione e all’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici Capo III infine, specifica le norme sulla tutela delle informazioni Capo IV .

GU261_SicurezzaCibernetica