Riduzione dei parlamentari: dal Referendum alla Gazzetta Ufficiale

Il testo della legge costituzionale n. 1/2020 relativa alla riduzione del numero dei parlamentari è ora in Gazzetta Ufficiale, pertanto le modifiche in essa contenute si applicheranno a partire dalla data del primo scioglimento delle Camere o della prima cessazione delle stesse successive alla data della sua entrata in vigore, e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla stessa.

Pubblicate in G.U. del 21 ottobre 2020, n. 261 , le modifiche apportate ai testi degli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione , a seguito del Referendum costituzionale che si è tenuto nei giorni 20 e 21 settembre 2020, il quale ha visto la conferma popolare della riduzione del numero dei parlamentari . Nello specifico, il numero dei deputati è passato da 630 a 400 , dei quali 8 anziché 12 eletti nella circoscrizione Estero quanto al numero dei senatori , invece, esso è passato da 315 a 200 , di cui 4 non più 6 eletti nella citata circoscrizione Estero. Inoltre, nessuna Regione o Provincia autonoma potrà avere un numero di senatori inferiore a 3 non più a 7 . Infine, l’art. 3 della legge costituzionale n. 1/2020 così recita E' senatore di diritto e a vita , salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque . Le modifiche oggetto della suddetta legge costituzionale troveranno applicazione a partire dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla sua entrata in vigore e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla stessa.

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