Nuova stretta nella lotta al COVID-19: pubblicato il d.P.C.M. 18 ottobre 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2020, n. 258 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 35/2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , e del d.l. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 74/2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Il decreto firmato il 18 ottobre 2020 e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale , prevede ulteriori misure per contenere la diffusione del COVID-19 che sono in vigore da oggi, 19 ottobre 2020. Tra le novità, è prevista la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private. L’attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI , dal Comitato italiano paralimpico CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Il pubblico potrà essere presente nella percentuale massima del 15% della capienza totale e comunque entro il limite dei 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono inoltre sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Quanto alla scuola , il testo prevede che fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 d.P.C.M. 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00 .

DPCM_18_ottobre_2020_Gazzetta_Ufficiale_258_2020