La segnalazione di illeciti edilizi si rivela infondata: negato l’accesso alle generalità del segnalante

In caso di mero esposto formale circa irregolarità di natura edilizia, rivelatesi poi insussistenti a seguito di sopralluogo dei Carabinieri, non è configurabile in capo al cittadino segnalato alcun interesse giuridicamente rilevante all’accesso dei documenti e dei dati relativi alla segnalazione avanzata nei suoi confronti.

Sul caso si è espresso il TAR Umbria con la sentenza n. 413/20, depositata il 16 settembre. A seguito di una segnalazione ai Carabinieri circa alcuni possibili illeciti edilizi , relativi anche allo smaltimento di amianto, il soggetto segnalato presentava istanza di accesso per conoscere le generalità del segnalante . Di fronte al diniego dell’accesso, il soggetto interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR. Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 24, 97 e 111 Cost., agli artt. 22, 23 e 25 l. n. 241/1990, all’art. 1049, comma 1, lett. e , d.P.R. n. 90/2010 e al d.P.R. n. 184/2006, nonché il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sviamento ed ingiustizia manifesta. Secondo il ricorrente infatti, nell’istanza di accesso oggetto del diniego impugnato, era chiaramente esplicitata la correlazione logico funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti di cui si chiede l’ostensione e la tutela della propria posizione giuridica, con precipuo riferimento tanto alle eventuali iniziative dirette alla tutela dei propri diritti nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti che in relazione a eventuali iniziative giudiziarie contro il denunciante . Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso. Il sopralluogo effettuato dai Carabinieri a seguito della segnalazione non ha infatti evidenziato alcuna irregolarità di natura penale né amministrativa e nessuna iniziativa giurisdizionale è stata assunta nei confronti del ricorrente. Secondo i Giudici dunque non si comprende pertanto di quale ulteriore informazione e/o documento il ricorrente necessiti al fine di tutelare la propria posizione giuridica, anche soltanto sotto il profilo prettamente giurisdizionale . Sottolineano infatti che non è possibile ipotizzare alcuna ulteriore iniziativa a carico del segnalante, avendo egli presentato ai Carabinieri un mero esposto formale come privato cittadino. Diversamente, in caso di denuncia sarebbe stato imputabile per il reato di calunnia, ricorrendone i presupposti. In conclusione, il diniego impugnato deve considerarsi legittimo vista l’ assenza in capo all’odierno ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, ovvero di un interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riconducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso Cons. St. sentenza n. 176/14 .

TAR Umbria, sez. I, sentenza 28 luglio – 16 settembre 2020, n. 413 Presidente Matteri – Estensore Potenza Fatto e diritto 1. Con atto di ricorso notificato al Ministero della Difesa ed al Comando Legione Carabinieri Umbria in data 31 dicembre 2019, il sig. F. A. ha adito l’intestato Tribunale per vedersi accertato il proprio diritto a prendere visione e/o estrarre copia di tutti i documenti di cui all’istanza di accesso del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve in data 18 ottobre 2019, con la quale venivano rappresentati possibili illeciti edilizi e/o nell’attività di smaltimento di materiale in amianto da parte del ricorrente suddetto. 2. Chiede altresì il ricorrente che gli venga riconosciuto il diritto a conoscere le generalità del segnalante, nonché l’annullamento del provvedimento della Legione Carabinieri Umbria” - Compagnia di Città della Pieve - Nucleo Operativo Radiomobile del 28 novembre 2019 prot. n. 18/18-5, con il quale gli veniva negato l’accesso alla documentazione richiesta. 3. A sostegno del gravame, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, agli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241/1990, all’art. 1049, comma 1, lett. e del d.P.R. n. 90/2010 e al d.P.R. n. 184/2006, nonché il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sviamento ed ingiustizia manifesta, atteso che nell’istanza di accesso oggetto del diniego impugnato risulterebbe chiaramente esplicitata la correlazione logico funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti di cui si chiede l’ostensione e la tutela della propria posizione giuridica, con precipuo riferimento tanto alle eventuali iniziative dirette alla tutela dei propri diritti nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti che in relazione a eventuali iniziative giudiziarie contro il denunciante” cfr., pag. 9 del ricorso . 4. Il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Umbria si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle pretese di parte ricorrente. 5. Alla camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, la causa è passata in decisione. 6. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto. 7. Osserva infatti il Collegio, che a seguito dell’istanza di accesso inoltrata in data 23 ottobre 2019, il ricorrente ha ottenuto copia del verbale di sopralluogo del 18 ottobre 2019, dal quale risulta che a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, da parte di privato cittadino”, è stato compiuto sopralluogo presso l’abitazione civile di comproprietà dell’odierno ricorrente al fine di verificare la regolarità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti generati all’interno del cantiere ivi presente” e che all’esito di detto sopralluogo non sono emerse irregolarità di natura penale né amministrativa”. 8. Non si comprende pertanto di quale ulteriore informazione e/o documento il ricorrente necessiti al fine di tutelare la propria posizione giuridica, anche soltanto sotto il profilo prettamente giurisdizionale, non essendo emerse dal sopralluogo effettuato presso la sua abitazione alcuna irregolarità amministrativa e penale e non risultando compiuta da parte della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve alcuna successiva attività ispettiva o di indagine. 9. Né è possibile ravvisare alcuna ulteriore iniziativa, giudiziaria o di altra tipo, contro l’autore della segnalazione, stante la qualificazione di quest’ultima in termini di mero esposto informale” da parte di privato cittadino, implicante in quanto tale l’assenza di qualsivoglia assunzione di responsabilità a carico dello stesso, ravvisabile invece nei confronti del denunciante, imputabile per il reato di calunnia ricorrendone i presupposti cfr., in termini, Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769 . 10. Deve pertanto ritenersi legittimo l’impugnato diniego di accesso alla segnalazione e alle generalità del segnalante pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Carabinieri di Città della Pieve alle ore 13,20 del 18 ottobre 2019, stante l’assenza in capo all’odierno ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, ovvero di un interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riconducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso” cfr., Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2014, n. 176 . 11. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. 12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 mille/00 , da dividersi in parti uguali tra il Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri Umbria, oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.