Garante Privacy: novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Garante Privacy pubblica le FAQ inerenti al Fascicolo Sanitario Elettronico, specificando disciplina, finalità ed i soggetti che possono e non possono accedervi, aggiungendo alcune precisazioni relative all’espressione del consenso.

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica le FAQ inerenti al Fascicolo Sanitario Elettronico FSE e le relative novità. Il FSE raccoglie tutti i dati e i documenti digitali circa l’intera storia clinica di una persona generati dalle strutture sanitarie, tanto pubbliche quanto private, sulla base dell’art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012, del d.P.C.M. n. 178/2015 e dell’art. 11, d.l. n. 34/2020. Nello specifico, tramite esso è possibile consultare documenti sanitari rilevanti, è presente il cosiddetto patient summary ”, contenente i dati necessari a gestire un’emergenza sanitaria e si ha la possibilità di accedere al dossier farmaceutico aggiornato dalla farmacia che eroga il farmaco. Le finalità del FSE sono quelle di cura del soggetto, di ricerca scientifica e di programmazione sanitaria, per far sì che il Governo possa verificare la qualità delle cure prestate e valutare l’assistenza sanitaria. Passando alla regolamentazione della privacy , al FSE possono accedere l’assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie con il suo consenso ivi compreso il medico di base , ed anche le Regioni e il Ministero della Salute per finalità di governo e ricerca. Per quanto riguarda l’ informativa , essa dovrà indicare anche il diritto dell’assistito di conoscere quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE. Il Garante Privacy precisa, infine, che, una volta espresso il proprio consenso , l’assistito ha sempre la possibilità di revocarlo e che il personale sanitario presso cui è in cura garantirà comunque le prestazioni in suo favore anche nel caso in cui egli non abbia espresso il suddetto consenso.

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