In G.U. la delibera dell’ANAC che modifica il regolamento per la gestione del casellario informatico

La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 luglio 2020 in G.U. n. 225 del 10 settembre 2020 contiene le modifiche al regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che si riferiscono, in particolare, ai contenuti delle relative sezioni.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020 è presente la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 luglio 2020, recante il Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020. Delibera n. 721/2020 . Il Regolamento disciplina la gestione del c asellario informatico con riferimento alla trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti ed altri organismi sono tenuti a comunicare all’Autorità al procedimento di annotazione delle menzionate notizie ed informazioni nel casellario all’aggiornamento di tali annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso. Esso è suddiviso in tre parti , relative ai principi, al procedimento di annotazione nel casellario ed alla pubblicità delle suddette annotazioni. In particolare, il casellario si articola in 3 sezioni, distinte sulla base del livello di accessibilità A”, B”, C” , e riguardano tutti gli organismi che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Nello specifico, le modifiche apportate a seguito dell’adunanza del 29 luglio 2020 attengono - all’integrazione del comma 2 dell’art. 8 disciplinante il contenuto della sezione B” del casellario informatico con la lett. l le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, comma 1, d. lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli oo.ee., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, d. lgs. 50/2016” - all’introduzione dell’art. 34- bis , recante Annotazione di misure cautelari personali ”.

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