Tempo di vacanze, tempo di Coronavirus… il Governo detta nuove misure anti-contagio

Il Governo ha dettato nuove misure volte al contenimento della diffusione del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 7 settembre 2020.

Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 . Il nuovo decreto, in vigore dal 9 agosto 2020 , sostituisce il d.P.C.M. 11 giugno 2020 e ha efficacia fino al 7 settembre 2020 . Le disposizioni contenute nel nuovo d.P.C.M dettano le misure di contenimento del contagio da COVID-19 da adottare sull’intero territorio nazionale, oltre che le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero con i rispettivi obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale. Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio nazionale , il decreto conferma l’ obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico , inclusi i mezzi di trasporto e in ogni caso laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza interpersonale da mantenere è di almeno un metro . Permane il divieto di assembramento , con particolare riferimento a parchi, ville e giardini pubblici, dove l’accesso continua ad essere regolato dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 33/2020 e l’ attività sportiva o motoria è possibile ma sempre con la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Per quanto riguarda, invece, l’attività sportiva e motoria svolta nei centri come palestre, piscine e circoli sportivi, pubblici e privati, permane l’obbligo di osservanza delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, in accordo con la Federazione medico sportiva. Tra le novità previste dal decreto vi è la possibilità, dal 1° settembre 2020 , di partecipare a singoli eventi sportivi di minore entità , purché non si superi il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso . La medesima quantità di pubblico è prevista anche per gli spettacoli in sale teatrali, concerti, cinema, luoghi di culto e altri spazi, anche all’aperto, dove i posti a sedere dovranno essere preassegnati e distanziati. Le attività professionali dovranno proseguire mediante modalità di lavoro agile e i dipendenti dovranno essere incentivati alle ferie e ai congedi retribuiti , nonché a tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le aziende dovranno predisporre protocolli di sicurezza anti-contagio e prevedere l’adozione di strumenti di protezione individuale, oltre che operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro , anche tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Il decreto definisce anche le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero , vietando gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’ elenco E dell’ allegato 20 del d.P.C.M In particolare, coloro che hanno transitato o soggiornato in tali Stati nei 14 giorni antecedenti all’ingresso e al transito nel territorio nazionale dovranno fornire la dichiarazione contenente i motivi per cui vi voglio fare ingresso, tra cui, ad esempio, le comprovate esigenze lavorative, di salute, di studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia, le disposizioni prevedono che chiunque fa ingresso per qualunque durata nel territorio nazionale deve consegnare , all’atto di imbarco, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.C.M. n. 445/2000, recante in modo chiaro e dettagliato i Paesi nei quali ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti, i motivi dello spostamento, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia, dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario , il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere tale luogo e il recapito telefonico. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsto per tali soggetti è di 14 giorni e dovrà essere espletato presso l’abitazione o la dimora indicate nella dichiarazione rilasciata al momento dell’imbarco.

DPCM7agosto2020