CdS, sottoscritto il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze in presenza nel periodo feriale

Il presente protocollo d’intesa tra il CdS, l’Avvocatura dello Stato, il CNF, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti detta regole sullo svolgimento delle udienze in presenza durante il periodo feriale presso le sezioni giurisdizionali del CdS.

Con il ritorno alla normalità, a seguito dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese si è trovata ad affrontare in questi mesi, occorre stabilire regole di svolgimento delle udienze che siano però compatibili con l’osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dal Governo in tal periodo. Questo è lo scopo del protocollo d’intesa , che fa seguito al precedente sottoscritto il 25 e 26 maggio 2020. Al riguardo, le Parti che hanno sottoscritto il protocollo affermano che, in relazione alle udienze pubbliche o cautelari, che si celebrano dal 1° agosto al 15 settembre 2020 - sono soppresse le chiamate preliminari - per limitare la presenza dei difensori nelle sale d’attesa o nelle aule, si può richiedere il passaggio indecisione della causa senza preventiva discussione , depositando la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell’udienza - se la richiesta di passaggio in decisione senza discussione riguarda un affare da trattarsi in udienza pubblica, le parti possono depositare almeno 2 giorni prima liberi antecedenti la data fissata per l’udienza, note in non più di 5 pagine - per le cause, per cui non sia pervenuta la richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono previste chiamate in orari differenziati - le cause per cui vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre - nelle sale d’attesa e nelle aule i magistrati, i difensori e il pubblico – se presente – devono rispettare le regole sul distanziamento sociale , indossando anche la mascherina - il pubblico potrà partecipare alle udienza, fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell’esercizio del potere di polizia dell’udienza sempre rispettando le regole di distanziamento sociale .

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