Lo straniero residente deve prestare attenzione alla scadenza della sua patente

La patente straniera senza scadenza diventa un boomerang per il titolare residente in Italia da oltre 2 anni che incorrerà nella sanzione prevista dall’art. 136 c.d.s. in caso di mancata conversione tempestiva. Ma non necessariamente anche nella revisione del titolo da effettuarsi mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Lo ha evidenziato il Tar Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 375 del 3 luglio 2020. Un cittadino tedesco residente da anni in Sardegna è stato sanzionato dalla polizia locale di Cagliari per aver circolato senza aver richiesto la conversione della sua patente di guida senza limiti di validità amministrativa . Al ricevimento del verbale e della patente ritirata ai sensi dell’art. 136 del codice stradale la motorizzazione ha adottato anche un provvedimento di revisione della licenza di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, stante la richiesta di conversione tardiva dell’interessato, presentata qualche settimana dopo l’accertamento. Contro questo provvedimento l’utente stradale ha proposto con successo ricorso al collegio. Un provvedimento di revisione adottato ai sensi dell’art. 128 c.d.s. non può fondarsi solo sulla mancata tempestiva richiesta di conversione di una patente straniera . I dubbi sull’idoneità alla guida , infatti, devono essere adeguatamente documentati e non possono essere desunti in via automatica da una richiesta tardiva di adempimenti formali. Il ritardo dell’interessato non interferisce infatti con la sua idoneità alla guida. E le motivazioni integrative fornite dalla motorizzazione circa il mancato esercizio della guida per tre anni non risultano provate. Quindi il ricorso deve essere accolto con condanna alle spese dell’amministrazione pubblica resistente.

TAR Sardegna, sez. I, sentenza 24 giugno – 3 luglio 2020, n. 375 Presidente D’Alessio – Estensore Aru Fatto 1. In data 11 luglio 2019 la Polizia Municipale di Cagliari contestava al signor Roberto Lenzen la violazione degli artt. 136 bis e 126, comma 11, del Codice della Strada perché titolare di patente rilasciata dallo Stato della Germania circolava alla guida del predetto veicolo con patente senza limiti di validità amministrativa di cui non ha richiesto la conversione nonostante sia residente in Italia da più di due anni”. 2. Contestualmente gli agenti verbalizzanti provvedevano al ritiro del documento di guida intestato al sig. Lenzen categoria B n. J17000PIS41 e lo inviavano alla Prefettura di Cagliari che, in data 29 luglio 2019, lo trasmetteva all’Ufficio della Motorizzazione civile di Cagliari. 3. Il 6 agosto 2019 il ricorrente presentava istanza per ottenere la conversione della patente n. J17000PIS41 rilasciata senza limiti di validità dalla Repubblica Tedesca nel 2000. 4. Con nota del 12 agosto 2019 il Dirigente dell’Ufficio della Motorizzazione di Cagliari, vista l’acquisizione da parte del sig. Lenzen della residenza in Italia dal 2009 nel Comune di Nuraminis, in considerazione della Circolare n. 6946 del 26 marzo 2014 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – che obbliga l’interessato a convertire la patente di guida entro due anni dell’entrata in vigore della nuova normativa e dunque entro il 19 gennaio 2015 – gli comunicava l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma primo, del Codice della Strada. 4.1. Il successivo 13 settembre 2019 l’Ufficio della Motorizzazione civile di Cagliari, con provvedimento n. 307/199, disponeva nei confronti del signor Lenzen la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica con la seguente testuale motivazione vista la comunicazionedalla quale risulta che la S.V. il giorno 6.8.2019 inoltrava richiesta di conversione di patente rilasciata dalla Germania risultando residente in Italia dal 2014 considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida visto l’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, si dispone la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità tecnica”. 5. Con il ricorso in esame il sig. Lenzen ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 307/19P del 13 settembre 2019 di revisione della patente di guida emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi 1 Difetto di motivazione in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto indicare, oltre al mero ritardo nell’inoltro della richiesta di conversione, puntuali elementi idonei a supportare il proprio convincimento circa il venir meno dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida 2 Eccesso di potere in quanto, se è vero che il ricorrente ha omesso di procedere alla conversione della sua patente tedesca nei termini previsti dalla normativa vigente, è altrettanto vera la circostanza, non considerata dall’amministrazione, che lo stesso ha continuato ad utilizzare il suo titolo abilitativo non convertito e ad esercitare la guida senza soluzione di continuità, in difetto di comportamenti che abbiano rappresentato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale 3 Illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta in quanto imporre la ripetizione dell’esame di teoria e prova pratica di guida costituirebbe un trattamento ulteriormente sanzionatorio nei confronti di un cittadino che, pur non avendo rispettato i termini di conversione comportamento per il quale è stato destinatario della sanzione pecuniaria di euro 110,60 e del ritiro del documento , è comunque titolare di una patente rilasciata dal suo Paese di origine, non scaduta, e nei cui confronti non sono mai stati adottati provvedimenti interdittivi della guida. 6. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese. 7. Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese. 8. Con ordinanza n. 273 del 7 novembre 2019 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. 9. In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. 10. All’udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata posta in decisione. Diritto Il ricorso è fondato. 1. Come esposto in narrativa, i dubbi sulla persistenza nel ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida, che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato, sono fondati esclusivamente sulla non tempestiva presentazione da parte del sig. Lenzen della richiesta di conversione in un titolo valido in Italia della patente conseguita in Germania. 1.1 Per quanto risulta dagli atti, infatti, l’ufficio della Motorizzazione civile non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla concreta sussistenza di ulteriore elementi tali da giustificare la revisione disposta. 1.2 Il provvedimento impugnato afferma, piuttosto, la necessità della revisione della patente di guida del sig. Lenzen limitandosi a dar conto della circostanza che egli ha richiesto la conversione il 6 agosto 2019 pur risultando residente in Italia dal 2014. 2. Orbene, come già evidenziato in sede cautelare, l’esistenza di dubbi sull’idoneità alla guida del ricorrente non può essere desunta, in via automatica, dal fatto che lo stesso non abbia chiesto tempestivamente la conversione della sua patente di guida, senza che venga compiuta una valutazione specifica di altri elementi giustificativi della disposta revisione. 3. La necessità della considerazione di elementi di valutazione ulteriori rispetto al mero ritardo nella richiesta di conversione della patente rilasciata all’estero trova invero riscontro, sul piano normativo, nel chiaro dettato dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992, il quale stabilisce che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”. 4. La giurisprudenza amministrativa sul punto è pacifica nel senso che ove l’Amministrazione ritenga di esercitare il potere di sottoporre il titolare di patente di guida a revisione per l’accertamento dei requisiti di carattere tecnico/attitudinale richiesti per il suo mantenimento debba offrire adeguata esplicitazione degli elementi che inducono a dubitare della loro persistenza in capo al titolare del titolo di conduzione, non potendo limitarsi ad affermare, apoditticamente, la necessità della revisione sulla base di elementi estranei ai predetti profili di idoneità tecnico/attitudinale. 5. Per contro, e con riguardo al caso di specie, in relazione alla mera tardività nella richiesta di conversione del titolo di guida trova applicazione l’art. 136, comma 8, del D.Lgvo 30 aprile 1992 n. 285, il quale stabilisce testualmente che Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo”. 5.1 Tant’è che, in applicazione di tale disposizione, il ricorrente è stato destinatario della sanzione pecuniaria di euro 110,60 e del ritiro del documento. 6. Non risulta decisivo in senso contrario neppure l’argomento sotteso dalla difesa dell’amministrazione con la memoria depositata il 2 novembre 2019, secondo il quale il provvedimento di revisione si fonderebbe sul presupposto del mancato esercizio della guida per più di tre anni dalla scadenza del termine biennale di conversione alla data di accertamento della violazione del 2019 . 7. Anche in relazione a tale profilo manca, infatti, ogni riscontro probatorio, restando al contrario dimostrato che il sig. Lenzen, anche dopo la scadenza del biennio e fino all’accertamento della Polizia Municipale del 2019, verosimilmente ignaro della disposizione che imponeva la conversione del titolo di guida, ha continuato ad utilizzare autoveicoli anche a noleggio . Ed anche la vicenda per cui è causa è scaturita dal fatto che il ricorrente circolava alla guida” del suo veicolo, senza che ciò facesse insorgere dubbi sulla sua idoneità tecnica alla guida. 8. In conclusione quindi, il provvedimento impugnato merita accoglimento sotto il profilo del difetto di motivazione, con assorbimento di ogni ulteriore censura. 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.800,00 milleottocento//00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.