Revisioni e assicurazioni ancora in cerca d’autore

Gli organi di vigilanza possono utilizzare qualsiasi dispositivo tecnologico per accertare e contestare immediatamente la mancata copertura assicurativa o la revisione. Ma in mancanza di strumenti omologati e di disposizioni attuative chiare non risulta ancora possibile attivare accertamenti automatici e massivi per questo tipo di infrazioni.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020. La mancanza della revisione e della regolare copertura assicurativa dei veicoli è un dato oggettivo facilmente documentabile dai numerosi sensori posizionati sulle strade dagli organi di vigilanza. Le numerose micro riforme del codice stradale non sono però ancora riuscite a rendere fluidi questo tipo di controlli generando un alto livello di contenzioso. Per tentare di uniformare l'attività degli operatori in divisa, l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha quindi ritenuto necessario fornire indicazioni precise in materia. Fermo restando il principio generale della contestazione immediata delle infrazioni, per la violazione degli artt. 80 revisione e 193 assicurazione il codice stradale e la normativa accessoria ammettono delle deroghe, spesso poco coordinate tra di loro. L'art. 201, comma 1 bis , lettera g bis prevede la possibilità di utilizzare strumenti omologati per la contestazione automatica e differita anche di queste violazioni. Peccato che ad oggi non risulti ancora rilasciata nessuna omologazione in tal senso. Quindi qualsiasi dispositivo elettronico in uso agli organi di polizia stradale potrà generare solo un supporto documentale utile in determinate circostanze a valorizzare un verbale di contestazione differita. Ovvero la notifica postale della violazione per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circoscritti . La circolare specifica quindi che per la contestazione differita della mancata revisione il verbale dovrà indicare tutta l'attività di accertamento evitando di formalizzare l'invito ad esibire documenti agli organi di polizia. Stessa procedura per quanto riguarda la mancata copertura assicurativa accertata con impiego di strumenti non omologati. L'art. 201, comma 1 bis , lett g ter dedicato ad un ulteriore accertamento automatico delle violazioni all'art. 193 c.d.s. non risulta attivabile per mancato rilascio delle omologazioni, prosegue il Viminale. Altre disposizioni per l'accertamento della mancata copertura assicurativa sono contenute nell'art. 31 l. n. 27/2012. Di fatto non attuabili per mancata approvazione del prescritto regolamento. E nei commi 4 quater e seguenti dell'art. 193 c.d.s. che prevedono la possibilità di accertare la mancata copertura assicurativa con l'impiego di strumenti omologati per altri accertamenti. È il caso per esempio di un regolare controllo per l'accesso abusivo ad una ztl effettuato con uno strumento omologato. Tutti i veicoli sanzionati con strumenti approvati possono essere verificati anche dal punto di vista della regolarità assicurativa. Ma non si tratterà di un controllo massivo. Solo i veicoli dei trasgressori potranno essere verificati anche ai sensi dell'art. 193 c.d.s In questo caso il comando di polizia prima di procedere con la notifica del verbale vero e proprio dovrà invitare l’utente stradale ai sensi dell'art. 180 c.d.s Le spese postali per questo invito potranno poi essere addebitate al trasgressore solo se l'accertamento risulterà effettivamente fondato.

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