L’istruttore infedele fa chiudere la scuola guida

Il titolare della scuola guida è un soggetto incaricato di un pubblico servizio che se attesta false esercitazioni rischia una sanzione penale e la revoca della licenza.

Lo ha evidenziato il Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 1101 del 17 giugno 2020. La polizia stradale ha raccolto testimonianze concordanti su false attestazioni rilasciate da una scuola guida circa la regolare effettuazione delle prove pratiche di alcuni candidati. Oltre alla segnalazione penale della vicenda è stata interessata anche la Provincia di Como che ha adottato un provvedimento di revoca dell’attività di scuola guida ai sensi dell’art. 123, comma 9, c.d.s Contro questa determinazione l’interessato ha proposto censure, ma senza successo. I comportamenti accertati dagli organi di polizia giudiziaria sono gravi, precisi e concordanti . Ed è evidente che questi episodi denotano il venir meno dei requisiti morali e di buona condotta che sono alla base della disciplina di settore. L’art. 123, comma 9 del codice stradale prevede specificamente la revoca dell’autorizzazione quando siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare. In materia l’amministrazione gode di ampia discrezionalità , specifica il Collegio, e certamente possono ritenersi informazioni qualificate quelle acquisite dalla polizia giudiziaria, a prescindere dalla condanna penale. Nel caso in specie sono state raccolte quattro testimonianze che evidenziano in maniera chiara la non corrispondenza al vero di numerose attestazioni redatte dal titolare della scuola guida quanto ai tempi e alle modalità di effettuazione delle guide. Si tratta di fatti gravi e reiterati che per il loro contenuto incidono negativamente sui requisiti morali del titolare, persona incaricata di un pubblico servizio particolarmente delicato trattandosi di formare i candidati al rispetto delle regole stradali.

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 27 maggio – 17 giugno 2020, n. 1101 Presidente Giordano – Estensore Fornataro Fatto e diritto 1 Con la determinazione n. 5/2018, la Provincia di Como ha disposto la revoca dell’attività di autoscuola, ai sensi dell’articolo 123, comma 9, del d.l.vo 1992 n. 285, nei confronti di omissis -, titolare della società omissis di omissis -”, la quale svolge l’attività di scuola guida presso due sedi, quali 1 nel Comune di omissis CO , in via omissis -, in forza dell’autorizzazione n. 217 prot. 25696, del 17/05/2006 2 nel Comune di omissis CO , in via omissis -, in forza dell’autorizzazione n. 218 prot. 25700, del 17/05/2006. Il provvedimento richiama la segnalazione prot. COPE30/2016/00264/218/76 PG del Compartimento della Polizia Stradale Lombardia – Sezione di Como – Squadra di Polizia Giudiziaria, redatta a carico di omissis -, nonché le attestazioni e le sommarie informazioni raccolte dalla Polizia di Stato, in ordine a violazioni commesse dalla titolare nello svolgimento dell’attività. Muovendo dal riferimento agli atti ora indicati il provvedimento considera che dall’accertamento degli agenti della Polizia di Stato, risultano a carico di omissis fatti rilevanti e obiettivamente gravi, soprattutto in relazione alla specifica attività di autoscuola e che i suddetti fatti incidono negativamente sul possesso dei requisiti morali e di buona condotta della stessa, con riverbero sulla loro pubblica estimazione. I comportamenti accertati risultano infatti, essere socialmente riprovevoli ed ingenerano nella collettività senso di sfiducia e inaffidabilità nelle suddette figure incaricate di pubblico servizio” la determinazione in esame, precisa, sul piano istruttorio, che non vi sono ragioni per un’ulteriore attività di indagine ai fini dell’accertamento in capo ai suddetti soggetti dei requisiti morali e della buona condotta, essendo del tutto logica e ragionevole la sufficienza di quanto dichiarato dalla polizia di stato nella nota anzi citata, per considerare i fatti indicati di effettiva ed intrinseca gravità”. Sul piano valutativo, il provvedimento considera che lo stretto legame tra il ruolo di titolare di autoscuola cui sono attribuiti compiti per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti ai sensi dell’articolo 123, comma 1 del Codice della Strada ed i reati oggetto di contestazione a carico di omissis -, non può che comportare un giudizio di disvalore nella condotta del preposto alla gestione di una autoscuola tale da far venir meno i requisiti morali la tutela dell’interesse pubblico impone che la Pubblica Amministrazione vigilante debba compiere una valutazione della condotta dell’interessato onde stabilire se essa sia consona allo status professionale di titolare/responsabile didattico di autoscuola, addirittura prescindendo dalla definizione del procedimento penale l’ambito dei reati contestati alla signora omissis -, è strettamente connesso all’attività di autoscuola l’attività contestata a omissis ha comportato, per le modalità della condotta e per l’evidente collegamento tra la predetta condotta e la gestione dell’autoscuola, la sopravvenuta perdita dei requisiti morali previsti dall’articolo 123 del Codice della Strada per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto, nonché per il legittimo esercizio dell’attività assentita. Sulla base di tali premesse, la Provincia di Como ha disposto la revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 123, comma 9, del d.l.vo 1992 n 285, nei confronti della società -OMISSIS di -OMISSIS-”, per il venir meno del requisito di buona condotta in capo al titolare. 2 Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, in quanto l’amministrazione si sarebbe limitata ad aderire pedissequamente ai rilievi mossi dalla Polizia di Stato. Inoltre, si lamenta l’illegittimità della misura adottata, la revoca, in quanto lo stesso articolo 123 del d.l.vo 285/1992 consentirebbe una graduazione delle sanzioni e l’irrogazione della sola sospensione. I motivi di impugnazione non possono essere condivisi. In particolare, il Tribunale osserva che l’articolo 123, comma 9, del d.l.vo 1992 n. 285 prevede la revoca dell’autorizzazione all’attività di autoscuola qualora a siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare” il successivo comma 9 bis precisa che in caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione” il coordinamento tra le due disposizioni rende palese che, a prescindere dall’utilizzo della congiunzione e”, la revoca può essere disposta laddove siano venuti meno i requisiti morali, poiché il venir meno della capacità finanziaria integra un ulteriore ed autonomo motivo di revoca consolidata giurisprudenza precisa che la revoca dell’esercizio dell’attività di autoscuola, di cui al punto a del citato comma 9, pur ricollegata in modo diretto ed immediato alla perdita dei requisiti morali del titolare”, non consegue automaticamente al verificarsi di fatti tipizzati dalla norma stessa, ma costituisce l’effetto di un ampio potere discrezionale da parte dell’amministrazione di valutazione di fatti rilevanti in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti nell’attività di autoscuola, interessi pubblici che non possono considerarsi limitati al solo corretto funzionamento della stessa e al generale rispetto delle norme, anche in funzione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma comprendono anche l’esigenza di tutelare e garantire le peculiari finalità didattico educative dell’autoscuola, con particolare riguardo allo specifico interesse alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2014, n. 414 pertanto, qualsiasi elemento di fatto è astrattamente suscettibile di autonoma valutazione da parte dell’amministrazione in ordine alla sussistenza e alla permanenza in capo al titolare dell’autoscuola dei requisiti morali e, a maggior ragione, possono essere presi in esame degli elementi di fatto provenienti da fonti qualificate”, tra cui possono annoverarsi, come nel caso di specie, gli atti di indagine e le sommarie informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, a prescindere dall’esistenza di una condanna penale o dall’applicazione di una misura cautelare a carico dell’interessato sicuramente i fatti devono essere valutati dall’amministrazione, nell’ambito di un ampio potere discrezionale, di cui deve essere dato conto in sede motivazionale, poiché è necessario che dal provvedimento emerga la rilevanza dei fatti stessi ai fini del giudizio di affidabilità del titolare dell’autorizzazione e della conseguente sussistenza dei requisiti di carattere morale e di buona condotta” cfr. giur. cit. nel caso di specie, le risultanze istruttorie poggiano sulle dichiarazioni rese da quattro persone che hanno seguito le attività didattiche, teoriche e pratiche, presso l’autoscuola gestita da -OMISSIS- da esse risulta la non corrispondenza al vero di numerose attestazioni redatte dalla titolare quanto ai tempi e alle modalità di effettuazione delle guide in particolare, risultano attestati orari di svolgimento delle guide diversi da quelli effettivi, con indicazione in taluni casi di guide in orario serale, in realtà mai effettuate dal particolare candidato, in violazione anche dell’articolo 122, comma 5 bis, del d.l.vo 1992 n 285 e ancora, risultano attestate lezioni di guida eseguite direttamente da -OMISSIS-, che in realtà non hanno mai avuto luogo gli istruttori di guida erano tali omissis e omissis -” e non omissis -, fermo restando che la ricorrente documenta il possesso dei requisiti necessari per l’attività di istruttore di guida solo per omissis -” e non per omissis -” si tratta di plurime dichiarazioni, confermate dalla esplicita indicazione dell’impossibilità, in molti casi, di svolgimento delle guide negli orari attestati dall’Autoscuola, atteso che gli interessati erano impegnati, negli orari o nelle giornate indicate, in altre attività del resto, l’effettuazione delle guide, secondo i tempi e le modalità stabilite dal d.l.vo 1992 n. 285, anche in relazione al loro svolgimento in orario serale, sono certificati dal titolare dell’Autoscuola, e nel caso di specie, le attestazioni eseguite sono smentite da numerose, dettagliate e concordanti dichiarazioni, rese dai candidati che hanno svolto il corso presso l’autoscuola omissis - si tratta di fatti gravi e reiterati, che, per il loro contenuto, incidono negativamente sui requisiti morali della titolare, incaricata di un pubblico servizio, alla quale spetta il compito di curare la formazione dei futuri automobilisti ed, in particolare, la loro istruzione ed educazione stradale il provvedimento impugnato, oltre a richiamare i fatti contestati, anche attraverso il puntuale rinvio agli atti istruttori trasmessi dalla Polizia di Stato, non correla la revoca al mero ed astratto riferimento alle vicende contestate, ma le esamina e le valuta in maniera puntuale, evidenziandone le ricadute sulla permanenza dei requisiti morali della titolare dell’Autoscuola sul piano istruttorio il provvedimento si basa su atti provenienti da una fonte qualificata, quale la polizia giudiziaria, che ha assunto dettagliate e circostanziate informazioni da più iscritti presso l’Autoscuola, formando un quadro istruttorio puntuale ed univoco nell’evidenziare le violazioni, astrattamente rilevanti sul piano penale, commesse dalla titolare in tale contesto è del tutto ragionevole la scelta dell’amministrazione di ritenere adeguato il quadro istruttorio acquisito, senza necessità di ulteriori indagini, fermo restando che la ricorrente neppure ha indicato fonti di informazioni alternative o tali da smentire gli elementi posti a base della revoca nel caso in esame, non vi è ragione per esigere un’ulteriore attività di indagine per appurare la complessiva condotta dell’interessata ai fini dell’accertamento della perdita dei requisiti morali e della buona condotta, essendo del tutto logica e ragionevole la sufficienza degli elementi valorizzati dall’amministrazione, per l’effettiva ed intrinseca gravità dei fatti suindicati, strettamente inerenti all’attività di scuola guida insomma, il provvedimento impugnato si basa su gravi, precise e concordanti risultanze istruttorie e reca un corredo motivazionale che consente di percepire le ragioni fattuali e giuridiche della determinazione assunta, che, a sua volta, è del tutto in linea con la previsione dell’articolo 123, comma 9 lett. a , del d.l.vo 1992, n. 285 parimenti è infondata la censura con la quale si lamenta la mancata irrogazione della sospensione, quale sanzione meno grave, in quanto i fatti idonei a determinare la sospensione, previsti dal comma 8 dell’articolo 123 cit., sono diversi da quelli cui si correla la revoca, ai sensi del successivo comma 9, fermo restando che l’amministrazione ha dimostrato sul piano motivazionale che i fatti contestati sono tali, per la loro oggettiva gravità, da determinare la perdita dei requisiti morali necessari per la conservazione dell’autorizzazione va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte. 3 In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima definitivamente pronunciando 1 respinge il ricorso 2 condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 duemila , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, la titolare dell’autoscuola e le altre persone indicate negli atti di indagini richiamati in motivazione.