PAT: ulteriori precisazioni per la compilazione dei nuovi moduli di deposito

La Giustizia Amministrativa ha fornito ai professionisti ulteriori precisazioni per la compilazione dei nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e degli atti, che sono stati aggiornati al fine di rendere disponibile la richiesta di discussione orale mediante collegamento da remoto.

La Giustizia Amministrativa ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un approfondimento che fornisce ai professionisti ulteriori indicazioni per la compilazione dei nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e degli atti , aggiornati al fine di rendere disponibile la richiesta di discussione orale mediante collegamento da remoto . Come già precisato, i nuovi moduli, in linea con l’art. 4 de d.l. n. 28/2020, devono essere utilizzati fino al 31 luglio 2020. Nel dettaglio, viene specificato che nel Modulo deposito ricorso”, nella sezione Istanze”, è stata introdotta la nuova occorrenza denominata Istanza di discussione DL n. 28/2020” . La selezione della spunta, per tale occorrenza, è obbligatoria. Sarà necessario cliccare una sola volta se si opta per il SI, due volte se si opta per il NO Nel Modulo deposito atto” è stata introdotta la nuova sezione Atti DL 28/2020 ” con le relative tre nuove occorrenze istanza discussione da remoto DL 28/2020, opposizione a discussione da remoto DL 28/2020, note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020. Anche per le tre occorrenze è obbligatoria la selezione della spunta ed è necessario cliccare una sola volta se si opta per il SI, due volte se si opta per il NO. In relazione alla nuova spunta , come sopra descritta, si specifica che l’effettuazione della scelta [SI o NO] è riferita esclusivamente al singolo atto in quel momento oggetto di deposito. La spunta ha infatti la sola funzione di indicare se con quello specifico atto si sta chiedendo la discussione da remoto o ci si sta opponendo . La selezione non crea invece alcun vincolo in relazione alle scelte future, anche prossime, relative alla medesima causa e alla medesima udienza. Fonte ilprocessotelematico.it