Incidente stradale: con le lesioni gravi la patente è sempre a rischio

Chi incorre in un grave sinistro stradale collezionando sanzioni che contemplano anche la sospensione della patente sarà sempre sottoposto alla revisione cautelare della licenza di guida. Che resta una misura ben distinta dalle ulteriori possibili previsioni sanzionatorie conseguenti all’accertamento di violazioni di carattere penale o amministrativo.

Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. I, con il parere n. 863 del 20 maggio 2020. Un automobilista ha investito un pedone sulle strisce pedonali procurando il decesso dell’utente debole. A seguito dei rilievi dei carabinieri e delle conseguenti sanzioni adottate ai sensi degli artt. 141 e 191 c.d.s., la motorizzazione ha adottato un provvedimento di revisione ex art. 128, comma 1-ter del codice stradale il quale specifica che è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida . Contro questa misura cautelare l’interessato ha proposto censure fino al Presidente della Repubblica ma senza successo. La revisione della patente è un tipico strumento amministrativo non sanzionatorio , specifica innanzitutto il Collegio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. La sua applicazione non deve necessariamente conseguire all’accertamento in via definitiva della responsabilità penale del conducente dell’autoveicolo nella verificazione del sinistro e nella morte del pedone investito dall’autovettura . Bastano le lesioni e la contestazione di almeno una grave violazione. L’individuazione delle lesioni personali gravi rileva quale dato meramente oggettivo, prosegue la nota. Per quanto riguarda invece la presenza di infrazioni è necessario che si tratti di accertamenti effettuati dalle forze di polizia. Nel caso sottoposto all’esame dei giudici i carabinieri hanno contestato la violazione dell’art. 191 c.d.s. per aver omesso la precedenza ad un pedone e dell’art. 141 per aver circolato ad una velocità pericolosa. A queste infrazioni non consegue però la sospensione della patente di guida ma ad avviso del Collegio la norma ricomprende in se anche il caso in cui essa sia prevista per una fattispecie di reato della quale la violazione amministrativa costituisca elemento fondamentale. In buona sostanza la previsione letterale dell’art. 128, comma 1- ter , c.d.s. si deve estendere all’ipotesi in cui la commissione di un reato comporti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed il reato si configuri per la presenza di una violazione del codice della strada . Nel caso di omicidio stradale la sospensione della patente è imminente e pertanto ai fini della revisione prevista dall’art. 128, comma 1- ter , c.d.s. è sufficiente l’ applicabilità potenziale della sanzione accessoria e non anche l’avvenuta concreta irrogazione della stessa. Le ulteriori censure dell’interessato sono state ritenute tutte infondate. Il provvedimento di revisione si fonda infatti su una singola condotta stradale che peraltro è stata ampiamente documentata anche nella sua gravità sia dagli organi accertatori che dalla motorizzazione. L’ omessa audizione dell’interessato, infine, non interferisce con la legittimità del provvedimento di revisione. E neppure può essere accolta la richiesta di audizione avanzata in sede di ricorso straordinario perché non prevista dalla disciplina di settore.

Consiglio di Stato, sez. I, parere 20 maggio 2020, numero 863 Presidente Torsello – Estensore Mele Premesso Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 9 novembre 2018, il nominato in epigrafe ha impugnato il decreto numero 0152150 del 10-7-2018 emesso dalla Direzione generale territoriale del nord est del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante rigetto del ricorso gerarchico dallo stesso presentato avverso il provvedimento prot. numero 71749/CP del 27 marzo 2018 di revisione della patente di guida, nonché ogni atto presupposto e conseguente. Ne ha chiesto, quindi, l’annullamento, previa concessione di sospensione dell’esecutività. Egli ha esposto di essere titolare della patente di guida numero - omissis - cat. B e di essere stato, alla guida del mezzo Ford Fiesta tg.-OMISSIS-, coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale decedeva un pedone, investito dalla predetta autovettura nei pressi di un attraversamento pedonale. A seguito dell’incidente stradale, in relazione al quale i Carabinieri della Stazione di Vigonovo contestavano la violazione degli articoli 141, commi 3 e 8 e 191, commi 1 e 4 del Codice della Strada con verbali numero 283578 e 283579 del 19-9-2917 e redigevano il rapporto – comunicazione di notizia di reato ex 589 bis c.p. prot. numero 7290 del 19-9-2017, veniva avviato il procedimento per la revisione della patente di guida ed incardinato il procedimento penale numero -OMISSIS-R.G.N.R., non ancora conclusosi con sentenza definitiva dal decreto ministeriale impugnato emerge che per lo stesso risulta emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al reato di cui all’articolo 589 bis c.p. . Il procedimento amministrativo, nel quale il privato aveva presentato scritti difensivi in data 9-1-2018 senza essere stato sentito pur avendo formulato espressa istanza di audizione, si concludeva con l’adozione del provvedimento di revisione prot. numero 71749/CP del 27-3-2018 da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, avverso il quale veniva proposto ricorso gerarchico, rigettato dall’autorità ministeriale con il decreto direttoriale numero 0152150 del 10-7-2018 odiernamente impugnato. Il ricorrente ha evidenziato che il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e, pertanto, non risulta essere stata accertata né la dinamica del sinistro né la sua responsabilità rilevando, altresì, che, al momento del sinistro, egli era nel pieno delle facoltà psico-fisiche, atteso che gli esami dei liquidi biologici avevano dato esito negativo, e che la persona deceduta era ipovedente e con equilibrio precario in quanto si aiutava nella deambulazione con un bastone, sottolineando pure che le condizioni stradali erano di scarsa illuminazione e quelle metereologiche di pioggia. Ha, dunque, affermato che la revisione della patente di guida potrà essere disposta solo nel momento in cui la sua responsabilità nella verificazione del sinistro sarà accertata con sentenza penale irrevocabile di condanna, costituendo il provvedimento di revisione emanato un atto illegittimo in quanto adottato sulla base di mere supposizioni. Il ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi 1 Illegittimità per falsa interpretazione di legge e travisamento dei fatti e dei presupposti in violazione degli artt. 128, 222 e 223 del d.lgs. numero 285/1992 2 Falsa applicazione degli artt. 128, 222 e 223 del d.lgs. numero 285/1992 – difetto di motivazione dell’atto impugnato ed eccesso di potere 3 Nullità del decreto di revisione della patente di guida per omessa audizione nella fase istruttoria – violazione di legge ex art. 15 della legge numero 241 del 1990. Con propria relazione, trasmessa con nota p. 2701 del 29 gennaio del 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, dopo aver ricostruito la vicenda oggetto del presente contenzioso ed aver esposto le censure proposte con il ricorso straordinario, ha rassegnato le proprie controdeduzioni, diffusamente argomentando sulla loro infondatezza. Il ricorrente ha presentato memoria, datata 4 marzo 2019, con la quale ha ribadito la fondatezza del gravame ed ha formulato richiesta di audizione. Considerato Con il primo motivo il ricorrente lamenta Falsa interpretazione di legge e travisamento dei fatti e dei presupposti in violazione degli articoli 128, 222 e 223 del d.lgs. numero 285/1992. Egli afferma che la Direzione Generale Territoriale del Nord Est ha errato nel ritenere sussistenti i presupposti per la revisione della patente di guida, travisando i fatti ed errando nell’applicazione dell’articolo 128, comma 1 ter, del Codice della Strada. Evidenzia che non sussiste il presupposto individuato dalla richiamata norma, consistente nel coinvolgimento del soggetto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una disposizione del codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A suo dire, infatti, la configurabilità di tale presupposto richiede l’avvenuto accertamento della responsabilità del privato nella causazione del sinistro mentre nella specie, non vi era stato alcun accertamento della stessa, non essendo ancora intervenuta sentenza penale definitiva di condanna. Né l’avvenuto accertamento di responsabilità poteva derivare dai verbali di infrazione al Codice della Strada elevati dai Carabinieri, contenendo gli stessi unicamente delle valutazioni dei militari non presenti in loco al momento della verificazione del sinistro in ordine alla circolazione a velocità non commisurata alle specifiche condizioni ambientali ed alla omessa precedenza al pedone in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Egli evidenzia, inoltre, che la non attribuibilità allo stesso dell’occorso sinistro, per mancanza dei requisiti psico-fisici richiesti, si desume dalla circostanza che il soggetto investito era una persona ipovedente con equilibrio precario si aiutava, infatti, con un bastone nella deambulazione e vi erano condizioni stradali di scarsa illuminazione e metereologiche di pioggia. Il ricorrente rileva ancora la mancanza del terzo requisito previsto dall’articolo 128 ter citato, consistente nell’applicazione della sospensione della patente di guida. Evidenzia in proposito che la sanzione amministrativa accessoria cui la norma opera riferimento è quella prevista dall’articolo 222 del Codice, che viene disposta solamente a seguito di pronuncia penale definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria e non certo quella pronunciata dal Prefetto, ai sensi dell’articolo 223, la quale ha natura cautelare e si fonda su elementi non definitivi. L’amministrazione avrebbe, pertanto, errato nel ritenere sussistente il presupposto della sospensione della patente di guida disposta nei confronti del ricorrente, in quanto il provvedimento in vigore nei suoi confronti era quello cautelare di cui all’art. 223 e non quello definitivo ed avente carattere di sanzione accessoria penale di cui all’articolo 222 del Codice della Strada. Il motivo di ricorso non merita favorevole considerazione. L’articolo 128, comma 1 ter del Codice della Strada così recita E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”. Orbene, la doverosità del provvedimento, a differenza della fattispecie discrezionale di cui al comma 1, non muta la natura della revisione, la quale conserva pur sempre il carattere di misura cautelare e non sanzionatoria. Ed, invero, la giurisprudenza cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 3-10-2018, numero 5682 III, 12-5-2011, numero 3813 ritiene, con orientamento uniforme, che l’istituto della revisione della patente di guida non configura né costituisce sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. Trattasi, invero, di una misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida cfr. Cons. Stato, VI, 18-3-2011, numero 1669 VI, 20-12-2012, numero 6570 . Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 128 ter del Codice della Strada deve essere interpretata alla luce della richiamata natura cautelare e non sanzionatoria dell’istituto. Ciò comporta evidentemente che la sua applicazione non deve necessariamente conseguire all’accertamento in via definitiva della responsabilità penale del conducente dell’autoveicolo nella verificazione del sinistro e nella morte del pedone investito dall’autovettura. D’altra parte, attendere i tempi della definizione del giudizio penale frustrerebbe inevitabilmente la funzione cautelare/preventiva della misura, procrastinando, con indubbio pregiudizio per l’interesse pubblico perseguito, la verifica dell’idoneità del titolare della patente, la quale costituisce presupposto indefettibile per poter porsi alla guida di veicoli a motore. Ed, invero, la giurisprudenza ritiene che l’accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo non costituisce presupposto per l’applicazione della misura della revisione cfr. Cons. Stato, I, 4-5-2016, numero 1088 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei principi sopra richiamati va, dunque, interpretata la previsione normativa di cui al richiamato articolo 128, comma 1 ter, laddove richiede che il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone…”. La determinazione delle lesioni alle persone rileva, dunque, quale dato meramente oggettivo, in termini di mera causalità materiale tra la condotta di guida e l’evento lesivo, senza che sia necessario indagare in ordine alla sussistenza di fattori esterni che abbiano interrotto il nesso di causalità ovvero escluso la responsabilità per colpa del conducente dell’autoveicolo. L’esistenza di tali elementi può essere presa in considerazione ai fini di escludere l’applicabilità della misura della revisione solo nel caso in cui essi siano ictu oculi evidenti, situazione non configurabile nel caso in esame. Invero, è indubbio che le lesioni al pedone, che hanno poi comportato il decesso dello stesso, siano causalmente riconducibili alla condotta del ricorrente, il quale, alla guida dell’autoveicolo Ford Fiesta, lo ha investito mentre attraversava la strada. La dedotta insussistenza delle violazioni contestate dai Carabinieri, poi, non rileva ai fini dell’applicazione della revisione di cui all’articolo 128 comma 1 ter, richiedendo la norma unicamente che sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice”. Ciò che è necessario è, dunque, che le violazioni siano state contestate, mentre la fondatezza delle stesse e, dunque, la responsabilità del conducente è accertamento che non attiene al procedimento di revisione né alla verifica di legittimità del provvedimento svolta nella presente sede, che devono arrestarsi di fronte al dato oggettivo della contestazione. Sarà, infatti, il giudice penale ad acclarare la configurabilità o meno del reato di omicidio colposo nei suoi elementi costitutivi e, dunque, anche la sussistenza dell’avvenuta violazione degli articoli 141 e 191 del Codice della Strada, quale elemento colposo della fattispecie criminosa. D’altra parte, l’avvenuta contestazione di violazioni al Codice della Strada da parte di soggetti qualificati, come i Carabinieri, configura fatte evidentemente salve le compiute verifiche del giudice penale certamente fumus di sussistenza delle stesse, bastevole a giustificare una misura di natura meramente cautelare e preventiva, quale la revisione della patente di guida. Risulta, pertanto, sufficiente, ai fini della legittima applicazione dell’articolo 128 ter, la gravità del sinistro, in relazione alle circostanze di luogo e di tempo della sua verificazione e dei suoi esiti mortali. Valga in proposito richiamare i contenuti della relazione/comunicazione di notizia di reato ex articolo 589 bis c.p., prot. numero 7290 del 19-9-2017, come riportati nel provvedimento di revisione e nel decreto ministeriale impugnato. In quest’ultimo atto si legge Vista la relazione di incidente stradale/comunicazione di notizia di reato ex art. 589 bis omicidio stradale del Codice Penale, prot. numero 7290 del 19/9/2017, redatta dal Comando Stazione Carabinieri di Vigonovo Ve e trasmessa per competenza all’UMC di Venezia, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica di Venezia, dalla quale risulta che il ricorrente, alla guida di un’autovettura, per recarsi sul luogo di lavoro, in data 19/9/2017, alle ore 7,30 circa, nel territorio del Comune di Vigonovo VE , in un tratto di strada a doppio senso di marcia, costituita da una carreggiata rettilinea, senza anomalie ed in buono stato di manutenzione, con ai lati delle due corsie banchine pedonali, fondo stradale bagnato dalla pregressa e perdurante pioggia e condizioni luminose normali, nel giungere in prossimità di un attraversamento pedonale, investiva un pedone che stava attraversando la strada, colpendolo e proiettandolo a circa 20 metri dal citato passaggio pedonale, arrecandogli lesioni personali mortali, proseguendo brevemente la sua marcia dopo aver provocato il rovinoso impatto, violando nella fattispecie gli articoli 191/1-4, per aver omesso la precedenza a pedone in corrispondenza dell’attraversamento pedonale e 141/3-8 per aver tenuto una velocità non commisurata e prudenziale non commisurata alle condizioni ambientali, arrecando non trascurabili danni al veicolo condotto”. I rilievi sopra svolti evidenziano, pertanto, che vi è stata causazione delle lesioni riportate dal pedone da parte del conducente dell’autovettura e denotano oggettivamente, anche in relazione alle conseguenze mortali del sinistro, la particolare gravità delle violazioni contestate. Ciò posto e proseguendo nella disamina del motivo di ricorso, la Sezione ritiene che sia nella specie sussistente anche l’ulteriore presupposto, previsto dal citato articolo 128, comma 1 ter, della conseguenza, dalle violazioni contestate, dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ed, invero, l’inciso …sia contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida” non indica che la sanzione accessoria debba immediatamente discendere dalla violazione amministrativa, ma ricomprende in sé anche il caso in cui essa sia prevista per una fattispecie di reato della quale la violazione amministrativa costituisca elemento costitutivo. Nella specie la violazione di norme del Codice della Strada costituisce componente dell’elemento soggettivo del reato, sub specie di colpa, configurandosi questa, ai sensi dell’articolo 43 del codice penale, quale inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Pertanto, quando la commissione di un reato comporti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed il reato si configuri per la presenza di una violazione del Codice della Strada che vale ad integrarne un elemento costitutivo, può affermarsi che la sanzione stessa sia conseguenza” della violazione medesima, con conseguente applicabilità dell’articolo 128, comma 1 ter del codice. Tanto del resto non appare oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale si limita ad affermare nella censura proposta che la sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, di cui all’art. 128 del C.d.S., è quella prevista dall’art. 222 del C.d.S., che viene disposta solamente a seguito di pronuncia definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria, e non certo quella disposta dal Prefetto, che ha natura meramente cautelare e si fonda su elementi non definitivi”. Egli, invero, non contesta l’astratta applicabilità della sanzione amministrativa accessoria, ma sostanzialmente ritiene che la revisione, ai sensi del richiamato articolo 128 ter, possa essere disposta solo dopo la concreta applicazione di tale sanzione accessoria da parte del giudice penale. La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa. Non rileva, infatti, nella corretta interpretazione della norma che, all’atto della disposta revisione, tale sanzione amministrativa non risulti ancora essere stata applicata, non essendosi ancora concluso il procedimento penale con sentenza di condanna. Invero, l’utilizzo da parte dell’articolo 128 ter dell’inciso da cui consegue”, in luogo di quello da cui è conseguita”, collega la sussistenza del presupposto di operatività della norma alla mera previsione astratta dell’applicabilità della sanzione accessoria e non anche alla concreta irrogazione della stessa. Orbene, l’articolo 222 del Codice della Strada, rubricato Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati” prevede che Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente”, disponendo, in particolare, che Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni”. E’ sufficiente, pertanto, ai fini della revisione, l’applicabilità della sanzione accessoria e non anche l’avvenuta concreta irrogazione della stessa. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, non sussistono, pertanto, le censurate violazioni degli articoli 128 ter, 222 e 223 del Codice della Strada e, di conseguenza, il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta Falsa applicazione degli articoli 128, 222 e 223 del d.lgs. numero 285/1992 – difetto di motivazione ed eccesso di potere. Egli assume che nella specie non sussistono neppure i presupposti per disporre la revisione della patente ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del Codice. Nella premessa che la tale disposizione prevede la revisione nel caso in cui sorgano dubbi sulla permanenza, in capo al titolare della patente, dei requisiti psico-fisici prescritti ovvero dell’idoneità tecnica alla guida, egli evidenzia che il dubbio non può fondarsi su di una singola infrazione ma deve concretare una condotta grave. Aggiunge, poi, che il provvedimento di revisione non è adeguatamente motivato, in quanto esclusivamente basato sulla ipotetica responsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale. Atteso che la revisione non ha natura sanzionatoria ma cautelare, il mero accadimento del sinistro non può essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità. Il provvedimento di revisione e la decisione del ricorso gerarchico si sarebbero limitati a prendere in considerazione l’accadimento del sinistro senza svolgere alcuna valutazione critica sulla responsabilità del fatto, omettendo di tenere nella dovuta considerazione la scarsa visibilità e le condizioni metereologiche. Il motivo non merita accoglimento, ravvisandosi la legittimità dei provvedimenti impugnati avendo come parametro di riferimento il comma 1 dell’articolo 128. Tale norma così dispone Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”. Ciò posto, è in primo luogo infondata la censura con la quale si lamenta che il dubbio sulla idoneità tecnica del patentato non può fondarsi su di una singola infrazione, ma deve comunque concretare una condotta grave. Osserva, invero, la Sezione che l’esercizio del potere di revisione della patente di guida, in ragione della sua natura cautelare, può legittimamente trovare il proprio fondamento in una specifica ed eventualmente anche unica infrazione, purchè idonea, nella sua connotazione, ad integrare i presupposti indicati dall’articolo 128 del Codice della Strada cfr. Cons. Stato, V, 21-2-2019, numero 869, ord. . Orbene, la condotta del ricorrente, così come descritta nel rapporto dei Carabinieri di Vigonovo e fatti evidentemente salvi gli accertamenti in sede di giudizio penale , risulta connotata da elementi di indubbia gravità, non solo in relazione alle modalità di conduzione del veicolo nelle specifiche condizioni di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato, ma anche avuto riguardo alle conseguenze dello stesso, che hanno portato al decesso di un pedone che stava attraversando la carreggiata. Essa, dunque, a prescindere dalla sua configurabilità in termini di violazione delle norme del Codice della Strada contestate e di reato, appare oggettivamente idonea a far sorgere dubbi in ordine alla capacità tecnica del ricorrente alla guida di autoveicoli e giustifica, pertanto, la disposta revisione. La gravità dell’infrazione, inoltre, attenua l’obbligo di motivazione gravante sull’amministrazione, atteso che la necessità di una specifica valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente è da escludersi laddove la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti di cui al citato articolo 128 cfr. Cons. Stato, VI, 19-8-2009, numero 4973 VI, 1-9-2009, numero 5116 . Peraltro, non può dirsi che i provvedimenti impugnati siano carenti sotto il profilo motivazionale. Si osserva in proposito che il richiamo agli accertamenti svolti dai Carabinieri di Vigonovo configura motivazione per relationem ed il rinvio a tali atti non vale quale acritico recepimento degli stessi ma esprime condivisione dei relativi contenuti, avuto riguardo alle ulteriori ed autonome argomentazioni svolte dall’autorità amministrativa. Orbene, il provvedimento di revisione del 27-3-2018 descrive in primo luogo il sinistro stradale e la condotta del ricorrente. Esso evidenzia che L’incidente stradale è avvenuto in strada asfaltata a doppio senso di marcia costituita da carreggiata rettilinea, senza anomalie e con ai lati delle due corsie banchine pedonali, fondo stradale bagnato dalla pioggia e condizioni luminose normali. La S.V. alla guida di autovettura percorreva la strada da Vigonovo centro verso Galta di Vigonovo e nel giungere all’altezza dell’attraversamento pedonale investiva pedone che nel frattempo stava attraversando il citato passaggio. Il pedone riportava lesioni mortali. Dopo l’impatto il corpo del pedone veniva proiettato in avanti. Dopo l’impatto la S.V. ha brevemente proseguito la marcia contrariamente a quanto affermato. L’autovettura riportava danni”. Di poi, l’atto esprime una valutazione rispetto all’accaduto, laddove precisa che il comportamento di guida sopra descritto ha costituito senza dubbio pericolo per la circolazione ed in particolare che l’incidente di cui trattasi, ponendo in essere concreti comportamenti vietati dalla legge, ha nello specifico dato luogo a danni alle persone ovvero determinato una concreta situazione di pericolo con precisi elementi di concretezza oggettivamente incidenti sull’incolumità degli utenti della strada”. La rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 128 del codice, viene, infine, esplicitata nell’ultima parte della motivazione, ove si afferma Ritenuto che le suddette circostanze nel loro insieme realizzano la fattispecie di cui all’art. 128 del C.d.S. circa il possesso da parte della S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica e tecnica per condurre in sicurezza un veicolo a motore”. Dunque, il provvedimento di revisione esplicita, operando una valutazione della condotta di guida del ricorrente tenuta in occasione del sinistro e della sua conformità alle disposizioni del codice, le ragioni per le quali ritiene sussistenti dubbi in ordine alla sua idoneità alla guida e, pertanto, è munito di un apparato motivazionale autonomo, sufficiente a sorreggere la determinazione espressa. Analoghe considerazioni debbono, poi, svolgersi per il decreto ministeriale di decisione del ricorso gerarchico, nel quale, dopo l’analitica esposizione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro stradale del 19-9-2017, si legge quanto segue. Considerato che le circostanze indicate nel provvedimento impugnato sono idonee a giustificare dubbi sulla base dei quali l’Ufficio Motorizzazione civile di Venezia ha disposto la contestata revisione, tenuto conto che la condotta di guida suindicata può essere interpretata come sintomatica sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sia di imperizia nella guida Considerato che la facoltà discrezionale dell’Amministrazione di cui al citato articolo 128 del C.d.S. non ha natura sanzionatoria, ma cautelare e sperimentale nel superiore interesse della sicurezza della circolazione stradale, e va esercitata in relazione a qualsiasi comportamento di guida che dia adito a dubbi sulla persistenza nel conducente dei requisiti di idoneità a condurre veicoli a motore […] Considerato che i requisiti di idoneità tecnica alla guida, il cui accertamento costituisce compito primario di questo Ministero, sono un presupposto imprescindibile per l’espletamento dell’attività di guida, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità proprie e altrui tenuto conto nel caso di specie di una vita umana recisa Tenuto conto del fatto che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti devono dare la precedenza, all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono a transitare sugli attraversamenti pedonali e devono fermarsi del tutto quando il pedone è già in fase di attraversamento […]”. L’attenta lettura dei provvedimenti evidenzia, dunque, che gli stessi sono muniti di sufficiente motivazione, la quale opera riferimento specifico ai fatti e ne evidenzia la gravità, elementi idonei a giustificare dubbi in ordine alla sussistenza dell’idoneità alla guida del ricorrente ed a fondare, pertanto, la legittima adozione di un provvedimento di revisione. Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, infondato, risultando i provvedimenti impugnati comunque conformi, in relazione alle censure prospettate, al dettato normativo di cui all’articolo 128, comma 1 del Codice della Strada. Ciò comporta che la legittimità degli atti impugnati trova comunque suo autonomo fondamento nella disposizione di cui al richiamato comma 1 dell’articolo 128. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento di revisione della patente di guida per omessa audizione dello stesso nella fase istruttoria, con conseguente violazione dell’articolo 15 della legge numero 241 del 1990. Evidenzia in proposito che nello scritto difensivo del 9-1-2018 egli aveva espressamente chiesto di essere sentito, al fine di una migliore comprensione dei fatti l’amministrazione, peraltro, aveva del tutto disatteso tale richiesta, provvedendo all’adozione del decreto di revisione senza la previa audizione dell’interessato. Il motivo è infondato. La legge numero 241 del 1990 disciplina la partecipazione del privato al procedimento amministrativo e specifica analiticamente le modalità con le quali tale partecipazione può essere svolta. In particolare, l’articolo 10, rubricato Diritti dei partecipanti al procedimento”, prevede che I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto a di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24 b di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”. La norma, dunque, non contempla, quale facoltà partecipativa, l’audizione dell’interessato e, di conseguenza, l’omessa audizione, ove richiesta, non determina illegittimità del provvedimento finale, non essendovi in proposito alcun obbligo gravante in capo all’amministrazione. D’altra parte, l’esigenza, per il privato, di introdurre nel procedimento le proprie ragioni ed i propri interessi, affinchè l’autorità procedente ne tenga conto nell’adozione della determinazione conclusiva, è adeguatamente assicurata dal diritto di presentazione di memorie scritte e documenti, il quale, nel caso in esame, risulta essere stato in concreto esercitato con la presentazione di memoria difensiva, acquisita dall’amministrazione con prot. numero 15040 del 22-1-2018. Non risulta, inoltre, pertinente il richiamo, operato in ricorso, all’articolo 15 della legge numero 241 del 1990, disciplinando tale norma il diverso istituto degli accordi fra pubbliche amministrazioni. Il mezzo di gravame è, dunque, infondato. Non può, infine, essere accolta la richiesta di audizione avanzata in sede di ricorso straordinario. Deve in proposito essere evidenziato che la normativa disciplinatrice del suddetto rimedio giustiziale non prevede il contraddittorio orale con gli interessati nella fase istruttoria e che, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del r.d. numero 444 del 1942, gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l’intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti”. Tale disposizione – come ritenuto recentemente da questa Sezione - non comporta alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo Cons. Stato, sez. I, numero 2848/2019 v. anche Cons. giust. amm. Sicilia numero numero 50/2020 . Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso non è meritevole di accoglimento. In conclusione, dunque, la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato. L’espressione del parere definitivo determina l’assorbimento dell’esame della proposta domanda cautelare. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato cfr., ex multis, Cass. civ., V, 16-5-2012, numero 7663 . Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. P.Q.M. La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato, con assorbimento dell’esame della domanda cautelare. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le persone fisiche nominate nel presente parere.