Rinviate le consultazioni elettorali per l’anno 2020, in Gazzetta il decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 41 riunitosi il 20 aprile 2020.

Riunitosi lunedì 20 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. Il decreto, pubblicato immediatamente in Gazzetta Ufficiale, è vigente a partire da oggi 21 aprile 2020. Rinvio delle consultazioni elettorali. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Consiglio dei Ministri ha deciso il rinvio delle consultazioni elettorali per l’anno 2020 nelle seguenti modalità - elezioni suppletive per Senato e Camera il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è stato fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente - elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020 - per organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 è previsto che durino in carica 5 anni e 3 mesi e che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori. Infine, il decreto prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre 3 mesi, anche se già indette. Idoneità psicofisica alla guida. Nella stessa seduta del 20 aprile, il Governo ha approvato in esame definitivo anche un regolamento recante modifiche all’Appendice II - articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida . In particolare, l’intervento normativo è volto a rendere più semplice ai soggetti trapiantati e affetti da malattie dell’apparato urogenitale ottenere i rinnovi della patente di guida, successivi al primo, per i quali la commissione medica locale abbia certificato che le condizioni psicofisiche non siano suscettibili di aggravamento. Per tali soggetti, i rinnovi di validità della patente, a partire dal secondo, potranno essere esperiti presso i medici certificatori monocratici ma la validità della patente non potrà comunque superare i due anni. Ulteriori stanziamenti per la gestione dell’emergenza sanitaria. Infine, il Governo ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 900milioni in favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, con il fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

DecretoLegge20aprile2020n26