Emergenza epidemiologica: la stretta del Governo sulle misure di contenimento

Il Consiglio dei Ministri n. 38 del 24 marzo 2020 ha approvato un decreto legge che introduce misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso. Il testo prevede inoltre che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p

È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevede la possibilità di adottare diverse misure, a livello locale o nazionale, per periodo predeterminati della durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 . Le misure. Tra le misure adottabili rientrano - la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati - la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane - la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura - la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi - la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale - la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore - la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità - la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone - la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo - la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente - l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale . Si precisa inoltre che le ordinanze vigenti all’entrata in vigore del decreto legge continueranno ad applicarsi nel limite di 10 giorni. Sanzioni. Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni ai sensi dell’art. 452, comma 1, n. 2, c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica . In caso di mancato rispetto delle misure previste a carico di pubblici esercizi, attività produttive e commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus