Scambio dei dati personali in modalità smart fino al termine della fase critica

Anche in piena emergenza Covid-19 occorre prestare attenzione nel trattamento dei dati personali che riguardano lo stato di salute delle persone. Infatti anche se la base giuridica del trattamento è stata evidenziata dall’art. 14 d.l. n. 14/2020 non è certo permessa la diffusione generalizzata di questi dati particolari ma solo il trattamento semplificato da parte dei soggetti abilitati alla gestione dell’emergenza.

Lo ha chiarito la Presidenza del consiglio dei ministri con la circolare n. 14171 del 16 marzo 2020. Trattamento dati. Con l’art. 14 d.l. n. 14/2020 è stata confermata la deroga in materia di trattamento dei dati personali anticipata in qualche modo con l’art. 5 dell’Ordinanza del capo della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. In buona sostanza, specifica la circolare, viene consentito ai soggetti operanti nell’ambito del servizio nazionale di protezione civile e a tutti gli organi coinvolti in qualche modo nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto, compresi i comuni ed eventuali soggetti privati, di effettuare i trattamenti di dati personali che risultino necessari per l’espletamento delle relative funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19 . Tutti i soggetti dunque che si occupano concretamente di malati, quarantene, tamponi ed evidenze sanitarie correlate dovranno assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, anche mediante il trattamento di detti dati, ivi inclusa la comunicazione tra detti soggetti. Per agevolare l’interscambio dei dati personali anche con soggetti pubblici e privati diversi da quelli impegnati in prima linea è consentita la comunicazione di dati personali indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto. E’ ammessa anche la diffusione di questi dati ma solo in modalità statistica, senza possibilità di trasferire in modalità indiscriminata le informazioni particolari delle persone. Il confine, delicatissimo, è sempre quello del continuo contemperamento tra la tutela del bene primario della salute e la tutela del diritto delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In ogni caso ciascuno dei soggetti che durante il periodo emergenziale provvederà al trattamento dei dati personali dovrà aderire al principio di minimizzazione, rispettando tutte le regole fondamentali del GDPR che sono evidenziate nell’art. 5 del regolamento Ue 2016/679. E al termine dell’emergenza ripristinare immediatamente le normali attività e le tutele richieste dalla normativa. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Presidenza_Consiglio_dei_Ministri_circolare_16_marzo_2020