Guida alla lettura delle disposizioni del decreto Cura Italia in materia di codice della strada

Dopo lente e interminabili ore dall’annuncio della sua deliberazione, il 17 marzo 2020, in tarda serata, è stato pubblicato sulla G.U. n. 70, il d.l. n. 18/2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Per quanto qui rileva, il decreto, in vigore dallo stesso 17 marzo 2020, nel Capo I trattasi in realtà di un unico capo del Titolo V, stabilisce Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19 - Covid-19? - che prevedono soluzioni non sempre cristalline e perspicue. Con la presente guida s’intende fornire uno strumento d’analisi e orientamento alle disposizioni che ineriscono il codice della strada ai tempi dell’emergenza. L’art. 92 Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone , al comma 4, prevede che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale , la circolazione di tutti i veicoli da sottoporre entro il 31/7/2020 a - accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione art. 75 c.d.s. - visita e prova per modifiche alle caratteristiche costruttive art. 78 c.d.s. - revisione art. 80 c.d.s. - è consentita fino al 31/10/2020. L’art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza , stabilisce - al comma 1, che i termini di tutti i procedimenti amministrativi sono sospesi dal 23/2/2020 al 15/4/2020. Conseguentemente, le PP.AA. sono chiamate ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti . Si ritiene rientrino nella previsione anche i termini per la presentazione e la decisione del ricorso al Prefetto, previsti dagli artt. 203 e 204 c.d.s. - al comma 2, che la validità della patente - quale provvedimento di abilitazione autorizzazione tecnico-amministrativa che attesta in capo al titolare l’idoneità alla guida - in scadenza tra il 31/1/2020 e il 15/4/2020, è estesa fino al 15/6/2020. L’art. 104 Proroga della validità dei documenti di riconoscimento , prevede, invece, che la validità della patente quale documento di riconoscimento equipollente al documento d’identità sul combinato disposto degli artt. 1 comma lett. d e 35, comma 2, d.P.R. 28/12/2000 n. 445 in scadenza dal 17/3/2020 è prorogata, salvo che per l’espatrio, al 31/8/2020. L’art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale , stabilisce - al comma 1, che, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus , a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali , dal 17/3/2020 al 30/6/2020, in sede di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 201 c.d.s., l’operatore postale proceda alla consegna dell’atto mediante accertamento della presenza del destinatario o di altro consegnatario legittimato al ritiro, senza raccoglimento della firma, con immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato dal destinatario. La firma è apposta dall’agente postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la specifica modalità di recapito - al comma 2, che considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia , dal 17/3/2020 al 31/5/2020, in via eccezionale e transitoria, la riduzione del 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, di cui all’art. 202 c.d.s., è estesa al pagamento effettuato non solo entro 5 giorni ma fino a 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Tale misura potrà essere ulteriormente estesa con d.P.C.M. In conclusione, merita particolare menzione l’art. 83 Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare , che prevede - al comma 1, il blocco totale delle udienze dal 9/3/2020 al 15/4/2020 37 giorni , con rinvio d’ufficio a data successiva. Vi rientrano anche le udienze relative al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all’art. 204- bis c.d.s. regolato dall’art. 7 d.lgs. 1/9/2011 n. 150, e di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, di cui all’art. 205 c.d.s. regolato dall’art. 6 d.lgs. 1/9/2011 n. 150 - al comma 2 stabilisce, per la stessa durata, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Sono pertanto sospesi, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio , per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali . Ove il decorso del termine cominci durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine di detto periodo. In caso di termini computato a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Vi rientrano, quindi, i termini previsti dai commi 3 e 7 del citato art. 7 d.lgs. 150/2011, per la proposizione del ricorso e per il deposito degli atti da parte della P.A. dai commi 6 e 8 del citato art. 6 d.lgs. 150/2011, per la proposizione del ricorso e per il deposito degli atti da parte della P.A. nonché dagli artt. 416 costituzione del convenuto , 325 termini per le impugnazioni , 327 decadenza dall’impugnazione , 436 costituzione dell’appellato , 369 deposito del ricorso e 370 controricorso c.p.c. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus